Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III sezione civile -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente rel.
Dr.ssa Marta Sodano Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel Giudice
A scioglimento della riserva assunta dal GR all'udienza del 23.1.25 ed all'esito della camera di consiglio del 25.2.25, ha pronunciato il seguente ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 6452/2024 avente ad oggetto
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ex art. 206 CCII, pendente tra nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Di Nosse (c.f. ), C.F._2
e Salvatore Di Nosse (c.f. ), giusta procura alle liti, con C.F._3
studio in Caserta alla Via Luigi Lorenzetti n. 23, presso i quali ha eletto domicilio
1
CONTRO
(c.f./p. Controparte_1
iva ) in persona del Curatore p.t., Dott. , rapp.to e P.IVA_1 CP_2
difeso giusta procura in atti dall'avv. Carlo D'Amico ( C.F._4
) e con lui elett.te dom.to in Caserta al Viale San Josemaria Escrivà n.62,
[...]
nonché digitalmente alla pec: Email_1
(opposta)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2024, proponeva Parte_2
opposizione ex artt. 206 e ss. CCII. avverso il decreto con il quale il Giudice delegato della Liquidazione Giudiziale (c.f./p. iva Controparte_1
) rigettava, su parere del curatore fallimentare, dott. P.IVA_2 CP_2
l'istanza di ammissione al passivo (cron. n.51) per l'importo di €
[...]
3.268,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria, richiesta in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. dalla parte.
Ivi esponeva:
a. che Il Tribunale di S. Maria C. V. aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della on la sentenza n. 16/2024, nominando Controparte_1
Con la dr.ssa e curatore il dott. ; Controparte_4 CP_2
b. che egli aveva lavorato alle dipendenze della società fino al mese di agosto
2022;
c. che aveva depositato tempestivamente il 9/4/2024 la domanda di ammissione al passivo per il riconoscimento, tra le altre richieste, del TFR per la somma di
€ 3.268,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria, richiesta in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
2 d. che il curatore con il progetto di stato passivo, proponeva quanto di seguito
“Parere del Curatore: La domanda si riferisce al rapporto di lavoro dipendente part-time intercorso fino al 31/10/2022.L'istante richiede € 11.497,19 a titolo di retribuzioni di agosto, settembre ed ottobre 2022 oltre tredicesima e quattordicesima e TFR. L'istante produce buste paga di agosto, settembre ed ottobre 2022, Certificazione Unica 2023, relativa all'anno d'imposta 2022. Il
Curatore rileva che non è stato prodotto l'estratto contributivo dell e che Pt_3
dalla Certificazione Unica rilasciata dalla società risulta interamente erogato il TFR richiesto per € 3.268,22. Pertanto, Il curatore esprime parere sfavorevole all'ammissione per difetto di prova per quanto concerne il TFR.
Quanto alle ultime tre retribuzioni, il curatore precisa che l'importo ceduto era pari ad € 130,00 per le retribuzioni sicchè il lavoratore, in virtù della richiesta di ammissione al passivo effettuata anche dalla cessionaria , ha CP_5
diritto di essere ammesso per la parte di credito non ceduta, pari, per agosto
2022, ad € 672,12 in privilegio, al lordo delle ritenute;
per settembre 2022 per
€ 672,12, ratei tredicesima € 638,05 e ratei quattordicesima € 255,22 per un totale di € 2.237,51. Escluso il TFR”.
e. che con pec del 30/9/2024, il curatore comunicava ai sensi dell'art. 205 CCII
l'esecutività dello stato passivo con il seguente provvedimento di rigetto della domanda presentata dall'odierno opponente: “Il Gd considerato che nel caso di specie, in virtù della discrasia ravvisabile nella CU (ove il Tfr risulta stato erogato) rispetto a quanto dedotto da lavoratore, era stato richiesto anche
l'estratto contributivo, non potendo la CU assurgere a prova del credito, considerato che l'estratto contributivo non è stato prodotto, né è stata provata aliunde la durata del rapporto, anche attraverso la produzione delle buste paga per l'intera durata del rapporto;
rigetta la domanda inerente il credito da TFR;
ammette il credito per le ultime tre retribuzioni per € 2237,51 in privilegio.
Escluso il resto a titolo di retribuzioni per l'ammissione della cessionaria
. CP_5
3 Con l'opposizione il lavoratore impugnava la decisione riportata, procedendo al deposito dell'estratto contributivo , del CUD e delle buste paga dei mesi Pt_3
di agosto, settembre e ottobre 2022.
Precisava altresì che egli aveva cessato il rapporto di lavoro con la fallita ad agosto 2022.
Depositava anche gli estratti del proprio conto corrente bancario relativi all'anno solare 2022, al precipuo fine di provare che alcun accredito del TFR era mai stato pagato, atteso che nel CUD depositato veniva erroneamente indicato che il lavoratore avesse percepito (nell'anno 2022) tali somme.
Pertanto concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “il
Tribunale di S. Maria C. V. in virtù della presente opposizione, e in riforma del provvedimento di rigetto oggi impugnato, l'accertamento e l'ammissione allo stato passivo nella qualità di creditore in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 e in subordine in chirografo per la somma di € 3.268,22 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetario fino al soddisfo con il medesimo grado di privilegio o in subordine in chirografo, della liquidazione giudiziale della società on vittoria di competenze e spese di Controparte_1 lite, oltre oneri fiscali come per legge”.
Si costituiva in giudizio la curatela, con comparsa di costituzione ove esponeva:
1) che con la domanda di ammissione al passivo deduceva Parte_2
di aver lavorato alle dipendenze della società oggi in Controparte_1
dal 2/12/2016 al mese di novembre 2022 e di
[...] avere a tale titolo maturato un credito complessivo di €.11.497,19 per: retribuzioni dei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022, tredicesima, quattordicesima e Trattamento di Fine Rapporto. A conforto della domanda il ricorrente produceva le buste paga di agosto, settembre ed ottobre 2022 e la
Certificazione Unica 2023, relativa all'anno d'imposta 2022, documenti in virtù
4 dei quali chiedeva l'ammissione al passivo con il privilegio di cui all'art 2751 bis n. 1 c.c. (cfr. istanza di ammissione al passivo cron . n.51 e relativi allegati)
2) che con la domanda di ammissione al passivo cron n.26 la CP_6
deduceva di essere creditrice nei confronti del dell'importo di Parte_2
€.9.750,00 in forza di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. A conforto della domanda la società finanziaria produceva contratto di cessione del quinto ed estratto conto analitico delle rate insolute, documenti in virtù dei quali chiedeva l'ammissione con il privilegio di cui all'art 2751 bis n. 1 cc, in surroga dell'ex dipendente (cfr. istanza di ammissione al passivo cron
. n.26 e relativi allegati – doc. n.02). La domanda veniva ammessa nei limiti del credito riconosciuto al dipendente, ovvero limitatamente alla quota di retribuzione ceduta per le mensilità di agosto e settembre 2022, per totali €.
260,00, in privilegio (cfr. Stato passivo, cron n.26, pag. n.11 “CREDITO
AMMESSO” – qui doc n.03);
3 ) che il curatore, esaminata la domanda dell'odierno opponente e rilevati: (i) la mancata produzione dell'estratto contributivo;
(ii) l'annotazione Pt_3 risultante dalla Certificazione Unica dell'avvenuto pagamento del TFR;
(iii)
l'intervenuta cessione del quinto dello stipendio in favore della società CP_6
[...
anch'essa insinuata la passivo (cfr. supra sub n.2); esprimeva dapprima parere sfavorevole all'ammissione del credito per difetto di prova (cfr. Stato passivo, cron n.51, pag. n.25 “PROPOSTA DEL CURATORE” – qui doc n.03)
e poi proponeva l'ammissione del ricorrente “per la parte di credito non ceduta, pari, per agosto 2022, ad € 672,12 in privilegio, al lordo delle ritenute;
per settembre 2022 per € 672,12, ratei tredicesima 638,05 e ratei quattordicesima
255,22 per un totale di di 2.237,51. Escluso il TFR.” (cfr. Stato passivo, pag.
n.25 “CREDITO AMMESSO” – qui doc n.03);
5 5) che il decreto del G.D. veniva notificato al con pec del 30/09/2024 Parte_2
(doc. n.04), e questi, con ricorso ex artt. 206 e 207 C.C.I.I. del 29/10/2024 (doc.
n.05), notificato con pec del 19/11/2024 (doc. n.06) vi proponeva opposizione;
6) che con il ricorso introduttivo del giudizio il lavoratore;
6.1 ) depositava per la prima volta l'estratto contributivo (qui doc. n. 07) Pt_3
e, nuovamente: la Certificazione Unica e le buste paga di agosto, settembre e ottobre 2022; precisando, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso per ammissione al passivo, di aver cessato il rapporto di lavoro ad agosto 2022 e che dalla busta paga di ottobre si evinceva che l'ammontare del TFR era pari ad
€.3.268,22, esattamente come esposto nella Certificazione Unica. Ad ulteriore conforto della domanda di ammissione anche per il Trattamento di Fine
Rapporto, depositava gli estratti del proprio conto corrente relativi all'anno solare 2022, per provare, analogamente a quanto avvenuto per altro lavoratore già ammesso al passivo, che alcun acconto del TFR era mai stato pagato dall'impresa;
6.2) evidenziava, in merito alla “discrasia ravvisabile nella CU (ove il TFR risulta erogato)”, che: in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore creditore (nella specie mancante) le buste paga ed il C.U.D. (poi C.U. - certificazione unica), non costituivano prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo;
6.3 ) chiedeva l'ammissione allo stato passivo nella qualità di creditore in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 e in subordine in chirografo per la somma di €
3.268,22 per Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ciò posto, la curatela eccepiva:
a) la carenza di legittimazione attiva dell'opponente.
6 Rilevava al riguardo: (i) che con contratto del 03/12/2020 il stipulava Parte_2
con la società un contratto di prestito personale estinguibile in n.84 CP_6
rate mensili mediante cessione della quota di 1/5 del suo stipendio mensile (cfr. contratto di finanziamento – doc. n.08); (ii) che all'art.12 delle condizioni contrattuali si leggeva che: A garanzia del rimborso dell'importo Lordo, il cliente cede con il presente Contratto anche: I) l'intero trattamento/indennità di fine rapporto/fine servizio già maturato alla data di conclusione del contratto
e quello che maturerà fino all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro (cfr. ancora doc. n.08).; (iii) che il contratto, compresa la cessione del TFR contemplata all'art. 12, venivano notificato dalla alla CP_6 [...]
in bonis con pec del 09/12/2020 (qui doc. n. 09). Parte_4
b) che, come dedotto dallo stesso ricorrente e rilevabile dall'estratto contributivo prodotto con il ricorso in opposizione (cfr. ancora doc. n.
07), il suo rapporto di lavoro con la società, poi posta in Liquidazione
Giudiziale, si era interrotto alla fine del mese di agosto 2022.
c) che n ragione di quanto sopra soggetto titolato all'ammissione al passivo per il TFR era la società . CP_6
Ed infatti dall'estratto conto delle rate di finanziamento insolute (allegato n.2 alla domanda di ammissione della , e qui doc. n. 10) si evinceva CP_6
che, già dal 31/10/2021, la società datrice di lavoro, poi posta in Liquidazione
Giudiziale, non aveva versato alla i ratei di retribuzione del CP_6
ricorrente oggetto di cessione;
d) che per effetto della cessazione del rapporto di lavoro intervenuta nel mese di agosto 2022 era cessato altresì l'obbligo della società datrice di lavoro di versare i ratei di retribuzione del ricorrente;
CP_6
e) che ancora per effetto della cessazione del rapporto di lavoro era sorto in capo al il credito per TFR;
Parte_2
f) che giusta cessione di cui all'art.12 del contratto di finanziamento, il credito sorto in capo al ricorrente si era tuttavia immediatamente
7 trasferito alla , fino alla concorrenza delle rate di CP_6
finanziamento ancora da rimborsare che, al netto delle somme ammesse al passivo per ratei di quinto (cfr. supra sub n.2), ammonta ad €.9.490,00
La curatela formulava poi impugnazione incidentale dello stato passivo.
Evidenziava che il curatore aveva espresso parere sfavorevole all'ammissione del credito del ricorrente stante la mancata produzione dell'estratto conto contributivo . Pt_3
Dal documento in parola, poi prodotto in questa sede, si evince che, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda di ammissione al passivo, il suo rapporto di lavoro con la società in Giudiziale è cessato in data CP_1
31/8/2022, con la conseguenza che, in riforma del decreto del 19/09/2024, il credito del ricorrente di €.130,00 riconosciuto per la retribuzione mensile di settembre va escluso dallo stato passivo.
Tanto premesso, la curatela così concludeva: voglia il Tribunale rigettare
l'avversa opposizione allo stato passivo e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, escludere dallo stato passivo della liquidazione giudiziale dell'impresa il credito del ricorrente Controparte_1
per l'importo di €.130,00 corrispondente allo Parte_2
stipendio del mese di settembre 2022, con ogni conseguenza di legge e vinte le spese di lite.
Acquisite le conclusioni delle parti, precisate con le note autorizzate, all'udienza cartolare del 23.1.25 il GR riservava al Collegio la decisione.
In linea preliminare va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, pur se formatasi sotto l'egida della legge fallimentare, stante la sua natura impugnatoria speciale rispetto ai mezzi di gravame ordinari, nell'opposizione allo stato passivo le parti possono sollevare nuove eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, essendo preclusa la sola
8 proposizione di domande nuove ( in termini, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
25/06/2024, n. 17541, secondo cui “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore può sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ma non è ammesso introdurre domande nuove o ampliare il tema di indagine rispetto a quanto dedotto nell'istanza di insinuazione al passivo”; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/10/2023, n. 29311, secondo cui “
Nonostante la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo, ad esso non si applica la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., posto che il riesame a cognizione piena del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, se esclude la modifica del thema disputandum con l'introduzione di domande nuove, consente la formulazione di eccezioni nuove, non sottoposte all'esame del giudice delegato”).
In altre parole, è consentito alle parti sollevare questioni diverse che tuttavia non possono portare ad un ampliamento del tema d'indagine o alla formulazione di domande nuove.
Il riferito approdo della giurisprudenza non pare in alcun modo intaccato dalla disciplina degli artt. 206 e 2007 del codice della crisi, in cui si dettagliano le medesime facoltà delle parti dell'opposizione; ciò a parte il tema dell'impugnazione incidentale tardiva del curatore di cui si dirà appresso.
Nella circostanza la procedura opposta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del lavoratore, sul presupposto che il credito relativo era stato oggetto di precedente cessione a CP_5
L'eccezione così sollevata risulta riprendere in parte il primo parere del curatore. Di certa essa non introduce un nuovo tema d'indagine, perché della questione il rappresentante della massa aveva già trattato nella valutazione espressa con il parere in cui dettagliava dell'intervenuta cessione del quinto in favore di detta società, anch'essa insinuata la passivo.
9 Rilevato che comunque alcuna contestazione sul punto dell'ammissibilità di tale difesa appare sollevata dalla difesa dell'opponente, giova rimarcare che la cessione del quinto è uno strumento creditizio fruibile da tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla natura del rapporto e del datore di lavoro, oggetto della disciplina dettata nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato dall'art. 13-bis della L. n. 80 del 2005 ed integrato dal D.M. n. 313 del 27 dicembre 2006.
L'istituto si basa, come noto, sulla struttura contrattuale della cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. c.c., di modo che il lavoratore cedente modifica il rapporto obbligatorio con il datore di lavoro ceduto, sostituendo a sé un soggetto terzo, il finanziatore cessionario.
Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 180 del 1950, "le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.
Giova, inoltre, richiamare l'art. 43 del D.P.R. n. 180 del 1950, rubricato
"estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza", che stabilisce come, "nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la cessazione dal
10 servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione".
Dalla normativa richiamata si evince pertanto che, nel caso in cui il dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, inizi a percepire un trattamento pensionistico o un assegno continuativo equivalente, la misura delegata rimarrà pari al quinto;
nel caso in cui, invece, a seguito della cessazione del rapporto percepisca una somma una tantum, tale somma potrà essere trattenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito.
Pertanto, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che, in mancanza di espliciti divieti legali (dovendosi escludere la natura strettamente personale del credito), vada affermata la legittimità della cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto o per qualsivoglia altra somma corrisposta una tantum alla cessazione del rapporto di lavoro, stante anche la inapplicabilità in via analogica delle eccezioni normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti, costituite dalla pensione o di altro assegno equivalente che possono essere trattenute (e conseguentemente cedute) solo nei limiti del quinto (cfr. Tribunale di Trapani 11.05.2018).
Per altro verso, la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente la cessione di crediti futuri, specificando che in tale cessione il trasferimento del credito si verifica soltanto nel momento in cui il credito stesso viene ad esistenza e che, prima di allora, il contratto, ancorché perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (v. Cass. n. 3099 del 1995 e n. 6422 del 2003), dovendo, in particolare, rilevarsi che è stata ritenuta legittima anche la cessione del futuro credito per T.F.R. a garanzia di un finanziamento ricevuto (Corte appello Torino sez. I, 22/07/2020, n.738 che richiama Cass. n. 4930 del 2003).
11 Ciò detto, la cessione del credito, ai sensi di quanto dispone l'art. 1260 c.c., si perfeziona "anche senza il consenso del debitore originario, salvo che il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge". Vige pertanto il principio generale della libertà di cessione del credito, salvo per le obbligazioni aventi per oggetto aspetti legati alla personalità della stessa (obbligazioni di fare non fungibili) e quando la legge preveda espressamente il divieto di cessione del credito.
In base alla disciplina della cessione del credito il debitore ceduto è estraneo al rapporto tra cedente e cessionario (cfr. Cass. 21/12/2005 n. 28300).
Il debitore ceduto è tenuto all'adempimento dell'obbligazione contrattuale nei confronti del cessionario solo dal momento in cui ha accettato la cessione, ma non è necessaria manifesta accettazione, poiché è sufficiente che al debitore venga notificata la cessione del credito attraverso una modalità idonea a dimostrare che la volontà di cessione del credito sia giunta nella sfera giuridica del debitore ceduto. Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario (cfr. Cass. 13/7/2011 n. 15364).
Nessuna rilevanza assume ai fini della validità della cessione l'eventuale accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, per il quale è indifferente dover adempiere al creditore originario piuttosto che al nuovo creditore.
Anche nel caso di cessione di crediti futuri, il contratto di cessione non è condizionato all'accettazione del debitore ceduto ma si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ed il trasferimento del diritto di credito ceduto si verifica nel momento in cui il credito viene ad esistenza (cfr. Cass. I 31/8/2005 n. 17590).
Perfezionatasi la notifica della cessione del credito, il debitore ceduto dovrà necessariamente provvedere ad adempiere alla propria obbligazione nei
12 confronti del cessionario e nel caso in cui adempisse nei confronti del cedente, non sarà liberato dal dover adempiere nei confronti del cessionario.
In base all'art. 1264 c.c., infatti, la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto sia quando questi l'ha accettata sia quando la stessa gli è stata notificata e la notificazione della cessione al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione a seguito della cessione.
Inoltre, due sono le tipologie di cessione.
La cessione del credito "pro soluto" comporta che il creditore non sia garante della solvibilità del debitore in tal caso, il cedente dichiara semplicemente l'esistenza e validità del credito ceduto;
diversamente, la cessione "pro solvendo" comporta, invece, che sia il cedente responsabile dell'eventuale insolvibilità del debitore ceduto.
Chiarito che il credito del lavoratore può essere ceduto, il Legislatore ha previsto dei limiti al potere contrattuale del lavoratore, ossia l'impossibilità di cedere il proprio credito nella misura superiore al quinto dello stipendio.
In questa vicenda trilatere, dunque, che comporta la modificazione soggettiva attiva dell'obbligazione e quindi il subentro al precedente creditore di un creditore nuovo e differente, il datore di lavoro, suo malgrado, diventa attore del contratto di cessione.
In base alla normativa del codice civile il terzo debitore non deve verificare la sussistenza dei presupposti di validità della cessione;
al contrario il debitore ceduto è obbligato a dare esecuzione alla cessione, senza poter opporre al cessionario le eccezioni sulla validità di questa (salvo eccezioni che derivino dal rapporto di lavoro con il cedente), perché è rimasto estraneo, e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (cfr. Cass., 5 febbraio 1988, n.
1257).
13 Tutto quanto chiarito, nella vicenda in esame emerge, come dedotto dalla curatela:
1) che con contratto del 03/12/2020 il stipulava con la società Parte_2
un contratto di prestito personale estinguibile in n.84 rate CP_6
mensili mediante cessione della quota di 1/5 del suo stipendio mensile
(cfr. contratto di finanziamento – doc. n.08);
2) che all'art.12 delle condizioni contrattuali si leggeva che: A garanzia del rimborso dell'importo Lordo, il cliente cede con il presente Contratto anche: I) l'intero trattamento/indennità di fine rapporto/fine servizio già maturato alla data di conclusione del contratto e quello che maturerà fino all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro (cfr. ancora doc.
n.08).;
3) che il contratto, compresa la cessione del TFR contemplata all'art. 12, venivano notificato dalla alla CP_6 Parte_4
in bonis con pec del 09/12/2020 (qui doc. n. 09).
[...]
Giacché, come dedotto dallo stesso ricorrente e rilevabile dall'estratto contributivo prodotto con il ricorso in opposizione, il rapporto di lavoro dell'opponente con la società poi posta in Liquidazione Giudiziale si era interrotto alla fine del mese di agosto 2022, a quel tempo cessava l'obbligo della società datrice di lavoro di versare i ratei di retribuzione del CP_6
ricorrente.
Ad agosto 2022 - per effetto della cessazione del rapporto di lavoro - sorgeva, poi, in capo al il credito per TFR. Parte_2
Tuttavia, stante la cessione di tale posta ai sensi dell'art.12 cit., il credito sorto in capo al ricorrente si trasferiva alla , fino alla concorrenza delle CP_6
rate di finanziamento ancora da rimborsare che, al netto delle somme ammesse al passivo per ratei di quinto (cfr. supra sub n.2), ammonta ad €.9.490,00.
14 Ne consegue l'effettivo difetto di legittimazione dell'opponente ed il rigetto della domanda relativa all'ammissione al passivo dell'indennità di fine rapporto.
Quanto alla impugnativa incidentale tardiva promosso dalla curatela, è necessario ricordare quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte secondo cui “ In tema di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, è inammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l. fall.; tali previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l'art.
334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi, il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se per essa è decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale” (Cassazione civile sez. I, 02/02/2023, n.3147).
In altre parole, solo con l'art. 206 co. 4 CCII si è prevista la proponibilità dell'impugnazione incidentale della parte contro cui è stata proposta l'opposizione allo stato passivo o l'impugnazione dei crediti, anche ove per essa sia decorso il termine di decadenza previsto per l'impugnazione ordinaria.
Tuttavia, la norma stabilisce che l'impugnazione incidentale possa avvenire
“nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo”.
La previsione sembra quindi tutelare ragioni di economia processuale, ammettendo l'esperibilità del rimedio incidentale anche per la parte decaduta dal diritto all'impugnativa dello stato passivo, ma condizionandone l'ammissibilità al divieto dello jus novum.
15 In altre parole, l'impugnazione incidentale non può portare alla formulazione di nuove domande o all'allargamento del tema d'indagine della fase di accertamento tempestivo dei crediti.
Ebbene, nel caso in esame, a fronte dell'opposizione al passivo in terminis da parte di , il curatore fallimentare qui muoveva opposizione incidentale Parte_2
tardiva.
Deduceva in particolare che solo dall'estratto contributivo dell'opponente depositato in questa fase si evince che, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda di ammissione al passivo, il suo rapporto di lavoro con la società in
Liquidazione Giudiziale era cessato in data 31/8/2022 e non nel novembre 2022.
Giacché per la prima volta in questa sede è stato così posto il tema della diversa durata del rapporto dedotto – in maniera difforme alle conclusioni rassegnate sia dal creditore che dal curatore in prime cure – l'impugnazione incidentale va dichiarata inammissibile.
La questione poteva al più essere oggetto della revocazione prevista dall'art. 206 co. 5, essendo stata l'ammissione delle ultime tre mensilità indotta dalla mancanza di conoscenza di documenti decisivi.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6452/2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE AL PASSIVO EX ART. 206 CCII, promossa da nei confronti della Liquidazione Giudiziale Parte_2 [...] in persona del curatore p.t. nonché avente ad oggetto Controparte_1
l'impugnazione incidentale tardiva promossa dalla Liquidazione Giudiziale nei confronti di ogni Controparte_1 Parte_2
contraria istanza disattesa, così provvede:
16 rigetta l'opposizione;
dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva:
compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Enrico Quaranta
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4 ) che con decreto del 19/9/2024 il GD provvedeva ut supra;