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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. ND MA, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5070 2023 R.G. avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni ”, promossa da
, con l'Avv. ASTUTO ANTONIO;
Parte_1
parte attrice contro
; Controparte_1
parte convenuta contumace
L'attore conveniva in giudizio per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare, ove occorra tramite CTU, e quantificare i danni occorsi a seguito dell'evento atmosferico verificatosi il 9 giugno
2022 nella abitazione del dott. in Alezio alla via Suor. ; Parte_1 Controparte_2
• per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te al Controparte_1 pagamento di €. 12.990,00 oltre IVA, come da preventivi inviati, ovvero alla somma maggiore che verrà accertata all'esito del presente giudizio, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato in giudizio, non si costituiva nello stesso e rimaneva contumace.
La causa veniva discussa all'udienza odierna.
Parte attrice a sostegno delle proprie ragioni esponeva quanto segue: “0. In data
28/11/2002, il dott. sottoscriveva con la Compagnia di Parte_1 [...]
, Agenzia di Lecce codice 217 AP, la polizza n. 221096398 Controparte_1
“Valore Casa Plus”, avente ad oggetto intero fabbricato in Alezio alla via Tuglie n. 4 (ora denominata via Suor Maria Maddalena Starace n. 9), descritto nella mail dell'Agente della Compagnia “Intero fabbricato” con Tes_1 CP_1
“combinazione garanzie - 02” (cfr mail del 27 giugno 2022 e relativo allegato in atti).
In data 9/06/2022 a seguito di intenso fenomeno meteorico, la caduta di un fulmine determinava una serie di danni relativi a: - impianto citofonico fisso/cablato; - impianto centralizzato Wi-Fi fisso/cablato; - 3 impianti antifurto (due per il piano terra e parte del primo piano, 1 per restante parte primo piano e secondo piano) fissi/cablati; - Autoclave
- Impianto elettrico (crepuscolari, alimentatori, ecc.); - Impianto di videosorveglianza fisso/cablato; - Stampante HP laser jet.
1. Il dott. denunciava tempestivamente Pt_1 il sinistro e provvedeva a far cambiare quanto danneggiato dal fenomeno meteorico.
Le Ditte intervenute verificavano le varie componenti e davano atto nei vari preventivi che il danneggiamento era stato provocato da una forte scarica elettrostatica a seguito del temporale verificatosi il 9/6/22. 2. Il dott. chiedeva che gli fosse rimessa Pt_1 copia dell'originale della polizza a suo tempo stipulata e dei relativi allegati;
detta richiesta veniva ripetutamente rinnovata ma mai evasa.
3. La Compagnia, convocata in mediazione, comunicava la mancata adesione alla procedura di conciliazione;
inoltre a seguito di regolare citazione in giudizio, rimaneva contumace.
4. All'udienza del 17/1/24 la S.V. ordinava alla Compagnia di assicurazione di produrre in giudizio la polizza n. 221096398 del 28/11/02 nonché la relazione redatta dal sig. , Parte_2 perito assicurativo della Compagnia;
la Compagnia, cui veniva notificato il provvedimento del 17/1/24, non adempiva a tale ordine.
5. Nella fase istruttoria svoltasi dinanzi alla S.V. Ill.ma i testi confermavano quanto oggetto della memoria istruttoria del 22/12/23, in particolare all'udienza dell'8/4/24: 1) il teste (perito Parte_2 assicurativo della Compagnia ha confermato di aver visionato tutto ciò che CP_1 era stato danneggiato dall'evento atmosferico provvedendo a fotografarlo;
confermando di aver inviato alla Compagnia una relazione di quanto visionato e fotografato. 2) i rappresentati legali delle Ditte intervenute per la sostituzione di tutto ciò che era stato danneggiato dall'evento atmosferico, hanno confermato in qualità di testimoni che il danneggiamento era dipeso dalle scosse elettrostatiche ed elettriche causate dal temporale del giugno 2022. 6. A seguito di ammissione di CTU nella persona del geom. , quest'ultimo redigeva perizia tecnica dando atto di aver CP_3 rinvenuto e fotografato quanto danneggiato a causa dei danni creati dal temporale in occasione dell'evento atmosferico del giugno 2022, come dichiarato dall'attore e come risultante dalla documentazione depositata negli atti della procedura, il tutto per permettere al CTU di rilevarne i costi;
di aver ritenuto congrui i valori indicati nei preventivi per complessivi €. 15.789,00 iva inclusa.”.
La prova dell'assunto attoreo e quindi anche dell'accadimento dell'evento dannoso può darsi per acquisita, se si osserva che il convenuto, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed ha così deliberatamente ritenuto di non contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda.
Con la formulazione dell'art. 115 del c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2009 n° 69, “i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del Giudice. Il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione. In proposito, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009, sez. III, n° 14542 e del 21 maggio 2008, sez. III n° 13078.
Inoltre, la parte convenuta non ha adempiuto all'ordine di esibizione di produrre in giudizio la polizza n. 221096398 del 28/11/02 nonché la relazione redatta dal sig.
, perito assicurativo della Compagnia. Parte_2
In ordine ai costi per il ripristino dei danni, l'attore ha prodotto i preventivi che sono stati confermati dai testi escussi e ritenuti congrui dal CTU.
Pertanto, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
accoglie la domanda attorea per i motivi di cui sopra e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore di quanto richiesto in citazione €
12.990,00 oltre IVA ed interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e competenze di lite per il presente giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi oltre I.V.A. e C.A.P. e spese generali nella misura del 15% come per legge;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Così deciso in Lecce, il 24/11/2025
Il giudice
ND MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. ND MA, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5070 2023 R.G. avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni ”, promossa da
, con l'Avv. ASTUTO ANTONIO;
Parte_1
parte attrice contro
; Controparte_1
parte convenuta contumace
L'attore conveniva in giudizio per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare, ove occorra tramite CTU, e quantificare i danni occorsi a seguito dell'evento atmosferico verificatosi il 9 giugno
2022 nella abitazione del dott. in Alezio alla via Suor. ; Parte_1 Controparte_2
• per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te al Controparte_1 pagamento di €. 12.990,00 oltre IVA, come da preventivi inviati, ovvero alla somma maggiore che verrà accertata all'esito del presente giudizio, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato in giudizio, non si costituiva nello stesso e rimaneva contumace.
La causa veniva discussa all'udienza odierna.
Parte attrice a sostegno delle proprie ragioni esponeva quanto segue: “0. In data
28/11/2002, il dott. sottoscriveva con la Compagnia di Parte_1 [...]
, Agenzia di Lecce codice 217 AP, la polizza n. 221096398 Controparte_1
“Valore Casa Plus”, avente ad oggetto intero fabbricato in Alezio alla via Tuglie n. 4 (ora denominata via Suor Maria Maddalena Starace n. 9), descritto nella mail dell'Agente della Compagnia “Intero fabbricato” con Tes_1 CP_1
“combinazione garanzie - 02” (cfr mail del 27 giugno 2022 e relativo allegato in atti).
In data 9/06/2022 a seguito di intenso fenomeno meteorico, la caduta di un fulmine determinava una serie di danni relativi a: - impianto citofonico fisso/cablato; - impianto centralizzato Wi-Fi fisso/cablato; - 3 impianti antifurto (due per il piano terra e parte del primo piano, 1 per restante parte primo piano e secondo piano) fissi/cablati; - Autoclave
- Impianto elettrico (crepuscolari, alimentatori, ecc.); - Impianto di videosorveglianza fisso/cablato; - Stampante HP laser jet.
1. Il dott. denunciava tempestivamente Pt_1 il sinistro e provvedeva a far cambiare quanto danneggiato dal fenomeno meteorico.
Le Ditte intervenute verificavano le varie componenti e davano atto nei vari preventivi che il danneggiamento era stato provocato da una forte scarica elettrostatica a seguito del temporale verificatosi il 9/6/22. 2. Il dott. chiedeva che gli fosse rimessa Pt_1 copia dell'originale della polizza a suo tempo stipulata e dei relativi allegati;
detta richiesta veniva ripetutamente rinnovata ma mai evasa.
3. La Compagnia, convocata in mediazione, comunicava la mancata adesione alla procedura di conciliazione;
inoltre a seguito di regolare citazione in giudizio, rimaneva contumace.
4. All'udienza del 17/1/24 la S.V. ordinava alla Compagnia di assicurazione di produrre in giudizio la polizza n. 221096398 del 28/11/02 nonché la relazione redatta dal sig. , Parte_2 perito assicurativo della Compagnia;
la Compagnia, cui veniva notificato il provvedimento del 17/1/24, non adempiva a tale ordine.
5. Nella fase istruttoria svoltasi dinanzi alla S.V. Ill.ma i testi confermavano quanto oggetto della memoria istruttoria del 22/12/23, in particolare all'udienza dell'8/4/24: 1) il teste (perito Parte_2 assicurativo della Compagnia ha confermato di aver visionato tutto ciò che CP_1 era stato danneggiato dall'evento atmosferico provvedendo a fotografarlo;
confermando di aver inviato alla Compagnia una relazione di quanto visionato e fotografato. 2) i rappresentati legali delle Ditte intervenute per la sostituzione di tutto ciò che era stato danneggiato dall'evento atmosferico, hanno confermato in qualità di testimoni che il danneggiamento era dipeso dalle scosse elettrostatiche ed elettriche causate dal temporale del giugno 2022. 6. A seguito di ammissione di CTU nella persona del geom. , quest'ultimo redigeva perizia tecnica dando atto di aver CP_3 rinvenuto e fotografato quanto danneggiato a causa dei danni creati dal temporale in occasione dell'evento atmosferico del giugno 2022, come dichiarato dall'attore e come risultante dalla documentazione depositata negli atti della procedura, il tutto per permettere al CTU di rilevarne i costi;
di aver ritenuto congrui i valori indicati nei preventivi per complessivi €. 15.789,00 iva inclusa.”.
La prova dell'assunto attoreo e quindi anche dell'accadimento dell'evento dannoso può darsi per acquisita, se si osserva che il convenuto, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed ha così deliberatamente ritenuto di non contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda.
Con la formulazione dell'art. 115 del c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2009 n° 69, “i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del Giudice. Il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione. In proposito, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009, sez. III, n° 14542 e del 21 maggio 2008, sez. III n° 13078.
Inoltre, la parte convenuta non ha adempiuto all'ordine di esibizione di produrre in giudizio la polizza n. 221096398 del 28/11/02 nonché la relazione redatta dal sig.
, perito assicurativo della Compagnia. Parte_2
In ordine ai costi per il ripristino dei danni, l'attore ha prodotto i preventivi che sono stati confermati dai testi escussi e ritenuti congrui dal CTU.
Pertanto, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
accoglie la domanda attorea per i motivi di cui sopra e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore di quanto richiesto in citazione €
12.990,00 oltre IVA ed interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e competenze di lite per il presente giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi oltre I.V.A. e C.A.P. e spese generali nella misura del 15% come per legge;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Così deciso in Lecce, il 24/11/2025
Il giudice
ND MA