Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1140
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 gennaio 1971
Art. 5.
La pensione diretta di vecchiaia e' corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:
a) al compimento del 650 anno di eta' e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;
b) al compimento del 70° anno di eta' purche' abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1971
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