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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14152/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 14152/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Misterbianco (CT), via G. Matteotti, 318 presso lo studio dell' Avv. Antonino Massimiliano Caruso che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- Attore -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Belpasso, S.P. 56/I n. 54, p. iva elettivamente domiciliata in P.IVA_1
pagina 1 di 6 Belpasso, via VIII Traversa n.81, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Prezzavento che la rappresenta e difende per procura in atti;
- Convenuta -
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 2.02.2021, Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di ottenere la condanna di Controparte_1
quest'ultima al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 389.959,44 portata dal proforma di fattura n. 1/2019 del 20.07.2019, a saldo della prestazione professionale svolta su incarico di quest'ultima. La citata prestazione professionale è consistita, secondo la prospettazione del ricorrente, nella “progettazione architettonica, progettazione e calcoli strutture, progettazione e calcoli impianti, direzioni dei lavori
sia della parte architettonica che strutturale ed impiantistica, redazione di eventuali varianti in corso d'opera, nonché assistenza per l'intero iter procedurale fino all'ottenimento del certificato di agibilità/abitabilità, relativamente ai lavori di realizzazione di tre edifici adibiti a n. 28 appartamenti per civile abitazione ed una unità commerciale e garage, in Belpasso (Ct), Via Fiume ex albergo Sayonara”.
La chiedeva il rigetto della domanda attrice e formulava Controparte_1
domanda riconvenzionale di cui si dirà in seguito.
pagina 2 di 6 Veniva disposto il mutamento di rito;
indi veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Nel merito, la domanda attrice va accolta nei limiti di cui si dirà.
Si osserva poi che risulta provata l'effettiva esecuzione di prestazioni professionali per cui è causa alla luce della documentazione prodotta dall'attore e delle risultanze della CTU in atti che va pienamente condivisa.
In particolare, il c.t.u. ha attentamente esaminato la documentazione versata in atti in modo da identificare di quali attività si avesse effettivo riscontro probatorio. Da ciò è emersa l'effettiva esecuzione dell'attività di progettazione (architettonica e strutturale)
e direzione lavori con riferimento al complesso di tre edifici in Belpasso, via Fiume, composti da n° 28 appartamenti, una unità commerciale e garage, attività tra l'altro non specificatamente contestata dalla convenuta.
Per quanto riguarda poi la misura dei compensi professionali spettanti all'attore, si rileva in primo luogo che correttamente il CTU ha effettuato il relativo calcolo sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia n° 140 del 20 luglio 2012. Al riguardo si precisa che la lettera di conferimento dell'incarico de quo del 26 novembre 2012 per la determinazione degli onorari fa riferimento alla tabella professionale di cui alla Legge
2 marzo 1949, n° 143, ma tale modalità di calcolo non è affatto applicabile in considerazione dell'epoca di svolgimento dell'incarico e dell'intervenuta abolizione della detta tabella.
Sulla base del citato Decreto del Ministero della Giustizia n° 140 del 20 luglio 2012 il CTU ha puntualmente calcolato l'onorario spettante all'attore in € 249.000,00, a cui va aggiunto il rimborso spese che risulterebbe pari ad € 62.250,00 calcolato pagina 3 di 6 forfettariamente nella misura del 25%. Si ritiene che tale rimborso forfettario spetti in ogni caso al professionista senza obbligo di rendicontazione e tra l'altro nella specie è stato espressamente previsto e pattuito dalle parti con la citata lettera di incarico;
si osserva che parte attrice fa altresì riferimento al riguardo ad un asserito schema delle competenze tecniche proveniente da controparte in cui sarebbero state calcolate le spese forfettarie proprio nella misura del 25%, ma tale schema non si rinviene tra gli atti di causa.
In definitiva, le somme complessivamente dovute all'attore per onorario e rimborso spese ammontano ad € 311.250,00; tenuto conto che l'attore ha ricevuto acconti per complessivi € 113.865,44, va disposta la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma residua di € 197.384,56 oltre ad Iva e c.c.p. sull'imponibile e agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va poi rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta avente ad oggetto la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 50.000,00 per asseriti danni all'immagine in relazione a quanto lamentato e dedotto in comparsa di costituzione. Al riguardo, si osserva che, anche a voler ritenere fondato quanto lamentato dalla convenuta, non vi è alcuna prova dei lamentati danni. Si precisa che,
secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è necessaria una specifica prova da parte di chi, assumendo di avere subito un danno all'immagine, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n.
13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014 e di recente ordinanza n. 19551
del 10/07/2023). Non si può quindi affatto ritenere che, con riferimento all'immagine pagina 4 di 6 generale delle persone anche giuridiche, una volta provata la lesione, il danno debba esser ritenuto in re ipsa, senza la necessità di alcuna prova.
Tenuto conto della natura della causa, dei rapporti pregressi tra l'attore ed il legale rappresentante della società convenuta e dell'esito della controversia (sottolineandosi al riguardo che è stata riconosciuta all'attore una somma inferiore rispetto a quella richiesta) ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese processuali tra le parti, mentre in virtù del principio della soccombenza, la convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice della rimanente metà delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
per le ragioni di cui sopra, va disposto che le spese di c.t.u siano a carico dell'attore e della convenuta rispettivamente nella misura di ¼ e di tre quarti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14152/20 R.G.:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
197.384,56 oltre ad Iva e c.c.p. sull'imponibile e agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
2) compensa per metà le spese processuali tra le parti;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della rimanente metà delle spese processuali che liquida in tal misura liquida in € 500,00 per spese, ed € 7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, a carico dell'attore e della convenuta rispettivamente nella misura di ¼ e di tre quarti.
Così deciso in Catania il 27 marzo 2025
pagina 5 di 6 Il giudice
Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 14152/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Misterbianco (CT), via G. Matteotti, 318 presso lo studio dell' Avv. Antonino Massimiliano Caruso che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- Attore -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Belpasso, S.P. 56/I n. 54, p. iva elettivamente domiciliata in P.IVA_1
pagina 1 di 6 Belpasso, via VIII Traversa n.81, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Prezzavento che la rappresenta e difende per procura in atti;
- Convenuta -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 2.02.2021, Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di ottenere la condanna di Controparte_1
quest'ultima al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 389.959,44 portata dal proforma di fattura n. 1/2019 del 20.07.2019, a saldo della prestazione professionale svolta su incarico di quest'ultima. La citata prestazione professionale è consistita, secondo la prospettazione del ricorrente, nella “progettazione architettonica, progettazione e calcoli strutture, progettazione e calcoli impianti, direzioni dei lavori
sia della parte architettonica che strutturale ed impiantistica, redazione di eventuali varianti in corso d'opera, nonché assistenza per l'intero iter procedurale fino all'ottenimento del certificato di agibilità/abitabilità, relativamente ai lavori di realizzazione di tre edifici adibiti a n. 28 appartamenti per civile abitazione ed una unità commerciale e garage, in Belpasso (Ct), Via Fiume ex albergo Sayonara”.
La chiedeva il rigetto della domanda attrice e formulava Controparte_1
domanda riconvenzionale di cui si dirà in seguito.
pagina 2 di 6 Veniva disposto il mutamento di rito;
indi veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Nel merito, la domanda attrice va accolta nei limiti di cui si dirà.
Si osserva poi che risulta provata l'effettiva esecuzione di prestazioni professionali per cui è causa alla luce della documentazione prodotta dall'attore e delle risultanze della CTU in atti che va pienamente condivisa.
In particolare, il c.t.u. ha attentamente esaminato la documentazione versata in atti in modo da identificare di quali attività si avesse effettivo riscontro probatorio. Da ciò è emersa l'effettiva esecuzione dell'attività di progettazione (architettonica e strutturale)
e direzione lavori con riferimento al complesso di tre edifici in Belpasso, via Fiume, composti da n° 28 appartamenti, una unità commerciale e garage, attività tra l'altro non specificatamente contestata dalla convenuta.
Per quanto riguarda poi la misura dei compensi professionali spettanti all'attore, si rileva in primo luogo che correttamente il CTU ha effettuato il relativo calcolo sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia n° 140 del 20 luglio 2012. Al riguardo si precisa che la lettera di conferimento dell'incarico de quo del 26 novembre 2012 per la determinazione degli onorari fa riferimento alla tabella professionale di cui alla Legge
2 marzo 1949, n° 143, ma tale modalità di calcolo non è affatto applicabile in considerazione dell'epoca di svolgimento dell'incarico e dell'intervenuta abolizione della detta tabella.
Sulla base del citato Decreto del Ministero della Giustizia n° 140 del 20 luglio 2012 il CTU ha puntualmente calcolato l'onorario spettante all'attore in € 249.000,00, a cui va aggiunto il rimborso spese che risulterebbe pari ad € 62.250,00 calcolato pagina 3 di 6 forfettariamente nella misura del 25%. Si ritiene che tale rimborso forfettario spetti in ogni caso al professionista senza obbligo di rendicontazione e tra l'altro nella specie è stato espressamente previsto e pattuito dalle parti con la citata lettera di incarico;
si osserva che parte attrice fa altresì riferimento al riguardo ad un asserito schema delle competenze tecniche proveniente da controparte in cui sarebbero state calcolate le spese forfettarie proprio nella misura del 25%, ma tale schema non si rinviene tra gli atti di causa.
In definitiva, le somme complessivamente dovute all'attore per onorario e rimborso spese ammontano ad € 311.250,00; tenuto conto che l'attore ha ricevuto acconti per complessivi € 113.865,44, va disposta la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma residua di € 197.384,56 oltre ad Iva e c.c.p. sull'imponibile e agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va poi rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta avente ad oggetto la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 50.000,00 per asseriti danni all'immagine in relazione a quanto lamentato e dedotto in comparsa di costituzione. Al riguardo, si osserva che, anche a voler ritenere fondato quanto lamentato dalla convenuta, non vi è alcuna prova dei lamentati danni. Si precisa che,
secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è necessaria una specifica prova da parte di chi, assumendo di avere subito un danno all'immagine, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n.
13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014 e di recente ordinanza n. 19551
del 10/07/2023). Non si può quindi affatto ritenere che, con riferimento all'immagine pagina 4 di 6 generale delle persone anche giuridiche, una volta provata la lesione, il danno debba esser ritenuto in re ipsa, senza la necessità di alcuna prova.
Tenuto conto della natura della causa, dei rapporti pregressi tra l'attore ed il legale rappresentante della società convenuta e dell'esito della controversia (sottolineandosi al riguardo che è stata riconosciuta all'attore una somma inferiore rispetto a quella richiesta) ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese processuali tra le parti, mentre in virtù del principio della soccombenza, la convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice della rimanente metà delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
per le ragioni di cui sopra, va disposto che le spese di c.t.u siano a carico dell'attore e della convenuta rispettivamente nella misura di ¼ e di tre quarti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14152/20 R.G.:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
197.384,56 oltre ad Iva e c.c.p. sull'imponibile e agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
2) compensa per metà le spese processuali tra le parti;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della rimanente metà delle spese processuali che liquida in tal misura liquida in € 500,00 per spese, ed € 7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, a carico dell'attore e della convenuta rispettivamente nella misura di ¼ e di tre quarti.
Così deciso in Catania il 27 marzo 2025
pagina 5 di 6 Il giudice
Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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