Art. 5.
La pensione diretta di vecchiaia e' corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:
a) al compimento del 650 anno di eta' e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;
b) al compimento del 70° anno di eta' purche' abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.
La pensione diretta di vecchiaia e' corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:
a) al compimento del 650 anno di eta' e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;
b) al compimento del 70° anno di eta' purche' abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.