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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6080 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2354/2019
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. NT EL Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CORATELLA HE Avv. Guerriero in sostituzione
CP_1
Avv. CORATELLA HE
CC DR
Avv. CORATELLA HE
CC HE
Avv. CORATELLA HE
Appellato/i
Controparte_2
Avv. BORZA FRANCESCO
Avv. BORZA FABIO presente
***
L'avv. Guerriero insiste nell'ammissione della CTU contabile.
L'avv. Borza si oppone.
La Corte riservata la decisione sulle istanze istruttorie al merito invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione
FE d'TO
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
NT EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. NT EL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2354 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ), CC HE (C.F.: Parte_1 C.F._1
), CC DR (C.F.: , C.F._2 C.F._3 [...]
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avv. HE Coratella (C.F. CP_1 C.F._4
– PEC: ed elettivamente C.F._5 Email_1 domiciliati presso il suo studio in Andria (BT) alla Via Lorenzo Bonomo n. 51, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
e
(C.F.: Controparte_3
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti C.F._6
FR Borza, (C.F.: - PEC C.F._7
E
.salerno. ) e AB Borza (C.F.: - PEC Email_2 CP_4 C.F._8
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Salerno, alla Via Email_4
HE Vernieri n. 52, giusta procura in atti;
- APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 27/03/2019 CI HE, CI NA,
e hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata CP_1 Parte_1 dal Tribunale ordinario di Roma n. 18394/2018, pubblicata in data 28/09/2018, resa nel giudizio di primo grado nelle cause civili riunite iscritte ai n. 42907 e n. 81016 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25.6.2014 e introduttivo del procedimento iscritto al n. 42907/2014 R.G., esponeva che, con contratto n. 3071020452, Controparte_2 sottoscritto il 29.11.2007 (documento n. 1), aveva concesso in locazione Controparte_5 finanziaria a “Parte del fabbricato sito in abitato di Andria a Via Morelli Parte_2 nn. civici 46 e 48 e precisamente: a) appartamento al piano seminterrato adibito ad uso ufficio, composto di cinque vani, accessori e due cortili, a livello, annessi a detto appartamento, confinante con vano scala, con proprietà del Comune di Andria su due lati, proprietà , salvo altri. Parte_3
Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 31, particella 290/70, Via Morelli n.
46-48, piano S1, categoria A/10, classe 1^, vani 10. Rendita catastale euro 2.685,58 (riveniente dalla originaria particella 290/689); b) box auto ubicato al secondo piano interrato del fabbricato, confinante con corsia di scorrimento, con proprietà di Andria su due lati, con proprietà Pt_4
con proprietà , salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Andria Per_1 Per_2 al foglio 31, particella 290/38, Via Morelli n. 56, piano S2, interno 9, categoria c/6, classe 4^, mq.
110, rendita catastale 301,09. Parte del fabbricato sito in abitato di Andria posto su Via Scialoia e precisamente: a) box auto al piano cantinato, distinto con l 'interno “5”, con accesso dalla rampa di discesa e corsia di scorrimento comune posta su Via Scialoia n. 5, confinante con terrapieno, con corsia di scorrimento, con il box auto in appresso descritto, salvo altri. Riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 201, particella 344/22, Via NT Scialoia n. 5, piano
S1, interno 5, categoria C/6, classe 5^, mq. 17, rendita catastale euro 54,43; b) box auto al piano cantinato, distinto con l'interno “6”, con accesso dalla rampa di discesa e corsia di scorrimento comune posta su Via Scialoia n. 5, confinante con terrapieno, con corsia di scorrimento, con il box auto innanzi descritto, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio
201, particella 344/23, Via NT Scialoia n. 5, piano S1, interno 6, categoria C/6, classe 5^, mq.
17, rendita 54,43; c) box auto al piano cantinato, distinto con l'interno “9”, con accesso dalla rampa di discesa e corsia di scorrimento comune posta su Via Scialoia n. 5, confinante con terrapieno, con corsia di scorrimento, con bene comune, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 201, particella 344/27, Via NT Scialoia n. 5, piano S1, interno 9, categoria C/6, classe 5 ^, mq. 26, rendita 83,25; d) box auto al piano cantinato, distinto con l 'interno “12”, con accesso dalla rampa di discesa e corsia di scorrimento comune posta su Via Scialoia n. 5, confinante con terrapieno da due lati, con corsia di scorrimento, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del
Comune di Andria al foglio 201, particella 344/32, Via NT Scialoia n. 5, piano S1, interno 12, categoria C/6, classe 5 ^, mq. 38, rendita 121,68; e) box auto al piano cantinato, distinto con l 'interno
“13”, con accesso dalla rampa di discesa e corsia di scorrimento comune posta su Via Scialoia n. 5, confinante con terrapieno da due lati, con corsia di scorrimento, con il box auto innanzi descritto alla lettera a'), salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 201, particella 344/33, Via NT Scialoia n. 5, piano S1, interno 13, categoria C/6, classe 5 ^, mq. 23, rendita 73, 65”; che la poi denominata aveva Controparte_6 Controparte_5 acquistato la proprietà di tale complesso immobiliare con il contratto di compravendita rogato il
18.1.2008 dal notaio Dott. (rep. 21453, racc. 9.875 – documento n. 2), al prezzo pari Persona_3 di € 780.000,00 oltre IVA ed € 15.600,00 per imposte ipotecarie e catastali;
che le parti avevano pattuito la durata della locazione finanziaria in centottanta mesi, il corrispettivo pari a €
1.045.170,00 oltre imposte, suddiviso in centottanta canoni da versarsi come segue: “• un 1° canone di € 159.120,00 oltre imposte, contestualmente alla sottoscrizione del rogito di compravendita;
• n.
179 canoni mensili di € 4.950,00 oltre imposte cadauno, a decorrere dal primo giorno del primo mese susseguente alla consegna con pari valuta;
• l'utilizzatore era inoltre tenuto al pagamento delle spese di gestione”; che il prezzo per l'opzione finale di acquisto era stato pattuito in € 238.680,00 oltre imposte;
che , NA e HE CI si erano costituiti fideiussori di Parte_1 [...]
fino alla concorrenza di € 1.058.508,00 (documento n. 3) che la utilizzatrice non Parte_2 aveva corrisposto alla società concedente il complessivo importo di € 74.724,41 così composto: “• €
3.613,49 per canone n. 58 con scadenza 01.10.12; • € 6.085,21 per canone n. 59 con scadenza
01.11.12; • € 6.097,31 per canone n. 60 con scadenza 01.12.12; • € 6.085,21per canone n. 61 con scadenza 01.01.13; • € 6.097,31 per canone n. 62 con scadenza 01.02.13; • € 6.085,21 per canone n.
63 con scadenza 01.03.13; • € 6.159,90 per canone n. 64 con scadenza 01.04.13; • € 6.135,50 per canone n. 65 con scadenza 01.05.13; • € 6.135,50 per canone n. 66 con scadenza 01.06.13; • €
6.135,50 per canone n. 67 con scadenza 01.07.13; • € 12,20 per spese;
• € 6.135,50 per canone n. 68 con scadenza 01.08.13; • € 79,96 per interessi di mora;
• € 6.135,50 per canone n. 69 con scadenza
01.09.13; • € 3.731,11 per canone n. 70 con scadenza 01.10.13; • € 24,40 per spese”; che, con lettera raccomandata ricevuta da il 23.9.2013, si era Parte_2 Controparte_5 avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto di leasing e aveva risolto di diritto il rapporto contrattuale;
ciò premesso proponeva al Tribunale di Controparte_2 Roma la domanda: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua - accertato l'inadempimento posto in essere dalla nella misura in cui ha omesso il pagamento dei canoni della locazione Parte_2 finanziaria ed accertato ancora, ex art.19 del contratto di locazione finanziaria, la risoluzione di diritto del negozio, condannare e, conseguentemente, ordinare alla in persona Parte_2 del legale rapp.te pro tempore, il rilascio in favore della ricorrente degli immobili oggetto della locazione finanziaria, così come indicati in premessa, liberi e vuoti da persone e cose. Con ogni altro provvedimento conseguenziale. Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento, nonché infine maggiorazione 4% CAP ed IVA.” Il 19.9.2014, reso il decreto ex art. 702 bis, comma III, c.p.c., con la fissazione dell'udienza del 6.2.2015 e i termini per la notificazione dell'atto introduttivo, effettuata il 16.10.2014, si costituiva il 6.2.2015 ed esponeva che presso il Parte_2
Tribunale adito era in corso la causa civile iscritta al n. 81016/2014 R.G., promossa con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della controparte, per il pagamento dei suindicati canoni insoluti;
eccepiva l'indeterminatezza del contratto di locazione finanziaria nell'indicazione “dell'effettivo tasso convenzionale di leasing”, indicato nel documento di sintesi nel
6,92% annuo e nel contratto di leasing nel 6,90%; eccepiva l'inosservanza della legge n. 108 del
1996 e indicava l'applicabilità degli art. 644 c.p. e 1815, comma 2°, c.c. in riferimento agli interessi di mora;
affermava di aver corrisposto alla società concedente la complessiva somma di €
261.513,72 a titolo di interessi non dovuti e proponeva la domanda di ripetizione, esponendo che “la somma algebrica degli interessi indicati nel contratto di leasing, convenzionali 6,92% e moratori
12,64% (già usurari), pari al 19,56%, determina[va] un tasso di interesse globale superiore al limite antiusura (tasso soglia) stabilito in 10,23%, al momento della concessione del finanziamento, determinato per i contratti di locazione finanziaria immobiliare” e sottolineava che “il solo interesse di mora pattuito risulta[va] superiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto” e che alla nullità della clausola conseguiva l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento di cui al ricorso. proponeva la domanda: “Voglia l'On. Parte_2
Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e istanza, così provvedere: “A) Accertare che ricorre un'ipotesi di riunione ex art. 273 c.p.c. in quanto pende dinnanzi al medesimo Tribunale preesistente procedimento relativo alla stessa causa o, in subordine, un'ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. in quanto il giudizio di opposizione avente R.G. N. 81016/2014 ha carattere pregiudiziale rispetto al presente procedimento sommario;
In punto di rito, si contesta la non sommarietà dell'istruzione con le conseguenze di cui all'art. 702 ter III co. c.p.c. B) Respingere tutte le domande formulate dalla già nei confronti della Controparte_2 Controparte_6 [...]
in quanto infondato in fatto e diritto;
C) Condannare la ricorrente alla rifusione di Parte_2 spese, diritti ed onorari del presente procedimento.” A norma degli art. 273 e segg. c.p.c.., con ordinanza resa alla prima udienza del 6.2.2015, gli atti della causa n. 42907/2014 R.G. erano rimessi al Presidente del Tribunale, in relazione alla richiamata causa iscritta al n.81016/2014 R.G., assegnata a questo Giudice con decreto del 27.8.2015. Con ordinanza resa il 23.10.2015, era disposta la trattazione con il rito ordinario di cognizione della causa al n. 42907/2014 R.G., a cui era riunita l'altra iscritta n. 81016/2014 R.G., promossa da e dai fideiussori Parte_2
, NA CI e con l'atto di citazione di opposizione al decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 18276/2014, emesso il 29.7.2014 e notificato in date 18 e 19 novembre 2011, con cui il
Giudice del Tribunale di Roma aveva intimato loro di pagare immediatamente, in via solidale, alla ricorrente nella suindicata qualità, la somma di euro 74.724,41 per il Controparte_2 titolo di cui al precitato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., oltre le spese processuali e gli interessi convenzionali “non oltre il limite del tasso soglia usurario”, in base alla domanda di cui al ricorso che, nella inerente parte, riguardava: “interessi convenzionali di mora ex art. 8 del contratto di locazione finanziaria, pattuiti in 8 punti oltre il tasso Euribor vigente alle singole inadempienze, dalle date di scadenza”. L'atto di citazione conteneva motivi di opposizione analoghi a quelli di cui alla comparsa di costituzione e risposta agli atti della causa iscritta al n.42907/2014 R.G., oltre alle eccezioni riguardanti la “insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.” e “delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.. Illegittimità delle somme richieste.
Violazione ex art. 50 TUB. Incertezza del credito”, la “nullità del contratto di locazione finanziaria de quo per assoluta indeterminatezza della clausola contrattuale essenziale relativa all'indicazione del tasso convenzionale di leasing”, la “Illegittimità dei tassi di interesse pattuiti per superamento del Tasso Soglia Usura nel contratto di mutuo”. A questo riguardo, si assumeva che l'interesse moratorio era di per sé usurario, essendo commisurato a “8 punti percentuali in più al tasso Euribor
3 mesi vigente tempo per tempo, pari al momento della sottoscrizione al 12,64%, su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e non pagata, quindi già comprensiva del tasso di interesse convenzionale”; si eccepiva la nullità delle clausole contrattuali riferite agli interessi e si negava la sussistenza dell'inerente obbligazione ex art. 1815, comma 2°, c.c., invocando la ripetizione della somma di € 261.513,72 corrisposta a tale titolo;
si eccepiva l'inosservanza del
“Divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. con riferimento alle somme pattuite a titolo di interesse” e la “Illegittimità del piano di ammortamento 'alla francese'” in base agli art. 1283 c.c., 1284 c.c. e
1418 c.c., si invocava la “Previsione delle spese per assicurazioni e garanzie obbligatorie o facoltative nel calcolo del TEG”. La parte opposta proponeva la domanda: “Voglia l”Ill.mo
Tribunale adito, reietta ogni contraria deduzione ed eccezione, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto: a) in via preliminare, sospendersi, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 3875/2014 del 15.09.2014, R.G. n. 12016/2014, notificato in data 06.10.2014, con ordinanza non impugnabile, sussistendo gravi e circostanziati motivi ed essendo preponderante il fumus boni juris, nonché il periculum in mora, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto; b) in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità
e/o l'inefficacia, del contratto per indeterminatezza delle condizioni pattuite;
c) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 1283, 1284 c.c.; d) in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative al rapporto bancario sopra indicato, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, dei costi per competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, in particolare la clausola relativa agli interessi debitori, nonché ogni clausola che preveda penali o commissioni illegittime, ivi compresa la modalità di calcolo del piano di ammortamento alla francese;
e) in subordine e salvo rispettoso gravame, accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del contratto di leasing, depurato dalla illegittima quota interessi, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
f) conseguentemente, dichiarare la gratuità contratto di leasing per violazione di legge e condannare la alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, così CP_6 come ricalcolate a seguito della CTU tecnica contabile, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria su ciascuna rata fino al soddisfo, nonché stralcio della quota interessi sulle rate non ancora scadute;
g) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
h) con vittoria di spese e competenze relative al presente giudizio di opposizione”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, accerta l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del rapporto di locazione finanziaria di cui al contratto n.AL/3071020452, concluso il 29.11.2007dalla poi denominata Controparte_6 [...]
e che condanna, in persona del legale rappresentante, Controparte_5 Parte_2 all'immediato rilascio, libero da cose e persone anche interposte, a favore di Controparte_2
quale mandataria di del complesso immobiliare indicato
[...] Controparte_5 nell'espositiva che precede, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.18276/2014 (n. 41196/2014
R.G.) condanna, in via solidale, in persona del legale rappresentante, Parte_2
, NA CI, e HE CI a rifondere a Parte_1 CP_1 [...] le spese processuali, che liquida in euro 15.000 (1.000 anticipazioni, 6.000 fase Controparte_2 di studio di entrambe le cause riunite, 5.000 fase introduttiva di entrambe le cause riunite, 4.000 fase di trattazione e istruttoria, 4.000 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello , NA CI, e HE Parte_1 CP_1
CI hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma CORTE
D'APPELLO di ROMA, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione, per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata nr. 18394/2018 pubblicata il 28.9.2018 (Repertorio n.
20481/2018 del 28/9/2018) ed emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Roma dott.ssa Daniela
Gaetano, nel procedimento recante nr. R.G. 42907/2014, così come dedotto nella narrativa del presente atto, nei capi ivi indicati e, per l'effetto, Voglia così provvedere: − Respingere tutte le domande formulate in primo grado dalla (già Controparte_2 Controparte_5
già nei confronti degli odierni appellanti, in quanto infondate in fatto e in
[...] Controparte_6 diritto;
− Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative al contratto di leasing indicato in atti., anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, dei costi per competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, in particolare la clausola relativa agli interessi debitori, nonché ogni clausola che preveda penali o commissioni illegittime;
− Accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del contratto di leasing, depurato dalla illegittima quota interessi, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
− Conseguentemente, dichiarare la gratuità del contratto di leasing per violazione di legge e condannare la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, così come ricalcolate a seguito della CTU tecnico contabile, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria su ciascuna rata sino al soddisfi, nonché stralcio della quota interessi sulle rate non ancora scadute;
− In subordine, nella denegata ipotesi in cui sia dichiarata la risoluzione del contratto, accertare e dichiarare l'effetto traslativo del contratto di leasing e, in applicazione dell'art. 1526 c.c., ordinare alla banca convenuta appellata la ripetizione e/o compensazione in favore degli appellanti degli importi da questi pagati a titolo di rateo per compravendita del bene immobile, così come accertate in sede di
CTU tecnico contabile che sin d'ora si chiede;
− Per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n.
18276/2014 del 29/7/2014 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Roma;
In ogni caso, − Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
§ 5. — L'appellata con Controparte_3 comparsa di risposta depositata in data 01/08/2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Impugnato tutto quanto altro chiesto, eccepito, dedotto e prodotto, l'appellata insiste per il rigetto del gravame e per la conferma della impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze, rimborso spese, maggiorazione 4% CAP ed IVA come per legge”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in quattro motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo gli appellanti si dolgono del: “MANCATO ACCERTAMENTO
DELLE CONDIZIONI USURARIE, SULL'AZZERAMENTO DEGLI INTERESSI EX ART. 1815
C.C. COMMA 2, SULLA PROVA DELL'USURARIETÀ”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “A sostegno della domanda, la parte convenuta ha indicato la sentenza n. 350 del 2013 resa dalla Corte di Cassazione, che non ha affermato che il tasso corrispettivo degli interessi va cumulato al tasso di mora, avendo stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il tasso stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo dì interessi moratori”; questi ultimi si applicano solo in via eventuale, ovvero quando il debitore sia costituito in mora nel pagamento dei canoni, e non è stata fornita dimostrazione, inerente ai periodi in cui sarebbero state effettuate le operazioni a tasso usurario, né sono stati prodotti i decreti ministeriali di riferimento (Cass., Sez. 3, sentenze n.
8742 del 26.6.2001 e n. 11706 del 5.8.2002).
In difetto della dimostrazione dei fatti suindicati, non sono stati ravvisati i presupposti legittimanti l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio invocata dalla parte attrice, in base al principio secondo cui va “Tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste -non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti.” (Cass., Sez. 2, sentenza n. 212 del 11.1.2006, ivi, Rv. 585907; conf.
Cass. civ. [ord.], sez. VI, 8-2-2011, n. 3130)”.
Deducono gli appellanti: “Tuttavia, ciò che il Giudice ha mancato di considerare, è
l'usurarietà del contratto di leasing: se ciò avesse accertato, alcuna risoluzione avrebbe potuto dichiarare per inadempimento, in quanto avrebbe appurato che alcun inadempimento si sarebbe verificato.
Pertanto, antecedente giuridico fondamentale, rispetto alla dichiarazione di risoluzione contrattuale, è l'accertamento delle condizioni usurarie pattuite in sede di stipula del contratto di leasing in contestazione”.
Il motivo non coglie nel segno.
Invero il Tribunale non ha potuto accertare l'eventuale superamento dei tassi soglia in difetto della produzione in giudizio dei decreti ministeriali con cui vengono rilevati i tassi medi.
Infatti “L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente d\eterminato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (Cass. Sez. 3, 11/10/2024, n. 26525, Rv. 672530 - 03).
La mancata prova della pattuizione di interessi usurari rende dovuti gli interessi stabiliti con conseguente riconoscimento dell'inadempimento della locataria al pagamento dei canoni pattuiti.
Corretta è stata pertanto la pronunzia del Tribunale di risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'articolo 19.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “ERRONEA DICHIARAZIONE
DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO, SULL'ERRONEO
ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO; SUL LEASING TRASLATIVO ED I SUOI
EFFETTI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”.
Deducono gli appellanti: “Infatti, il contratto di leasing in contestazione deve intendersi come un leasing traslativo, avendo per oggetto non solo l'utilizzo del bene immobile ma anche il trasferimento della sua proprietà al termine del contratto.
Da tale ultima considerazione, consegue che, in caso di risoluzione del rapporto – come appunto dichiarato nel giudizio di prime cure - occorra applicare al leasing traslativo l'art. 1526
c.c. in tema di vendita a rate, che prevede la restituzione delle rate pagate, fatta salva una detrazione per compensare il godimento del bene (cfr. Cass. Civile, sentenza n. 6578/2013; Cass. Civile, sentenza n. 12415/2012; Cass. Civile, sentenza n. 13418/2008)”.
Il motivo è infondato.
Invero «In tema di leasing di godimento, il canone pattuito - anche se la sua funzione causale
è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.» (Cass.
4 giugno 2008, n. 14760). Nel caso di specie la natura finanziaria del leasing si evince dalla necessità della stipula di un ulteriore atto per il trasferimento del bene (opzione).
Inoltre, le parti hanno espressamente derogato all'applicazione dell'articolo 1526 cc con l'articolo 19 del contratto.
In ogni caso gli appellanti – quali fideiussori – non potrebbero in ogni caso chiedere la restituzione dei canoni in quanto pagati dalla società locataria la quale è l'unico soggetto legittimato a chiederne il rimborso.
§ 7.3. — Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della “MANCATA AMMISSIONE
DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO”.
Deducono gli appellanti: “Il Giudice di prime cure ha ritenuto di non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'usurarietà del contratto di leasing. Peraltro, in sentenza motiva tale decisione sostenendo che, in mancanza dei decreti ministeriali, la CTU avrebbe carattere esplorativo. Questa difesa ha già dedotto, nei paragrafi precedenti, come la produzione dei suddetti
D.M. non sia obbligatoria, essendo considerati, gli stessi, quali atti sostanzialmente normativi e che, dunque, devono essere considerati notori tanto dal Giudice quanto dall'eventuale CTU.
Deve innanzitutto osservarsi che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Il motivo è poi infondato per le ragioni espresse al punto 7.1.
Solo a seguito di produzione della parte dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sarebbe stato possibile disporre una CTU contabile.
È infatti precluso al CTU acquisire documentazione idonea a provare i fatti costitutivi delle pretese di una delle parti del giudizio.
§ 7.4. — Il quarto motivo è rubricato: “SULLE SPESE DI LITE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, riguardo a ciascuna causa”.
Dunque, correttamente il Tribunale ha liquidato le spese di lite secondo la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 cpc.
Il rigetto dell'appello per le ragioni espresse nei punti che precedono non consente una rivisitazione di tale pronunzia.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui viene applicato il compenso minimo non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
§ 10. — Gli appellanti sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CI HE, CI NA,
e nei confronti di CP_1 Parte_1 Controparte_3
, avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 18394/2018, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti CI HE, CI NA, e , CP_1 Parte_1 in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_3 le spese di lite liquidate in complessivi € 12.154,00 oltre spese generali ed oneri di
[...] legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di CI HE, CI NA, e in solido tra CP_1 Parte_1 loro.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NT EL
Sezione VI civile
R.G. 2354/2019
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. NT EL Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CORATELLA HE Avv. Guerriero in sostituzione
CP_1
Avv. CORATELLA HE
CC DR
Avv. CORATELLA HE
CC HE
Avv. CORATELLA HE
Appellato/i
Controparte_2
Avv. BORZA FRANCESCO
Avv. BORZA FABIO presente
***
L'avv. Guerriero insiste nell'ammissione della CTU contabile.
L'avv. Borza si oppone.
La Corte riservata la decisione sulle istanze istruttorie al merito invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione
FE d'TO
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
NT EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. NT EL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2354 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ), CC HE (C.F.: Parte_1 C.F._1
), CC DR (C.F.: , C.F._2 C.F._3 [...]
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avv. HE Coratella (C.F. CP_1 C.F._4
– PEC: ed elettivamente C.F._5 Email_1 domiciliati presso il suo studio in Andria (BT) alla Via Lorenzo Bonomo n. 51, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
e
(C.F.: Controparte_3
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti C.F._6
FR Borza, (C.F.: - PEC C.F._7
E
.salerno. ) e AB Borza (C.F.: - PEC Email_2 CP_4 C.F._8
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Salerno, alla Via Email_4
HE Vernieri n. 52, giusta procura in atti;
- APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 27/03/2019 CI HE, CI NA,
e hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata CP_1 Parte_1 dal Tribunale ordinario di Roma n. 18394/2018, pubblicata in data 28/09/2018, resa nel giudizio di primo grado nelle cause civili riunite iscritte ai n. 42907 e n. 81016 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25.6.2014 e introduttivo del procedimento iscritto al n. 42907/2014 R.G., esponeva che, con contratto n. 3071020452, Controparte_2 sottoscritto il 29.11.2007 (documento n. 1), aveva concesso in locazione Controparte_5 finanziaria a “Parte del fabbricato sito in abitato di Andria a Via Morelli Parte_2 nn. civici 46 e 48 e precisamente: a) appartamento al piano seminterrato adibito ad uso ufficio, composto di cinque vani, accessori e due cortili, a livello, annessi a detto appartamento, confinante con vano scala, con proprietà del Comune di Andria su due lati, proprietà , salvo altri. Parte_3
Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 31, particella 290/70, Via Morelli n.
46-48, piano S1, categoria A/10, classe 1^, vani 10. Rendita catastale euro 2.685,58 (riveniente dalla originaria particella 290/689); b) box auto ubicato al secondo piano interrato del fabbricato, confinante con corsia di scorrimento, con proprietà di Andria su due lati, con proprietà Pt_4
con proprietà , salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Andria Per_1 Per_2 al foglio 31, particella 290/38, Via Morelli n. 56, piano S2, interno 9, categoria c/6, classe 4^, mq.
110, rendita catastale 301,09. Parte del fabbricato sito in abitato di Andria posto su Via Scialoia e precisamente: a) box auto al piano cantinato, distinto con l 'interno “5”, con accesso dalla rampa di discesa e corsia di scorrimento comune posta su Via Scialoia n. 5, confinante con terrapieno, con corsia di scorrimento, con il box auto in appresso descritto, salvo altri. Riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 201, particella 344/22, Via NT Scialoia n. 5, piano
S1, interno 5, categoria C/6, classe 5^, mq. 17, rendita catastale euro 54,43; b) box auto al piano cantinato, distinto con l'interno “6”, con accesso dalla rampa di discesa e corsia di scorrimento comune posta su Via Scialoia n. 5, confinante con terrapieno, con corsia di scorrimento, con il box auto innanzi descritto, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio
201, particella 344/23, Via NT Scialoia n. 5, piano S1, interno 6, categoria C/6, classe 5^, mq.
17, rendita 54,43; c) box auto al piano cantinato, distinto con l'interno “9”, con accesso dalla rampa di discesa e corsia di scorrimento comune posta su Via Scialoia n. 5, confinante con terrapieno, con corsia di scorrimento, con bene comune, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 201, particella 344/27, Via NT Scialoia n. 5, piano S1, interno 9, categoria C/6, classe 5 ^, mq. 26, rendita 83,25; d) box auto al piano cantinato, distinto con l 'interno “12”, con accesso dalla rampa di discesa e corsia di scorrimento comune posta su Via Scialoia n. 5, confinante con terrapieno da due lati, con corsia di scorrimento, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del
Comune di Andria al foglio 201, particella 344/32, Via NT Scialoia n. 5, piano S1, interno 12, categoria C/6, classe 5 ^, mq. 38, rendita 121,68; e) box auto al piano cantinato, distinto con l 'interno
“13”, con accesso dalla rampa di discesa e corsia di scorrimento comune posta su Via Scialoia n. 5, confinante con terrapieno da due lati, con corsia di scorrimento, con il box auto innanzi descritto alla lettera a'), salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 201, particella 344/33, Via NT Scialoia n. 5, piano S1, interno 13, categoria C/6, classe 5 ^, mq. 23, rendita 73, 65”; che la poi denominata aveva Controparte_6 Controparte_5 acquistato la proprietà di tale complesso immobiliare con il contratto di compravendita rogato il
18.1.2008 dal notaio Dott. (rep. 21453, racc. 9.875 – documento n. 2), al prezzo pari Persona_3 di € 780.000,00 oltre IVA ed € 15.600,00 per imposte ipotecarie e catastali;
che le parti avevano pattuito la durata della locazione finanziaria in centottanta mesi, il corrispettivo pari a €
1.045.170,00 oltre imposte, suddiviso in centottanta canoni da versarsi come segue: “• un 1° canone di € 159.120,00 oltre imposte, contestualmente alla sottoscrizione del rogito di compravendita;
• n.
179 canoni mensili di € 4.950,00 oltre imposte cadauno, a decorrere dal primo giorno del primo mese susseguente alla consegna con pari valuta;
• l'utilizzatore era inoltre tenuto al pagamento delle spese di gestione”; che il prezzo per l'opzione finale di acquisto era stato pattuito in € 238.680,00 oltre imposte;
che , NA e HE CI si erano costituiti fideiussori di Parte_1 [...]
fino alla concorrenza di € 1.058.508,00 (documento n. 3) che la utilizzatrice non Parte_2 aveva corrisposto alla società concedente il complessivo importo di € 74.724,41 così composto: “• €
3.613,49 per canone n. 58 con scadenza 01.10.12; • € 6.085,21 per canone n. 59 con scadenza
01.11.12; • € 6.097,31 per canone n. 60 con scadenza 01.12.12; • € 6.085,21per canone n. 61 con scadenza 01.01.13; • € 6.097,31 per canone n. 62 con scadenza 01.02.13; • € 6.085,21 per canone n.
63 con scadenza 01.03.13; • € 6.159,90 per canone n. 64 con scadenza 01.04.13; • € 6.135,50 per canone n. 65 con scadenza 01.05.13; • € 6.135,50 per canone n. 66 con scadenza 01.06.13; • €
6.135,50 per canone n. 67 con scadenza 01.07.13; • € 12,20 per spese;
• € 6.135,50 per canone n. 68 con scadenza 01.08.13; • € 79,96 per interessi di mora;
• € 6.135,50 per canone n. 69 con scadenza
01.09.13; • € 3.731,11 per canone n. 70 con scadenza 01.10.13; • € 24,40 per spese”; che, con lettera raccomandata ricevuta da il 23.9.2013, si era Parte_2 Controparte_5 avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto di leasing e aveva risolto di diritto il rapporto contrattuale;
ciò premesso proponeva al Tribunale di Controparte_2 Roma la domanda: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua - accertato l'inadempimento posto in essere dalla nella misura in cui ha omesso il pagamento dei canoni della locazione Parte_2 finanziaria ed accertato ancora, ex art.19 del contratto di locazione finanziaria, la risoluzione di diritto del negozio, condannare e, conseguentemente, ordinare alla in persona Parte_2 del legale rapp.te pro tempore, il rilascio in favore della ricorrente degli immobili oggetto della locazione finanziaria, così come indicati in premessa, liberi e vuoti da persone e cose. Con ogni altro provvedimento conseguenziale. Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento, nonché infine maggiorazione 4% CAP ed IVA.” Il 19.9.2014, reso il decreto ex art. 702 bis, comma III, c.p.c., con la fissazione dell'udienza del 6.2.2015 e i termini per la notificazione dell'atto introduttivo, effettuata il 16.10.2014, si costituiva il 6.2.2015 ed esponeva che presso il Parte_2
Tribunale adito era in corso la causa civile iscritta al n. 81016/2014 R.G., promossa con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della controparte, per il pagamento dei suindicati canoni insoluti;
eccepiva l'indeterminatezza del contratto di locazione finanziaria nell'indicazione “dell'effettivo tasso convenzionale di leasing”, indicato nel documento di sintesi nel
6,92% annuo e nel contratto di leasing nel 6,90%; eccepiva l'inosservanza della legge n. 108 del
1996 e indicava l'applicabilità degli art. 644 c.p. e 1815, comma 2°, c.c. in riferimento agli interessi di mora;
affermava di aver corrisposto alla società concedente la complessiva somma di €
261.513,72 a titolo di interessi non dovuti e proponeva la domanda di ripetizione, esponendo che “la somma algebrica degli interessi indicati nel contratto di leasing, convenzionali 6,92% e moratori
12,64% (già usurari), pari al 19,56%, determina[va] un tasso di interesse globale superiore al limite antiusura (tasso soglia) stabilito in 10,23%, al momento della concessione del finanziamento, determinato per i contratti di locazione finanziaria immobiliare” e sottolineava che “il solo interesse di mora pattuito risulta[va] superiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto” e che alla nullità della clausola conseguiva l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento di cui al ricorso. proponeva la domanda: “Voglia l'On. Parte_2
Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e istanza, così provvedere: “A) Accertare che ricorre un'ipotesi di riunione ex art. 273 c.p.c. in quanto pende dinnanzi al medesimo Tribunale preesistente procedimento relativo alla stessa causa o, in subordine, un'ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. in quanto il giudizio di opposizione avente R.G. N. 81016/2014 ha carattere pregiudiziale rispetto al presente procedimento sommario;
In punto di rito, si contesta la non sommarietà dell'istruzione con le conseguenze di cui all'art. 702 ter III co. c.p.c. B) Respingere tutte le domande formulate dalla già nei confronti della Controparte_2 Controparte_6 [...]
in quanto infondato in fatto e diritto;
C) Condannare la ricorrente alla rifusione di Parte_2 spese, diritti ed onorari del presente procedimento.” A norma degli art. 273 e segg. c.p.c.., con ordinanza resa alla prima udienza del 6.2.2015, gli atti della causa n. 42907/2014 R.G. erano rimessi al Presidente del Tribunale, in relazione alla richiamata causa iscritta al n.81016/2014 R.G., assegnata a questo Giudice con decreto del 27.8.2015. Con ordinanza resa il 23.10.2015, era disposta la trattazione con il rito ordinario di cognizione della causa al n. 42907/2014 R.G., a cui era riunita l'altra iscritta n. 81016/2014 R.G., promossa da e dai fideiussori Parte_2
, NA CI e con l'atto di citazione di opposizione al decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 18276/2014, emesso il 29.7.2014 e notificato in date 18 e 19 novembre 2011, con cui il
Giudice del Tribunale di Roma aveva intimato loro di pagare immediatamente, in via solidale, alla ricorrente nella suindicata qualità, la somma di euro 74.724,41 per il Controparte_2 titolo di cui al precitato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., oltre le spese processuali e gli interessi convenzionali “non oltre il limite del tasso soglia usurario”, in base alla domanda di cui al ricorso che, nella inerente parte, riguardava: “interessi convenzionali di mora ex art. 8 del contratto di locazione finanziaria, pattuiti in 8 punti oltre il tasso Euribor vigente alle singole inadempienze, dalle date di scadenza”. L'atto di citazione conteneva motivi di opposizione analoghi a quelli di cui alla comparsa di costituzione e risposta agli atti della causa iscritta al n.42907/2014 R.G., oltre alle eccezioni riguardanti la “insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.” e “delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.. Illegittimità delle somme richieste.
Violazione ex art. 50 TUB. Incertezza del credito”, la “nullità del contratto di locazione finanziaria de quo per assoluta indeterminatezza della clausola contrattuale essenziale relativa all'indicazione del tasso convenzionale di leasing”, la “Illegittimità dei tassi di interesse pattuiti per superamento del Tasso Soglia Usura nel contratto di mutuo”. A questo riguardo, si assumeva che l'interesse moratorio era di per sé usurario, essendo commisurato a “8 punti percentuali in più al tasso Euribor
3 mesi vigente tempo per tempo, pari al momento della sottoscrizione al 12,64%, su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e non pagata, quindi già comprensiva del tasso di interesse convenzionale”; si eccepiva la nullità delle clausole contrattuali riferite agli interessi e si negava la sussistenza dell'inerente obbligazione ex art. 1815, comma 2°, c.c., invocando la ripetizione della somma di € 261.513,72 corrisposta a tale titolo;
si eccepiva l'inosservanza del
“Divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. con riferimento alle somme pattuite a titolo di interesse” e la “Illegittimità del piano di ammortamento 'alla francese'” in base agli art. 1283 c.c., 1284 c.c. e
1418 c.c., si invocava la “Previsione delle spese per assicurazioni e garanzie obbligatorie o facoltative nel calcolo del TEG”. La parte opposta proponeva la domanda: “Voglia l”Ill.mo
Tribunale adito, reietta ogni contraria deduzione ed eccezione, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto: a) in via preliminare, sospendersi, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 3875/2014 del 15.09.2014, R.G. n. 12016/2014, notificato in data 06.10.2014, con ordinanza non impugnabile, sussistendo gravi e circostanziati motivi ed essendo preponderante il fumus boni juris, nonché il periculum in mora, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto; b) in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità
e/o l'inefficacia, del contratto per indeterminatezza delle condizioni pattuite;
c) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 1283, 1284 c.c.; d) in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative al rapporto bancario sopra indicato, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, dei costi per competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, in particolare la clausola relativa agli interessi debitori, nonché ogni clausola che preveda penali o commissioni illegittime, ivi compresa la modalità di calcolo del piano di ammortamento alla francese;
e) in subordine e salvo rispettoso gravame, accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del contratto di leasing, depurato dalla illegittima quota interessi, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
f) conseguentemente, dichiarare la gratuità contratto di leasing per violazione di legge e condannare la alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, così CP_6 come ricalcolate a seguito della CTU tecnica contabile, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria su ciascuna rata fino al soddisfo, nonché stralcio della quota interessi sulle rate non ancora scadute;
g) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
h) con vittoria di spese e competenze relative al presente giudizio di opposizione”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, accerta l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del rapporto di locazione finanziaria di cui al contratto n.AL/3071020452, concluso il 29.11.2007dalla poi denominata Controparte_6 [...]
e che condanna, in persona del legale rappresentante, Controparte_5 Parte_2 all'immediato rilascio, libero da cose e persone anche interposte, a favore di Controparte_2
quale mandataria di del complesso immobiliare indicato
[...] Controparte_5 nell'espositiva che precede, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.18276/2014 (n. 41196/2014
R.G.) condanna, in via solidale, in persona del legale rappresentante, Parte_2
, NA CI, e HE CI a rifondere a Parte_1 CP_1 [...] le spese processuali, che liquida in euro 15.000 (1.000 anticipazioni, 6.000 fase Controparte_2 di studio di entrambe le cause riunite, 5.000 fase introduttiva di entrambe le cause riunite, 4.000 fase di trattazione e istruttoria, 4.000 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello , NA CI, e HE Parte_1 CP_1
CI hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma CORTE
D'APPELLO di ROMA, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione, per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata nr. 18394/2018 pubblicata il 28.9.2018 (Repertorio n.
20481/2018 del 28/9/2018) ed emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Roma dott.ssa Daniela
Gaetano, nel procedimento recante nr. R.G. 42907/2014, così come dedotto nella narrativa del presente atto, nei capi ivi indicati e, per l'effetto, Voglia così provvedere: − Respingere tutte le domande formulate in primo grado dalla (già Controparte_2 Controparte_5
già nei confronti degli odierni appellanti, in quanto infondate in fatto e in
[...] Controparte_6 diritto;
− Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative al contratto di leasing indicato in atti., anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, dei costi per competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, in particolare la clausola relativa agli interessi debitori, nonché ogni clausola che preveda penali o commissioni illegittime;
− Accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del contratto di leasing, depurato dalla illegittima quota interessi, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
− Conseguentemente, dichiarare la gratuità del contratto di leasing per violazione di legge e condannare la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, così come ricalcolate a seguito della CTU tecnico contabile, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria su ciascuna rata sino al soddisfi, nonché stralcio della quota interessi sulle rate non ancora scadute;
− In subordine, nella denegata ipotesi in cui sia dichiarata la risoluzione del contratto, accertare e dichiarare l'effetto traslativo del contratto di leasing e, in applicazione dell'art. 1526 c.c., ordinare alla banca convenuta appellata la ripetizione e/o compensazione in favore degli appellanti degli importi da questi pagati a titolo di rateo per compravendita del bene immobile, così come accertate in sede di
CTU tecnico contabile che sin d'ora si chiede;
− Per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n.
18276/2014 del 29/7/2014 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Roma;
In ogni caso, − Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
§ 5. — L'appellata con Controparte_3 comparsa di risposta depositata in data 01/08/2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Impugnato tutto quanto altro chiesto, eccepito, dedotto e prodotto, l'appellata insiste per il rigetto del gravame e per la conferma della impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze, rimborso spese, maggiorazione 4% CAP ed IVA come per legge”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in quattro motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo gli appellanti si dolgono del: “MANCATO ACCERTAMENTO
DELLE CONDIZIONI USURARIE, SULL'AZZERAMENTO DEGLI INTERESSI EX ART. 1815
C.C. COMMA 2, SULLA PROVA DELL'USURARIETÀ”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “A sostegno della domanda, la parte convenuta ha indicato la sentenza n. 350 del 2013 resa dalla Corte di Cassazione, che non ha affermato che il tasso corrispettivo degli interessi va cumulato al tasso di mora, avendo stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il tasso stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo dì interessi moratori”; questi ultimi si applicano solo in via eventuale, ovvero quando il debitore sia costituito in mora nel pagamento dei canoni, e non è stata fornita dimostrazione, inerente ai periodi in cui sarebbero state effettuate le operazioni a tasso usurario, né sono stati prodotti i decreti ministeriali di riferimento (Cass., Sez. 3, sentenze n.
8742 del 26.6.2001 e n. 11706 del 5.8.2002).
In difetto della dimostrazione dei fatti suindicati, non sono stati ravvisati i presupposti legittimanti l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio invocata dalla parte attrice, in base al principio secondo cui va “Tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste -non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti.” (Cass., Sez. 2, sentenza n. 212 del 11.1.2006, ivi, Rv. 585907; conf.
Cass. civ. [ord.], sez. VI, 8-2-2011, n. 3130)”.
Deducono gli appellanti: “Tuttavia, ciò che il Giudice ha mancato di considerare, è
l'usurarietà del contratto di leasing: se ciò avesse accertato, alcuna risoluzione avrebbe potuto dichiarare per inadempimento, in quanto avrebbe appurato che alcun inadempimento si sarebbe verificato.
Pertanto, antecedente giuridico fondamentale, rispetto alla dichiarazione di risoluzione contrattuale, è l'accertamento delle condizioni usurarie pattuite in sede di stipula del contratto di leasing in contestazione”.
Il motivo non coglie nel segno.
Invero il Tribunale non ha potuto accertare l'eventuale superamento dei tassi soglia in difetto della produzione in giudizio dei decreti ministeriali con cui vengono rilevati i tassi medi.
Infatti “L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente d\eterminato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (Cass. Sez. 3, 11/10/2024, n. 26525, Rv. 672530 - 03).
La mancata prova della pattuizione di interessi usurari rende dovuti gli interessi stabiliti con conseguente riconoscimento dell'inadempimento della locataria al pagamento dei canoni pattuiti.
Corretta è stata pertanto la pronunzia del Tribunale di risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'articolo 19.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “ERRONEA DICHIARAZIONE
DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO, SULL'ERRONEO
ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO; SUL LEASING TRASLATIVO ED I SUOI
EFFETTI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”.
Deducono gli appellanti: “Infatti, il contratto di leasing in contestazione deve intendersi come un leasing traslativo, avendo per oggetto non solo l'utilizzo del bene immobile ma anche il trasferimento della sua proprietà al termine del contratto.
Da tale ultima considerazione, consegue che, in caso di risoluzione del rapporto – come appunto dichiarato nel giudizio di prime cure - occorra applicare al leasing traslativo l'art. 1526
c.c. in tema di vendita a rate, che prevede la restituzione delle rate pagate, fatta salva una detrazione per compensare il godimento del bene (cfr. Cass. Civile, sentenza n. 6578/2013; Cass. Civile, sentenza n. 12415/2012; Cass. Civile, sentenza n. 13418/2008)”.
Il motivo è infondato.
Invero «In tema di leasing di godimento, il canone pattuito - anche se la sua funzione causale
è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.» (Cass.
4 giugno 2008, n. 14760). Nel caso di specie la natura finanziaria del leasing si evince dalla necessità della stipula di un ulteriore atto per il trasferimento del bene (opzione).
Inoltre, le parti hanno espressamente derogato all'applicazione dell'articolo 1526 cc con l'articolo 19 del contratto.
In ogni caso gli appellanti – quali fideiussori – non potrebbero in ogni caso chiedere la restituzione dei canoni in quanto pagati dalla società locataria la quale è l'unico soggetto legittimato a chiederne il rimborso.
§ 7.3. — Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della “MANCATA AMMISSIONE
DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO”.
Deducono gli appellanti: “Il Giudice di prime cure ha ritenuto di non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'usurarietà del contratto di leasing. Peraltro, in sentenza motiva tale decisione sostenendo che, in mancanza dei decreti ministeriali, la CTU avrebbe carattere esplorativo. Questa difesa ha già dedotto, nei paragrafi precedenti, come la produzione dei suddetti
D.M. non sia obbligatoria, essendo considerati, gli stessi, quali atti sostanzialmente normativi e che, dunque, devono essere considerati notori tanto dal Giudice quanto dall'eventuale CTU.
Deve innanzitutto osservarsi che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Il motivo è poi infondato per le ragioni espresse al punto 7.1.
Solo a seguito di produzione della parte dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sarebbe stato possibile disporre una CTU contabile.
È infatti precluso al CTU acquisire documentazione idonea a provare i fatti costitutivi delle pretese di una delle parti del giudizio.
§ 7.4. — Il quarto motivo è rubricato: “SULLE SPESE DI LITE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, riguardo a ciascuna causa”.
Dunque, correttamente il Tribunale ha liquidato le spese di lite secondo la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 cpc.
Il rigetto dell'appello per le ragioni espresse nei punti che precedono non consente una rivisitazione di tale pronunzia.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui viene applicato il compenso minimo non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
§ 10. — Gli appellanti sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CI HE, CI NA,
e nei confronti di CP_1 Parte_1 Controparte_3
, avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 18394/2018, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti CI HE, CI NA, e , CP_1 Parte_1 in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_3 le spese di lite liquidate in complessivi € 12.154,00 oltre spese generali ed oneri di
[...] legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di CI HE, CI NA, e in solido tra CP_1 Parte_1 loro.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NT EL