Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.1651 2021 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1651 2021 R.G. promossa da:
( ) rappresentato e difeso come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Ghiotto Emanuele, elettivamente domiciliato presso lo studio diquest'ultimo in San
Bonifacio (VR), via Camporosolo n. 26
APPELLANTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Cattan Federico, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Legnago,
Via delle Carceri, n. 1
APPELLATA
E CONTRO
1
(VR), via Carceri, 1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nidia Bignotti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in via San Salvatore Corte Regia n. 7 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Martin Mairhofer e Federica Russo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Marcon (VE), via Porta Est 35
APPELLATI
Oggetto: giudizio di rinvio seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c. e dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 14451/2021 del 30.3.2021 avverso la sentenza n. 3355/2018 della Corte D'Appello di
Venezia
Conclusioni parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1
adìta, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, Sesta sezione civile, con ordinanza n. 14451/21 depositata in data 26.05.2021, che cassava la Sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 3355/2018 R.G. 3145/2016, pubbl. il 05.12.2018:
Nel merito: in riforma integrale della sentenza n. 1107/2016, pubblicata in data 21.04.2016, e notificata in data 21.04.2016, il Tribunale di Verona - G.I. Dott. Massimo Coltro: • Accogliersi tutte le domande formulate in atto di citazione dal Sig. per i motivi in fatto e in diritto Parte_1 esposti in atti, che di seguito si trascrivono: “1. Accertarsi e dichiararsi la responsabilità, ex art. 2054
c.c. o ex art. 2043 c.c., del Sig. e/o la responsabilità e/o la corresponsabilità della Controparte_5
, ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_3
2. Conseguentemente condannarsi i Sigg.ri e , in qualità di eredi Controparte_1 Controparte_2
del Sig. , e la , in persona del Presidente pro tempore, in solido Controparte_5 Controparte_3
tra di loro o, ciascuno per la parte cui spetta, per le ragioni di cui in premessa, al risarcimento in favore del Sig. , per danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma complessiva di Parte_1
€. 350.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo”.
In via subordinata:
2 • Nella denegata ipotesi che l'adita Corte d'Appello non ritenga di riformare la sentenza n. 1107/2016 emessa dal Tribunale di Verona, ridursi ad equità le spese legali indicate nell'appellata sentenza da corrispondersi alle controparti. In ogni caso: • Con vittoria di spese e compensi di lite di primo, secondo grado e terzo grado, nonché del presente giudizio di riassunzione, oltre ad accessori di legge e rimborso forfetario delle spese generali, con distrazione delle spese in favore dello scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c..”
Conclusioni parte appellata : “IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO Controparte_2 dichiararsi l'intervenuto passaggio in giudicato della statuizione sull'accertato difetto di legittimazione passiva in capo a , contenuta nella sentenza di I° grado e, conseguentemente, Controparte_2
respingersi/dichiararsi inammissibile ogni domanda formulata nei confronti di nel Controparte_2
presente giudizio rescissorio;
NEL MERITO: 1- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande pregiudiziali, accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_6 stradale per cui è causa, respingersi le domande tutte di gravame proposte dell'attore riassumente nei confronti di e confermarsi l'impugnata sentenza di primo Parte_1 Controparte_2
grado del Tribunale di Verona, anche con diversa motivazione, per l'intero dispositivo formulato;
2- in via alternativa e subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto da
, accertare e dichiarare la corresponsabilità prevalente di nella Parte_1 Controparte_6
misura non inferiore al 90% o, in estremo subordine, quantificare la misura ed il grado del concorso di responsabilità del motociclista nella causazione del sinistro stradale de quo, in misura, Controparte_6
comunque, superiore a quella del ciclista e ridurre la condanna al risarcimento in Controparte_5 favore dell'attore riassumente della corrispondente quota e per i danni concretamente provati;
3- In ogni caso con condanna dell'attore in riassunzione alla rifusione integrale delle spese e compensi di lite dei precedenti gradi di giudizio e del presente giudizio rescissorio.
La difesa di parte convenuta in riassunzione dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di cui alle note di parte attrice riassumente”.
Conclusioni : “NEL MERITO Controparte_1
1- accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale per cui Controparte_6
è causa, respingersi le domande tutte di gravame proposte dall'attore riassumente Parte_1 nei confronti di per tutti i motivi esposti e confermarsi l'impugnata sentenza di Controparte_1
primo grado del Tribunale di Verona, anche con diversa motivazione, per l'intero dispositivo formulato;
3
2- in via alternativa e subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto da
, accertare e dichiarare la corresponsabilità prevalente di nella Parte_1 Controparte_6
misura non inferiore al 90% o, in estremo subordine, quantificare la misura ed il grado del concorso di responsabilità del motociclista nella causazione del sinistro stradale de quo, in misura, Controparte_6
comunque, superiore a quella del ciclista e ridurre la condanna al risarcimento in Controparte_5 favore dell'attore riassumente della corrispondente quota e per i danni concretamente provati;
3- in ogni caso, con condanna dell'attore in riassunzione alla rifusione integrale delle spese e compensi di lite dei precedenti gradi di giudizio e del presente giudizio rescissorio. La difesa di parte convenuta in riassunzione dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di cui alle note scritte di parte attrice riassumente.”.
CONCLUSIONI PROVINCIA DI “Voglia Codesta Ec.ma Corte, in via preliminare: CP_3
- dichiarare inammissibili le domande avanzate nei confronti della Provincia di in quanto CP_3
coperte da giudicato;
- in subordine, dichiarare inammissibile l'appello avverso la parte di sentenza di primo grado che rileva la mancanza di nesso causale fra la presunta mancata segnaletica e il sinistro;
nel merito:
- accertata l'esclusiva o concorrente responsabilità dei soli o nella Controparte_6 Controparte_5
causazione del sinistro per cui è causa, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della CP_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
[...]
nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accertata concorrente responsabilità della condannare , in persona del suo legale Controparte_3 Controparte_7
rappresentante pro tempore, a tenerla indenne da ogni e qualsiasi somma che detta fosse CP_3 condannata a pagare a favore dell'appellante, nei limiti degli obblighi contrattuali di polizza. in ogni caso: con rifusione di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario 15%,
c.p.a. ed i.v.a. di legge.”. conclusioni QA : “1) in via principale: rigettare e/o dichiarare inammissibili le domande svolte da nei confronti della e/o nei confronti di Parte_1 Controparte_3 Controparte_8
e, di conseguenza, confermare, per quanto riguarda i rapporti processuali tra
[...]
, la e , la sentenza n. Parte_1 CP_3 CP_3 Controparte_8
1107/2016 R.G. del Tribunale Verona e la sentenza n. 3355/2018 della Corte di Appello di Venezia;
2) in subordine si insiste, per mero tuziorismo difensivo, per l'accoglimento delle conclusioni come formulate in comparsa di costituzione e risposta in appello dd. 21.03.2017, che vengono qui integralmente riportate:
4 “1) in via principale: rigettare l'appello proposto da e confermare integralmente Parte_1
l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona;
2) in subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto da e di eventuale conseguente accoglimento, anche solo parziale, delle domande Parte_1
svolte nei confronti della propria assicurata - accertare e dichiarare la Controparte_3
responsabilità esclusiva o, in estremo subordine, quantificare la misura ed il grado del concorso di responsabilità del motociclista nella causazione dell'infortunio de quo e ridurre la Controparte_6 condanna al risarcimento, in favore dell'attore, della corrispondente quota dei danni concretamente provati;
- per il caso di condanna di alla manleva della propria Controparte_8
assicurata , limitare la predetta condanna alla quota di responsabilità direttamente Controparte_3 imputabile all'ultima e tener conto della franchigia di € 250,00 per ogni sinistro (vedi Art. 26 della polizza assicurativa);3) in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e del presente giudizio rescissorio”.
FATTO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione del 20.5.2013, previo esperimento di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., il Signor , quale erede di , conveniva avanti il Parte_1 Controparte_6
Tribunale di Verona e , quali eredi di , nonché la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
, al fine di sentir dichiarare la loro corresponsabilità, rispettivamente ex art. 2054 Controparte_3
c.c. o ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorso in data 19.8.2010 alle ore 7.40 in località Roverchiaretta (VR), a causa del quale perdevano la vita sia sia , e per l'effetto ottenere la loro condanna in solido al risarcimento Controparte_6 Controparte_5
in suo favore della somma complessiva di €. 350.000,00, per danni patrimoniali e non patrimoniali sub specie danno da perdita del rapporto parentale (doc. 5 – atto di citazione).
Veniva autorizzata la chiamata in causa da parte della nei confronti di Controparte_3 [...]
al fine di consentire alla di formulare domanda di Controparte_9 Controparte_3
manleva nei confronti della società di assicurazione.
A seguito dell'espletamento dell'istruttoria orale, acquisita la consulenza tecnica espletata in sede di
ATP, il giudice di primo grado, ritenuta l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a CP_6
, rigettava le domande attoree sia nei confronti di per difetto di legittimazione
[...] Controparte_2
passiva, nonché nei confronti di e della , infine rigettava anche Controparte_1 Controparte_3
la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti di , ponendo le spese Controparte_3 CP_4
5 di lite e di ATP a carico dell'attore, compensandole nei rapporti tra l'attore, Controparte_10
[...]
Il Tribunale
2. Il giudizio di secondo grado.
La Corte d'Appello di Venezia riformava la sentenza di primo grado solo in punto spese di lite liquidate in favore di , riducendole ad €10.0000, oltre accessori, confermando la valutazione Controparte_2
del giudice di primo grado in ordine alla responsabilità del sinistro ritenuta esclusivamente sussistente in capo a , quale conducente del motociclo SUZUKI. Controparte_6
3.Il giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, accoglieva il secondo motivo di ricorso proposto dal , per non avere i giudici di merito accertato ex art. 2054 c.c. la condotta di CP_6
entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, in particolare difettando nel caso di specie la valutazione della condotta posta in essere da , conducente del velocipede, vale a dire Controparte_5 se quest'ultimo avesse o meno osservato tutte le norme sulla circolazione, in particolare dagli artt. 140
e 141 del Codice della Strada e di comune prudenza, essendo suo onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso;
cassava pertanto la sentenza di secondo grado in relazione al motivo accolto, rimettendo gli atti alla
Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
4.I fatti di causa per come allegati in atto di citazione di primo grado.
In data 19.8.2010, alle ore 7.40, il sig. (nato a [...] [...]), proprietario e Controparte_6 CP_3
conducente del motociclo SUZUKI, targato DA52469, assicurato presso percorreva la CP_11
strada provinciale 44B in località Roverchiaretta, via Porto, con direzione di marcia Bonavigo
Roverchiara e, giunto all'altezza del KM 11+50, poneva in essere una manovra di sorpasso dell'autoarticolato targato DG349KG, condotto da , allorquando sopraggiungeva Controparte_12
dalla pista ciclopedonale arginale posta a destra della strada provinciale, il sig. Controparte_5
(3.11.1934) a bordo del velocipede marca modello mountain bike ed iniziava ad attraversare CP_13
la predetta strada diretto verso il prosieguo della pista ciclabile arginale posta a sinistra della predetta provinciale impegnando la sede stradale, andando ad impattare contro il motociclo condotto dal
, il quale aveva nel frattempo ultimato la manovra di soprasso. CP_6
6 Evidenziava che detta intersezione non era presegnalata con segnaletica orizzontale o verticale e l'attraversamento non era tracciato sulla strada a mezzo di strisce pedonali o ciclabili, era inoltre priva di visibilità e assolutamente imprevedibile per gli utenti della strada.
Ribadisce il concorrente concorso di responsabilità del sig. , per avere quest'ultimo Controparte_5
intrapreso un attraversamento della sede stradale a bordo di un velocipede in un luogo della carreggiata altamente pericoloso, in quanto non presegnalato e privo di strisce pedonali, senza apprestare le dovute cautele di sicurezza.
La causa, previa riassegnazione ad altro consigliere relatore, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024, tenuta in modalità trattazione scritta, nella quale le parti dichiaravano di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1.Preliminarmente deve essere dichiarato il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, per intervenuta acquiescenza, (cfr. Cass. civ. nn. 25075/2020; 34134/2019) relativamente ai capi in cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , per non essere quest'ultimo Controparte_2
erede del fratello ed altresì nella parte della sentenza relativa al rigetto della domanda di CP_5
accertamento della responsabilità concorsuale della e della conseguente pretesa Controparte_3 risarcitoria spiegata nei confronti di quest'ultima e della correlata domanda di manleva formulata nei confronti della società di Assicurazione.
2.Invero sia il giudice di primo grado che quello di appello avevano escluso, con ragionevole grado di certezza che, contrariamente a quanto indicato nella relazione di polizia stradale, al momento in cui si
è verificato il sinistro (19.8.2010) la strada su cui il viaggiava a bordo del velocipede fosse CP_5
una pista ciclo pedonale, ciò anche sulla base dei docc. nn. 3 e 4 prodotti dalla difesa della CP_3
e che il transito nella stessa fosse interdetto non solo ai veicoli a motore ma anche ai pedoni
[...]
e velocipedi, tramite l'avvenuto posizionamento di una sbarra apposta su entrambi i lati della carreggiata.
2.2.Quanto alla dinamica del sinistro deve osservarsi che l'art. 2054 c.c. prevede, al primo comma, che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2.3.Il successivo secondo comma stabilisce che, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
7 2.4 In linea di principio il secondo comma di tale norma ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso.
2.5.Al contrario, se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che funge pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico.
2.6.Invero l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non
è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass. nn.
29927/2024, 831172023;1847972015).
2.7.Fatte queste premesse non può che affermarsi la prevalente ma non esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento da parte del , il quale ha effettuato una manovra di soprasso a velocità CP_6
(100-105 Km/ h) superiore al limite consentito in quel tratto (90km/h), caratterizzato da un dosso e con linea di mezzeria continua a ridosso di curva pericolosa destrorsa.
2.8.Al contempo deve altresì evidenziarsi la concorrente (anche se in minima parte) condotta colposa idonea ad incidere sulla causazione dell'evento posta in essere da , il quale ha violato Controparte_5 il generale principio informatore della circolazione, vale a dire l'art. 140 del codice della strada o in ogni caso delle norme di comune prudenza nella parte in cui ha operato una incauta condotta di attraversamento di una strada a scorrimento veloce proveniente da un sedime con accesso vietato e senza mantenere una più prudente distanza di sicurezza dal mezzo autoarticolato rispetto a quella accertata dal CTU (pari a 60 metri), condotta che avrebbe consentito l'avvistamento del motociclo.
2.9.Invero deve osservarsi come dalla CTU è emerso che le condizioni della strada provinciale, caratterizzata in quel punto da un ponte ascendente e poi discendente, unitamente alla presenza dell'autoarticolato, avevano determinato anche per il ciclista una riduzione della visuale e che, norme di comune prudenza avrebbero dovuto suggerire al di non iniziare l'attraversamento prima CP_5
8 del passaggio dell'autoarticolato, in assenza della elevata e ragionevole certezza di poterlo fare in condizioni di sicurezza.
2.10.Ritiene la Corte che possa operarsi una quantificazione delle rispettive quote di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., nella misura del 90% a carico del e del 10% a carico del . CP_6 CP_5
3. Quanto al danno patrimoniale, quest'ultimo, allegato genericamente, non è stato provato.
4.Quanto al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, rileva la Corte come parte attrice né nel libello introduttivo di primo grado né con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. abbia tempestivamente circoscritto in maniera dettagliata circa la natura ed intensità della relazione familiare esistente tra l'attore (padre) con il de cuius (figlio), avendo il primo chiesto il risarcimento del danno secondo le previsioni della tabella del Tribunale di Milano e/o quelle di (pag. 11 atto di CP_3
citazione), senza allegare il tipo di frequentazione in essere con il figlio, la convivenza ed altre circostanze utili, essendo pertanto le richieste di prova indicate nella memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. tardive.
4.1.Tale danno può tuttavia essere comunque riconosciuto nella mera componente tabellare relativa al pretium doloris, con esclusione della componente dinamico relazionale, anche sulla base di meri indici presuntivi, essendo l'attore il padre del deceduto e quindi parte della cosiddetta “famiglia nucleare”.
4.2.Invero l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo (cfr. Cass. civ. nn. 3904 2025; 761/2025).
4.3.Le parti convenute sul punto non hanno dedotto alcunché.
4.4.Facendo applicazione dei valori medi delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 può pervenirsi ad una liquidazione di €27.768,00 (pari al 10% di €277.681), in considerazione dell'età della vittima al momento del sinistro (24 anni) e di quella del padre (57), nonché della relazione parentale in essere.
9 4.5.Su tali somme, calcolate all'attualità, dovute da quale unica legittimata passiva, Controparte_1
dovranno essere liquidati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla presente decisione al saldo.
4.6.Si deve pertanto procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. 31.7.2015, n. 16279) sulla base dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod.
4.7. In ragione del parziale accoglimento delle domande attoree di primo grado all'esito della lite, le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità possono essere compensate per 9/10, mentre il restante 1/10 delle stesse spese, come liquidate in dispositivo, vanno posti a carico dell'appellata
Controparte_1
4.8. Le spese di lite tra e , già compensate integralmente nei primi Controparte_2 Parte_1
gradi di merito, possono esserlo anche nella presente fase di rinvio e per quella di legittimità. le spese di ATP, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti e (con ripartizione pro quota per 9/10 a carico di Controparte_1 Parte_1 Parte_1
e 1/10 a carico di .
[...] Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio dalla Corte di
Cassazione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 1107/2016 del 12.1.2016,
condanna al pagamento in favore di , per le causali di cui in Controparte_1 Parte_1 parte motiva, della somma di €27.768,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decisione al saldo;
compensa integralmente le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_2
compensa tra le altre parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio per 9/10 e condanna al pagamento in favore di , Provincia di e Controparte_1 Parte_1 CP_3 [...]
, il restante 1/10 delle medesime spese, che liquida per l'intero per Controparte_7
ciascuna parte, per il primo grado, in complessivi €7.616,00, oltre rimborso spese generali (15%) IVA
e CPA;
per il secondo grado, in complessivi €6.946, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, per il giudizio di rinvio in complessivi €6.946, oltre rimborso spese generali (15%),
10 IVA e CPA come per legge, per il giudizio di legittimità in €5.513,00, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
pone le spese di ATP, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale delle parti e (con ripartizione pro quota per 9/10 a carico di Controparte_1 Parte_1 Parte_1
e 1/10 a carico di .
[...] Controparte_1
così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 23.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
11