Rigetto
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/09/2025, n. 7242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7242 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07242/2025REG.PROV.COLL.
N. 02690/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-del -OMISSIS-23 proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Nezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione prima, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio -OMISSIS-25 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Massimo Di Nezza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’appello in epigrafe viene impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione prima, n. -OMISSIS- che, all’esito di una complessa vicenda contenziosa riferita alla domanda di condono di un nuovo edificio di 2 piani per 280 mq., negata dal Comune, ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso in epigrafe eccepita dal medesimo Comune.
2 – In particolare l’appellante in qualità di proprietario di un fondo situato in agro di -OMISSIS-, identificato al catasto al foglio mappale n. -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, con una superficie di 708 metri quadrati, nella località -OMISSIS-, nel 1983, vi realizzava abusivamente un manufatto composto da un piano terra di circa -OMISSIS-0 metri quadrati, con un’altezza di circa 4 metri, e un primo piano di pari superficie con un’altezza di circa 3 metri. L’11 maggio 1984, i Vigili Urbani del Comune di -OMISSIS- effettuavano un sopralluogo presso il fondo, accertando la presenza della costruzione abusiva. Con ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, veniva pertanto disposto il ripristino dello stato dei luoghi, considerato il contrasto tra la costruzione e le previsioni del Piano Regolatore Generale che classificava la zona individuata come “ area parco pubblico ”, con conseguente divieto assoluto di costruzioni. Con la determina sindacale n. -OMISSIS-, si ordinava poi al Tecnico Comunale di provvedere alla demolizione in danno.
3 – Avverso i predetti atti veniva proposto un primo ricorso davanti al TAR, che peraltro lo dichiarava perento, non essendo stato ulteriormente coltivato in quanto non era stato poi adottato alcun provvedimento esecutivo di demolizione nei confronti del ricorrente, né assunto alcun provvedimento acquisitivo.
4 – Il -OMISSIS- il medesimo appellante presentava per lo stesso manufatto richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’articolo 31 della legge 47/85, corredata dalla documentazione tecnica comprovante il periodo di realizzazione della costruzione, nonché dalla ricevuta di pagamento della prevista oblazione, incamerata dal Comune, ma dopo oltre dieci anni dalla presentazione della domanda di condono l’assessore all’urbanistica del Comune di -OMISSIS-, con nota del -OMISSIS-, gli comunicava l’avvio del procedimento di diniego della richiesta di sanatoria, senza indicare la possibilità di riapertura dei termini ai sensi del decreto legislativo n. 724/94, integrato e modificato dalla legge n. 626/96. L’appellante, con nota del -OMISSIS-, chiedeva di conoscere i motivi dell’avvio del procedimento di rigetto, dato lo stato dei fatti e della procedura. Solo con nota del -OMISSIS-l’Ufficio Tecnico del Comune comunicava il rigetto della domanda di sanatoria, a circa 11 anni dalla sua presentazione.
5 - L’appellante proponeva quindi il ricorso in epigrafe davanti al TAR deducendo il ritardo dell’intervento del Comune, che non aveva adottato alcun provvedimento né di diniego, né istruttorio né di interruzione del procedimento, di modo che si era formato il silenzio-assenso, essendo ampiamente decorso il termine di 24 mesi previsto per la conclusione della procedura, considerato anche l’intervenuto pagamento dell’oblazione (articolo 35, comma 17, legge 47/85).Al riguardo, veniva richiamata la giurisprudenza secondo cui a seguito della decorrenza del termine con la conseguente la formazione del silenzio-assenso, è precluso il diniego della sanatoria, salvo che tale diniego non venga successivamente annullato (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4330 del 27 agosto -OMISSIS-02).tanto che i lavori erano ripresi ed erano stati completati nel pieno rispetto delle norme e del legittimo affidamento del privato. Pertanto, si concludeva, gli atti sanzionatori adottati dovevano essere dichiarati nulli e privi di effetti. La richiesta cautelare di sospensione veniva respinta con ordinanza n. -OMISSIS- del TAR, sede distaccata di Latina, ma anche dopo tale fase processuale il Comune di Foria non adottava alcun provvedimento di demolizione. L’istaurato giudizio veniva poi definito con decreto decisorio di perenzione n.-OMISSIS-/-OMISSIS-10
6 - Successivamente, l’Assessore all’Urbanistica del Comune di -OMISSIS-, con nota prot.
-OMISSIS- dell’11 novembre 1997, rilevava che l’epoca di ultimazione del fabbricato si riferiva ad una data posteriore rispetto a quella prescritta dalla legge per l’ottenimento dei benefici di cui alla legge 47/85. L’appellante, confutando quanto evidenziato nel provvedimento amministrativo, inoltrava un’istanza di riesame, evidenziando innanzitutto, che la comunicazione di avvio del procedimento di esame della richiesta di condono del 1986, risultava palesemente pervenuta oltre i termini previsti dalla nuova legge di sanatoria, n. 626/96, che avrebbe
consentito al ricorrente la possibilità di riesaminare l’istanza rigettata dalla P.A., rimettendo
nei termini l’interessato. Inoltre, con la stessa richiesta di riesame si ribadiva che l’opera era stata ultimata, secondo le caratteristiche indicate dalla legge n. 47/85 nonché della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 449824 del 21.10.1985 (realizzazione al rustico), entro il termine prestabilito
dalla legge e cioè entro 1’1.10.1983, poiché dal verbale dei Vigili Urbani del 1985 risultava che risultavano realizzate le fondamenta, i pilastri portanti, le mura perimetrali, la copertura del primo piano, nonché i solai del secondo piano, mancando soltanto la realizzazione delle finiture interne e di una scala di collegamento tra i due piani. Il Responsabile del settore Territorio e Pianificazione del Comune di -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS-, comunicava tuttavia il rigetto dell’istanza di condono edilizio sul presupposto che i lavori risultavano intrapresi successivamente al 1° ottobre 1983 e che erano stati realizzati in una zona inedificabile in forza di vincoli imposti prima dell’esecuzione delle opere stesse.
7 – Gli atti da ultimo indicati venivano impugnati innanzi al TAR Lazio, sez. Latina, con ricorso iscritto con il NRG -OMISSIS- corredato da contestuale richiesta cautelare. La domanda sospensiva veniva però rigettata con ordinanza n. -OMISSIS-.Anche tale giudizio veniva peraltro abbandonato e dichiarato perento, giusto decreto n. -OMISSIS-, avendo l’appellante presentato specifica istanza di riesame del diniego della domanda di condono.
In pendenza della richiesta di riesame, il Comune di -OMISSIS- adottava tuttavia l’ordinanza n. -OMISSIS- di demolizione del manufatto. Anche tale atto veniva impugnato innanzi al TAR con contestuale richiesta cautelare. La domanda di sospensiva veniva riunita al merito avendo l’appellante presentato al Comune di -OMISSIS- specifica domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, anche questa a tutt’oggi rimasta inevasa. Successivamente l’appellante presentava la dichiarazione di non aver più interesse e, conseguentemente, il TAR con decreto n. -OMISSIS- dichiarava la improcedibilità del ricorso.
8 – Infine, l’Amministrazione Comunale effettuava un sopralluogo in data -OMISSIS- adottando un verbale di accertamento di inottemperanza (ex art 31 ,comma IV, legge n. 380/-OMISSIS-01 ai fini dell’acquisizione del bene e della area di sedime al patrimonio comunale, nonché dell’applicazione della sanzione pecuniaria nella determinata somma di € -OMISSIS-.000,00 trattandosi di zona vincolata ai fini paesaggistici. Tale atto veniva impugnato innanzi al TAR Lazio, sede di Latina, con ricorso iscritto al NRG -OMISSIS-.
Il Comune di -OMISSIS-, costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso.
7 - Il TAR con la senrenza appellata ha esaminato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune e l’ha accolta. Ha infatti sottolineato come il verbale impugnato costituisse un atto endoprocedimentale che si limitava a documentare lo stato di fatto in relazione all’ordinanza di demolizione già emessa. Tale verbale, secondo la giurisprudenza consolidata, non era idoneo da solo a ledere diritti o interessi del destinatario, poiché la portata lesiva si realizza solo con l’atto formale di accertamento amministrativo che dà titolo all’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e all’applicazione della sanzione. Inoltre, il TAR ha evidenziato come molte delle censure mosse dal ricorrente riguardino atti presupposti ormai consolidati e definiti da precedenti pronunce di giudici amministrativi, che hanno dichiarato improcedibili o perenti i ricorsi a suo tempo presentati. Il Tribunale ha anche rilevato che non sussisteva alcun obbligo per l’amministrazione di comunicare al ricorrente il permanere dell’obbligo demolitorio una volta estinti i procedimenti giudiziari precedenti. Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, il TAR ha precisato che il verbale si era limitato a indicarne l’importo e a preannunciarne l’applicazione in futuro, senza che vi fosse ancora un atto formale di irrogazione della stessa, rendendo quindi infondata la contestazione.
Infine, il Tribunale ha ricordato che la demolizione d’ufficio rappresenta una scelta discrezionale dell’amministrazione che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non esclude né impedisce l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale.
Per questi motivi, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile oltreché infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
8 – La suindicata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione prima, n. -OMISSIS-, viene appellata con l’appello in epigrafe, mediante la deduzione dei motivi di diritto di seguito sintetizzati.
8.1 – “ ERROR IN JUDICANDO E PROCEDENDO. MOTIVAZIONE ERRONEA E
PERPLESSA IN ORDINE ALLA IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO”.
Si deduce in via preliminare la non condivisibilità dell’appellata sentenza nella parte in cui dichiara l’improcedibilità del ricorso, in quanto il verbale di accertamento di inottemperanza all'ordine demolitorio, redatto dalla Polizia Municipale, si limiterebbe a rappresentare lo stato dei luoghi rispetto all'ingiunzione precedentemente emanata e costituirebbe un semplice atto endoprocedimentale privo di portata lesiva.
L’argomentazione del TAR non viene infatti ritenuta condivisibile in quanto, per consolidata giurisprudenza, l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione postula la stesura di un verbale di verifica dello stato dei luoghi da parte della Polizia municipale strumentale oppure contestuale alle successive determinazioni dell'ente locale, così come accade nella fattispecie in esame, posto che l'atto in questione è stato sottoscritto anche dal Responsabile dell'UTC del Comune.
8.2 – “ ERROR IN JUDICANDO (VIOLAZIONE E DISTORTA APPLICAZIONE DELL’ART. 44 DELLA L. N. 47/85 IN RELAZIONE ALL’ART. 32 D.L. 269/-OMISSIS-03 CONV. IN LEGGE N. 326 DEL -OMISSIS-03). MOTIVAZIONE ERRONEA E SVIATA. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DIRITTO – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO. CONTRADDITTORIETÀ. MANCATA PRONUNCIA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, OSSIA SULLA ILLEGITTIMITA’ DEL PROCEDIMENTO ACCERTATIVO – SANZIONATORIO PER MANCATO ESAME DELL’ISTANZA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA”.
Si deduce poi che il TAR non ha considerato che l’appellante, in data -OMISSIS-, aveva presentato al comune di -OMISSIS- specifica domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, a tutt’ oggi rimasta inevasa. Infatti, l’effettiva compatibilità paesaggistica degli interventi in esame è rimessa all’apprezzamento dell’Autorità tutoria nell’opportuna sede procedimentale, e l’intervento edilizio in esame resta sprovvisto di un titolo abilitativo sotto il profilo paesaggistico solo in quanto non è stato ancora esaminata la domanda di suo rilascio a posteriori ai sensi del comma 5 dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/-OMISSIS-04, a conclusione del procedimento ad hoc avviato su istanza della parte appellante e tutt’ora pendente.
8.3 – “ ERROR IN JUDICANDO (VIOLAZIONE E DISTORTA APPLICAZIONE DELL’ART. 44 DELLA L. N. 47/85 IN RELAZIONE ALL’ART. 32 D.L. 269/-OMISSIS-03 CONV. IN LEGGE N. 326 DEL -OMISSIS-03). MOTIVAZIONE ERRONEA E SVIATA. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DIRITTO – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO. CONTRADDITTORIETÀ. MANCATA
PRONUNCIA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA’ DELLA P.A.”
Secondo a parte appellante, l’impugnata sentenza non appare condivisibile anche in considerazione dell’omessa pronuncia sulla violazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, del principio di buon andamento e imparzialità della P.A., atteso che con il suo atteggiamento inerte ha impedito all’odierno appellante di ottenere i benefici di legge previsti dalla normativa del 1994 e, conseguentemente, è pervenuta illegittimamente alla determinazione accertativa – acquisitiva
con il verbale gravato in primo grado.
8.4 – Con successiva memoria, l’appellante ha ulteriormente motivato le descritte censure, rilevando anche che, come da documentazione depositata in giudizio, l’immobile a seguito di una donazione non è più di proprietà dell’originario destinatario dell’ordine di demolizione, con la conseguenza che, ai fini della legittimità del provvedimento demolitorio e delle successive sanzioni, appare necessaria una nuova notifica nei confronti del donatario, al fine di permettergli la più ampia tutela giurisdizionale.
9 - L’appello è infondato e deve essere respinto.
9.1 – In primo luogo, la impugnata pronuncia del TAR risulta esatta e non controvertibile quanto alla inammissibilità del nuovo (ennesimo) ricorso proposto dall’odierno appellante in relazione allo stesso abuso edilizio, non ancora demolito a cure del Comune di -OMISSIS- nonostante il decorso di molti anni dalla sua commissione. Infatti, del tutto indipendentemente dalla dedotta circostanza, solo formale ed estrinseca, concernente le sottoscrizioni del verbale di sopralluogo, per consolidata giurisprudenza agli atti amministrativi deve essere ricondotto il significato loro proprio secondo il contenuto, e il verbale di accertamento di inottemperanza all'ordine demolitorio, redatto dalla Polizia Municipale, si limita a rappresentare lo stato dei luoghi rispetto all'ingiunzione precedentemente emanata e, pertanto, costituisce un semplice atto endoprocedimentale, che, come tale non può rivestire portata lesiva per l’appellante.
9.2 – La conseguente validazione del giudizio di inammissibilità esattamente reso dal giudice di primo grado consente di concludere senz’altro per la reiezione dell’appello.
9.3 – Appare comunque opportuno evidenziare la pari infondatezza degli ulteriori motivi d’appello, anche in relazione alla frammentazione e dispersione di un contenzioso risalente nel tempo e riferito a un significativo abuso, non ancora demolito nonostante la sussistenza di atti comunali -mai sospesi o annullati dal giudice amministrativo - attestanti l’illeceità del manufatto e la conseguente necessità di provvedere senza indugio alla sua demolizione.
In particolare, la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica non poteva revocare in dubbio gli effetti acquisitivi dell’area derivanti dalla perdurante inottemperanza ad un ordine di demolizione di un’opera abusiva in quanto realizzata in assenza di alcun titolo, la cui legittimità ed efficacia non è mai stata revocata in dubbio dal giudice amministrativo nonostante i plurimi ricorsi via via proposti ma poi rinunciati o non coltivati dal medesimo interessato, restando nella facoltà (e nel novero delle possibilità economico-finanziarie) del Comune la decisione di dare autonomamente corso alla demolizione a spese dell’interessato, anziché lasciar compiere l’automatico effetto traslativo dell’area al decorso del termine assegnato per la demolizione.
L’appellante non aveva, inoltre, alcuna legittima pretesa tutelabile dall’ordinamento alla tempestiva definizione di domande di condono che di regola avrebbero dovuto essere dichiarate radicalmente inammissibili, non avendo egli ottenuto un annullamento o quantomeno una sospensione dei preesistenti ordini di demolire, con il conseguente perfezionamento degli effetti derivanti dalla loro perdurante inottemperanza.
Infine, del tutto irrilevante ai fini della presene decisione risulta la donazione del cespite segnalata con l’ultima memoria di parte appellante, in disparte ogni considerazione circa gli eventuali plurimi profili di nullità di un tale atto.
9.4 – In ogni caso, come sopra indicato le considerazioni svolte al punto 9.1 sono autonomamente sufficiente ai fini della reiezione dell’appello. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Comune che non ha ancora dato corso, pur datando il primo accertamento dell’abuso al 1984, né alla demolizione né alla formalizzazione dell’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato (Sezione settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune intimato.
Dispone l’oscuramento delle generalità della parte appellante considerati i possibili riflessi penali dell’abuso edilizio in esame.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio -OMISSIS-25 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.