Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8107/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Ilaria Gentile, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2 cpc, nella formulazione vigente alla data di inizio della causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8107/2022 R.G. il 2.03.2022, promossa da: C.F. e P.I.: con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Trezzano sul Naviglio (MI), via Carlo Goldoni 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di seguito per brevità: “ ”, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea PISTONE DAL VERME del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, corso di Porta Vigentina 13, presso e nello studio legale del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale dello stesso di posta PEC:
giusta procura speciale alle liti allegata Email_1 all'atto di citazione;
-Attrice-
contro
: società a responsabilità limitata di diritto francese, con sede Controparte_2 in La Roche-Sur-Yon (FRANCIA), 19 de la Boétie, 85000, iscritta al Registro CP_3 del Commercio e delle Società di La Roche-Sur-Yon al n. 488632662, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità. “QF”, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto RODI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, viale Bianca Maria 33, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale dello stesso di posta PEC
giusta procura speciale del 27.06.2022 davanti al Email_2 notaio dott. in La Roche-sur-Yon (FRANCIA), allegata alla Persona_1 comparsa di costituzione e elezione di domicilio in epigrafe alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * OGGETTO: contratto di distribuzione – eccezione di carenza di giurisdizione.
* * * pagina 1 di 11
“IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice Italiano e la competenza del Tribunale di Milano, per i motivi in narrativa, e contestualmente rigettare la domanda di controparte volta a far dichiarare la Giurisdizione del Giudice Francese, Corte di La Roche Sur Yon. NEL MERITO, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale grave ed imputabile a dichiarare la risoluzione dal contratto di compravendita dello Controparte_2 strumento CK-Imager e degli accessori e la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni occorsi alla società e, per l'effetto condannare Controparte_1
a pagare a titolo di risarcimento danni all'attrice l'importo di Euro Controparte_2
150.000,00 totali o della diversa somma -maggiore o minore- che verrà determinata in corso di causa, oltre ad interessi moratori sul capitale rivalutato dalla data del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Per mero scrupolo difensivo vengono riproposte anche le istanze istruttorie formulate in atti e, nello specifico, l'attrice chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie orali da sottoporre ai testi indicati premettendo la dizione “vero che”:
1. In data 05.04.2019 comunicava ad tramite lettera CP_2 CP_1 CP_ raccomandata ricevuta da in data 10.04.2019, la risoluzione immediata del contratto di distribuzione, come da documento n. 4 ex adverso prodotto;
2. tale lettera di risoluzione datata 05.04.2019 veniva visionata da lei e dal Sig.
Parte_1
3. Lei era a conoscenza del fatto che avesse comunicato la risoluzione CP_2 del contratto di distribuzione con effetto immediato già nell'Aprile 2019;
4. lei stessa veniva incaricata dal Sig. di di Parte_1 CP_1 predisporre e trasmettere a l'ordine di acquisto dell'IMAGER e dei relativi CP_2 accessori in data 23 Maggio 2019, come da documento n. 22 che si rammostra;
5. il contratto di distribuzione cessato in data 05 Aprile 2019 riportava le seguenti condizioni: pagamento in acconto 30% e saldo a 60 giorni dalla ricezione della fattura emessa alla consegna dello strumento, come da pagina 3 del documento 3 ex adverso che mi si rammostra;
6. AL, al momento dell'ordine, comunicava ad che il CP_1 pagamento immediato ed anticipato era condizione per poter ricevere lo strumento IMAGER relativo all' ordine effettuato;
7. il Sig. legale rappresentante di le rammostrava la Testimone_1 CP_1 mail ricevuta il 17.06.2019 (ore 12,52) ed inviata dalla Sig.ra di Parte_2
nella quale la Signora affermava “considerando che il contratto è CP_2 Pt_2 ormai terminato, preferiamo tornare ai nostri normali termini di pagamento” come da doc. 26 che mi si rammostra;
8. In tale occasione il sig. Le comunicava di effettuare i bonifici per i Testimone_1 pagamenti anticipati richiesti da;
CP_2
9. AL provvedeva alla spedizione del materiale relativo all'acquisto pagina 2 di 11 dell'Imager solo dopo aver ricevuto il pagamento anticipato, come da mail doc. 10 ex adverso che mi si rammostra;
10. Per i pagamenti già effettuati, lei riceveva tre fatture emesse da CP_2 datate rispettivamente 23.10.2019, 20.12.2019 e 06.11.2020 per complessivi Euro 74.100,00 oltre IVA 11. nel predetto documento di ordine d'acquisto del 23.05.2019 veniva specificato che l'IMAGER doveva essere compatibile con l'installazione di un acceleratore lineare modello CYBERKNIFETM, come da documento n. 22 che mi si rammostra;
Sui capitoli da 1 a 11, si indicano quali testi le signore e Testimone_2 Tes_3
entrambe presso in Trezzano sul Naviglio Via Carlo Goldoni n.
[...] CP_1
18
12. Nel corso del 2019, 2020 e del 2021 Lei ha lavorato presso il Centro Diagnostico Italiano in via Saint Bon n. 20, Milano;
13. Lei svolgeva la sua attività presso il reparto di radioterapia;
14. Lei si occupava, tra le altre mansioni, anche di Quality Assurance Macchina sullo strumento per la radioterapia Cyberknife installato presso il centro;
15. Presso il CDI è installato uno strumento per la radioterapia tipo Cyberknife;
16. Lo strumento Imager prodotto da doveva lavorare congiuntamente al CP_2
Cyberknife già presente presso CDI;
17. Nel mese di gennaio 2020 veniva effettuata l'installazione, presso il centro di CDI, dello strumento Imager Qualimagic, prodotto da ed acquistato da CP_2 [...]
CP_1
18. Nel mese di gennaio 2020, in occasione dell'installazione presso CDI era presente il personale di -nella persona del sig. e di - CP_2 Controparte_4 CP_1 nella persona di Parte_1
19. L'Imager di veniva installato per lavorare sul Cyberknife;
CP_2
20. Il training dello strumento Imager sin dalla sua installazione aveva esito negativo, come da mail doc. 36 che si rammostra;
21. Il sig. dichiarava che i manuali di utilizzo dello strumento sarebbero CP_4 stati consegnati al completamento del modulo CK-GEOM per i test AQA e PANDA, come da scambio mail doc. 36 che si rammostra;
22. Ancora nel mese di ottobre 2020, stava completando il manuale di CP_2 utilizzo dello strumento Imager, come da scambio mail doc. 36 che si rammostra;
23. Il sig. effettuava, nel corso del 2020, 10 uscite e collegamenti da remoto CP_4 per rendere operativo l'Imager;
24. Zero è il numero matematico di calibrazioni effettuate con l'Imager prodotto da presso CDI;
CP_2
25. Il sig. si impegnava a risolvere le problematiche riscontrate sull'Imager CP_4 entro il mese di Marzo 2020 (doc. 11 che si rammostra);
26. Dopo il mese di Marzo 2020 ed ancora nel mese di Dicembre 2020, Lei contattava il sig. di via email, poiché lo strumento Imager presentava le CP_4 CP_2 problematiche emerse sin dalla sua installazione e meglio specificate nei capitoli da 20 a 24;
pagina 3 di 11 27. Lei è stata impossibilitata ad effettuare calibrazioni e QA macchina del Cyberknife con l'Imager di;
CP_2
28. Il sig. affermava che il segnale rilevato dall'Imager era eccessivamente CP_4 saturato e rumoroso, come da mail del 3 dicembre 2020, doc. 32 che si rammostra;
29. La calibrazione del Cyberknife deve essere effettuata utilizzando un dato tecnicamente univoco ed oggettivo;
30. Il sig. ancora nel mese di marzo 2021, riferendosi al funzionamento CP_4 dell'Imager, usava la parola “esperimento” con riferimento alla sua messa in funzione, come scambio mail doc. 14 e 15 che si rammostrano;
31. Nonostante l'installazione dell'Imager da parte di , Lei ha continuato CP_2
a calibrare manualmente il Cyberknife utilizzando i consumabili;
32. CDI ha restituito ad lo strumento Imager ed i relativi accessori in CP_1 data 12 maggio 2021; Si indicano quale testimone sui capitoli di prova da 12 a 32 le Signore e Testimone_4
entrambe presso CDI spa via Saint Bon 20 Milano Testimone_5
*** *** Sui capitoli sopra articolati nn. 5, 6 e 9 si chiede l'interrogatorio formale per interpello della signora , legale rappresentante di , presso Parte_2 CP_2 CP_2 in La Roche Sur Yon, 19 Impasse de La Boétie Richiesta di prova contraria: nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di si chiede di essere ammessi a prova per interpello ed a prova contraria CP_2 sui predetti capitoli, citando i testimoni indicati da nella memoria CP_1 istruttoria n. 2, nello specifico: le Signore e Testimone_4 Testimone_5 entrambe presso CDI spa via Saint Bon 20 Milano, e Testimone_2 Testimone_3 entrambe presso in Trezzano sul Naviglio Via Carlo Goldoni n. 18” CP_1
*** Conclusioni per parte Convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta, così giudicare, con decisione immediata e separata delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate, ai sensi dell'art. 187, co. 2 e 3, c.p.c.: in via pregiudiziale
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano per effetto della clausola di proroga di competenza in favore dell'Autorità Giudiziaria francese contenuta all'art. 13.3, secondo periodo, del Contratto di Distribuzione ed ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1215/2012; in via subordinata, sempre pregiudizialmente
- dichiarare l'improcedibilità dell'introdotta azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione convenzionalmente previsto all'art. 13.2 del Contratto di Distribuzione;
in via di ulteriore subordine, preliminarmente
- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 1648, comma 1, del Code civil francese;
in via di estremo subordine, nella non creduta e denegata ipotesi di mancato pagina 4 di 11 accoglimento delle suestese eccezioni, nel merito
- respingere le domande attoree in quanto tutte infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente giudizio. in via istruttoria Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1. “Vero che nei primi giorni di ottobre 2017, la richiedeva la CP_1 presenza dell'odierna convenuta per svolgere delle dimostrazioni di un imager (o rivelatore digitale per controllo qualità) per apparecchi radioterapici, fornito dalla società , presso i reparti di radioterapia di tre potenziali clienti finali in CP_2
Italia dotati di macchine “Cyberknife”, tra cui il Centro Diagnostico Italiano di Milano?” 2. “Vero che la richiedeva, per le suddette dimostrazioni, in prestito lo CP_2 strumento CK-IMAGER, presente presso l'ospedale Clairval di Marsiglia, nonché l'assistenza di uno dei loro fisici medici, il dott. ?” Persona_2
3. “Vero che lo strumento CK-IMAGER, calibrato secondo le indicazioni di fabbrica, è funzionante ed utilizzato da vari anni presso l'ospedale Clairval di Marsiglia?”
4. “Vero che durante l'incontro del 15 novembre 2017 presso il Centro Diagnostico Italiano AL si limitava ad offrire una dimostrazione e descrizione dell'utilizzo del CK-IMAGER, così come richiesto dalla ” CP_1
5. “Vero che durante tale dimostrazione presso il Centro Diagnostico Italiano, in data 15.11.2017, uno dei fisici medici di tale Centro richiedeva espressamente al dott.
come fosse stato calibrato, per l'occasione, il dispositivo CK-IMAGER?” Per_2
6. “Vero che il dott. , alla suddetta domanda, precisava che la Per_2 calibrazione era stata eseguita con un fascio di elaborazione ampio e omogeneo all'Ospedale di Clairval a Marsiglia su una macchina di radioterapia tradizionale dotata di classici “IN” (o acceleratori lineari)?”
7. “Vero che gli incaricati del Centro Diagnostico Italiano, dopo aver ricevuto la spiegazione data sulla calibrazione dal dott. , confermavano il loro interesse Per_2 per il dispositivo CK-IMAGER, sostenendo di avere la possibilità di calibrarlo su macchine di radioterapia tradizionale, eventualmente presso un centro terzo e limitrofo alla loro sede?”
8. “Vero che, a seguito di ricezione della lettera di risoluzione del Contratto di distribuzione del 05.04.2019, la stessa con mail del 12.04.2019 richiedeva CP_1 alla di portare a termine i progetti in corso quantomeno sino la fine del CP_2
2019, come da doc. 18 di parte convenuta che mi si rammostra?”
9. “Vero che la , nonostante la risoluzione del Contratto di distribuzione CP_2 intervenuta con lettera del 05.04.2019, permetteva alla di portare a CP_1 termine i progetti in corso a tale data, ivi compreso quello con il Centro Diagnostico Italiano, come da mail del 17.04.2019 (doc. 18 di parte convenuta che mi si rammostra)?”
10. “Vero che la , per la fornitura del CK-IMAGER e dei suoi accessori CP_2 di cui è causa, ha applicato ad i prezzi di vendita riservati ai Controparte_1 distributori, mantenendo quindi quelli indicati nell'offerta del 12.12.2017, come da doc. 7 pagina 5 di 11 di parte attrice che mi si rammostra?” 11. “Vero che nel dicembre 2019, prima dell'installazione finale del macchinario, la metteva a disposizione della su un server FTP il “kit CP_2 CP_1
d'installazione”, comprensivo dei manuali di utilizzazione, che veniva scaricato regolarmente da quest'ultima, come da documenti 5 e 6 di parte convenuta che mi rammostrano?” 12. “Vero che il manuale d'uso del prodotto prevede espressamente l'utilizzo per la calibrazione del macchinario attraverso un apparecchio dotato di classici IN (o acceleratori lineari), in particolare laddove, rispettivamente alla pagina 8 e alla pagina 33, viene indicato che le specifiche di lettura del sensore del rilevatore corrispondano ad un'area totale 204.8 x 204.8 mm e che “è molto importante che l'intera area dell'immagine sia illuminata in modo omogeneo” (doc. 5bis di parte convenuta che mi si rammostra)?”
13. “Vero che, solo nel gennaio 2020, la AL apprendeva improvvisamente dalla che il Centro Diagnostico Italiano non sarebbe stato in grado di CP_1 calibrare il dispositivo CK-IMAGER con un apparecchio convenzionale di trattamento per radioterapia e veniva chiesto alla AL stessa di cercare una soluzione alternativa per la calibrazione del macchinario?”
14. “Vero che la , in uno spirito di mera collaborazione commerciale, si CP_2 attivava quindi nella prima metà del 2020 alla ricerca di un metodo alternativo di calibrazione del CK-IMAGER?”
15. “Vero che gli interventi eseguiti alla ricerca di un metodo di calibrazione alternativo avevano condotto ad agosto 2020 ad un esito positivo, così come confermato anche da nella mail del 1° settembre 2020 che mi si rammostra (doc. 7 di CP_1 parte convenuta)?”
16. “Vero che ancora nel novembre 2020 la società confermava Controparte_1 che il CDI aveva pacificamente utilizzato per tre mesi il macchinario CK-IMAGER da parte, senza alcun problema di sorta, come da doc. 8 di parte convenuta che mi si rammostra?”
17. “Vero che sulla scorta dell'esito positivo dell'intervento eseguito CP_1 da e della soddisfazione del cliente finale, procedeva in data 6 novembre CP_2
2020 al pagamento, a vista e senza alcuna riserva, della fattura n. 2020173-QLQ-CK della venditrice, come da documenti 9 e 10 di parte convenuta che mi si rammostrano?”
18. “Vero che nel dicembre 2020 venivano evidenziate dal Centro Diagnostico Italiano alcune lievi instabilità del sistema, dovute sempre esclusivamente alla mancata calibrazione, da parte del cliente finale, del macchinario secondo gli standard normalmente richiesti ed attraverso una strumentazione di radioterapia tradizionale (dotata dei cosiddetti “IN” classici), come ricordato dalla nella missiva CP_2 del 10 marzo 2021 indirizzata al legale di parte attrice (doc. 11 di parte convenuta che mi si rammostra)?”
19. “Vero che tale nuovo rilievo sollevato dal Centro Diagnostico Italiano riguardava unicamente alcune immagini del modulo cd. “CK-COLLI” che rappresenta una minima parte del macchinario consegnato e delle immagini globalmente rilasciate dal sistema pagina 6 di 11 rivelatore CK-IMAGER?”
20. “Vero che, anche in questo caso, nei primi mesi del 2021, la si stava CP_2 adoperando, in uno spirito di mera collaborazione commerciale, per calibrare in maniera differente rispetto agli standard classici il macchinario CK-IMAGER, fino a quando non intervenne l'improvvisa richiesta, da parte di di risoluzione contrattuale CP_1 in data 21 aprile 2021, come da documento 18 di parte attrice che mi si rammostra?”
21. “Vero che, in linea più generale, gli interventi proposti da erano tesi CP_2 soltanto a ricercare un metodo alternativo di calibrazione del macchinario rispetto a quanto dichiarato nell'incontro del 15 novembre 2017 e indicato nel manuale di istruzioni?”
22. “Vero che tali interventi si inquadravano sia nel contesto di una politica commerciale tesa a soddisfare le mutate esigenze del cliente finale sia sulla prospettiva di una futura partnership di ricerca e sviluppo con il Centro Diagnostico Italiano che andasse al di là della mera compravendita del “CK-IMAGER”?” Si indicano quali testimoni:
- dott. , domiciliato presso Hôpitel Privé de Clairval, Centre de Persona_2
Radiothérapie, 317 Boulevard du Redon, 13273, Marsiglia, Francia, con riferimento ai capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 21, 22;
- Dott. , domiciliato a Ringstraße 33, 90556, Cadolzburg, Germania, Testimone_6 con riferimento ai capitoli: 8, 9, 10;
- sig. , domiciliato presso 19 Impasse de la Boétie, a Testimone_7 Controparte_2
La Roche-sur-Yon, Francia, con riferimento ai capitoli: 3, 11, 12, 16, 17, 20, 22;
- sig. , domiciliato presso 19 Impasse de la Testimone_8 Controparte_2
Boétie, a La Roche-sur-Yon, Francia, con riferimento ai capitoli 18, 19, 20, 21, 22. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del capitolato di prova testimoniale avversario, ammettersi prova contraria e diretta con i suddetti testi Dott.
[...]
, e il Sig. . Per_2 Testimone_8
Disporsi, ove occorresse ad avviso dell'Ill.mo Giudicante, CTU tesa a verificare il corretto funzionamento - tenendo ovviamente conto delle prescritte specifiche per la sua calibrazione - dello strumento CK-IMAGER di cui è causa.”
FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo ha evocato avanti questo Tribunale la società francese QF con atto di citazione CP_1 portato alla notificazione il 22.02.2022, chiedendo al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato inter partes, e avente ad oggetto la compravendita dello Con strumento CK-IMAGER e degli accessori, e dichiarare la responsabilità civile di per i danni conseguenti, con condanna di QF a pagare € 150.000,00, o la diversa somma di giustizia, oltre accessori. QF, tempestivamente costituitasi ex art. 167 cpc il 1^.09.2022, rispetto a prima udienza differita dal Giudice al 21.09.2022, ha eccepito: in rito, a) il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere competente il giudice francese, in forza della clausola di proroga di competenza in favore dell'AG francese contenuta all'art. 13.3, secondo periodo, del contratto di distribuzione ed ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1215/2012; pagina 7 di 11 b) l'improcedibilità della causa per mancato esperimento del tentativo di mediazione convenzionalmente previsto all'art. 13.2 del detto contratto;
in subordine, nel merito: c) l'estinzione per prescrizione del diritto di credito azionato ex art. 1648, comma 1, del Code civil francese;
in ulteriore subordine, d) l'infondatezza delle domande attoree con rigetto delle stesse. Il Giudice, sentite le parti all'udienza del 21.09.2022, ha assegnato alle stesse il primo termine ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, regolarmente fruito. Alla successiva udienza del 12.01.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente giudicante, ha onerato le parti di tradurre in lingua italiana i documenti in francese e ha assegnato alle stesse i restanti termini ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 cpc, dalle part fruiti. All'udienza del 23.11.2023, chiamata per la decisione sulle istanze istruttorie, il Giudice, sentite le parti, reputato necessario preliminarmente decidere sull'eccezione della Convenuta di carenza di giurisdizione del giudice italiano, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta il 10.10.2024 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, il Giudice, con ordinanza riservata del 17.11.2024, comunicata il 18.11.2024, ha assegnato alle due parti i termini massimi ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e conclusionali di replica, fruiti dalle parti, decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinanza e spirati rispettivamente il 17.01.2025 e il 6.02.2025, trattenendo la causa in decisone all'esito e quindi il 7.02.2025.
2. Difese delle parti in punto di giurisdizione L'Attrice, a sostegno della giurisdizione del tribunale italiano, ha dedotto quanto segue: il contratto di distribuzione stipulato inter partes il 18.02.2010 e recante la clausola di deroga della giurisdizione n. 13.3 invocata dalla Convenuta, è stato risolto dalla Convenuta medesima con missiva del 5.04.2019; tale contratto non prevedeva alcuna ultrattività, onde tale clausola non è applicabile alla vendita di causa, conclusa il Con 23.05.2019, data di trasmissione dell'ordine a e come si ricava anche dalla circostanza che alla vendita di causa non sono stati applicati i più favorevoli termini di pagamento Con previsti dal contratto di distribuzione, in quanto ha preteso il pagamento integrale anticipato del prezzo. Nel caso di specie, sussiste la giurisdizione dell'AG italiana in forza dell'art. 7 Reg. 1215/2012 in relazione al luogo di consegna (Italia) del macchinario compravenduto. La Convenuta, a sostegno della giurisdizione dell'AG francese, ha evidenziato che l'art. 13.3, secondo periodo, del contratto di distribuzione, stabilisce che: “Le controversie sono da devolversi al Tribunale di La Roche sur Yon, Francia” mentre l'art. 12.1, stabilisce:
“dopo la cessazione del presente contratto, gli ordini pendenti … saranno elaborati in Con base al presente contratto” (doc. 3 fasc. Conv.) e che ha inviato a l'offerta il CP_1
12.12.2017 per la vendita del macchinario destinato al CENTRO Parte_3
DIAGNOSTICO ITALIANO (di seguito, per brevità: “CDI”), con cui poi l'Attrice ha perfezionato la vendita nei primi mesi dell'anno 2019, come si legge alla pagina 3, righe 3-9, dell'atto di citazione. Inoltre, nell'offerta di vendita da a CDI, è specificato che CP_1
agisce quale distributore di QF e che il prezzo offerto è condizionato alla qualità di CP_1
pagina 8 di 11 distributore dell'acquirente (doc. 4 fasc. Att.). Con Il prezzo è rimasto effettivamente lo stesso, come si ricava dalle fatture emesse da a carco di (doc. 7 fasc. Att.). CP_1
3. Emergenze probatorie e diritto Le parti hanno dimesso, tra gli altri, i seguenti documenti:
- contratto di distribuzione, recante le sopra menzionate clausole
(doc. 3 fasc. Conv.); Con
- l'offerta da a del 3.07.2017 per il macchinario da rivendere a CDI e CP_1 quella successiva definitiva del 12.12.2017 (doc. 2 e 4 fasc. Att.);
- l'offerta da a CDI del 12.02.2019 e l'ordine di CDI del 10.05.2019 (docc.
5- CP_1
6 fasc. Att.);
- lettera di recesso di QF del 5.04.2019 (doc. 4 fasc. Conv.);
- scambio di corrispondenza telematica tra le parti tra il 5 e l 23.04.2019 (docc. 18- 19 fasc. Conv.). In diritto, si evidenzia che l'art. 25 Reg. 1215/2012, in materia di competenza giurisdizionale degli Stati UE, prevede: “1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato...”
4. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi da applicare alla decisione e delle emergenze di causa, l'eccezione tempestivamente sollevata dalla Convenuta di carenza di giurisdizione dell'AG italiana adita per avere giurisdizione il giudice francese è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi. Il Tribunale evidenzia difatti che la clausola 13.3 del contratto di distribuzione, stipulato e sottoscritto dalle odierne part di causa, contiene una valida clausola scritta di proroga della giurisdizione, come del resto è documentale e anche pacifico tra le parti. Del pari, è documentale che il contratto prevede al punto 12.1 l'ultrattività dello stesso per gli ordini pendenti alla data della cessazione. E' pacifico e documentale che QF è esercitato il recesso per giusta causa l 5.04.2019.
pagina 9 di 11 Tuttavia, è documentale che le parti, nei giorni dal 5 al 23.04.2019, hanno a mezzo posta elettronica individuato gli ordini pendenti, ai quali, dunque, doveva ancora applicarsi il contratto di distribuzione ai sensi dell'art. 12.1 del contratto (docc. 18-19 fasc. Conv.). Tra tali ordini vi era anche quello relativo al macchinario CK-IMAGER di cui all'offerta Con del 12.12.2017 di verso e del 12.02.2019 di verso CDI, come si legge nei CP_1 CP_1 detti messaggi di posta elettronica (docc. 18-19 fasc. Conv.). Nell'offerta di QF del 12.12.2017 è espressamente indicato che il prezzo è stabilito a condizione che SE agisca da distributore (doc. 4 fasc. Att.). Dallo scambio di corrispondenza telematica tra le parti del 5-12.04.2019 altresì emerge Con che il distributore ha espressamente chiesto a di rispettare il contratto di CP_1 distribuzione sino alla fine del 2019 (“..and that I ask to respect on your side till the end of 2019”, cfr. doc. 18, pag. 2). Con E' poi documentale che il macchinario è stato venduto da a al prezzo di cui CP_1 Con all'offerta del 12.12.2017, come si legge anche nelle tre fatture emesse da a carico di in data successiva al recesso, che tutte recano l'indicazione “distributor price” CP_1
(doc. 7 fasc. Att.). Contr Orbene, alla luce di tanto emerge che -dopo la missiva di recesso di le parti hanno Con concordato di considerare pendenti gli ordini per cui aveva quotato il prezzo a e
CP_1 questa lo aveva quotato al cliente, da cui si attendeva la risposta. Tra tali ordini pendenti vi era anche quello relativo al macchinario quotato da in favore del cliente CDI, la
CP_1 quale poi il 23.05.2019 ha accettato l'offerta di e ordinato il macchinario, di seguito
CP_1 Con venduto da a al prezzo scontato riservato al distributore di cui alla quotazione.
CP_1
Alla vendita dedotta n giudizio è di conseguenza applicabile al contratto di distribuzione, in forza della clausola di ultrattività del contratto per gli ordini pendenti di cui all'art. 12.1 dello stesso. La presente controversia è di conseguenza sottoposta alla giurisdizione del giudice francese, con conseguente accoglimento della prima eccezione di rito svolta dalla Convenuta e assorbimento di ogni residua questione di rito e di merito. Per completezza, il Giudice osserva che l'argomento difensivo svolto dall'Attrice a sostegno della giurisdizione dell'AG italiana, basato sul fatto che con messaggio di posta Con elettronica del 17.06.2019 ha chiesto a il pagamento integrale anticipato del CP_1 prezzo in luogo dei termini di maggior favore per l'acquirente previsti dal contratto di distribuzione (doc. 26 fasc. Att.), è inidoneo a mutare la sopra esposta decisione. Difatti, la circostanza che la venditrice abbia chiesto all'acquirente per questa specifica vendita di non applicare i termini di pagamento di maggior favore previsti dal contratto di distribuzione conferma semmai la tesi della Convenuta, cioè che le parti ritenevano applicabile anche a questa vendita l'intero contratto di distribuzione, tanto che per apportarvi una specifica deroga (su aspetto peraltro marginale e non essenziale, quale l'entità del prezzo) la venditrice si è sentita in dovere di chiedere l'assenso della venditrice. In definitiva, tale argomento difensivo dell'Attrice semmai corrobora la tesi della Convenuta. L'eccezione di carenza di giurisdizione è dunque fondata e deve essere accolta. pagina 10 di 11 5. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza di , che deve, quindi, CP_1 essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di QF, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione di dette spese, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) e al tenore delle difese, si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, pari a complessivi € 14.103,00 per compenso, così ridotta la nota spese in atti, oltre € 2.200,00 per rimborso delle spese di traduzione, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice Italiano adito a decidere nel merito la presente causa, perché sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della Repubblica Francese, in forza di valida clausola attributiva della giurisdizione a favore della Corte di La Roche Sur Yon;
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore di a titolo di Controparte_1 Controparte_2 refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 14.103,00 per compenso, oltre € 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre € 2.200,00 per rimborso delle spese di traduzione legale, oltre CPA ed IVA, se e come dovuta per legge in ragione del regime fiscale della Convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Così deciso in Milano, il 6.06.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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