Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1006/2024 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. CALABRIA LUIGI C.F._2
ricorrenti
E
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
resistente
Oggetto: Querela di falso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel corso del procedimento n. 225/24 dinnanzi al Giudice di pace di Paola, introdotto con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, e hanno proposto querela di falso avverso il Parte_1 Parte_2 verbale di contestazione n. 476419034 del giorno 11/0172024 e notificato il successivo
12/01/2024. Il Giudice di pace, ritenuto il documento impugnato rilevante per la decisione, con ordinanza del 26/06/2024 ha disposto la sospensione del giudizio e ha rimesso le parti davanti al Tribunale per il relativo procedimento assegnando termine perentorio di 60 giorni per la riassunzione.
I ricorrenti hanno riassunto il giudizio incidentale entro il termine assegnato dinnanzi al
Tribunale di Paola, ritenuto competente.
Nella prima udienza di comparizione del 31/01/2025 il giudice ha rilevato l'incompetenza per territorio e ha rinviato alla successiva udienza del 28/03/2025, nel corso della quale il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento della domanda e delle richieste istruttorie, sull'assunto della competenza e del territorio del Tribunale dinnanzi al quale il giudizio è stato riassunto.
2. In via preliminare, deve darsi atto che il rilievo dell'incompetenza avvenuto in prima udienza è tempestivo. L'art. 38 nella formulazione applicabile all'odierno giudizio prevede che «l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171 bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza». Nel caso che ci occupa, il giudizio incidentale, che per sua natura deve seguire le regole procedimentali di quello principale, introdotto con rito lavoro [Cass. Civ. Sez. L,
Sentenza n. 23482 del 19/11/2010 (Rv. 615382 - 01)], è stato erroneamente riassunto con citazione (atto previsto per la proposizione della querela in via principale) e non con comparsa in riassunzione (cfr. artt. 65 e 125 bis disp. att. c.p.c.), onde non era previsto lo scambio delle memorie di cui all'art. 171 ter né l'adozione del provvedimento di cui all'art. 171 bis c.p.c.., sicché il rilievo non poteva che essere effettuato non oltre la prima udienza ex art. 420 c.p.c., come di fatto è avvenuto.
3. Ciò posto, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Paola.
3.1. Come noto, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, le sentenze pronunciate nel giudizio di falso, allorquando la relativa querela è proposta in via incidentale, hanno di regola carattere definitivo, potendo assumere la portata di sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279, co.2, c.p.c., solo quando decidono questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito inerenti al giudizio di falso, senza definire tale giudizio [così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 2988 del 27/07/1976 (Rv. 381760 - 01)]. Da ciò deve desumersi che il giudizio di falso presenti carattere del tutto autonomo, anche quanto alla competenza, rispetto al giudizio di merito nell'ambito del quale è stata proposta la querela «dovendosi escludere - in mancanza di specifica disposizione normativa - che la suddetta competenza inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito» [Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 9713 del 21/05/2004 (Rv. 573015 - 01), in senso conf. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13032 del 23/06/2016 (Rv. 640180 - 01)].
Tali principi trovano applicazione anche nell'ambito dei giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, relativamente ai quali la Suprema Corte ha riconosciuto che
«la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c. nonché dal
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 e 7 di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norme, prevale, salve le eccezioni contemplate dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 fra le quali non è compreso il giudizio di falso, su ogni altra competenza, anche se inderogabile » (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 17880 del 03/09/2004 (Rv. 576699 - 01); in senso conf. Cass. Civ., sez. 6- 5, Ordinanza n. 24781 del 05/12/2016, n. 24781]. Poiché, infatti, il giudizio incidentale introdotto per effetto della proposizione della querela di falso non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, nei confronti del quale non è applicabile la regola del Foro erariale di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, in base all'espressa previsione derogatoria di cui all'art 22 della l. 689/1981, che individua il giudice del luogo della commessa violazione quale giudice competente [ex multis, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 14828 del 27/06/2006 (Rv. 592260 - 01)], deve concludersi che non possono applicare al presente giudizio i criteri derogatori della competenza del giudice del foro erariale, espressamente previsti quanto al giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, dall'art. 22 della l. 689/81.
3.2.
Considerato che
il foro erariale, nel caso di specie, va individuato nel Tribunale di
Catanzaro, luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale che sarebbe competente secondo le regole ordinarie (nel caso di specie Paola), le parti vanno rimesse dinanzi a tale Giudice, individuato come competente [Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14075 del 15/12/1999 (Rv. 532194 - 01)].
4. In considerazione della mancata costituzione della , sussistono le condizioni CP_1 per la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale ordinario di Paola, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Paola in favore del Tribunale di Catanzaro.
Assegna termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice dichiarato competente.
Compensa integralmente le spese di lite.
Paola, 31/03/2025.
Il giudice
Matteo Torretta