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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1849/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1849/2019 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BENETTI PAOLO
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TASSI CRISTINA LAURA
APPELLATO avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Modena del 3/6/2019,
Conclusioni per l'appellante:
“- rimettere la causa in istruttoria, ed ammettere il capitolo 5 della prova per testi richiesta con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. in data 16.9.2016, non ammesso dal Giudice, con i testi ivi indicati.
NEL MERITO
pagina 1 di 10 - Accertare e dichiarare che il verbale di conciliazione del 26/6/2014 è stato sottoscritto in difetto dei relativi poteri del rappresentante Dott. come infra esposto e per l'effetto CP_1 dichiarare inefficace il predetto verbale e tutti gli obblighi ivi assunti connessi e/o conseguenti per effetto della suddetta scrittura e di quelle collegate successive nei confronti dell'attrice.
IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare che il verbale di conciliazione del 26/06/2014 e delle scritture successive collegate e di tutti gli obblighi ivi assunti connessi e/o conseguenti per effetto delle suddette sono stati sottoscritti per vizio del consenso id est errore sul fatto come sopra esposto e per l'effetto annullarle.
- Accertare e dichiarare, se nelle more del presente giudizio venissero eseguite opere su iniziativa di sul tetto di proprietà comune non autorizzate da sulla scorta del Controparte_1 Parte_1 predetto verbale di conciliazione e delle scritture successive collegate, unica obbligata
[...]
e, per l'effetto, dichiararla tenuta in via esclusiva al pagamento di tutte le spese, costi e CP_1 oneri delle suddette opere, tenendo indenne la concludente da qualsiasi rimborso nei confronti della convenuta e/o richiesta di terzi, salva la quota del 50% del corrispettivo per l'incapsulamento.
- Condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per avere costretto Controparte_1 Pt_1
a resistere ed adire le competenti autorità giudiziali in virtù della temeraria dolosa volontà
[...] di azionare il verbale di conciliazione non valido nell'entità che verrà accertata in corso di causa anche secondo equità.
- Condannare la a restituire alla la somma di € Controparte_1 Parte_1 Parte_1
9.872,00, oltre ad interessi legali dalla data del versamento sino al saldo, somma da quest'ultima versata in adempimento della riformanda sentenza di primo grado.”
Conclusioni per l'appellata:
“RIGETTARE, integralmente, ogni singolo motivo di appello, in quanto manifestamente infondato tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto, RIGETTARE ogni singola domanda ed istanza, anche in via graduata, formulata da parte appellante , compreso il rigetto della Parte_1 istanza istruttoria, alla cui ammissione ci si oppone, e, dunque, confermare in ogni sua parte la sentenza Tribunale di Modena n.1068/19, n. 2645/2019 rep, emessa in data 3/6/19, depositata e notificata ad istanza di in data 2/7/19.” Controparte_1
LA CORTE
pagina 2 di 10 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documento del processo, così ha deciso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con atto di citazione notificato in data 20/2/2015, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Modena la chiedendo l'accertamento Controparte_1 dell'inefficacia del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 26/6/2014 per essere stato firmato da un soggetto privo di poteri di rappresentanza e, nel merito, l'annullamento di detto verbale e delle scritture ad esso collegate, per errore sul fatto;
chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento integrale delle opere di sostituzione della copertura dell'immobile sito a Modena, via Soli 5 (costruito in cemento/amianto), salvo pagamento del 50% delle opere di incapsulamento.
Chiedeva altresì la condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'attrice, premesso di essere proprietaria del pian terreno dell'immobile sopra indicato, mentre la convenuta era proprietaria del primo piano, esponeva che a seguito di emissione da parte del Comune di Modena dell'ordinanza 28/6/2012, con la quale si ingiungeva alle parti di provvedere alla presentazione presso i competenti uffici della di un piano di lavoro che Pt_2 prevedesse la bonifica delle coperture costituite da materiali contenenti amianto presenti sull'edificio, e della promozione di ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti all'intestato Tribunale, invitati e su sollecitazione del CTU nominato dal Presidente del Tribunale sottoscrivevano un verbale di conciliazione e un ulteriore atto con cui conferivano al CTU
l'incarico di elaborare un progetto di rimozione della copertura con sostituzione e relativo capitolato.
L'attrice aggiungeva che, poco dopo la stipula del verbale di conciliazione, la società attrice evidenziava alla controparte la carenza dei poteri di firma dei sottoscrittori del verbale e la sua conseguente inefficacia, che durante un incontro i responsabili del Comune chiarivano alle parti che l'opera necessaria al fine della tutela della salute pubblica era il solo incapsulamento dell'eternit, e non la completa sostituzione della copertura, che l'attrice comprendeva che la proposta conciliativa del CTU era fondata esclusivamente sulla valutazione della controparte, dunque su un presupposto erroneo, che la società convenuta notificava all'odierna attrice il processo verbale del 26/6/2014 munito di formula esecutiva e un atto di precetto, avverso il pagina 3 di 10 quale la proponeva richiesta di sospensione dell'esecuzione, poi respinta dal Parte_1
G.E., che l'esecuzione delle obbligazioni di cui al verbale di conciliazione aveva luogo, con sostituzione dell'intera copertura, a spese delle parti.
Parte attrice quindi così concludeva:
“IN VIA PRELIMINARE
- rimettere la causa in istruttoria, ed ammettere il capitolo 5 della prova per testi richiesta con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. in data 16.9.2016, non ammesso dal Giudice, con i testi ivi indicati.
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che il verbale di conciliazione del 26/6/2014 è stato sottoscritto in difetto dei relativi poteri del rappresentate Dott. come infra esposto e per l'effetto CP_1 dichiarare inefficace il predetto verbale e tutti gli obblighi ivi assunti connessi e/o conseguenti per effetto della suddetta scrittura e di quelle collegate successive nei confronti dell'attrice.
IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare che il verbale di conciliazione del 26/06/2014 e delle scritture successive collegate e di tutti gli obblighi ivi assunti connessi e/o conseguenti per effetto delle suddette sono stati sottoscritti per vizio del consenso id est errore sul fatto come sopra esposto e per
l'effetto annullarle.
- Accertare e dichiarare, quantunque nelle more del presente giudizio vengano eseguite opere su iniziativa di sul tetto di proprietà comune non autorizzate da sulla Controparte_1 Parte_1 scorta del predetto verbale di conciliazione e delle scritture successive collegate, unica obbligata
e, per l'effetto, dichiararla tenuta in via esclusiva al pagamento di tutte le spese, Controparte_1 costi e oneri delle suddette opere, tenendo indenne la concludente da qualsiasi rimborso nei confronti della convenuta e/o richiesta di terzi, salva la quota del 50% del corrispettivo per
l'incapsulamento.
- Condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per avere costretto Controparte_1
a resistere ed adire le competenti autorità giudiziali in virtù della temeraria dolosa Parte_1 volontà di azionare il verbale di conciliazione non valido nell'entità che verrà accertata in corso di causa anche secondo equità.
- Con vittoria di spese di giudizio oltre accessori. “
Nel giudizio si costituiva la convenuta, chiedendo in via preliminare la riunione della causa con la causa n°11466/2014 pendente avanti al medesimo Tribunale, e nel merito il rigetto delle pagina 4 di 10 domande formulate dall'attrice e la condanna della stessa per lite temeraria, così concludendo:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Pur senza riconoscimento alcuno;
esaminata la condotta perpetrata da Parte_1
sino al mese di Novembre 2014; esaminata la condotta perpetrata dall'Avvocato Dott.
[...] all'epoca dei fatti, legale rappresentante e Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione della società sino al mese di Novembre 2014; Parte_1 accertato e dichiarato che tanto , quanto l'Avvocato Dott. Parte_1 CP_1 ciascuna con la propria condotta, ha, colposamente, indotto la società a
[...] Controparte_1 ritenere in capo all'Avvocato Dott. la sussistenza di ogni potere legittimante il CP_1 medesimo alla sottoscrizione, con effetto vincolante ed impegnativo per la società
[...]
, del verbale di conciliazione 26/06/14; accertato e dichiarato il difetto di Parte_1 legittimazione in capo alla società a sollevare eccezioni circa l'assenza Parte_1 di poteri in capo alla persona fisica sottoscrittore, per la società il verbale di Controparte_1 conciliazione 26/06/14; accertato e dichiarato che, in ogni caso, la signora Persona_1 quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di era titolare del potere di Controparte_1 firma per tale società alla data del 26/06/14; accertato e dichiarato, in ogni caso, in via graduata,
l'avere, il legale rappresentante Dott. con la sottoscrizione del verbale 05/09/14 Parte_3 integralmente ratificato e fatto proprio l'operato della Vicepresidente ed il contenuto del verbale di conciliazione 26/06/14; accertato e dichiarato che il verbale di conciliazione 26/06/14, sottoscritto tra le parti, munito di formula esecutiva in data 07/11/14, è valido, efficace ed impegnativo per la
, rigettare, integralmente, con la miglior formula secondo Parte_1
l'ordinamento giuridico vigente, ogni singola domanda spiegata da Parte_1 perché manifestamente infondata, tanto in fatto, quanto in diritto.
Vinte integralmente le spese ed i compensi di lite, oltre accessori di legge, con condanna di
, a fronte dell'avere agito temerariamente, ai sensi dell'articolo 96, n. 2 Parte_1
c.p.c. .”
In corso di causa l'istanza di riunione veniva rigettata il 15/09/2015 e il 07/12/2015 il presidente del Tribunale assegnava la causa nuovamente al giudice dottor Pagliani.
Il 21/1/2016 il procedimento veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso in data
06/01/2016 dell'avvocato , difensore dell'attrice, che in data 03/03/2016 si CP_2 costituiva in prosecuzione a mezzo di nuovo difensore reiterando le domande precedenti.
pagina 5 di 10 Nel prosieguo erano ammessi ed assunti l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e i testimoni indicati dalle parti.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice rigettava la domanda dell'attrice, condannandola a rifondere le spese processuali alla convenuta nonché a risarcirle il danno ex art. 96 c.p.c..
Quest'ultima impugnava la sentenza.
Si costituiva la società appellata e la causa precisate le conclusioni ove l'appellante, chiedendo di riformare la sentenza impugnata reiterava le conclusioni rassegnate in primo grado e l'appellato chiedeva di rigettare l'appello e confermare la sentenza. La causa, quindi, giungeva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza per i seguenti motivi.
1. CARENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ,
E SULLA RILEVANZA DEI MEZZI ISTRUTTORI
2. ERRONEA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE ED ERRONEA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE IN ORDINE ALLA CONTESTATA VALIDITÀ DEL VERBALE DI
CONCILIAZIONE DEL 26.6.2014. - Carenza di poteri in capo all'Avv. per la CP_1 nuova con riferimento alla attività di gestione Parte_1
3. OMESSA DECISIONE SU DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E
DISAPPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, IN MERITO ALLA DENEGATA OPERATIVITA'
DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO INCOLPEVOLE – APODITTICITA' DELLA DECISIONE
– carenza del potere di forma del Dott. CP_1
4. ERRORE NELL'IDENTIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA – CARENTE E/O
ERRONEA VALUTAZIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI – erronea valutazione della soluzione tecnica adottata di sostituire l'intero tetto
5. CARENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA CONDANNA DELLA
DEDUCENTE EX ART. 96 C.P.C.
I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente poiché attinenti al valore del verbale di conciliazione giudiziale impugnato e le domande attoree debbono essere respinte con il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Deve rammentarsi che la richiesta di prova testimoniale reiterata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, concernente un capitolo non ammesso dal tribunale, deve pagina 6 di 10 respingersi in quanto ininfluente al fine della decisione della causa, trattandosi della richiesta di provare per testimoni il costo di euro 6.000,00 dell'incapsulamento del tetto dell'edificio
. CP_3
La presente causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, e quand'anche la prova testimoniale richiesta fosse assunta con esito positivo, non modificherebbe l'esito della decisione fondata sul materiale probatorio precostituito e acquisito.
Quanto alla eccezione di difetto di poteri di rappresentanza in capo ai soggetti che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione, il verbale è stato sottoscritto per la dal Parte_1 presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. e per la società CP_1 CP_1 da Persona_1
Quest'ultima era titolare del potere di firma ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della società, mentre l'avv. aveva il potere di impegnare la società a norma dell'art. 32 dello CP_1
Statuto della società, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, atto non conoscibile da parte dei terzi in quanto non soggetto a regime di pubblicità.
Inoltre, per la è anche intervenuta ratifica dell'operato della vicepresidente CP_1 con la sottoscrizione del verbale 5/9/2014.
Per quanto concerne l' la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, Parte_1 destinato a costituire titolo esecutivo, da parte del presidente del Consiglio di Amministrazione, ha prodotto l'affidamento verso l'altra parte della sussistenza della possibilità dello stesso di impegnare la società.
Inoltre, i successivi incontri della società con la controparte e il CTU, finalizzati all'esecuzione del verbale di conciliazione, sono stati sempre tenuti dal presidente del Consiglio di
Amministrazione e alcuna contestazione è stata mossa in questo periodo circa il potere di firma dell'avv. CP_1
Di nuovo il successivo 4/11/2014, inviava a controparte un contratto Parte_1 riguardante l'esecuzione di opere, seppur differenti da quelle concordate tra le parti in sede di conciliazione, con la sottoscritto quale legale rappresentante della società Parte_4 dal presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Parte_1 CP_1
La carenza del potere di rappresentanza era eccepito per la prima volta da Parte_1 solamente in data 14/11/2014, allorché la società sosteneva di essere venuta a conoscenza
[...] della sottoscrizione del verbale di conciliazione solo il giorno precedente.
pagina 7 di 10 La circostanza è però smentita dallo scambio epistolare tra le parti in ordine all'esecuzione delle opere di cui al verbale di conciliazione nel periodo intercorso tra la sottoscrizione dello stesso e il novembre 2014, oltre che dai rapporti tra i componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'odierna attrice, costituenti una famiglia, ovvero l'avv. la moglie e la CP_1 figlia.
Quindi, il presidente del Consiglio di Amministrazione dell'appellante aveva la rappresentanza della società in forza delle disposizioni statutarie, e in secondo luogo l'apparenza del diritto creata dalla condotta colposa della società ha ingenerato nella Parte_1 società la convinzione, meritevole di tutela, di trattare con un soggetto avente la CP_1 rappresentanza della controparte, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass., III, 13/7/2018, n°18519), secondo la quale cui in ordine alla rappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole, quando, non solo, vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche, un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente;
analogamente (Cass., III, 23/6/2017, n°15645).
La domanda di declaratoria di inefficacia del verbale di conciliazione, per la sopradetta carenza di poteri, deve pertanto essere respinta.
Per quanto riguarda la domanda di annullamento di detto verbale per errore di fatto, si osserva che la soluzione proposta dal CTU implicava una valutazione tecnica delle modalità con cui dare adempimento all'ordinanza sindacale del 28/6/2012 del Comune di Modena ed era stata adottata nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi tecnici.
La soluzione proposta, valutabile dalle parti anche con l'assistenza dei rispettivi tecnici, e liberamente scelta dalle stesse, era la soluzione più adeguata in relazione allo stato di grave ammaloramento del tetto e delle infiltrazioni proveniente dallo stesso, di cui ha riferito il teste
Ing. Tes_1
Tanto si ritiene attesa l'urgenza di ovviare alla grave situazione del tetto e al conseguente pericolo per la salute pubblica provvedendo con sollecitudine alla bonifica delle coperture costituite da materiali contenenti amianto.
Non trattasi, quindi, di errore rilevante in punto di fatto sulle ragioni che hanno determinato il consenso, ai sensi dell'art. 1428 e 1431 c.c..
pagina 8 di 10 Infatti, ai sensi del disposto dell'art. 1428 c.c., l'errore per essere rilavante ai fini della domanda di annullamento deve essere riconoscibile dall'altro contraente.
Deve, cioè, trattarsi, secondo quanto previsto dall'art. 1431 c.c., di errore che, in relazione alle circostanze del contratto e qualità dei contraenti fosse riconoscibile dall'altro contraente.
Ma, sulla base delle ragioni esposte dall'appellante, non appare dedotto in che modo tale errore avrebbe potuto essere riconosciuto dall'altra parte e, quindi, esserle noto prima di firmare il verbale di conciliazione.
L'eventuale esistenza di soluzioni alternative, meno onerose ma ugualmente idonee a tutelare la salute pubblica, quale l'inoltro agli uffici tecnici comunali di istanza per chiedere l'approvazione di un differente progetto per le opere idonee ad eseguire l'ordinanza comunale, prima di sottoscrivere il verbale di conciliazione, avrebbe potuto essere ricercata da entrambe le parti, ma ambedue hanno scelto la soluzione poi oggetto della conciliazione, senza che una delle due fosse consapevole dell'errore nella soluzione poi scelta ed avesse approfittato dell'ignoranza dell'altra, inducendola in errore nel prestare il suo consenso.
La soluzione scelta dalle parti non è, quindi, frutto di un evidente errore di fatto.
Anche questa seconda domanda deve pertanto essere respinta difettandone i presupposti.
Si ritiene sussistente il presupposto per la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. poiché l'avvio della presente causa, malgrado consapevole adesione ad una conciliazione giudiziale e pur a seguito del fallimento di molteplici iniziative giudiziarie concernenti gli stessi fatti oggetto del presente giudizio, esprime uno stato soggettivo di colpa grave dell'odierna attrice e ne giustifica la condanna al risarcimento del danno in favore della convenuta, da quantificarsi in misura pari alla metà delle spese processuali liquidate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore degli appellanti e a carico della appellata, in base allo scaglione di valore minimo previsto dal D.M.
55/2004 e successive modifiche ai valori minimi per la fase di primo grado, per le attività di studio introduzione decisione.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 I - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
II – condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado liquidate in euro
4.034,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 3 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1849/2019 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BENETTI PAOLO
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TASSI CRISTINA LAURA
APPELLATO avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Modena del 3/6/2019,
Conclusioni per l'appellante:
“- rimettere la causa in istruttoria, ed ammettere il capitolo 5 della prova per testi richiesta con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. in data 16.9.2016, non ammesso dal Giudice, con i testi ivi indicati.
NEL MERITO
pagina 1 di 10 - Accertare e dichiarare che il verbale di conciliazione del 26/6/2014 è stato sottoscritto in difetto dei relativi poteri del rappresentante Dott. come infra esposto e per l'effetto CP_1 dichiarare inefficace il predetto verbale e tutti gli obblighi ivi assunti connessi e/o conseguenti per effetto della suddetta scrittura e di quelle collegate successive nei confronti dell'attrice.
IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare che il verbale di conciliazione del 26/06/2014 e delle scritture successive collegate e di tutti gli obblighi ivi assunti connessi e/o conseguenti per effetto delle suddette sono stati sottoscritti per vizio del consenso id est errore sul fatto come sopra esposto e per l'effetto annullarle.
- Accertare e dichiarare, se nelle more del presente giudizio venissero eseguite opere su iniziativa di sul tetto di proprietà comune non autorizzate da sulla scorta del Controparte_1 Parte_1 predetto verbale di conciliazione e delle scritture successive collegate, unica obbligata
[...]
e, per l'effetto, dichiararla tenuta in via esclusiva al pagamento di tutte le spese, costi e CP_1 oneri delle suddette opere, tenendo indenne la concludente da qualsiasi rimborso nei confronti della convenuta e/o richiesta di terzi, salva la quota del 50% del corrispettivo per l'incapsulamento.
- Condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per avere costretto Controparte_1 Pt_1
a resistere ed adire le competenti autorità giudiziali in virtù della temeraria dolosa volontà
[...] di azionare il verbale di conciliazione non valido nell'entità che verrà accertata in corso di causa anche secondo equità.
- Condannare la a restituire alla la somma di € Controparte_1 Parte_1 Parte_1
9.872,00, oltre ad interessi legali dalla data del versamento sino al saldo, somma da quest'ultima versata in adempimento della riformanda sentenza di primo grado.”
Conclusioni per l'appellata:
“RIGETTARE, integralmente, ogni singolo motivo di appello, in quanto manifestamente infondato tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto, RIGETTARE ogni singola domanda ed istanza, anche in via graduata, formulata da parte appellante , compreso il rigetto della Parte_1 istanza istruttoria, alla cui ammissione ci si oppone, e, dunque, confermare in ogni sua parte la sentenza Tribunale di Modena n.1068/19, n. 2645/2019 rep, emessa in data 3/6/19, depositata e notificata ad istanza di in data 2/7/19.” Controparte_1
LA CORTE
pagina 2 di 10 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documento del processo, così ha deciso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con atto di citazione notificato in data 20/2/2015, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Modena la chiedendo l'accertamento Controparte_1 dell'inefficacia del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 26/6/2014 per essere stato firmato da un soggetto privo di poteri di rappresentanza e, nel merito, l'annullamento di detto verbale e delle scritture ad esso collegate, per errore sul fatto;
chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento integrale delle opere di sostituzione della copertura dell'immobile sito a Modena, via Soli 5 (costruito in cemento/amianto), salvo pagamento del 50% delle opere di incapsulamento.
Chiedeva altresì la condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'attrice, premesso di essere proprietaria del pian terreno dell'immobile sopra indicato, mentre la convenuta era proprietaria del primo piano, esponeva che a seguito di emissione da parte del Comune di Modena dell'ordinanza 28/6/2012, con la quale si ingiungeva alle parti di provvedere alla presentazione presso i competenti uffici della di un piano di lavoro che Pt_2 prevedesse la bonifica delle coperture costituite da materiali contenenti amianto presenti sull'edificio, e della promozione di ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti all'intestato Tribunale, invitati e su sollecitazione del CTU nominato dal Presidente del Tribunale sottoscrivevano un verbale di conciliazione e un ulteriore atto con cui conferivano al CTU
l'incarico di elaborare un progetto di rimozione della copertura con sostituzione e relativo capitolato.
L'attrice aggiungeva che, poco dopo la stipula del verbale di conciliazione, la società attrice evidenziava alla controparte la carenza dei poteri di firma dei sottoscrittori del verbale e la sua conseguente inefficacia, che durante un incontro i responsabili del Comune chiarivano alle parti che l'opera necessaria al fine della tutela della salute pubblica era il solo incapsulamento dell'eternit, e non la completa sostituzione della copertura, che l'attrice comprendeva che la proposta conciliativa del CTU era fondata esclusivamente sulla valutazione della controparte, dunque su un presupposto erroneo, che la società convenuta notificava all'odierna attrice il processo verbale del 26/6/2014 munito di formula esecutiva e un atto di precetto, avverso il pagina 3 di 10 quale la proponeva richiesta di sospensione dell'esecuzione, poi respinta dal Parte_1
G.E., che l'esecuzione delle obbligazioni di cui al verbale di conciliazione aveva luogo, con sostituzione dell'intera copertura, a spese delle parti.
Parte attrice quindi così concludeva:
“IN VIA PRELIMINARE
- rimettere la causa in istruttoria, ed ammettere il capitolo 5 della prova per testi richiesta con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. in data 16.9.2016, non ammesso dal Giudice, con i testi ivi indicati.
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che il verbale di conciliazione del 26/6/2014 è stato sottoscritto in difetto dei relativi poteri del rappresentate Dott. come infra esposto e per l'effetto CP_1 dichiarare inefficace il predetto verbale e tutti gli obblighi ivi assunti connessi e/o conseguenti per effetto della suddetta scrittura e di quelle collegate successive nei confronti dell'attrice.
IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare che il verbale di conciliazione del 26/06/2014 e delle scritture successive collegate e di tutti gli obblighi ivi assunti connessi e/o conseguenti per effetto delle suddette sono stati sottoscritti per vizio del consenso id est errore sul fatto come sopra esposto e per
l'effetto annullarle.
- Accertare e dichiarare, quantunque nelle more del presente giudizio vengano eseguite opere su iniziativa di sul tetto di proprietà comune non autorizzate da sulla Controparte_1 Parte_1 scorta del predetto verbale di conciliazione e delle scritture successive collegate, unica obbligata
e, per l'effetto, dichiararla tenuta in via esclusiva al pagamento di tutte le spese, Controparte_1 costi e oneri delle suddette opere, tenendo indenne la concludente da qualsiasi rimborso nei confronti della convenuta e/o richiesta di terzi, salva la quota del 50% del corrispettivo per
l'incapsulamento.
- Condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per avere costretto Controparte_1
a resistere ed adire le competenti autorità giudiziali in virtù della temeraria dolosa Parte_1 volontà di azionare il verbale di conciliazione non valido nell'entità che verrà accertata in corso di causa anche secondo equità.
- Con vittoria di spese di giudizio oltre accessori. “
Nel giudizio si costituiva la convenuta, chiedendo in via preliminare la riunione della causa con la causa n°11466/2014 pendente avanti al medesimo Tribunale, e nel merito il rigetto delle pagina 4 di 10 domande formulate dall'attrice e la condanna della stessa per lite temeraria, così concludendo:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Pur senza riconoscimento alcuno;
esaminata la condotta perpetrata da Parte_1
sino al mese di Novembre 2014; esaminata la condotta perpetrata dall'Avvocato Dott.
[...] all'epoca dei fatti, legale rappresentante e Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione della società sino al mese di Novembre 2014; Parte_1 accertato e dichiarato che tanto , quanto l'Avvocato Dott. Parte_1 CP_1 ciascuna con la propria condotta, ha, colposamente, indotto la società a
[...] Controparte_1 ritenere in capo all'Avvocato Dott. la sussistenza di ogni potere legittimante il CP_1 medesimo alla sottoscrizione, con effetto vincolante ed impegnativo per la società
[...]
, del verbale di conciliazione 26/06/14; accertato e dichiarato il difetto di Parte_1 legittimazione in capo alla società a sollevare eccezioni circa l'assenza Parte_1 di poteri in capo alla persona fisica sottoscrittore, per la società il verbale di Controparte_1 conciliazione 26/06/14; accertato e dichiarato che, in ogni caso, la signora Persona_1 quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di era titolare del potere di Controparte_1 firma per tale società alla data del 26/06/14; accertato e dichiarato, in ogni caso, in via graduata,
l'avere, il legale rappresentante Dott. con la sottoscrizione del verbale 05/09/14 Parte_3 integralmente ratificato e fatto proprio l'operato della Vicepresidente ed il contenuto del verbale di conciliazione 26/06/14; accertato e dichiarato che il verbale di conciliazione 26/06/14, sottoscritto tra le parti, munito di formula esecutiva in data 07/11/14, è valido, efficace ed impegnativo per la
, rigettare, integralmente, con la miglior formula secondo Parte_1
l'ordinamento giuridico vigente, ogni singola domanda spiegata da Parte_1 perché manifestamente infondata, tanto in fatto, quanto in diritto.
Vinte integralmente le spese ed i compensi di lite, oltre accessori di legge, con condanna di
, a fronte dell'avere agito temerariamente, ai sensi dell'articolo 96, n. 2 Parte_1
c.p.c. .”
In corso di causa l'istanza di riunione veniva rigettata il 15/09/2015 e il 07/12/2015 il presidente del Tribunale assegnava la causa nuovamente al giudice dottor Pagliani.
Il 21/1/2016 il procedimento veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso in data
06/01/2016 dell'avvocato , difensore dell'attrice, che in data 03/03/2016 si CP_2 costituiva in prosecuzione a mezzo di nuovo difensore reiterando le domande precedenti.
pagina 5 di 10 Nel prosieguo erano ammessi ed assunti l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e i testimoni indicati dalle parti.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice rigettava la domanda dell'attrice, condannandola a rifondere le spese processuali alla convenuta nonché a risarcirle il danno ex art. 96 c.p.c..
Quest'ultima impugnava la sentenza.
Si costituiva la società appellata e la causa precisate le conclusioni ove l'appellante, chiedendo di riformare la sentenza impugnata reiterava le conclusioni rassegnate in primo grado e l'appellato chiedeva di rigettare l'appello e confermare la sentenza. La causa, quindi, giungeva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza per i seguenti motivi.
1. CARENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ,
E SULLA RILEVANZA DEI MEZZI ISTRUTTORI
2. ERRONEA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE ED ERRONEA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE IN ORDINE ALLA CONTESTATA VALIDITÀ DEL VERBALE DI
CONCILIAZIONE DEL 26.6.2014. - Carenza di poteri in capo all'Avv. per la CP_1 nuova con riferimento alla attività di gestione Parte_1
3. OMESSA DECISIONE SU DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E
DISAPPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, IN MERITO ALLA DENEGATA OPERATIVITA'
DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO INCOLPEVOLE – APODITTICITA' DELLA DECISIONE
– carenza del potere di forma del Dott. CP_1
4. ERRORE NELL'IDENTIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA – CARENTE E/O
ERRONEA VALUTAZIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI – erronea valutazione della soluzione tecnica adottata di sostituire l'intero tetto
5. CARENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA CONDANNA DELLA
DEDUCENTE EX ART. 96 C.P.C.
I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente poiché attinenti al valore del verbale di conciliazione giudiziale impugnato e le domande attoree debbono essere respinte con il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Deve rammentarsi che la richiesta di prova testimoniale reiterata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, concernente un capitolo non ammesso dal tribunale, deve pagina 6 di 10 respingersi in quanto ininfluente al fine della decisione della causa, trattandosi della richiesta di provare per testimoni il costo di euro 6.000,00 dell'incapsulamento del tetto dell'edificio
. CP_3
La presente causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, e quand'anche la prova testimoniale richiesta fosse assunta con esito positivo, non modificherebbe l'esito della decisione fondata sul materiale probatorio precostituito e acquisito.
Quanto alla eccezione di difetto di poteri di rappresentanza in capo ai soggetti che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione, il verbale è stato sottoscritto per la dal Parte_1 presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. e per la società CP_1 CP_1 da Persona_1
Quest'ultima era titolare del potere di firma ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della società, mentre l'avv. aveva il potere di impegnare la società a norma dell'art. 32 dello CP_1
Statuto della società, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, atto non conoscibile da parte dei terzi in quanto non soggetto a regime di pubblicità.
Inoltre, per la è anche intervenuta ratifica dell'operato della vicepresidente CP_1 con la sottoscrizione del verbale 5/9/2014.
Per quanto concerne l' la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, Parte_1 destinato a costituire titolo esecutivo, da parte del presidente del Consiglio di Amministrazione, ha prodotto l'affidamento verso l'altra parte della sussistenza della possibilità dello stesso di impegnare la società.
Inoltre, i successivi incontri della società con la controparte e il CTU, finalizzati all'esecuzione del verbale di conciliazione, sono stati sempre tenuti dal presidente del Consiglio di
Amministrazione e alcuna contestazione è stata mossa in questo periodo circa il potere di firma dell'avv. CP_1
Di nuovo il successivo 4/11/2014, inviava a controparte un contratto Parte_1 riguardante l'esecuzione di opere, seppur differenti da quelle concordate tra le parti in sede di conciliazione, con la sottoscritto quale legale rappresentante della società Parte_4 dal presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Parte_1 CP_1
La carenza del potere di rappresentanza era eccepito per la prima volta da Parte_1 solamente in data 14/11/2014, allorché la società sosteneva di essere venuta a conoscenza
[...] della sottoscrizione del verbale di conciliazione solo il giorno precedente.
pagina 7 di 10 La circostanza è però smentita dallo scambio epistolare tra le parti in ordine all'esecuzione delle opere di cui al verbale di conciliazione nel periodo intercorso tra la sottoscrizione dello stesso e il novembre 2014, oltre che dai rapporti tra i componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'odierna attrice, costituenti una famiglia, ovvero l'avv. la moglie e la CP_1 figlia.
Quindi, il presidente del Consiglio di Amministrazione dell'appellante aveva la rappresentanza della società in forza delle disposizioni statutarie, e in secondo luogo l'apparenza del diritto creata dalla condotta colposa della società ha ingenerato nella Parte_1 società la convinzione, meritevole di tutela, di trattare con un soggetto avente la CP_1 rappresentanza della controparte, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass., III, 13/7/2018, n°18519), secondo la quale cui in ordine alla rappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole, quando, non solo, vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche, un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente;
analogamente (Cass., III, 23/6/2017, n°15645).
La domanda di declaratoria di inefficacia del verbale di conciliazione, per la sopradetta carenza di poteri, deve pertanto essere respinta.
Per quanto riguarda la domanda di annullamento di detto verbale per errore di fatto, si osserva che la soluzione proposta dal CTU implicava una valutazione tecnica delle modalità con cui dare adempimento all'ordinanza sindacale del 28/6/2012 del Comune di Modena ed era stata adottata nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi tecnici.
La soluzione proposta, valutabile dalle parti anche con l'assistenza dei rispettivi tecnici, e liberamente scelta dalle stesse, era la soluzione più adeguata in relazione allo stato di grave ammaloramento del tetto e delle infiltrazioni proveniente dallo stesso, di cui ha riferito il teste
Ing. Tes_1
Tanto si ritiene attesa l'urgenza di ovviare alla grave situazione del tetto e al conseguente pericolo per la salute pubblica provvedendo con sollecitudine alla bonifica delle coperture costituite da materiali contenenti amianto.
Non trattasi, quindi, di errore rilevante in punto di fatto sulle ragioni che hanno determinato il consenso, ai sensi dell'art. 1428 e 1431 c.c..
pagina 8 di 10 Infatti, ai sensi del disposto dell'art. 1428 c.c., l'errore per essere rilavante ai fini della domanda di annullamento deve essere riconoscibile dall'altro contraente.
Deve, cioè, trattarsi, secondo quanto previsto dall'art. 1431 c.c., di errore che, in relazione alle circostanze del contratto e qualità dei contraenti fosse riconoscibile dall'altro contraente.
Ma, sulla base delle ragioni esposte dall'appellante, non appare dedotto in che modo tale errore avrebbe potuto essere riconosciuto dall'altra parte e, quindi, esserle noto prima di firmare il verbale di conciliazione.
L'eventuale esistenza di soluzioni alternative, meno onerose ma ugualmente idonee a tutelare la salute pubblica, quale l'inoltro agli uffici tecnici comunali di istanza per chiedere l'approvazione di un differente progetto per le opere idonee ad eseguire l'ordinanza comunale, prima di sottoscrivere il verbale di conciliazione, avrebbe potuto essere ricercata da entrambe le parti, ma ambedue hanno scelto la soluzione poi oggetto della conciliazione, senza che una delle due fosse consapevole dell'errore nella soluzione poi scelta ed avesse approfittato dell'ignoranza dell'altra, inducendola in errore nel prestare il suo consenso.
La soluzione scelta dalle parti non è, quindi, frutto di un evidente errore di fatto.
Anche questa seconda domanda deve pertanto essere respinta difettandone i presupposti.
Si ritiene sussistente il presupposto per la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. poiché l'avvio della presente causa, malgrado consapevole adesione ad una conciliazione giudiziale e pur a seguito del fallimento di molteplici iniziative giudiziarie concernenti gli stessi fatti oggetto del presente giudizio, esprime uno stato soggettivo di colpa grave dell'odierna attrice e ne giustifica la condanna al risarcimento del danno in favore della convenuta, da quantificarsi in misura pari alla metà delle spese processuali liquidate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore degli appellanti e a carico della appellata, in base allo scaglione di valore minimo previsto dal D.M.
55/2004 e successive modifiche ai valori minimi per la fase di primo grado, per le attività di studio introduzione decisione.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 I - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
II – condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado liquidate in euro
4.034,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 3 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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