TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/09/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3434/2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CUSEO ROBERTA, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generali alle liti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l' odierno ricorso parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento art.1 L. n. 18/1980) e con decorrenza dalla domanda amministrativa , o in subordine in altra data che verrà accertata in corso di causa.
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
*****
2. Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Il ctu dr.ssa in esito all'esame peritale espletato e depositato in atti in data Persona_1
2.07.2025, previo esame della documentazione prodotta nonché dell'esame obiettivo della ricorrente ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(art. 1 L. n. 18/1980) che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Il Ctu ha accertato in esito all'esame obiettivo espletato che, il periziato ,Sig.
, di anni 86, è affetto da: “Severo deficit deambulatorio e Parte_1 posturale da poliartrosi diffusa con elevato impegno funzionale, OSAS in trattamento con
CPAP notturna, moderato decadimento cognitivo da encefalopatia involutiva senile,
Broncopatia cronica ostruttiva, Cardiopatia ipertensiva, Diabete Mellito in trattamento orale. Tali infermità, considerate nel loro complesso, rendono il periziato Soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non potendo deambulare autonomamente e non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Legge 18/80 e del D.L. 508/88.
Quale decorrenza di tale riconoscimento, utilizzando un criterio clinico-documentale, secondo quanto si osserva nella popolazione anziana con deficitarietà documentate ed integrandolo con i dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita peritale, appare equo individuare il gennaio 2024 quale epoca in cui il periziato ha perduto la sua autonomia, ed è pertanto da tale data che il periziato va considerato Soggetto ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare autonomamente ed a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Legge 18/80 e del D.L. 508/88.”
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
3. Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente sig.ra Parte_2 delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di
[...] accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980 con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
4. Le spese della presente fase di merito e di quella relativa all'ATPO, stante il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 26.02.2022 e al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. avvenuto il 20.02.2023 nonché successivo al deposito dell'odierno ricorso del 27.10.2023 devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1 vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) con decorrenza dal mese di gennaio 2024;
2) spese integralmente compensate;
CP_
3) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore della dr.ssa come da separato decreto emesso in pari data;
Persona_1
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, 11/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3434/2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CUSEO ROBERTA, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generali alle liti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l' odierno ricorso parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento art.1 L. n. 18/1980) e con decorrenza dalla domanda amministrativa , o in subordine in altra data che verrà accertata in corso di causa.
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
*****
2. Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Il ctu dr.ssa in esito all'esame peritale espletato e depositato in atti in data Persona_1
2.07.2025, previo esame della documentazione prodotta nonché dell'esame obiettivo della ricorrente ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(art. 1 L. n. 18/1980) che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Il Ctu ha accertato in esito all'esame obiettivo espletato che, il periziato ,Sig.
, di anni 86, è affetto da: “Severo deficit deambulatorio e Parte_1 posturale da poliartrosi diffusa con elevato impegno funzionale, OSAS in trattamento con
CPAP notturna, moderato decadimento cognitivo da encefalopatia involutiva senile,
Broncopatia cronica ostruttiva, Cardiopatia ipertensiva, Diabete Mellito in trattamento orale. Tali infermità, considerate nel loro complesso, rendono il periziato Soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non potendo deambulare autonomamente e non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Legge 18/80 e del D.L. 508/88.
Quale decorrenza di tale riconoscimento, utilizzando un criterio clinico-documentale, secondo quanto si osserva nella popolazione anziana con deficitarietà documentate ed integrandolo con i dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita peritale, appare equo individuare il gennaio 2024 quale epoca in cui il periziato ha perduto la sua autonomia, ed è pertanto da tale data che il periziato va considerato Soggetto ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare autonomamente ed a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Legge 18/80 e del D.L. 508/88.”
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
3. Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente sig.ra Parte_2 delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di
[...] accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980 con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
4. Le spese della presente fase di merito e di quella relativa all'ATPO, stante il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 26.02.2022 e al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. avvenuto il 20.02.2023 nonché successivo al deposito dell'odierno ricorso del 27.10.2023 devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1 vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) con decorrenza dal mese di gennaio 2024;
2) spese integralmente compensate;
CP_
3) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore della dr.ssa come da separato decreto emesso in pari data;
Persona_1
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, 11/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro