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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 392/2022 R.G., promossa da
(cf: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria
Rosaria Battiato giusta procura generale alle liti in atti appellante contro
(c.f. ) elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliata in Ragusa presso l'Avv. Anna Cilia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellata
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito- pensione di reversibilità.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cpc contestava la richiesta CP_1 avanzata dall' con provvedimento del 14.11.2014 ricevuto il Pt_1
1 27.11.2014 di restituzione della somma di € 4.506,45 erroneamente corrispostale nel periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2004 a titolo di “quote di pensione ai superstiti”. A fondamento del ricorso eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione (eccezion fatta per il mese di dicembre 2004) e, in relazione alla parte di credito non prescritto, l'infondatezza della pretesa dell' , il quale, nell'erogare le somme presuntivamente non dovute, era Pt_1
incorso in errore nel valutare i dati reddituali in suo possesso.
L' chiedeva il rigetto del ricorso. Pt_1
Il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione in relazione al periodo contributivo dall'1.2.2002 al 27.11.2004 considerato che il primo atto interruttivo del termine prescrizionale decennale era costituito dalla comunicazione ricevuta dalla ricorrente proprio in data 27 novembre 2014; per l'indebito riguardante il mese di dicembre 2004, il Tribunale ne escludeva la ripetibilità per avere l'istituto resistente valutato in maniera errata i dati reddituali della ricorrente dei quali risultava già in possesso. Le spese seguivano la soccombenza.
La causa è stata posta in decisione in data 17.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante contesta la parte della sentenza che ha accolto l'eccezione di prescrizione, trascurando che l'Istituto, con la propria memoria di costituzione aveva affermato di avere interrotto la prescrizione con la prima richiesta trasmessa con raccomandata AR del
3/12/2004 e recapitata alla il 14/12/2004, documentata con la CP_1
produzione della lettera della campagna Red (all.ti B, C e D prod. e Pt_1
della cartolina di ricevimento. Poiché la successiva lettera era stata ricevuta il 27.11.2014, ossia prima del compimento dei dieci anni decorrenti dalla precedente missiva, nessuna prescrizione poteva dirsi maturata.
2 2. Con il secondo motivo l' impugna la sentenza laddove il Pt_1
Tribunale ha escluso la ripetibilità dell'indebito per il mese di dicembre
2004, in base al presupposto che l' fosse a conoscenza dei dati Pt_1
reddituali della ricorrente. L'appellante sostiene che, all'epoca dei fatti, non essendo vigente la normativa (art.15 comma 1 DL 78/2009) che prevedeva,
a carico dell'amministrazione finanziaria, l'onere di comunicare agli enti previdenziali dati utili ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni previdenziali, era compito del pensionato comunicare con il modello RED i propri dati reddituali se incidenti su un trattamento pensionistico in godimento.
2.1 Nella fattispecie, evidenzia l'appellante, la stessa ricorrente aveva comunicato in data 20/10/2003 la dichiarazione reddituale relativa al 2002 indicando redditi per “terreni e fabbricati” e per “lavoro dipendente” e sulla base di tali dati l' aveva ricalcolato gli importi mensili della pensione. Pt_1
Si trattava, infatti, di verificare la spettanza alla percettrice di CP_1
redditi da lavoro e di redditi da terreni e fabbricati- dell'integrazione del trattamento minimo ex articolo 6 della legge n.638/1983 e la cumulabilità con la pensione ai superstiti con redditi.
2.2 Ne consegue che non sussisteva alcun errore nella valutazione di dati reddituali relativi alla di cui la stessa aveva dato comunicazione CP_1 all' Pt_1
3. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Il diritto dell'ente appellante di recuperare le somme indebitamente erogate deve ritenersi prescritto, non essendovi prova della richiesta di restituzione avanzata con la lettera raccomandata AR recapitata presuntivamente alla il 14/12/2004. La documentazione prodotta a CP_1
Part tal fine, consistente in lettera della campagna non contiene alcuna domanda di pagamento rivolta a nè è in alcun modo CP_1
collegabile alla ricevuta della racc. A.R. allegata in atti, per cui non può
3 considerarsi idonea a dimostrare la sussistenza di un atto interruttivo anteriore alla nota del 27.11.2014, oggetto di contestazione.
Da ciò consegue che deve confermarsi la prescrizione del diritto dell'ente alla ripetizione delle somme erogate in epoca antecedente al 27 novembre
2004.
4. In ordine invece alla mensilità di dicembre 2004 l è incorso Pt_1
nella decadenza dall'azione di ripetizione.
L'art. 13, comma 2, della L. 412/1991 dispone infatti “L' procede Pt_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto Pt_1
eventualmente pagato in eccedenza, va intesa nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato (Cass. n. 13918/2021;
Cass. n. 23031/2020).
Risulta dagli atti di causa che l'appellata nel 2003 aveva comunicato all' i dati reddituali relativi al 2002, comprendenti redditi da lavoro Pt_1
dipendente e redditi da fabbricati, così portando a conoscenza dell' i Pt_1 propri dati reddituali;
sulla base di tali dati l aveva verificato Pt_1
l'eccedenza delle quote della pensione erogata dal 2002 al 2004, tenuto conto dell'integrazione del trattamento minimo e del cumulo con la pensione di reversibilità.
L' tuttavia, non ha proceduto al recupero, inteso nei termini sopra Pt_1
specificati, delle eccedenze indebitamente erogate, non potendosi ritenere idonea a tal fine la richiesta avanzata con la raccomandata di dicembre 2004 per le ragioni già spiegate.
4 5. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.
6. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l' appellante, al pagamento, in favore dell'appellata, Pt_1
delle spese processuali del grado che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 17.4.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Stefania Interdonato) (dott. Graziella Parisi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 392/2022 R.G., promossa da
(cf: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria
Rosaria Battiato giusta procura generale alle liti in atti appellante contro
(c.f. ) elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliata in Ragusa presso l'Avv. Anna Cilia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellata
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito- pensione di reversibilità.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cpc contestava la richiesta CP_1 avanzata dall' con provvedimento del 14.11.2014 ricevuto il Pt_1
1 27.11.2014 di restituzione della somma di € 4.506,45 erroneamente corrispostale nel periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2004 a titolo di “quote di pensione ai superstiti”. A fondamento del ricorso eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione (eccezion fatta per il mese di dicembre 2004) e, in relazione alla parte di credito non prescritto, l'infondatezza della pretesa dell' , il quale, nell'erogare le somme presuntivamente non dovute, era Pt_1
incorso in errore nel valutare i dati reddituali in suo possesso.
L' chiedeva il rigetto del ricorso. Pt_1
Il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione in relazione al periodo contributivo dall'1.2.2002 al 27.11.2004 considerato che il primo atto interruttivo del termine prescrizionale decennale era costituito dalla comunicazione ricevuta dalla ricorrente proprio in data 27 novembre 2014; per l'indebito riguardante il mese di dicembre 2004, il Tribunale ne escludeva la ripetibilità per avere l'istituto resistente valutato in maniera errata i dati reddituali della ricorrente dei quali risultava già in possesso. Le spese seguivano la soccombenza.
La causa è stata posta in decisione in data 17.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante contesta la parte della sentenza che ha accolto l'eccezione di prescrizione, trascurando che l'Istituto, con la propria memoria di costituzione aveva affermato di avere interrotto la prescrizione con la prima richiesta trasmessa con raccomandata AR del
3/12/2004 e recapitata alla il 14/12/2004, documentata con la CP_1
produzione della lettera della campagna Red (all.ti B, C e D prod. e Pt_1
della cartolina di ricevimento. Poiché la successiva lettera era stata ricevuta il 27.11.2014, ossia prima del compimento dei dieci anni decorrenti dalla precedente missiva, nessuna prescrizione poteva dirsi maturata.
2 2. Con il secondo motivo l' impugna la sentenza laddove il Pt_1
Tribunale ha escluso la ripetibilità dell'indebito per il mese di dicembre
2004, in base al presupposto che l' fosse a conoscenza dei dati Pt_1
reddituali della ricorrente. L'appellante sostiene che, all'epoca dei fatti, non essendo vigente la normativa (art.15 comma 1 DL 78/2009) che prevedeva,
a carico dell'amministrazione finanziaria, l'onere di comunicare agli enti previdenziali dati utili ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni previdenziali, era compito del pensionato comunicare con il modello RED i propri dati reddituali se incidenti su un trattamento pensionistico in godimento.
2.1 Nella fattispecie, evidenzia l'appellante, la stessa ricorrente aveva comunicato in data 20/10/2003 la dichiarazione reddituale relativa al 2002 indicando redditi per “terreni e fabbricati” e per “lavoro dipendente” e sulla base di tali dati l' aveva ricalcolato gli importi mensili della pensione. Pt_1
Si trattava, infatti, di verificare la spettanza alla percettrice di CP_1
redditi da lavoro e di redditi da terreni e fabbricati- dell'integrazione del trattamento minimo ex articolo 6 della legge n.638/1983 e la cumulabilità con la pensione ai superstiti con redditi.
2.2 Ne consegue che non sussisteva alcun errore nella valutazione di dati reddituali relativi alla di cui la stessa aveva dato comunicazione CP_1 all' Pt_1
3. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Il diritto dell'ente appellante di recuperare le somme indebitamente erogate deve ritenersi prescritto, non essendovi prova della richiesta di restituzione avanzata con la lettera raccomandata AR recapitata presuntivamente alla il 14/12/2004. La documentazione prodotta a CP_1
Part tal fine, consistente in lettera della campagna non contiene alcuna domanda di pagamento rivolta a nè è in alcun modo CP_1
collegabile alla ricevuta della racc. A.R. allegata in atti, per cui non può
3 considerarsi idonea a dimostrare la sussistenza di un atto interruttivo anteriore alla nota del 27.11.2014, oggetto di contestazione.
Da ciò consegue che deve confermarsi la prescrizione del diritto dell'ente alla ripetizione delle somme erogate in epoca antecedente al 27 novembre
2004.
4. In ordine invece alla mensilità di dicembre 2004 l è incorso Pt_1
nella decadenza dall'azione di ripetizione.
L'art. 13, comma 2, della L. 412/1991 dispone infatti “L' procede Pt_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto Pt_1
eventualmente pagato in eccedenza, va intesa nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato (Cass. n. 13918/2021;
Cass. n. 23031/2020).
Risulta dagli atti di causa che l'appellata nel 2003 aveva comunicato all' i dati reddituali relativi al 2002, comprendenti redditi da lavoro Pt_1
dipendente e redditi da fabbricati, così portando a conoscenza dell' i Pt_1 propri dati reddituali;
sulla base di tali dati l aveva verificato Pt_1
l'eccedenza delle quote della pensione erogata dal 2002 al 2004, tenuto conto dell'integrazione del trattamento minimo e del cumulo con la pensione di reversibilità.
L' tuttavia, non ha proceduto al recupero, inteso nei termini sopra Pt_1
specificati, delle eccedenze indebitamente erogate, non potendosi ritenere idonea a tal fine la richiesta avanzata con la raccomandata di dicembre 2004 per le ragioni già spiegate.
4 5. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.
6. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l' appellante, al pagamento, in favore dell'appellata, Pt_1
delle spese processuali del grado che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 17.4.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Stefania Interdonato) (dott. Graziella Parisi)
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