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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8897 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19086/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.05.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Katia Ventura presso la quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Bruno Del Duomo e Maria Teresa Del Duomo presso i quali ha eletto domicilio telematico
con il seguente figlio: nato il [...] in [...], cittadino italiano Persona_1
pagina 1 di 4 FATTO Con ricorso depositato in data 20.05.2025 , premesso di aver instaurato con il Parte_1 resistente una relazione more uxorio dalla quale è nato il [...], ha chiesto a questo Per_1
Tribunale di disporre l'affido del minore in via condivisa ad entrambi i coniugi, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento di nella somma mensile di Per_1 euro 500 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2025 si è Parte_2 costituito in giudizio e, aderendo alla domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, ha chiesto di disporre una diversa regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio e di determinare il contributo paterno nel mantenimento del minore mediante la somma mensile di euro 200 fino alla riconsegna dell'immobile da parte della madre e di euro 300 dal mese successivo al rilascio, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 16.10.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno raggiunto il seguente accordo, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme:
- affidamento condiviso del figlio minore ed il collocamento prevalente del minore presso la Per_1 madre anche ai fini della residenza anagrafica;
- i genitori, nella loro funzione e nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi del figlio, con l'obiettivo comune di salvaguardare il benessere psicofisico di si impegnano a tenersi reciprocamente Per_1 informati sulle questioni che riguardano il minore e, in ogni caso, a concordare insieme tutte le decisioni che riguardano la sua vita e la sua educazione, quelle relative alla scelta della scuola, lo studio delle lingue straniere, l'educazione religiosa, le attività sportive e la salute (es. scelta dei medici, valutazione dell'opportunità/necessità di visite, esami, terapie, interventi) nonché si impegnano a valutare e concordare l'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi all'estero;
- il padre potrà vedere il figlio con le seguenti tempistiche: Per_1
a settimane alternate, il sabato dalle ore 15 o la domenica dalle ore 10 in via alternata, prendendo il figlio presso l'abitazione materna e riaccompagnandolo a casa entro le ore 19:00. durante la settimana un pomeriggio dall'uscita della scuola con accompagnamento presso l'abitazione materna. Nei restanti giorni, il padre sentirà con chiamata o videochiamata, mettendosi d'accordo con la Per_1 madre. I genitori si metteranno d'accordo sull'eventuale ampliamento di frequentazioni padre-figlio anche per i periodi di vacanza, in base alle reciproche disponibilità lavorative e soprattutto in base ai desiderata del figlio Per_1 CP_
- il padre si farà carico dei debiti presenti e futuri verso l' dovuti all'occupazione dell'immobile sito in Via Preneste, 1;
- la madre si farà carico dei debiti relativi ai finanziamenti contratti per l'acquisto della casa dovuti sia all' che alla Banca Intesa San Paolo;
Pt_3 CP_
- nell'ipotesi in cui la signora occupi ancora l'immobile di Via Preneste 1 a dicembre Pt_1
2027, la stessa da gennaio 2028 corrisponderà al signor un contributo per l'occupazione pari ad Pt_2 pagina 2 di 4 euro 150 al mese e il signor le corrisponderà un contributo al mantenimento di euro 300 al Pt_2 mese;
- il signor si impegna a corrispondere alla signora dal mese di novembre 2025 Pt_2 Pt_1
l'importo mensile di euro 250,00 fino a che la signora abiterà nell'immobile di Via Preneste, Pt_1
1 e di euro 300 mensili da quando la medesima libererà tale immobile e avrà delle spese documentabili per la propria sistemazione abitativa. Tali importi saranno soggetti a rivalutazione ISTAT annuale (prima rivalutazione Novembre 2026) e verranno corrisposti entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra oltre al pagamento del 50% delle spese Pt_1 straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano. L'assegno unico verrà percepito dalla signora al 100%. Pt_1
Spese legali compensate
Quindi le parti, assistite dai loro difensori, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51, c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. con revoca dell'udienza già calendarizzata avanti al Giudice Delegato, chiedendo altresì che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte, rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. In data 20.10.2025 il Giudice delegato, dato atto di quanto sopra e ritenuto di dover procedere ex art. 473-bis.51 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, con assegnazione di un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte ritualmente depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di voler ottenere la pronuncia del Tribunale alle condizioni concordate e di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473.bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.05.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Katia Ventura presso la quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Bruno Del Duomo e Maria Teresa Del Duomo presso i quali ha eletto domicilio telematico
con il seguente figlio: nato il [...] in [...], cittadino italiano Persona_1
pagina 1 di 4 FATTO Con ricorso depositato in data 20.05.2025 , premesso di aver instaurato con il Parte_1 resistente una relazione more uxorio dalla quale è nato il [...], ha chiesto a questo Per_1
Tribunale di disporre l'affido del minore in via condivisa ad entrambi i coniugi, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento di nella somma mensile di Per_1 euro 500 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2025 si è Parte_2 costituito in giudizio e, aderendo alla domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, ha chiesto di disporre una diversa regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio e di determinare il contributo paterno nel mantenimento del minore mediante la somma mensile di euro 200 fino alla riconsegna dell'immobile da parte della madre e di euro 300 dal mese successivo al rilascio, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 16.10.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno raggiunto il seguente accordo, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme:
- affidamento condiviso del figlio minore ed il collocamento prevalente del minore presso la Per_1 madre anche ai fini della residenza anagrafica;
- i genitori, nella loro funzione e nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi del figlio, con l'obiettivo comune di salvaguardare il benessere psicofisico di si impegnano a tenersi reciprocamente Per_1 informati sulle questioni che riguardano il minore e, in ogni caso, a concordare insieme tutte le decisioni che riguardano la sua vita e la sua educazione, quelle relative alla scelta della scuola, lo studio delle lingue straniere, l'educazione religiosa, le attività sportive e la salute (es. scelta dei medici, valutazione dell'opportunità/necessità di visite, esami, terapie, interventi) nonché si impegnano a valutare e concordare l'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi all'estero;
- il padre potrà vedere il figlio con le seguenti tempistiche: Per_1
a settimane alternate, il sabato dalle ore 15 o la domenica dalle ore 10 in via alternata, prendendo il figlio presso l'abitazione materna e riaccompagnandolo a casa entro le ore 19:00. durante la settimana un pomeriggio dall'uscita della scuola con accompagnamento presso l'abitazione materna. Nei restanti giorni, il padre sentirà con chiamata o videochiamata, mettendosi d'accordo con la Per_1 madre. I genitori si metteranno d'accordo sull'eventuale ampliamento di frequentazioni padre-figlio anche per i periodi di vacanza, in base alle reciproche disponibilità lavorative e soprattutto in base ai desiderata del figlio Per_1 CP_
- il padre si farà carico dei debiti presenti e futuri verso l' dovuti all'occupazione dell'immobile sito in Via Preneste, 1;
- la madre si farà carico dei debiti relativi ai finanziamenti contratti per l'acquisto della casa dovuti sia all' che alla Banca Intesa San Paolo;
Pt_3 CP_
- nell'ipotesi in cui la signora occupi ancora l'immobile di Via Preneste 1 a dicembre Pt_1
2027, la stessa da gennaio 2028 corrisponderà al signor un contributo per l'occupazione pari ad Pt_2 pagina 2 di 4 euro 150 al mese e il signor le corrisponderà un contributo al mantenimento di euro 300 al Pt_2 mese;
- il signor si impegna a corrispondere alla signora dal mese di novembre 2025 Pt_2 Pt_1
l'importo mensile di euro 250,00 fino a che la signora abiterà nell'immobile di Via Preneste, Pt_1
1 e di euro 300 mensili da quando la medesima libererà tale immobile e avrà delle spese documentabili per la propria sistemazione abitativa. Tali importi saranno soggetti a rivalutazione ISTAT annuale (prima rivalutazione Novembre 2026) e verranno corrisposti entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra oltre al pagamento del 50% delle spese Pt_1 straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano. L'assegno unico verrà percepito dalla signora al 100%. Pt_1
Spese legali compensate
Quindi le parti, assistite dai loro difensori, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51, c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. con revoca dell'udienza già calendarizzata avanti al Giudice Delegato, chiedendo altresì che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte, rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. In data 20.10.2025 il Giudice delegato, dato atto di quanto sopra e ritenuto di dover procedere ex art. 473-bis.51 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, con assegnazione di un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte ritualmente depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di voler ottenere la pronuncia del Tribunale alle condizioni concordate e di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473.bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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