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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 864/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Parte_1
Allegra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Campofelice di Roccella in Viale della Provincia n. 9, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in Controparte_1
persona del legale rappr.te pro-tempore;
- resistente contumace-
Oggetto: impugnazione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.03.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2022
00072477 32 000, notificato in data 10.02.2023, mediante il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 3.196,25 a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti relativamente all'anno 2021.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente rappresentava di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato full time dal
01.07.2019 con la società SAGIT S.r.l., con la qualifica di autista Livello
G1 e che la pretesa dell' traeva fondamento dalla titolarità di una CP_1
ditta individuale, cessata in data 31 dicembre 2021.
Il ricorrente, pertanto, negava la sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione nella gestione commercianti , atteso che CP_1
ai sensi dell'articolo 1, comma 203°, della legge n. 662 del 1996, era necessaria la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di prevalenza, mentre in tale anno il ricorrente non aveva svolto alcuna attività per la citata ditta, essendo già sostanzialmente cessata da diversi anni l'attività commerciale, il tutto avvalorato dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 in cui nessun reddito per l'attività di impresa è stato prodotto.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “dire e dichiarare che l'atto oggi impugnato è illegittimo per le ragioni esposte nel presente ricorso e, per
l'effetto, annullarlo a tutti gli effetti di legge - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di avere anticipato le spese”.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 21.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento – e per eadem ratio, l'opposizione avverso l'avviso di addebito – “dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte
l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito” (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 23600 del 06/11/2009).
Orbene, rimanendo contumace, l'ente previdenziale non ha fornito alcuna prova circa la prevalenza dell'attività di impresa rispetto allo svolgimento dell'attività di dipendente a tempo indeterminato.
Giova precisare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 203°, della legge n.
662 del 1996, presupposto della iscrizione nella gestione commercianti
é la prestazione di attività di impresa in via prevalente e la mancata cancellazione dalla Gestione Commercianti, come pure la mancata impugnazione degli avvisi di addebito relativi agli anni precedenti, pur essendo certamente elementi apprezzabili sul piano probatorio, non possiedono quei carattere di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 2729 del codice civile per costituire prova presuntiva dello svolgimento di attività di impresa, in relazione alla quale, per contro, non milita alcun elemento.
È sufficiente considerare, inoltre, che il reddito percepito dal ricorrente come lavoratore subordinato è superiore a quello derivante dalla titolarità della ditta individuale, e ciò ovviamente non può consentire di ritenere che l'eventuale, e non dimostrata, attività di impresa abbia natura prevalente rispetto all' ulteriore attività lavorativa.
In conclusione, stante la contumacia dell' - sul quale, trattandosi CP_1
di accertamento dell'obbligo contributivo, gravava la prova della sussistenza dell'attività lavorativa fondante la pretesa contributiva azionata mediante l'avviso di addebito impugnato - non può considerarsi acclarato lo svolgimento di attività di impresa da parte del ricorrente e la natura prevalente di tale attività rispetto alla sua ulteriore occupazione lavorativa.
Difettano, in conclusione, gli elementi legittimanti l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti per l'anno 2021, oggetto dell'odierno giudizio.
La domanda va di conseguenza accolta, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' CP_1
qui dichiarata, in accoglimento del ricorso:
- annulla l'avviso di addebito n. 596 2022 00072477 32 000, notificato il 10 febbraio 2023;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 900,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e
C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso, il 20.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 864/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Parte_1
Allegra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Campofelice di Roccella in Viale della Provincia n. 9, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in Controparte_1
persona del legale rappr.te pro-tempore;
- resistente contumace-
Oggetto: impugnazione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.03.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2022
00072477 32 000, notificato in data 10.02.2023, mediante il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 3.196,25 a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti relativamente all'anno 2021.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente rappresentava di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato full time dal
01.07.2019 con la società SAGIT S.r.l., con la qualifica di autista Livello
G1 e che la pretesa dell' traeva fondamento dalla titolarità di una CP_1
ditta individuale, cessata in data 31 dicembre 2021.
Il ricorrente, pertanto, negava la sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione nella gestione commercianti , atteso che CP_1
ai sensi dell'articolo 1, comma 203°, della legge n. 662 del 1996, era necessaria la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di prevalenza, mentre in tale anno il ricorrente non aveva svolto alcuna attività per la citata ditta, essendo già sostanzialmente cessata da diversi anni l'attività commerciale, il tutto avvalorato dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 in cui nessun reddito per l'attività di impresa è stato prodotto.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “dire e dichiarare che l'atto oggi impugnato è illegittimo per le ragioni esposte nel presente ricorso e, per
l'effetto, annullarlo a tutti gli effetti di legge - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di avere anticipato le spese”.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 21.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento – e per eadem ratio, l'opposizione avverso l'avviso di addebito – “dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte
l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito” (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 23600 del 06/11/2009).
Orbene, rimanendo contumace, l'ente previdenziale non ha fornito alcuna prova circa la prevalenza dell'attività di impresa rispetto allo svolgimento dell'attività di dipendente a tempo indeterminato.
Giova precisare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 203°, della legge n.
662 del 1996, presupposto della iscrizione nella gestione commercianti
é la prestazione di attività di impresa in via prevalente e la mancata cancellazione dalla Gestione Commercianti, come pure la mancata impugnazione degli avvisi di addebito relativi agli anni precedenti, pur essendo certamente elementi apprezzabili sul piano probatorio, non possiedono quei carattere di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 2729 del codice civile per costituire prova presuntiva dello svolgimento di attività di impresa, in relazione alla quale, per contro, non milita alcun elemento.
È sufficiente considerare, inoltre, che il reddito percepito dal ricorrente come lavoratore subordinato è superiore a quello derivante dalla titolarità della ditta individuale, e ciò ovviamente non può consentire di ritenere che l'eventuale, e non dimostrata, attività di impresa abbia natura prevalente rispetto all' ulteriore attività lavorativa.
In conclusione, stante la contumacia dell' - sul quale, trattandosi CP_1
di accertamento dell'obbligo contributivo, gravava la prova della sussistenza dell'attività lavorativa fondante la pretesa contributiva azionata mediante l'avviso di addebito impugnato - non può considerarsi acclarato lo svolgimento di attività di impresa da parte del ricorrente e la natura prevalente di tale attività rispetto alla sua ulteriore occupazione lavorativa.
Difettano, in conclusione, gli elementi legittimanti l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti per l'anno 2021, oggetto dell'odierno giudizio.
La domanda va di conseguenza accolta, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' CP_1
qui dichiarata, in accoglimento del ricorso:
- annulla l'avviso di addebito n. 596 2022 00072477 32 000, notificato il 10 febbraio 2023;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 900,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e
C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso, il 20.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo