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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/07/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2942/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Zamagni (C.F. del Foro di Trento, C.F._2 presso lo studio del quale in Trento – Via San Giovanni Bosco n. 3, è altresì elettivamente domiciliato agli effetti della presente causa, giusta procura rilasciata su foglio separato ed estratta in copia informatica ex art. 83 cpc;
OPPONENTE CONTRO
società con unico socio, con sede in OM - Via Piemonte n. 38, capitale Controparte_1 sociale Euro 210.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OM
, Gruppo IVA , REA RM-1612099, autorizzata a svolgere l'attività di P.IVA_1 P.IVA_2 agenzia di recupero credito per conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773) rilasciata dalla Questura di OM il 30 giugno 2021, società soggetta a direzione e coordinamento di (il “ Procuratore”) in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non in proprio ma nella qualità di mandataria di , società responsabilità Controparte_2 limitata costituita in Italia ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in OM, Via Piemonte n. 38, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di OM Gruppo IVA REA RM – 1531160, P.IVA_3 P.IVA_2 iscritta al n. 355008 dell'elenco della società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 in forza di procura a ministero Notaio Per_1 di OM in data 16.08.2021 Rep. N. 16417 Racc. n. 7992, registrato a OM in data
[...] 06.08.2021 al n. 29883 serie 1T (All. A), in persona della procuratrice speciale Dott.ssa. Parte_2 nata a Tricase (LE) il [...], in [...] procura a ministero Notaio
[...] Persona_1 di OM in data 10.03.2022 Rep. 17793, racc. n. 8685, registrato a OM in data 14.03.2022 al n. 7694 serie 1T (All B) rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Marisa Olga Meroni (C.F. ) e Marianna Caldiera (C.F. C.F._3
pagina 1 di 9 ) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._4 Milano – Corso Italia n. 13; OPPOSTA IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE Nel merito:
-per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia delle clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 della fideiussione rilasciata dal signor Parte_1
-per i motivi di cui in narrativa, previo accertamento dello status di consumatore in capo al sig.
[...]
accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia della clausola di cui Pt_1 all'art. 6 della fideiussione rilasciata da in data 19.12.2014 in favore della TO Parte_1 ES e nell'interesse di in quanto vessatoria e quindi per violazione della CP_3 normativa in materia consumeristica;
-per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. della predetta fideiussione, essendo decorsi invano i termini decadenziali ivi previsti affinché la Banca proponesse le proprie istanze giudiziali a tutela del credito nei confronti del debitore principale;
-in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. della fideiussione d.d. 19.12.2014, essendo venuta meno la banca creditrice all'onere di diligenza nella coltivazione delle proprie istanze nei confronti del debitore principale CP_3 come richiesto dalla medesima norma;
-in subordine, accertare e dichiarare che, per effetto delle condizioni contrattuali dei mutui dd. 23.09.2013 e 19.02.2015 concessi dal TO ES al signor vi è stata illegittima CP_3 applicazione dell'anatocismo, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c.; per l'effetto rideterminare il corretto ammontare del credito azionato, senza applicazione dell'illegittima capitalizzazione degli interessi;
-in ogni caso, revocare e/o dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa;
-in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e competenze della difesa, maggiorate del rimborso forfettario 15%, di CNPA ed IVA nella misura di legge, se ed in quanto dovuti;
a tal riguardo il sottoscritto difensore si dichiara antistatario e chiede pertanto la distrazione delle spese legali in proprio favore;
in via istruttoria:
-si insiste nuovamente per l'ammissione della prova per testi e per interpello formale, nonché per l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, come già formulati nella seconda memoria istruttoria depositata in data 29.01.2024. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA Rigettare l'opposizione avversaria e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non dovesse essere confermato condannare l'opponente al pagamento di € 1.800.000,00 oltre agli interessi al tasso convenzionale di mora dal 08.10.2018 al saldo e comunque entro i limiti del tasso soglia previsti dalla legge antiusura n. 108/96; in ogni caso: con vittoria di competenze e spese. pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 09.05.2022, con decreto immediatamente esecutivo n. 667/2022 dd. 28.09.2022 il tribunale di Trento ingiungeva a di pagare, in Parte_1 favore di la somma di € 1.800.000,00, oltre ad interessi moratori e spese di Controparte_2 procedura. Esponeva in particolare l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che con contratto dd. 01.08.2018 TO ES aveva ceduto in blocco e a titolo oneroso ai sensi della L. n. 130/1999 a CP_2 un pacchetto di crediti classificati in sofferenza secondo i criteri individuati nell'avviso
[...] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11.10.2018 tra cui il credito de quo, con efficacia dal 08.10.2018 (v. all. C); 2) che con procura dd. 06.08.2021 conferiva a Controparte_2 Parte_3
“di compiere, in nome e per conto della mandataria ogni attività, adempimento e formalità
[...] ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”; 3) che , titolare
CP_3 dell'omonima ditta individuale, concludeva con i seguenti contratti A) Controparte_4 contratto di mutuo agrario ipotecario ex art. 38 e segg. D. Lvo n. 385/1993 in data 23.09.2013 per € 950.000,00 (v. doc. 1); B) contratto di mutuo agrario ipotecario ex artt. 38 e segg. D. Lvo n. 385/1993 in data 19.02.2015 per € 1.200.000,00 (v. doc. 2); 4) che alla data dd. 08.10.2018 l'esposizione debitoria di in relazione al contratto sub A) ammontava ad € 1.096.978,87, come
CP_3 risultava dall'estratto ex art. 50 T.U.B. (v. doc. 3); 5) che alla data dd. 08.10.2018 l'esposizione debitoria di in relazione al contratto sub B) ammontava ad € 1.386.941,97, come
CP_3 risultava dall'estratto ex art. 50 T.U.B. (v. doc. 4); 6) che alla data dd. 20.04.2022 l'esposizione debitoria di in relazione al contratto sub A) ammontava ad € 697.926,73; 7) che alla data
CP_3 dd. 20.04.2022 l'esposizione debitoria di in relazione al contratto sub B) ammontava ad €
CP_3
1.702.242,14; 8) che con accordo dd. 19.12.2014 (v. doc. 5) prestava garanzia in favore Parte_1 della Banca in relazione all'adempimento di tutte le obbligazioni contratte da sino alla CP_3 concorrenza dell'importo di € 1.800000,00; 9) che il garante non saldava l'esposizione debitoria. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione dd. Parte_1
25.11.2022, ritualmente notificato in pari data, chiedeva: a) sospendere la concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
B) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia delle clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 della fideiussione rilasciata da Pt_1
; C) accertare e dichiarare decorso il termine di cui all'art. 1957 co. 1 c.c. e, conseguentemente, la
[...] decadenza di ogni pretesa dell'opposta nei confronti di;
D) in subordine, accertare e Parte_1 dichiarare che, per effetto delle condizioni contrattuali dei mutui dd. 23.09.2013 e 19.02.2015 concessi dal TO ES a , vi era stata illegittima applicazione dell'anatocismo vietato CP_3 dell'art. 1283 c.c. e, per l'effetto, rideterminare il corretto ammontare del credito azionato;
E) in ogni caso revocare e/o dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
spese di giudizio rifuse, da liquidarsi in favore del procuratore opponente, dichiaratosi antistatario. In punto di diritto deduceva in particolare l'opponente: 1) l'improcedibilità dell'azione per mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
2) il difetto di legittimazione attiva in capo a CP_2 in relazione ai rapporti oggetto del giudizio intestati a TO attualmente
[...] Controparte_4
Credit 3) la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema di Controparte_5 pagina 3 di 9 fideiussione ABI, dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 in contrasto con la normativa antitrust quanto alle clausole 2,6 e 8; 4) la conseguente decadenza della Banca dal diritto di agire per violazione del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.; 5) la violazione da parte della Banca dei doveri di buona fede e correttezza nel rapporto non avendo idoneamente garantito l'esposizione con i beni immobili ipotecati;
6) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici contenuti nel piano di ammortamento alla francese. Costituitasi con comparsa dd. 02.05.2023 l'opposta e, per essa, Controparte_2 Controparte_1
la quale, nell'eccepire l'infondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva il rigetto
[...] dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 1.800.000,00, oltre agli interessi di mora dal 08.10.2018 al saldo effettivo e, comunque, entro i limiti del tasso soglia previsti dalla legge antiusura n. 108/96; spese di giudizio rifuse. Con ordinanza dd. 28.06.2023 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concedendo a parte opposta il termine di gg. 15 per esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1 bis D. Lvo n. 28/2010. Con ordinanza dd. 02.10.2023 il G.I. dichiarava inammissibile e, comunque, infondata l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata in data 29.08.2023. Con ordinanza dd. 08.02.2024 il G.I. dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 cpc formulata da parte opponente in data 16.10.2023. Con ordinanza dd. 03.04.2024 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dichiarava inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, l'istanza ex art. 2210 cpc , la prova testimoniale e la C.T.U. dedotte da parte opponente, fissando nel contempo udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 26.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Invero, quanto all'eccepito mancato espletamento del procedimento di mediazione (v. pag. 2 atto di citazione), preme evidenziare che il medesimo si è concluso con verbale con esito negativo in data 03.10.2023, come da documentazione in atti. In relazione all'eccepita mancanza di prova della titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo a (v. pagg.
2-3 atto di citazione), vale richiamare quanto argomentato Controparte_2 nell'ordinanza dd. 28.06.2023. In particolare in tale provvedimento si è evidenziato che tale eccezione “si appalesa infondata avendo l'opposta prodotto in allegato al ricorso monitorio sia la Gazzetta Ufficiale dd. 11.10.2018 che ha pubblicizzato la cartolarizzazione delle posizioni cedute da TO ES a (v. doc. C) CP_2 che la dichiarazione della cedente relativa alla cessione del credito vantato nei confronti di CP_3
(v. doc. 7), considerato altresì che le trattative fallite sono intercorse con la cessionaria, attuale
[...] opposta, e che successivamente alle lettere di messa in mora (v. doc. 14) parte opposta) alcuna contestazione in tal senso è stata formulata. pagina 4 di 9 A ciò si aggiunga, ad ulteriore confutazione dell'eccezione de qua, che nella visura storica di CP_2
(v. doc. 20) parte opposta, allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 25.01.2024) si
[...] dà atto dell'avviso di cessione. Parimenti infondata si appalesa l'eccepita nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/1990. In particolare afferma l'opponente che la fideiussione sottoscritta da in favore del TO CP_3
ES (v. doc. 5) fasc. monitorio) è stata “formalizzata in un modulo precompilato e prestampato da parte della banca che riproduce fedelmente una serie di clausole contrattuali analoghe a quelle inserite nello schema di fideiussione ad omnibus elaborato dall'ABI nel 2003 (doc. 2), successivamente censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 (doc. 3)… Nello specifico, le clausole censurate da Banca d'Italia erano l'art. 2 (annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti), l'art. 6 (Responsabilità del fideiussore) e l'art. 8 (invalidità dell'obbligazione garantita) … Nel caso di specie, la predetta fideiussione rilasciata dal signor presenta tutte le citate clausole contrattuali relative CP_3 allo schema ABI del 2003 …” (v. pag. 3 atto di citazione); Di qui, ad avviso dell'opponente, venuta meno la deroga all'art. 1957 c.c. prevista dalla clausola n. 6 della fideiussione, la banca sarebbe decaduta dal termine semestrale per agire contro il garante in quanto l'art. 14 delle condizioni generali dei contratti di mutuo prevedrebbe la risoluzione automatica del rapporto in caso di mancato pagamento di 7 rate di mutuo ex art. 40 T.U.B. Tale tesi, in realtà, è priva di fondamento, laddove si consideri – fermo restando che le clausole 2 e 8 attengono ad ipotesi non contestate da parte opponente – che l'eventuale nullità della clausola 6 non comporterebbe alcun beneficio in capo all'opponente atteso che il TO ES è intervenuto in data 24.04.2018 (v. doc. 8) parte opposta) nella procedura esecutiva immobiliare promossa da
[...]
(n. 75/2017 R.G.) in epoca anteriore alla risoluzione dei rapporti, Parte_4 ovvero in data 30.05.2018 (v. doc. 14) parte opposta), e quindi addirittura prima del termine dei 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c. A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, per un verso, che qualora il contratto di fideiussione preveda che l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento dell'obbligazione principale, e non soltanto sino alla sua scadenza, l'azione del creditore non è soggetta ad alcun termine di decadenza (v. Cass. nn. 16836/2015, 8839/2007 e 16233/2005); per l'altro che ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta” (nel caso di specie art. 7 fideiussione)
“deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale …” (v. Cass. nn. 22346/2017 e 13078/2008). Preme comunque sottolineare che il contratto di garanzia sottoscritto da va qualificato Parte_1 come contratto autonomo di garanzia, come tale del tutto autonomo rispetto al rapporto con il debitore principale, come si evince dalla formula “a prima richiesta”, di cui all'art. 7 del contratto, il quale prevede espressamente che il garante è tenuto “… a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, indipendentemente dalla proposizione di qualsiasi eccezione, sia relativa alla garanzia che al rapporto garantito, e dalla eventuale opposizione del debitore”. Ne consegue che, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c., concernente l'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue pagina 5 di 9 ragioni nei confronti del debitore principale, e ciò in quanto tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, implica un collegamento necessario tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, stante l'accessorietà del vincolo fideiussorio, non sussistente nel caso di specie trattandosi di obbligazione di garanzia autonoma. In altri termini con l'assunzione di garanzia personale autonoma il garante assume l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale (v. Cass. S. U. n. 3947/2010 e Cass. n. 7883/2017). Preme sottolineare, da ultimo, che nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra le parti non vi è mai stata alcuna contestazione in ordine alla validità dei contratti e all'applicazione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia dei termini previste dagli artt. 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI. In effetti la domanda di parte opponente volta ad ottenere la declaratoria di nullità, integrale o, in subordine, parziale della fideiussione omnibus dd. 22.04.2013 si rivela infondata stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio con riguardo all'esistenza di un'intesa per l'applicazione uniforme e, quindi, anticoncorrenziale, delle clausole previste dagli artt. 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, costituente elemento essenziale ai fini della configurabilità della violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990. Sotto diverso profilo parte opponente, nel richiamare le sentenze del tribunale di Taranto n. 796/2022 dd. 29.03.2022 e della Corte di Appello di Napoli n. 1724/2022 dd. 26.04.2022, afferma che “entrambi i contratti di mutuo concessi dal TO ES al signor prevedono un piano di CP_3 ammortamento c.d. alla francese, in cui cioè l'ammontare della rata è sempre costante. Ciò in quanto la rata è composta dalla somma di due componenti, ovvero un importo a titolo di rimborso capitale (sempre crescente nel corso dell'ammortamento) e un importo a titolo di interessi (sempre calante nel corso dell'ammortamento): la somma di tali due componenti genera una rata di importo uguale e costante nel corso di tutto l'ammortamento …” (v. pag. 9 atto di citazione): Ne consegue, ad avviso dell'opponente, che “Un simile piano di ammortamento comporta, tuttavia, l'effetto intrinseco di produrre anatocismo, vietato dall'art. 1283 c.c.” (v. pag. 10 atto di citazione). Orbene, è di tutta evidenza che tale eccezione si lascia apprezzare per la sua evidente genericità in quanto parte opponente non ha prodotto a sostegno della stessa dei calcoli alternativi o la quantificazione dei presunti interessi illegittimi. Ferma, pertanto, l'inammissibilità di tale eccezione, preme rilevare che la stessa di fonda su una giurisprudenza minoritaria e, comunque, superata dalle più recenti pronunce sia di merito che di legittimità. In particolare la giurisprudenza richiamata da parte opponente aveva erroneamente ritenuto che in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso c.d. “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l'interesse applicato non sarebbe stato l'interesse semplice, ma l'interesse composto, di talché il costo effettivo del prestito sarebbe stato maggiore del tasso indicato nel contratto, con conseguente violazione del divieto di anatocismo. In realtà già la pressoché monolitica giurisprudenza di merito (v. ex pluris C.A. Bologna 13.04.2018, secondo cui l'ammortamento c.d. “alla francese” non incorre nella violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., o interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti;
pagina 6 di 9 Trib. Catania 11.07.2018, il quale ha statuito che l'ammortamento francese non configura anatocismo;
peraltro, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento “alla francese” la quota capitale è nella prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c.) aveva escluso qualsivoglia profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, e ciò in quanto la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposto costituiscono base di calcolo nella rata successiva. In altri termini, risultando l'interesse applicato un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo, e non anche sulla stessa aumentata dalla quota interessi, detto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico, inteso quale produzione di interessi sugli interessi maturati, giacché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate. Quanto alla più recente giurisprudenza di legittimità, vale richiamare Cass. ord. n. 7382 dd. 19.03.2025, la quale, con riguardo ai mutui a tasso variabile con piano di ammortamento alla francese, ha chiarito: A) che non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto la quota degli stessi di ogni rata viene calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito della quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rati precedenti;
B) se il piano di ammortamento riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quota capitale e di interessi”, non è configurabile alcuna violazione del principio di trasparenza in quanto il mutuatario ha piena contezza degli elementi, giuridici ed economici, del contratto (v. Cass. S.U. sent. n. 15130/2024). L'opponente lamenta la palese violazione da parte della Banca, “di ogni canone di correttezza e buona fede”, avendo preteso “garanzie personali aggiuntive rispetto alle garanzie reali già esistenti”. In particolare sostiene il di aver “rilasciato la propria fideiussione sul presupposto che la CP_3 normativa richiamata dai contratti di mutuo fosse stata correttamente rispettata”, e ciò in quanto in tal momento “gli era stato prospettato un rischio di firma pressochè nullo, giacchè i rapporti di mutuo avrebbero dovuto essere già ampiamente coperti dalla garanzia reale in primo grado”, confidando legittimamente “che il suo impegno di firma comportasse un ridottissimo rischio, vista la sussistenza della garanzia reale di valore ampiamente superiore rispetto all'esposizione garantita” (v. pagg.
7-8 atto di citazione). Orbene, pur prescindendo dal fatto che non è dato comprendere quale effetto avrebbe dovuto comportare sulla fideiussione l'eventuale incongruità del valore dei cespiti a garantire i mutui, preme evidenziare, per un verso, che il ha rilasciato la propria fideiussione in data 19.12.2014 (v. doc. CP_3
5) fasc. monitorio), allorquando il mutuo n. 61930, garantito anche da particelle per le quali l'ipoteca non era di primo grado, era stato sottoscritto il 23.09.2013 (v. doc. 1) fasc. monitorio), ed esattamente due mesi prima della sottoscrizione del mutuo n. 62700 in data 19.02.2015 (v. doc. 2) fasc. monitorio), garantito unicamente da una sola ipoteca di primo grado. Per l'altro, che , parente del debitore principale, è un imprenditore agricolo – come si Parte_1 evince dal testo della fideiussione ove lo stesso dichiarare di gire per scopi inerenti la propria attività professionale -, pienamente consapevole sia delle operazioni poste in essere per porre a reddito le pagina 7 di 9 proprie proprietà (v. docc. 15) – 16) parte opposta) che dei rapporti con la Banca e dei contratti conclusi. Infine, quanto alle ulteriori domande e/o eccezioni introdotte da parte opponente nel corso del giudizio, in quanto tali inammissibili e comunque infondate, vale richiamare quanto esposto a tal riguardo nelle ordinanze con cui è stata rigettata o dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In particolare preme sottolineare che con “Note a Verbale dell'udienza d.d. 24/05/2023” parte opponente ha sollevato questioni (qualità di consumatore in capo al fideiussore;
natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c; applicabilità del termine ridotto previsto dall'art. 1957 co. 2 e 3 c.c.) del tutto nuove in quanto dedotte per la prima volta in giudizio e comunque infondate (v. ord. 28.06.2023 e 02.10.2023). Ad ogni buon conto la qualità di imprenditore agricolo di è stata dichiarata dallo stesso Parte_1 interessato nel contratto di fideiussione (v. doc. 5) fasc. monitorio), dovendosi escludere la vessatorietà della clausola n. 6, peraltro oggetto di doppia sottoscrizione (v. Trib. Milano n. 2771/2023). Quanto alla tempestività dell'azione della Banca e all'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., vale richiamare quanto esposto in precedenza;
con specifico riferimento all'asserita decadenza della Banca dal diritto di agire contro il garante per violazione del termine bimestrale di cui all'art. 1957 co. 2 e 3 c.c., dall'esame del testo della fideiussione si evince che il garante rimane obbligato fino al completo adempimento della obbligazione principale e, quindi, anche oltre la data di risoluzione del rapporto principale, fermo restando che nel caso di specie la Banca ha agito tempestivamente essendo intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. 75/2017 R.G.E. in data anteriore alla risoluzione dei contratti di mutuo, nella quale i beni sono stati aggiudicati alla prima asta ed ha partecipato al relativo riparto, proseguendo tale azione sino all'esito della procedura. Infine, in relazione all'eccepito difetto di legittimazione di per aver agito Controparte_1 giudizialmente per il recupero del credito, in violazione della L. n. 133/1999 in quanto non iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B., trattasi di doglianza inammissibile in quanto sollevata dall'opponente per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc. dd. 20.01.2024, e comunque infondata alla luce della documentazione prodotta da parte opposta (v. docc. da 24 a 32) e della recente giurisprudenza (v. Trib. Perugia n. 1616/2023 e Trib. Torino ord. 10.01.2024), secondo cui “le sub deleghe in questione non hanno carattere di per sé elusivo dell'art. 2 comma 6 legge 130/1999, nella misura in cui il master servicer resta responsabile dell'attività di riscossione nel suo complesso, delegata solo nei suoi aspetti più pratici agli special servicer, su cui dovrà esercitare i compiti di controllo e vigilanza che gli sono propri, anche in quanto delegante”. Sostanzialmente negli stessi termini Cass. ord. n. 590 dd. 18.03.2024, secondo cui “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza o per eventuali profili penalistici (Titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 -condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 32.500,00 per compensi professionali (€ 5.000,00 per fase di studio, € 3.500,00 per fase introduttiva, € 15.000,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 9.000,00 per fase decisionale), oltre spese generali 15% ed accessori. Trento, 02.06.2025 Dott. M. Morandini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Zamagni (C.F. del Foro di Trento, C.F._2 presso lo studio del quale in Trento – Via San Giovanni Bosco n. 3, è altresì elettivamente domiciliato agli effetti della presente causa, giusta procura rilasciata su foglio separato ed estratta in copia informatica ex art. 83 cpc;
OPPONENTE CONTRO
società con unico socio, con sede in OM - Via Piemonte n. 38, capitale Controparte_1 sociale Euro 210.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OM
, Gruppo IVA , REA RM-1612099, autorizzata a svolgere l'attività di P.IVA_1 P.IVA_2 agenzia di recupero credito per conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773) rilasciata dalla Questura di OM il 30 giugno 2021, società soggetta a direzione e coordinamento di (il “ Procuratore”) in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non in proprio ma nella qualità di mandataria di , società responsabilità Controparte_2 limitata costituita in Italia ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in OM, Via Piemonte n. 38, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di OM Gruppo IVA REA RM – 1531160, P.IVA_3 P.IVA_2 iscritta al n. 355008 dell'elenco della società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 in forza di procura a ministero Notaio Per_1 di OM in data 16.08.2021 Rep. N. 16417 Racc. n. 7992, registrato a OM in data
[...] 06.08.2021 al n. 29883 serie 1T (All. A), in persona della procuratrice speciale Dott.ssa. Parte_2 nata a Tricase (LE) il [...], in [...] procura a ministero Notaio
[...] Persona_1 di OM in data 10.03.2022 Rep. 17793, racc. n. 8685, registrato a OM in data 14.03.2022 al n. 7694 serie 1T (All B) rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Marisa Olga Meroni (C.F. ) e Marianna Caldiera (C.F. C.F._3
pagina 1 di 9 ) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._4 Milano – Corso Italia n. 13; OPPOSTA IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE Nel merito:
-per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia delle clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 della fideiussione rilasciata dal signor Parte_1
-per i motivi di cui in narrativa, previo accertamento dello status di consumatore in capo al sig.
[...]
accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia della clausola di cui Pt_1 all'art. 6 della fideiussione rilasciata da in data 19.12.2014 in favore della TO Parte_1 ES e nell'interesse di in quanto vessatoria e quindi per violazione della CP_3 normativa in materia consumeristica;
-per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. della predetta fideiussione, essendo decorsi invano i termini decadenziali ivi previsti affinché la Banca proponesse le proprie istanze giudiziali a tutela del credito nei confronti del debitore principale;
-in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. della fideiussione d.d. 19.12.2014, essendo venuta meno la banca creditrice all'onere di diligenza nella coltivazione delle proprie istanze nei confronti del debitore principale CP_3 come richiesto dalla medesima norma;
-in subordine, accertare e dichiarare che, per effetto delle condizioni contrattuali dei mutui dd. 23.09.2013 e 19.02.2015 concessi dal TO ES al signor vi è stata illegittima CP_3 applicazione dell'anatocismo, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c.; per l'effetto rideterminare il corretto ammontare del credito azionato, senza applicazione dell'illegittima capitalizzazione degli interessi;
-in ogni caso, revocare e/o dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa;
-in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e competenze della difesa, maggiorate del rimborso forfettario 15%, di CNPA ed IVA nella misura di legge, se ed in quanto dovuti;
a tal riguardo il sottoscritto difensore si dichiara antistatario e chiede pertanto la distrazione delle spese legali in proprio favore;
in via istruttoria:
-si insiste nuovamente per l'ammissione della prova per testi e per interpello formale, nonché per l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, come già formulati nella seconda memoria istruttoria depositata in data 29.01.2024. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA Rigettare l'opposizione avversaria e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non dovesse essere confermato condannare l'opponente al pagamento di € 1.800.000,00 oltre agli interessi al tasso convenzionale di mora dal 08.10.2018 al saldo e comunque entro i limiti del tasso soglia previsti dalla legge antiusura n. 108/96; in ogni caso: con vittoria di competenze e spese. pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 09.05.2022, con decreto immediatamente esecutivo n. 667/2022 dd. 28.09.2022 il tribunale di Trento ingiungeva a di pagare, in Parte_1 favore di la somma di € 1.800.000,00, oltre ad interessi moratori e spese di Controparte_2 procedura. Esponeva in particolare l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che con contratto dd. 01.08.2018 TO ES aveva ceduto in blocco e a titolo oneroso ai sensi della L. n. 130/1999 a CP_2 un pacchetto di crediti classificati in sofferenza secondo i criteri individuati nell'avviso
[...] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11.10.2018 tra cui il credito de quo, con efficacia dal 08.10.2018 (v. all. C); 2) che con procura dd. 06.08.2021 conferiva a Controparte_2 Parte_3
“di compiere, in nome e per conto della mandataria ogni attività, adempimento e formalità
[...] ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”; 3) che , titolare
CP_3 dell'omonima ditta individuale, concludeva con i seguenti contratti A) Controparte_4 contratto di mutuo agrario ipotecario ex art. 38 e segg. D. Lvo n. 385/1993 in data 23.09.2013 per € 950.000,00 (v. doc. 1); B) contratto di mutuo agrario ipotecario ex artt. 38 e segg. D. Lvo n. 385/1993 in data 19.02.2015 per € 1.200.000,00 (v. doc. 2); 4) che alla data dd. 08.10.2018 l'esposizione debitoria di in relazione al contratto sub A) ammontava ad € 1.096.978,87, come
CP_3 risultava dall'estratto ex art. 50 T.U.B. (v. doc. 3); 5) che alla data dd. 08.10.2018 l'esposizione debitoria di in relazione al contratto sub B) ammontava ad € 1.386.941,97, come
CP_3 risultava dall'estratto ex art. 50 T.U.B. (v. doc. 4); 6) che alla data dd. 20.04.2022 l'esposizione debitoria di in relazione al contratto sub A) ammontava ad € 697.926,73; 7) che alla data
CP_3 dd. 20.04.2022 l'esposizione debitoria di in relazione al contratto sub B) ammontava ad €
CP_3
1.702.242,14; 8) che con accordo dd. 19.12.2014 (v. doc. 5) prestava garanzia in favore Parte_1 della Banca in relazione all'adempimento di tutte le obbligazioni contratte da sino alla CP_3 concorrenza dell'importo di € 1.800000,00; 9) che il garante non saldava l'esposizione debitoria. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione dd. Parte_1
25.11.2022, ritualmente notificato in pari data, chiedeva: a) sospendere la concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
B) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia delle clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 della fideiussione rilasciata da Pt_1
; C) accertare e dichiarare decorso il termine di cui all'art. 1957 co. 1 c.c. e, conseguentemente, la
[...] decadenza di ogni pretesa dell'opposta nei confronti di;
D) in subordine, accertare e Parte_1 dichiarare che, per effetto delle condizioni contrattuali dei mutui dd. 23.09.2013 e 19.02.2015 concessi dal TO ES a , vi era stata illegittima applicazione dell'anatocismo vietato CP_3 dell'art. 1283 c.c. e, per l'effetto, rideterminare il corretto ammontare del credito azionato;
E) in ogni caso revocare e/o dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
spese di giudizio rifuse, da liquidarsi in favore del procuratore opponente, dichiaratosi antistatario. In punto di diritto deduceva in particolare l'opponente: 1) l'improcedibilità dell'azione per mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
2) il difetto di legittimazione attiva in capo a CP_2 in relazione ai rapporti oggetto del giudizio intestati a TO attualmente
[...] Controparte_4
Credit 3) la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema di Controparte_5 pagina 3 di 9 fideiussione ABI, dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 in contrasto con la normativa antitrust quanto alle clausole 2,6 e 8; 4) la conseguente decadenza della Banca dal diritto di agire per violazione del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.; 5) la violazione da parte della Banca dei doveri di buona fede e correttezza nel rapporto non avendo idoneamente garantito l'esposizione con i beni immobili ipotecati;
6) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici contenuti nel piano di ammortamento alla francese. Costituitasi con comparsa dd. 02.05.2023 l'opposta e, per essa, Controparte_2 Controparte_1
la quale, nell'eccepire l'infondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva il rigetto
[...] dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 1.800.000,00, oltre agli interessi di mora dal 08.10.2018 al saldo effettivo e, comunque, entro i limiti del tasso soglia previsti dalla legge antiusura n. 108/96; spese di giudizio rifuse. Con ordinanza dd. 28.06.2023 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concedendo a parte opposta il termine di gg. 15 per esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1 bis D. Lvo n. 28/2010. Con ordinanza dd. 02.10.2023 il G.I. dichiarava inammissibile e, comunque, infondata l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata in data 29.08.2023. Con ordinanza dd. 08.02.2024 il G.I. dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 cpc formulata da parte opponente in data 16.10.2023. Con ordinanza dd. 03.04.2024 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dichiarava inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, l'istanza ex art. 2210 cpc , la prova testimoniale e la C.T.U. dedotte da parte opponente, fissando nel contempo udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 26.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Invero, quanto all'eccepito mancato espletamento del procedimento di mediazione (v. pag. 2 atto di citazione), preme evidenziare che il medesimo si è concluso con verbale con esito negativo in data 03.10.2023, come da documentazione in atti. In relazione all'eccepita mancanza di prova della titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo a (v. pagg.
2-3 atto di citazione), vale richiamare quanto argomentato Controparte_2 nell'ordinanza dd. 28.06.2023. In particolare in tale provvedimento si è evidenziato che tale eccezione “si appalesa infondata avendo l'opposta prodotto in allegato al ricorso monitorio sia la Gazzetta Ufficiale dd. 11.10.2018 che ha pubblicizzato la cartolarizzazione delle posizioni cedute da TO ES a (v. doc. C) CP_2 che la dichiarazione della cedente relativa alla cessione del credito vantato nei confronti di CP_3
(v. doc. 7), considerato altresì che le trattative fallite sono intercorse con la cessionaria, attuale
[...] opposta, e che successivamente alle lettere di messa in mora (v. doc. 14) parte opposta) alcuna contestazione in tal senso è stata formulata. pagina 4 di 9 A ciò si aggiunga, ad ulteriore confutazione dell'eccezione de qua, che nella visura storica di CP_2
(v. doc. 20) parte opposta, allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 25.01.2024) si
[...] dà atto dell'avviso di cessione. Parimenti infondata si appalesa l'eccepita nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/1990. In particolare afferma l'opponente che la fideiussione sottoscritta da in favore del TO CP_3
ES (v. doc. 5) fasc. monitorio) è stata “formalizzata in un modulo precompilato e prestampato da parte della banca che riproduce fedelmente una serie di clausole contrattuali analoghe a quelle inserite nello schema di fideiussione ad omnibus elaborato dall'ABI nel 2003 (doc. 2), successivamente censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 (doc. 3)… Nello specifico, le clausole censurate da Banca d'Italia erano l'art. 2 (annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti), l'art. 6 (Responsabilità del fideiussore) e l'art. 8 (invalidità dell'obbligazione garantita) … Nel caso di specie, la predetta fideiussione rilasciata dal signor presenta tutte le citate clausole contrattuali relative CP_3 allo schema ABI del 2003 …” (v. pag. 3 atto di citazione); Di qui, ad avviso dell'opponente, venuta meno la deroga all'art. 1957 c.c. prevista dalla clausola n. 6 della fideiussione, la banca sarebbe decaduta dal termine semestrale per agire contro il garante in quanto l'art. 14 delle condizioni generali dei contratti di mutuo prevedrebbe la risoluzione automatica del rapporto in caso di mancato pagamento di 7 rate di mutuo ex art. 40 T.U.B. Tale tesi, in realtà, è priva di fondamento, laddove si consideri – fermo restando che le clausole 2 e 8 attengono ad ipotesi non contestate da parte opponente – che l'eventuale nullità della clausola 6 non comporterebbe alcun beneficio in capo all'opponente atteso che il TO ES è intervenuto in data 24.04.2018 (v. doc. 8) parte opposta) nella procedura esecutiva immobiliare promossa da
[...]
(n. 75/2017 R.G.) in epoca anteriore alla risoluzione dei rapporti, Parte_4 ovvero in data 30.05.2018 (v. doc. 14) parte opposta), e quindi addirittura prima del termine dei 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c. A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, per un verso, che qualora il contratto di fideiussione preveda che l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento dell'obbligazione principale, e non soltanto sino alla sua scadenza, l'azione del creditore non è soggetta ad alcun termine di decadenza (v. Cass. nn. 16836/2015, 8839/2007 e 16233/2005); per l'altro che ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta” (nel caso di specie art. 7 fideiussione)
“deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale …” (v. Cass. nn. 22346/2017 e 13078/2008). Preme comunque sottolineare che il contratto di garanzia sottoscritto da va qualificato Parte_1 come contratto autonomo di garanzia, come tale del tutto autonomo rispetto al rapporto con il debitore principale, come si evince dalla formula “a prima richiesta”, di cui all'art. 7 del contratto, il quale prevede espressamente che il garante è tenuto “… a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, indipendentemente dalla proposizione di qualsiasi eccezione, sia relativa alla garanzia che al rapporto garantito, e dalla eventuale opposizione del debitore”. Ne consegue che, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c., concernente l'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue pagina 5 di 9 ragioni nei confronti del debitore principale, e ciò in quanto tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, implica un collegamento necessario tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, stante l'accessorietà del vincolo fideiussorio, non sussistente nel caso di specie trattandosi di obbligazione di garanzia autonoma. In altri termini con l'assunzione di garanzia personale autonoma il garante assume l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale (v. Cass. S. U. n. 3947/2010 e Cass. n. 7883/2017). Preme sottolineare, da ultimo, che nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra le parti non vi è mai stata alcuna contestazione in ordine alla validità dei contratti e all'applicazione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia dei termini previste dagli artt. 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI. In effetti la domanda di parte opponente volta ad ottenere la declaratoria di nullità, integrale o, in subordine, parziale della fideiussione omnibus dd. 22.04.2013 si rivela infondata stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio con riguardo all'esistenza di un'intesa per l'applicazione uniforme e, quindi, anticoncorrenziale, delle clausole previste dagli artt. 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, costituente elemento essenziale ai fini della configurabilità della violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990. Sotto diverso profilo parte opponente, nel richiamare le sentenze del tribunale di Taranto n. 796/2022 dd. 29.03.2022 e della Corte di Appello di Napoli n. 1724/2022 dd. 26.04.2022, afferma che “entrambi i contratti di mutuo concessi dal TO ES al signor prevedono un piano di CP_3 ammortamento c.d. alla francese, in cui cioè l'ammontare della rata è sempre costante. Ciò in quanto la rata è composta dalla somma di due componenti, ovvero un importo a titolo di rimborso capitale (sempre crescente nel corso dell'ammortamento) e un importo a titolo di interessi (sempre calante nel corso dell'ammortamento): la somma di tali due componenti genera una rata di importo uguale e costante nel corso di tutto l'ammortamento …” (v. pag. 9 atto di citazione): Ne consegue, ad avviso dell'opponente, che “Un simile piano di ammortamento comporta, tuttavia, l'effetto intrinseco di produrre anatocismo, vietato dall'art. 1283 c.c.” (v. pag. 10 atto di citazione). Orbene, è di tutta evidenza che tale eccezione si lascia apprezzare per la sua evidente genericità in quanto parte opponente non ha prodotto a sostegno della stessa dei calcoli alternativi o la quantificazione dei presunti interessi illegittimi. Ferma, pertanto, l'inammissibilità di tale eccezione, preme rilevare che la stessa di fonda su una giurisprudenza minoritaria e, comunque, superata dalle più recenti pronunce sia di merito che di legittimità. In particolare la giurisprudenza richiamata da parte opponente aveva erroneamente ritenuto che in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso c.d. “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l'interesse applicato non sarebbe stato l'interesse semplice, ma l'interesse composto, di talché il costo effettivo del prestito sarebbe stato maggiore del tasso indicato nel contratto, con conseguente violazione del divieto di anatocismo. In realtà già la pressoché monolitica giurisprudenza di merito (v. ex pluris C.A. Bologna 13.04.2018, secondo cui l'ammortamento c.d. “alla francese” non incorre nella violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., o interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti;
pagina 6 di 9 Trib. Catania 11.07.2018, il quale ha statuito che l'ammortamento francese non configura anatocismo;
peraltro, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento “alla francese” la quota capitale è nella prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c.) aveva escluso qualsivoglia profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, e ciò in quanto la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposto costituiscono base di calcolo nella rata successiva. In altri termini, risultando l'interesse applicato un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo, e non anche sulla stessa aumentata dalla quota interessi, detto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico, inteso quale produzione di interessi sugli interessi maturati, giacché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate. Quanto alla più recente giurisprudenza di legittimità, vale richiamare Cass. ord. n. 7382 dd. 19.03.2025, la quale, con riguardo ai mutui a tasso variabile con piano di ammortamento alla francese, ha chiarito: A) che non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto la quota degli stessi di ogni rata viene calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito della quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rati precedenti;
B) se il piano di ammortamento riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quota capitale e di interessi”, non è configurabile alcuna violazione del principio di trasparenza in quanto il mutuatario ha piena contezza degli elementi, giuridici ed economici, del contratto (v. Cass. S.U. sent. n. 15130/2024). L'opponente lamenta la palese violazione da parte della Banca, “di ogni canone di correttezza e buona fede”, avendo preteso “garanzie personali aggiuntive rispetto alle garanzie reali già esistenti”. In particolare sostiene il di aver “rilasciato la propria fideiussione sul presupposto che la CP_3 normativa richiamata dai contratti di mutuo fosse stata correttamente rispettata”, e ciò in quanto in tal momento “gli era stato prospettato un rischio di firma pressochè nullo, giacchè i rapporti di mutuo avrebbero dovuto essere già ampiamente coperti dalla garanzia reale in primo grado”, confidando legittimamente “che il suo impegno di firma comportasse un ridottissimo rischio, vista la sussistenza della garanzia reale di valore ampiamente superiore rispetto all'esposizione garantita” (v. pagg.
7-8 atto di citazione). Orbene, pur prescindendo dal fatto che non è dato comprendere quale effetto avrebbe dovuto comportare sulla fideiussione l'eventuale incongruità del valore dei cespiti a garantire i mutui, preme evidenziare, per un verso, che il ha rilasciato la propria fideiussione in data 19.12.2014 (v. doc. CP_3
5) fasc. monitorio), allorquando il mutuo n. 61930, garantito anche da particelle per le quali l'ipoteca non era di primo grado, era stato sottoscritto il 23.09.2013 (v. doc. 1) fasc. monitorio), ed esattamente due mesi prima della sottoscrizione del mutuo n. 62700 in data 19.02.2015 (v. doc. 2) fasc. monitorio), garantito unicamente da una sola ipoteca di primo grado. Per l'altro, che , parente del debitore principale, è un imprenditore agricolo – come si Parte_1 evince dal testo della fideiussione ove lo stesso dichiarare di gire per scopi inerenti la propria attività professionale -, pienamente consapevole sia delle operazioni poste in essere per porre a reddito le pagina 7 di 9 proprie proprietà (v. docc. 15) – 16) parte opposta) che dei rapporti con la Banca e dei contratti conclusi. Infine, quanto alle ulteriori domande e/o eccezioni introdotte da parte opponente nel corso del giudizio, in quanto tali inammissibili e comunque infondate, vale richiamare quanto esposto a tal riguardo nelle ordinanze con cui è stata rigettata o dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In particolare preme sottolineare che con “Note a Verbale dell'udienza d.d. 24/05/2023” parte opponente ha sollevato questioni (qualità di consumatore in capo al fideiussore;
natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c; applicabilità del termine ridotto previsto dall'art. 1957 co. 2 e 3 c.c.) del tutto nuove in quanto dedotte per la prima volta in giudizio e comunque infondate (v. ord. 28.06.2023 e 02.10.2023). Ad ogni buon conto la qualità di imprenditore agricolo di è stata dichiarata dallo stesso Parte_1 interessato nel contratto di fideiussione (v. doc. 5) fasc. monitorio), dovendosi escludere la vessatorietà della clausola n. 6, peraltro oggetto di doppia sottoscrizione (v. Trib. Milano n. 2771/2023). Quanto alla tempestività dell'azione della Banca e all'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., vale richiamare quanto esposto in precedenza;
con specifico riferimento all'asserita decadenza della Banca dal diritto di agire contro il garante per violazione del termine bimestrale di cui all'art. 1957 co. 2 e 3 c.c., dall'esame del testo della fideiussione si evince che il garante rimane obbligato fino al completo adempimento della obbligazione principale e, quindi, anche oltre la data di risoluzione del rapporto principale, fermo restando che nel caso di specie la Banca ha agito tempestivamente essendo intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. 75/2017 R.G.E. in data anteriore alla risoluzione dei contratti di mutuo, nella quale i beni sono stati aggiudicati alla prima asta ed ha partecipato al relativo riparto, proseguendo tale azione sino all'esito della procedura. Infine, in relazione all'eccepito difetto di legittimazione di per aver agito Controparte_1 giudizialmente per il recupero del credito, in violazione della L. n. 133/1999 in quanto non iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B., trattasi di doglianza inammissibile in quanto sollevata dall'opponente per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc. dd. 20.01.2024, e comunque infondata alla luce della documentazione prodotta da parte opposta (v. docc. da 24 a 32) e della recente giurisprudenza (v. Trib. Perugia n. 1616/2023 e Trib. Torino ord. 10.01.2024), secondo cui “le sub deleghe in questione non hanno carattere di per sé elusivo dell'art. 2 comma 6 legge 130/1999, nella misura in cui il master servicer resta responsabile dell'attività di riscossione nel suo complesso, delegata solo nei suoi aspetti più pratici agli special servicer, su cui dovrà esercitare i compiti di controllo e vigilanza che gli sono propri, anche in quanto delegante”. Sostanzialmente negli stessi termini Cass. ord. n. 590 dd. 18.03.2024, secondo cui “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza o per eventuali profili penalistici (Titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 -condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 32.500,00 per compensi professionali (€ 5.000,00 per fase di studio, € 3.500,00 per fase introduttiva, € 15.000,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 9.000,00 per fase decisionale), oltre spese generali 15% ed accessori. Trento, 02.06.2025 Dott. M. Morandini
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