Versione
16 gennaio 1971
16 gennaio 1971
Art. 5.
La pensione diretta di vecchiaia e' corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:
a) al compimento del 650 anno di eta' e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;
b) al compimento del 70° anno di eta' purche' abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.
La pensione diretta di vecchiaia e' corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:
a) al compimento del 650 anno di eta' e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;
b) al compimento del 70° anno di eta' purche' abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 702Provvedimento: […] l) di modo che allo IA spettava la pensione con decorrenza dal 1 gennaio 1993, potendo egli far valere i requisiti richiesti dall'art. 5 legge n. 1140 del 1970 (compimento del 70 anno di età con 20 anni di contribuzione). […] relativamente ai requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico), così come integrato e interpretato autenticamente dall'art. 9 legge 5 marzo 1990 n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti) ha fatto salvi i limiti contributivi più favorevoli previsti dall'art.5 lett. b) legge n. 1140 del 1970 per gli iscritti alla CassaLeggi di più...
- interpretazione autentica dell'art. 2 ex legge n. 45/1990·
- soggetti ultrasettantenni con 20 anni di contribuzione·
- riforma previdenziale ex legge n. 21/1986·
- dottori commercialisti·
- limiti contributivi previgenti più favorevoli·
- ultrattività·
- disciplina transitoria·
- elevazione dei requisiti contributivi pensionistici·
- professionisti·
- previdenza