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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/07/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott. ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1871 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. FERRAIUOLO NATALE presso il quale elettivamente domicilia, in Isca Marina
(CZ), alla Via Mons. L. M. Varano n. 1;
E
( , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all Parte_2 C.F._2
ricorso, dall'avv. FERRAIUOLO NATALE, presso il quale elettivamente domicilia in Isca Marina
(CZ), alla Via Mons. L. M. Varano n. 1;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/11/2024 e , premettendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 18/08/1984 a Isca Sulla Ionio (CZ) e che dalla loro unione sono nati due figli, (16.01.1986) e (4.11.90), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione Per_1 Per_2 innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 29.06.2023, era intervenuta separazione in
1 forza di decreto di omologa n. 5460/2023 del 28.07.2023, nel procedimento RG4349/2022, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza e con l'obbligo di comunicare ogni variazione nelle forme necessarie e nei termini di legge;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di rinunciare reciprocamente ad ogni domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo perciò nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti Parte_3 il 18/08/1984, (atto n.5, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1984);
[...]
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
2 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per la trascrizione, le annotazioni e Parte_3 le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- Spese compensate
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 7.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott. ssa Francesca Garofalo
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