Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2025, n. 1483
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 11 ottobre 2024, riguardante un ricorso presentato da un cittadino straniero contro un decreto di trattenimento e un'ordinanza di proroga del trattenimento emessi da autorità italiane. Le parti in causa hanno sollevato questioni giuridiche relative alla legittimità del trattenimento, sostenendo che non erano stati trasmessi al Giudice di Pace gli atti necessari per valutare la legittimità del provvedimento di respingimento e dell'ordine di allontanamento. Il ricorrente ha contestato la mancanza di documentazione e la violazione dei termini di legge per la convalida del trattenimento.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che il trattenimento di un cittadino straniero richiede il rispetto di rigorosi presupposti di legittimità, inclusa la necessità di trasmettere tutti gli atti pertinenti al Giudice di Pace. La Corte ha sottolineato che il controllo giurisdizionale deve estendersi alla verifica della manifesta illegittimità dei provvedimenti presupposti, e che l'assenza di documentazione adeguata preclude la convalida del trattenimento. Pertanto, entrambi i provvedimenti impugnati sono stati cassati senza rinvio, poiché non era possibile proseguire il giudizio a causa della scadenza dei termini di legge.

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Massime1

In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2025, n. 1483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1483
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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