Art. 29. ((Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilita' aziendale in conformita' di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, e' concesso un contributo di 600 unita' di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unita' di conto nel primo anno, di 171 unita' di conto nel secondo, di 105 unita' di conto nel terzo e 66 unita' di conto nel quarto))
Le regioni provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo previsto dal primo comma del presente articolo.
Le regioni provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo previsto dal primo comma del presente articolo.