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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/11/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1347/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 20/11/2025, ad ore 10,10, innanzi al got AU AT sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. PAOLO FLAIANI, oggi sostituito dall'avv. per parte convenuta opposta l'avv. ALESSANDRO BRANDONI, oggi sostituito dall'avv. Federica GAROFOLO
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n. 347 dell'1 luglio 2024 in quanto emesso in mancanza di idonea prova scritta del credito;
nel merito, voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società GE all'opposta per i Parte_1 lavori di montaggio e smontaggio dell'impalcatura nel cantiere sito in Porto Controparte_1 Sant'Elpidio, via Monte Catria n. 13, e, per l'effetto, voglia revocare il decreto ingiuntivo n. 347 emesso dal Tribunale di Fermo l'1 luglio 2024 dichiarandolo privo di ogni e qualsiasi efficacia;
voglia, in ogni caso, respingere tutte le domande avanzate dall'opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provate sempre revocando il decreto ingiuntivo n. 347 emesso dal Tribunale di Fermo l'1 luglio 2024; voglia condannare ex art. 96 c.p.c. la ditta “ al CP_2 Controparte_3 risarcimento dei danni, da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice, per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Vinte le spese e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Parte convenuta opposta chiede la remissione della causa in istruttoria con revoca dell'ordinanza del 8.5.2025 e precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni altra domanda o eccezione respinta:
-IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecuzione in capo al decreto ingiuntivo n. 347/2024 istaurato presso il Tribunale di Fermo e depositata nella causa n. 1782/2021 rg poiché l'opposizione di controparte non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione per i motivi di cui in narrativa.
-IN VIA PRINCIPALE:
1. respingere tutte le domande avversarie e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condannare la ditta GE al pagamento in favore della ditta in persona Parte_1 Parte_2 del suo omonimo titolare della somma di € 39.000,00 oltre interessi legali, dalla mora al saldo, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa a titolo di pagamento per l'opera di svolta nel cantiere di Porto Sant'Elpidio,
Con vittoria di spese vive e forfetarie, diritti ed onorari oltre agli oneri di legge”.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese tutte, alle ore 10,15, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le altre udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1347/2024 promossa da:
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_3 P.IVA_1 con l'avv. FLAIANI PAOLO e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTRICE OPPONENTE contro
, titolare e leg. rappr.te dell'impresa individuale Controparte_3 C.F._1
Controparte_4 con l'avv. BRANDONI ALESSANDRO e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 30.9.24 ha proposto Parte_3 opposizione al decreto ingiuntivo n. 347 - emesso dal Tribunale di Fermo in data 1.7.24 e notificatole in data 25.7.24 – con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
l'importo di € 39.000,00, a titolo di compenso per lavori di montaggio e Controparte_4 smontaggio di impalcatura presso il cantiere RI / AN di Porto S. Elpidio, come da fattura n. 13 del 30.5.23 emessa da (doc. 8 dell'opponente e doc. 1 allegato Parte_4 al ricorso monitorio), oltre interess procedura liquidate. (doc. 10 di parte opponente).
L'opponente ha dedotto:
- che in data 11.12.19 la sig.ra aveva presentato al Comune di Porto Parte_5 Sant'Elpidio una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. “SCIA”, doc. 1) per lavori da eseguirsi sull'immobile sito in Porto Sant'Elpidio, via Monte Catria n. 13, consistenti in interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento delle facciate esterne, il tutto meglio spiegato nella relazione tecnica di intervento a firma dell'ing. (doc. 2); Controparte_5
- che nell'ambito di tale intervento di manutenzione straordinaria era stato installato, nel marzo pagina 2 di 5 2021, il ponteggio;
- di essere poi subentrata nel cantiere in questione in forza di contratto stipulato con l'amministrazione condominiale di appalto per la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica ex D.L 34/2020 (doc. 3), essendo stata in data 14.1.22 presentata al Comune di Porto Sant'Elpidio la relativa Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (c.d. “CILAS”, doc. 3bis);
- che in data 21.2.23 era stata presentata la richiesta di agibilità per chiusura dei lavori (doc. 4);
- in data 7.7.23 il Direttore dei Lavori, ing. aveva emesso un ordine di servizio Controparte_5 (doc. 5) per la immediata rimozione del ponteggio, stante l'intervenuta fine dei lavori, ed il 6.8.23, con verbale di consegna lavori di pari data (doc. 6), si dava atto che aveva Parte_3 proceduto allo smontaggio del ponteggio;
- che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in mancanza di idonea prova scritta, visto che la fatt. 13/23 prodotta da a supporto della propria richiesta di ingiunzione risulta Parte_6 emessa da un soggetto giuridico diverso rispetto alla ditta che ha agito in via monitoria (doc. 9);
- che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato perché emesso in mancanza di un'idonea prova scritta del credito azionato, non potendo la odierna opposta avvalersi della suddetta fattura;
- che anche nel merito la pretesa fatta valere in via monitoria è infondata, posto che il montaggio dell'impalcatura risulta essere stato eseguito molto prima del proprio subentro nel cantiere per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico di cui al contratto di appalto del 15.1.22 (doc. 3) e l'onere del pagamento del montaggio dell'impalcatura deve gravare su chi ebbe a commissionarlo e questo qualcuno non può certo essere che, come sopra Parte_3 spiegato, ha ricevuto l'incarico di eseguire l'intervento di efficientamento energetico molto tempo dopo la installazione del ponteggio, mentre lo smontaggio dell'impalcatura è stato eseguito direttamente da in esecuzione dell'ordine di servizio impartito dal DL (doc.ti 5 e 6) Parte_3 sicché per tale smontaggio nulla può essere preteso da terzi soggetti;
- di non dover quindi alcunché per i lavori di montaggio e smontaggio dell'impalcatura nel cantiere di Porto Sant'Elpidio; Controparte_1
- che, per completezza di linea difensiva, l'importo preteso in via monitoria non è mai stato pattuito e, comunque, è esorbitante rispetto ai normali prezzi di mercato.
Si è costituito l'opposto per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, deducendo:
- di aver sottoscritto il contratto con e di esser quindi titolare della legittimazione attiva, Pt_7 senza ciò possa essere escluso dal fatto che la fattura sia stata per errore emessa da un altro soggetto giuridico, comunque a se stesso riconducibile;
- che comunque si è difesa anche nel merito, con ciò sanando qualsiasi vizio, e dimostrando Pt_7 che il rapporto giuridico dedotto in giudizio, e per cui si chiede l'adempimento dell'obbligazione di pagamento, è effettivamente esistito. Appare quindi un esercizio di bizantinismo esclusivamente finalizzato ad ottenere una pronuncia di improcedibilità di un'azione che è invece nel merito del tutto legittima, quello di affermare che il soggetto che chiede il pagamento dei propri compensi non abbia legittimazione attiva;
- che la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente è totalmente infondata;
- di aver montato il ponteggio in seguito alla sottoscrizione del contratto di subappalto con
[...] e su sua specifica richiesta (all. n. 2), sicché il rapporto dedotto in giudizio e per Parte_3 cui si chiede il pagamento, è solo e solamente tra la e la La controparte ha Pt_7 Parte_2 fornito prova del contrario!!
- che all'art 1, oggetto del contratto, è chiaramente scritto che: “L'impresa subappaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori relativi alla formazione di intervento di efficientamento energetico con installazione di impianto fotovoltaico dedicato, accumulatori di energia e infrastruttura di ricarica veicoli elettrici, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a propri rischio a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti allegati”, ed in premessa l'impresa subappaltatrice dichiara di essere in possesso di capitale, maestranze, capacità tecnica e amministrativa,
pagina 3 di 5 macchine e attrezzature necessarie per adempiere all'incarico affidatogli;
- che Dal tenore letterale del contratto si evince dunque che non vi è stato un subentro della GE
[...]
a una precedente impresa, ma che invece l'appalto è stato assegnato fin dall'inizio alla odierna Pt_3 attrice in opposizione, che ha poi a sua volta sottoscritto il contratto di subappalto con la odierna convenuta, sicché la subappaltatrice è assolutamente legittimata a pretendere il pagamento delle sue spettanze all'unica impresa incaricata dei lavori: la GE Parte_1
- che il quantum è del tutto in linea con il prezziario regionale. potendosi comunque disporre CTU al fine di stabilire l'esatto ammontare del compenso per l'opera prestata.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc parte opponente ha controdedotto:
- di non aver eccepito il difetto di legittimazione ad agire della ditta individuale CP_2 ma lamentato che l'opposta ha ottenuto un decreto ingiuntivo senza aver fornito la prova scritta del credito ingiunto, posto che la fattura n. 13 del 30.5.23, utilizzata in sede monitoria, indica quale creditore un diverso soggetto giuridico;
- che dal contratto di subappalto 31.1.22 (cfr. doc. 2 avversario) emerge la totale infondatezza dell'avversa pretesa: infatti, il prezzo complessivo del subappalto risulta essere stato convenuto in € 8.000,00 (cfr. doc. 2 avversario, art. 5), quindi in un importo di gran lunga inferiore a quello di € 39.000,00 preteso in via monitoria;
- che, inoltre, i lavori subappaltati consistevano (cfr. doc. 2 avversario, art. 1) nella “formazione di intervento di efficientamento energetico con installazione di impianto fotovoltaico dedicato, accumulatori di energia e infrastruttura di ricarica veicoli elettrici” senza alcun riferimento al montaggio ed allo smontaggio dell'impalcatura;
- che, quindi, se il diritto di deriva, come ha sostenuto controparte nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta, dal contratto di subappalto 31.1.22, la odierna opposta avrebbe potuto pretendere, al più, l'importo contrattualmente previsto di € 8.000,00, non per il montaggio e lo smontaggio dell'impalcatura, bensì per l'esecuzione dei diversi lavori subappaltati, indicati all'art. 1 di detto contratto e non oggetto di causa, sicché CP_2 nulla può pretendere da GE per il montaggio e lo smontaggio dell'impalcatura nel Pt_3 cantiere sulla base del contratto di subappalto;
Controparte_6
- che, come già affermato, il montaggio dell'impalcatura era stato già eseguito prima che
[...] sottoscrivesse con il suo committente il contratto di appalto 15.1.22 (doc. 3) e, Pt_3 ovviamente, prima che tra GE e venisse stipulato il contratto di Pt_3 CP_2 subappalto 31.1.22: Prova ne siano il fatto che nell'oggetto del contratto di subappalto (cfr. doc. 2 avversario, art. 1) non è previsto il montaggio dell'impalcatura e prova ne sia il fatto che la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) era stata presentata (doc. 1) ben due anni prima la stipula di detto contratto da ciò dovendosi dedurre che i lavori - diversi ed ulteriori rispetto all'installazione dell'impianto fotovoltaico - fossero già iniziati e da tempo;
- che vi è prova scritta a dimostrazione del fatto che:
* la fattura azionata monitoriamente è stata emessa da soggetto giuridico diverso dalla opposta (doc. 7 e 9);
* lo smontaggio dell'impalcatura è stato eseguito direttamente da GE (doc. 5 e 6) e Pt_3 pertanto nulla può pretendere al riguardo CP_2
In esito all'udienza 8.5.25 e con ordinanza riservata emessa in pari data, il GI designato ha rigettato l'istanza ex art. 648 cpc e le istanze di prova orale avanzate da parte opposta, che aveva l'onere della prova del credito, attinenti circostanze non dirimenti, fissando per la discussione orale l'udienza 20.11.2025, con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per memorie conclusive, e, rilevato che la causa rientra tra quelle di cui all'art. 10, comma 12 lett. d) del d.lvo 116-2017, delegando la successiva trattazione e definizione della causa a questo got.
*
L'opposizione è risultata fondata e va accolta.
pagina 4 di 5 Pacifico, perché documentale ed incontestato, che avesse contratto con Parte_3 l'amministrazione condominiale del condominio di via Monte Catria 13 l'appalto 15.1.22 per opere di efficientamento energetico e che abbia poi subappaltato all'impresa individuale Nobilponteggi di con contratto 31.1.22 “i lavori relativi alla formazione di Controparte_3 intervento di efficientamento energetico con installazione di impianto fotovoltaico dedicato, accumulatori di energia e infrastruttura di ricarica veicoli elettrici, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti allegati, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia” per un corrispettivo di € 8.000,00.
Posto che si era obbligato ad effettuare tali opere con organizzazione dei Controparte_3 mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, non pare possa vantare Controparte_3 alcun credito per aver montato l'impalcatura sulla base di tale contratto (montaggio che il DL aveva previsto in relazione – doc. 2 – per le opere di manutenzione straordinaria degli immobili della sig.ra AN avviate nel dicembre 2019), tantomeno smontato (attività che risulta il DL abbia accertato esser stata effettuata da GE né ha dedotto di aver Pt_3 Controparte_3 stipulato con GE ulteriore accordo, anche solo verbale, sul punto. Pt_3
Il decreto ingiuntivo n. 347, emesso dal Tribunale di Fermo in data 1.7.24 va quindi revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento al valore della domanda ed alla media tariffaria, salvo che per la fase istruttoria, limitata al deposito di memorie e documenti.
Quanto alla domanda ex art 96 c.p.c., ritiene il giudicante che la prova della colpa grave dell'opposta – se non della sua mala fede o colpa grave – possa essere individuata nella manifesta volontà di affermarsi creditrice di un corrispettivo per lavorazioni non appaltatele, che risultano documentalmente esser state effettuate in parte molto prima del subappalto ed in parte a cura dell'opponente stessa, circostanze che, anche di fatto, l'opposta non poteva non conoscere.
Ricorrono quindi i presupposti per disporre la condanna del soccombente al risarcimento dei danni ex art 96/3 cpc, che il giudicante stima equo liquidare in misura pari al 50% circa delle spese legali liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 347, emesso dal Tribunale di Fermo in data 1.7.24;
2) condanna la parte opposta a rimborsare le spese di lite della parte opponente, che si liquidano in € 6.710,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, in favore dell'avv. Paolo Flaiani dichiaratosene antistatario;
3) condanna la parte opposta a versare a parte opponente l'importo di € 3.000,00 ex art. 96/3 cpc.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 14,56 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 20/11/2025
Il got
AU AT
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 20/11/2025, ad ore 10,10, innanzi al got AU AT sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. PAOLO FLAIANI, oggi sostituito dall'avv. per parte convenuta opposta l'avv. ALESSANDRO BRANDONI, oggi sostituito dall'avv. Federica GAROFOLO
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n. 347 dell'1 luglio 2024 in quanto emesso in mancanza di idonea prova scritta del credito;
nel merito, voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società GE all'opposta per i Parte_1 lavori di montaggio e smontaggio dell'impalcatura nel cantiere sito in Porto Controparte_1 Sant'Elpidio, via Monte Catria n. 13, e, per l'effetto, voglia revocare il decreto ingiuntivo n. 347 emesso dal Tribunale di Fermo l'1 luglio 2024 dichiarandolo privo di ogni e qualsiasi efficacia;
voglia, in ogni caso, respingere tutte le domande avanzate dall'opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provate sempre revocando il decreto ingiuntivo n. 347 emesso dal Tribunale di Fermo l'1 luglio 2024; voglia condannare ex art. 96 c.p.c. la ditta “ al CP_2 Controparte_3 risarcimento dei danni, da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice, per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Vinte le spese e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Parte convenuta opposta chiede la remissione della causa in istruttoria con revoca dell'ordinanza del 8.5.2025 e precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni altra domanda o eccezione respinta:
-IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecuzione in capo al decreto ingiuntivo n. 347/2024 istaurato presso il Tribunale di Fermo e depositata nella causa n. 1782/2021 rg poiché l'opposizione di controparte non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione per i motivi di cui in narrativa.
-IN VIA PRINCIPALE:
1. respingere tutte le domande avversarie e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condannare la ditta GE al pagamento in favore della ditta in persona Parte_1 Parte_2 del suo omonimo titolare della somma di € 39.000,00 oltre interessi legali, dalla mora al saldo, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa a titolo di pagamento per l'opera di svolta nel cantiere di Porto Sant'Elpidio,
Con vittoria di spese vive e forfetarie, diritti ed onorari oltre agli oneri di legge”.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese tutte, alle ore 10,15, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le altre udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1347/2024 promossa da:
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_3 P.IVA_1 con l'avv. FLAIANI PAOLO e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTRICE OPPONENTE contro
, titolare e leg. rappr.te dell'impresa individuale Controparte_3 C.F._1
Controparte_4 con l'avv. BRANDONI ALESSANDRO e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 30.9.24 ha proposto Parte_3 opposizione al decreto ingiuntivo n. 347 - emesso dal Tribunale di Fermo in data 1.7.24 e notificatole in data 25.7.24 – con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
l'importo di € 39.000,00, a titolo di compenso per lavori di montaggio e Controparte_4 smontaggio di impalcatura presso il cantiere RI / AN di Porto S. Elpidio, come da fattura n. 13 del 30.5.23 emessa da (doc. 8 dell'opponente e doc. 1 allegato Parte_4 al ricorso monitorio), oltre interess procedura liquidate. (doc. 10 di parte opponente).
L'opponente ha dedotto:
- che in data 11.12.19 la sig.ra aveva presentato al Comune di Porto Parte_5 Sant'Elpidio una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. “SCIA”, doc. 1) per lavori da eseguirsi sull'immobile sito in Porto Sant'Elpidio, via Monte Catria n. 13, consistenti in interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento delle facciate esterne, il tutto meglio spiegato nella relazione tecnica di intervento a firma dell'ing. (doc. 2); Controparte_5
- che nell'ambito di tale intervento di manutenzione straordinaria era stato installato, nel marzo pagina 2 di 5 2021, il ponteggio;
- di essere poi subentrata nel cantiere in questione in forza di contratto stipulato con l'amministrazione condominiale di appalto per la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica ex D.L 34/2020 (doc. 3), essendo stata in data 14.1.22 presentata al Comune di Porto Sant'Elpidio la relativa Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (c.d. “CILAS”, doc. 3bis);
- che in data 21.2.23 era stata presentata la richiesta di agibilità per chiusura dei lavori (doc. 4);
- in data 7.7.23 il Direttore dei Lavori, ing. aveva emesso un ordine di servizio Controparte_5 (doc. 5) per la immediata rimozione del ponteggio, stante l'intervenuta fine dei lavori, ed il 6.8.23, con verbale di consegna lavori di pari data (doc. 6), si dava atto che aveva Parte_3 proceduto allo smontaggio del ponteggio;
- che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in mancanza di idonea prova scritta, visto che la fatt. 13/23 prodotta da a supporto della propria richiesta di ingiunzione risulta Parte_6 emessa da un soggetto giuridico diverso rispetto alla ditta che ha agito in via monitoria (doc. 9);
- che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato perché emesso in mancanza di un'idonea prova scritta del credito azionato, non potendo la odierna opposta avvalersi della suddetta fattura;
- che anche nel merito la pretesa fatta valere in via monitoria è infondata, posto che il montaggio dell'impalcatura risulta essere stato eseguito molto prima del proprio subentro nel cantiere per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico di cui al contratto di appalto del 15.1.22 (doc. 3) e l'onere del pagamento del montaggio dell'impalcatura deve gravare su chi ebbe a commissionarlo e questo qualcuno non può certo essere che, come sopra Parte_3 spiegato, ha ricevuto l'incarico di eseguire l'intervento di efficientamento energetico molto tempo dopo la installazione del ponteggio, mentre lo smontaggio dell'impalcatura è stato eseguito direttamente da in esecuzione dell'ordine di servizio impartito dal DL (doc.ti 5 e 6) Parte_3 sicché per tale smontaggio nulla può essere preteso da terzi soggetti;
- di non dover quindi alcunché per i lavori di montaggio e smontaggio dell'impalcatura nel cantiere di Porto Sant'Elpidio; Controparte_1
- che, per completezza di linea difensiva, l'importo preteso in via monitoria non è mai stato pattuito e, comunque, è esorbitante rispetto ai normali prezzi di mercato.
Si è costituito l'opposto per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, deducendo:
- di aver sottoscritto il contratto con e di esser quindi titolare della legittimazione attiva, Pt_7 senza ciò possa essere escluso dal fatto che la fattura sia stata per errore emessa da un altro soggetto giuridico, comunque a se stesso riconducibile;
- che comunque si è difesa anche nel merito, con ciò sanando qualsiasi vizio, e dimostrando Pt_7 che il rapporto giuridico dedotto in giudizio, e per cui si chiede l'adempimento dell'obbligazione di pagamento, è effettivamente esistito. Appare quindi un esercizio di bizantinismo esclusivamente finalizzato ad ottenere una pronuncia di improcedibilità di un'azione che è invece nel merito del tutto legittima, quello di affermare che il soggetto che chiede il pagamento dei propri compensi non abbia legittimazione attiva;
- che la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente è totalmente infondata;
- di aver montato il ponteggio in seguito alla sottoscrizione del contratto di subappalto con
[...] e su sua specifica richiesta (all. n. 2), sicché il rapporto dedotto in giudizio e per Parte_3 cui si chiede il pagamento, è solo e solamente tra la e la La controparte ha Pt_7 Parte_2 fornito prova del contrario!!
- che all'art 1, oggetto del contratto, è chiaramente scritto che: “L'impresa subappaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori relativi alla formazione di intervento di efficientamento energetico con installazione di impianto fotovoltaico dedicato, accumulatori di energia e infrastruttura di ricarica veicoli elettrici, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a propri rischio a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti allegati”, ed in premessa l'impresa subappaltatrice dichiara di essere in possesso di capitale, maestranze, capacità tecnica e amministrativa,
pagina 3 di 5 macchine e attrezzature necessarie per adempiere all'incarico affidatogli;
- che Dal tenore letterale del contratto si evince dunque che non vi è stato un subentro della GE
[...]
a una precedente impresa, ma che invece l'appalto è stato assegnato fin dall'inizio alla odierna Pt_3 attrice in opposizione, che ha poi a sua volta sottoscritto il contratto di subappalto con la odierna convenuta, sicché la subappaltatrice è assolutamente legittimata a pretendere il pagamento delle sue spettanze all'unica impresa incaricata dei lavori: la GE Parte_1
- che il quantum è del tutto in linea con il prezziario regionale. potendosi comunque disporre CTU al fine di stabilire l'esatto ammontare del compenso per l'opera prestata.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc parte opponente ha controdedotto:
- di non aver eccepito il difetto di legittimazione ad agire della ditta individuale CP_2 ma lamentato che l'opposta ha ottenuto un decreto ingiuntivo senza aver fornito la prova scritta del credito ingiunto, posto che la fattura n. 13 del 30.5.23, utilizzata in sede monitoria, indica quale creditore un diverso soggetto giuridico;
- che dal contratto di subappalto 31.1.22 (cfr. doc. 2 avversario) emerge la totale infondatezza dell'avversa pretesa: infatti, il prezzo complessivo del subappalto risulta essere stato convenuto in € 8.000,00 (cfr. doc. 2 avversario, art. 5), quindi in un importo di gran lunga inferiore a quello di € 39.000,00 preteso in via monitoria;
- che, inoltre, i lavori subappaltati consistevano (cfr. doc. 2 avversario, art. 1) nella “formazione di intervento di efficientamento energetico con installazione di impianto fotovoltaico dedicato, accumulatori di energia e infrastruttura di ricarica veicoli elettrici” senza alcun riferimento al montaggio ed allo smontaggio dell'impalcatura;
- che, quindi, se il diritto di deriva, come ha sostenuto controparte nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta, dal contratto di subappalto 31.1.22, la odierna opposta avrebbe potuto pretendere, al più, l'importo contrattualmente previsto di € 8.000,00, non per il montaggio e lo smontaggio dell'impalcatura, bensì per l'esecuzione dei diversi lavori subappaltati, indicati all'art. 1 di detto contratto e non oggetto di causa, sicché CP_2 nulla può pretendere da GE per il montaggio e lo smontaggio dell'impalcatura nel Pt_3 cantiere sulla base del contratto di subappalto;
Controparte_6
- che, come già affermato, il montaggio dell'impalcatura era stato già eseguito prima che
[...] sottoscrivesse con il suo committente il contratto di appalto 15.1.22 (doc. 3) e, Pt_3 ovviamente, prima che tra GE e venisse stipulato il contratto di Pt_3 CP_2 subappalto 31.1.22: Prova ne siano il fatto che nell'oggetto del contratto di subappalto (cfr. doc. 2 avversario, art. 1) non è previsto il montaggio dell'impalcatura e prova ne sia il fatto che la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) era stata presentata (doc. 1) ben due anni prima la stipula di detto contratto da ciò dovendosi dedurre che i lavori - diversi ed ulteriori rispetto all'installazione dell'impianto fotovoltaico - fossero già iniziati e da tempo;
- che vi è prova scritta a dimostrazione del fatto che:
* la fattura azionata monitoriamente è stata emessa da soggetto giuridico diverso dalla opposta (doc. 7 e 9);
* lo smontaggio dell'impalcatura è stato eseguito direttamente da GE (doc. 5 e 6) e Pt_3 pertanto nulla può pretendere al riguardo CP_2
In esito all'udienza 8.5.25 e con ordinanza riservata emessa in pari data, il GI designato ha rigettato l'istanza ex art. 648 cpc e le istanze di prova orale avanzate da parte opposta, che aveva l'onere della prova del credito, attinenti circostanze non dirimenti, fissando per la discussione orale l'udienza 20.11.2025, con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per memorie conclusive, e, rilevato che la causa rientra tra quelle di cui all'art. 10, comma 12 lett. d) del d.lvo 116-2017, delegando la successiva trattazione e definizione della causa a questo got.
*
L'opposizione è risultata fondata e va accolta.
pagina 4 di 5 Pacifico, perché documentale ed incontestato, che avesse contratto con Parte_3 l'amministrazione condominiale del condominio di via Monte Catria 13 l'appalto 15.1.22 per opere di efficientamento energetico e che abbia poi subappaltato all'impresa individuale Nobilponteggi di con contratto 31.1.22 “i lavori relativi alla formazione di Controparte_3 intervento di efficientamento energetico con installazione di impianto fotovoltaico dedicato, accumulatori di energia e infrastruttura di ricarica veicoli elettrici, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti allegati, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia” per un corrispettivo di € 8.000,00.
Posto che si era obbligato ad effettuare tali opere con organizzazione dei Controparte_3 mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, non pare possa vantare Controparte_3 alcun credito per aver montato l'impalcatura sulla base di tale contratto (montaggio che il DL aveva previsto in relazione – doc. 2 – per le opere di manutenzione straordinaria degli immobili della sig.ra AN avviate nel dicembre 2019), tantomeno smontato (attività che risulta il DL abbia accertato esser stata effettuata da GE né ha dedotto di aver Pt_3 Controparte_3 stipulato con GE ulteriore accordo, anche solo verbale, sul punto. Pt_3
Il decreto ingiuntivo n. 347, emesso dal Tribunale di Fermo in data 1.7.24 va quindi revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento al valore della domanda ed alla media tariffaria, salvo che per la fase istruttoria, limitata al deposito di memorie e documenti.
Quanto alla domanda ex art 96 c.p.c., ritiene il giudicante che la prova della colpa grave dell'opposta – se non della sua mala fede o colpa grave – possa essere individuata nella manifesta volontà di affermarsi creditrice di un corrispettivo per lavorazioni non appaltatele, che risultano documentalmente esser state effettuate in parte molto prima del subappalto ed in parte a cura dell'opponente stessa, circostanze che, anche di fatto, l'opposta non poteva non conoscere.
Ricorrono quindi i presupposti per disporre la condanna del soccombente al risarcimento dei danni ex art 96/3 cpc, che il giudicante stima equo liquidare in misura pari al 50% circa delle spese legali liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 347, emesso dal Tribunale di Fermo in data 1.7.24;
2) condanna la parte opposta a rimborsare le spese di lite della parte opponente, che si liquidano in € 6.710,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, in favore dell'avv. Paolo Flaiani dichiaratosene antistatario;
3) condanna la parte opposta a versare a parte opponente l'importo di € 3.000,00 ex art. 96/3 cpc.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 14,56 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 20/11/2025
Il got
AU AT
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