Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5427/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa LE Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 5427/2024 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in CA VA (RA), via Campalmonte n. 10 (avv. Elena Bianconcini)
e
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in CA VA (RA), via Campalmonte n. 10 (avv. Elena Bianconcini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
19/12/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito con rito concordatario a CA VA (RA) in data 01.08.1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 12, Parte
II, serie A, anno 1998;
preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
CA VA (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono e si impegnano a portarsi reciproco rispetto ed a non porre interferenze l'uno verso l'altro anche in relazione alla loro vita privata futura;
2) La SI.ra continuerà a vivere, unitamente alla figlia LE, nella casa coniugale Parte_1
di via Campalmonte n. 10 a CA VA (RA), di sua esclusiva proprietà ed in cui risiede anche l'altro figlio , mentre il SI. , che già vive presso altro domicilio, provvederà Per_1 Controparte_1
a trasferire la propria residenza altrove entro la data di prima udienza di comparizione che verrà fissata da codesto Ill.mo Tribunale ovvero entro il termine che verrà assegnato per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza;
3) I coniugi concordano che, il SI. , a titolo di concorso nel mantenimento della Controparte_1 figlia , verserà direttamente a quest'ultima, entro il giorno 28 di ogni mese, mediante Persona_2
bonifico bancario, la somma di € 100,00= (euro cento/00=) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale obbligazione decorrerà dalla sottoscrizione del presente ricorso e permarrà fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
4) I genitori condivideranno inoltre nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia LE, così come indicate e secondo le modalità definite nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare”, SIlato tra il Tribunale di Ravenna e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015, e in particolare:
a) Spese che non richiedono previo accordo fra i genitori: spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora le problematiche psico/fisiche presentate dalla figlia siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico);
b) Spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni), spese parascolastiche (viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o informatica); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite
SSN; cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza musica pittura o altro);
c) Quanto alle spese relative alle vacanze trascorse dalla figlia LE senza i genitori, questi ultimi prestano sin d'ora consenso per un viaggio all'anno (compreso trasporto, alloggio, vitto e spillatico) con un massimo di spesa complessiva di € 800,00, da dividersi a metà tra i genitori;
5) I SIg. e comparteciperanno altresì al 50% ciascuno alle spese, Parte_1 Controparte_1 previamente concordate, per l'acquisto e manutenzione di apparecchiature informatiche / tecnologiche (ad esempio computer, cellulare, tablet, stampanti e scanner) per la figlia LE;
6) Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta anche via mail, SMS o Whatsapp di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente
(ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto il silenzio protrattosi per oltre dieci giorni sarà inteso come assenso alla richiesta;
7) Le spese straordinarie, sostenute in conformità a quanto riportato nei precedenti punti 4), 5) e 6), verranno rimborsate al genitore anticipatario, su presentazione e consegna di copia della relativa documentazione fiscale ed attestazione di pagamento, entro il giorno 28 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute mediante bonifico bancario;
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, per cui non avanzano reciproche richieste di partecipazione al proprio personale mantenimento;
9) Il SI. rinuncia a qualsivoglia pretesa sui mobili, sugli arredi e su quant'altro Controparte_1 presente nell'abitazione familiare di via Campalmonte n. 10 a CA VA (RA), che rimarranno nell'esclusiva proprietà e disponibilità della SI.ra , dichiarando il SI. Parte_1 CP_1 che provvederà, sempre entro il termine della fissanda prima udienza di comparizione
[...] ovvero del deposito delle note in sostituzione dell'udienza, a prelevare tutti i propri beni ed effetti personali ancora presenti nella suddetta abitazione;
10) Ciascun coniuge rimarrà altresì esclusivo titolare di qualsiasi provento, frutto ed utilità percepiti, nonché delle disponibilità rinvenienti nei conti correnti e/o depositi e/o investimenti al medesimo intestati, rinunciando entrambi i coniugi ad avanzare pretese al riguardo l'uno nei confronti dell'altro;
11) L'autovettura Mini Cooper tg. EP128HN, intestata alla SI.ra , rimarrà in Parte_1
proprietà esclusiva alla stessa, mentre la moto Kawasaki KLE 500 tg. ME091450, la Lancia Delta tg. EG624RP e la Audi A1 Sportback tg. FW544TX, intestate al SI. , rimarranno in Controparte_1 proprietà a quest'ultimo; conseguentemente, ciascun intestatario si accollerà tutti i costi ed oneri riguardanti il veicolo di proprietà;
12) Ciascun coniuge continuerà a farsi interamente carico dei debiti al medesimo intestati, impegnandosi a non chiedere alcunché a rimborso all'altro, che pertanto viene espressamente dispensato da ogni eventuale obbligo ove sussistente;
13) Le parti dichiarano di aver consensualmente definito ogni rapporto economico-patrimoniale intercorso tra le stesse nelle modalità sopra precisate e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra;
14) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
15) Le spese ed i compensi professionali per il presente procedimento saranno sostenuti dalla SI.ra
.” Parte_1
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi