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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15887 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e di- Parte_1 feso per mandato in atti dall'Avv. TAORMINA ALESSIA;
– parte attrice –
CONTRO
SI , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 per mandato in atti dall'Avv. PARISI VALENTINA;
– parte convenuta –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/05/2025- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2022 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale al fi-
[...] CP_2 ne di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità di quest'ultimo nei pro- pri confronti e l'accertamento di tutti i diritti conseguenti allo status di figlio, nonché la condanna del convenuto a provvedere al suo mantenimento sin dalla nascita e anche per il futuro, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre che al pagamento del 70% delle spese straordinarie e al ri- sarcimento del danno patito a causa dell'assenza, prolungata negli anni, del- la figura genitoriale.
A sostegno delle domande formulate l'attore esponeva:
- di essere nato, in data 21/07/1999, dalla relazione sentimentale durata circa due anni tra la propria madre, , e , ma Controparte_3 CP_2 di essere stato riconosciuto solo dalla prima la quale, lo aveva tenuto all'oscuro, durante la minore età, dell'identità del padre e si era fatta carico in via esclusiva del suo accudimento, della sua educazione e del suo mante- nimento;
- che , sebbene pienamente consapevole sia del concepimen- CP_2 to che della nascita dell'odierno esponente, aveva nondimeno sin da subito dichiarato di non essere pronto ad assumersi la propria responsabilità geni- toriale e aveva successivamente contratto matrimonio con un'altra donna, dalla quale aveva avuto quattro figli ( nato l'[...]; Per_1 Per_2
il 24/12/2000; il 5/06/2004 e il 17/12/2007), senza
[...] Per_3 Per_4 aver mai dato riscontro agli inviti di volti a fargli conoscere Controparte_3 il figlio pur essendo stato informato della crescita di quest'ultimo Pt_1 tramite le notizie che gli erano state riferite, nel corso degli anni, da una pa- rente;
- che solo nell'aprile 2018 gli era stato rivelato, dai figli dell' , che CP_2 quest'ultimo era suo padre;
- che, tuttavia, anche nel periodo successivo alla scoperta dell'identità del padre non era stato instaurato, per volontà del convenuto, alcun tipo di rap- porto genitoriale e non è stata neppure erogata alcuna forma di contributo economico.
2. nel costituirsi in giudizio aderiva alla domanda volta ad CP_2
- 2 - ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità ma contestava la ricostruzio- ne degli accadimenti fornita dall'attore e sollecitava, pertanto, il rigetto di tutte le richieste di contenuto economico avanzate nei suoi riguardi.
E segnatamente, nel proprio atto di costituzione il convenuto precisava di aver avuto soltanto alcuni rapporti sessuali occasionali con la sig.ra Pt_2
[..
, la quale quando lo aveva informato della gravidanza non gli aveva dato alcuna certezza in ordine alla paternità del nascituro;
da conoscenti comuni era stato poi informato del fatto che veniva cresciuto e rico- Parte_1 nosceva come figura genitoriale il compagno della madre e, per tale ragione, si era convinto di non esserne il padre, considerata anche l'assenza di alcu- na richiesta di accertamento della paternità né tanto meno di natura econo- mica.
Evidenziava che era stata, dunque, la madre dell'attore, per 18 anni, a ta- cere con tutti gli interessati l'identità del padre biologico del figlio che, dopo la scoperta della vera identità del padre, aveva rifiutato ogni forma di rappor- to con il deducente, contrariamente a quanto asserito dalla controparte.
3. Con ordinanza del 22.12.2023 veniva disposta d'ufficio consulenza tec- nica al fine di accertare, tramite indagini genetiche, la sussistenza del rap- porto di paternità biologica tra le parti.
Quindi la causa, all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali e degli in- terrogatori formali delle parti, all'udienza cartolare del 26.05.2025 veniva ri- messa al Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, alla quale si è associata anche parte convenuta, è fondata e va accolta. Si tratta, infatti, ai sensi dell'art. 270 c.c., di azione a cui è legittimato attivamente il figlio e imprescrittibile riguardo allo stesso.
La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, volta a confrontare il corredo genetico di con quello del convenuto, attraverso Parte_1
l'esame dei rispettivi patrimoni genetici tratti da campioni salivari, ha porta-
- 3 - to, sulla base dei risultati dell'analisi biostatistica, alle seguenti conclusioni:
“Il valore cumulativo del Paternity Index è risultato pari a 2.377.848,45, corri- spondente a una Probabilità di Paternità del (…) È importante NumeroDiC_1 notare che: un valore di Probabilità di Paternità superiore al 99,99% è conside- rato prova praticamente certa di paternità biologica (…). Le linee guida dei Ge- netisti Forensi Italiani (GeFI) indicano come significativo un valore uguale o superiore al 99,99%. Il valore ottenuto in questo caso (99,99999454%) supera ampiamente tutte queste soglie. Il signor è il padre biologico di CP_2
. La probabilità di paternità p(w) è pari al 99,99999454 %” Parte_1
(cfr. conclusioni della “Relazione di consulenza tecnica genetico forense” de- positata in data 18/09/2024 dal c.t.u. nominato, dott. ). Persona_5
Il suddetto esito tecnico-scientifico, unitamente a quanto emerso dalle al- legazioni delle parti, concordi del resto nel chiedere la pronuncia di cui all'art. 269 c.c., consente di poter ritenere giudizialmente accertata la pater- nità di nei confronti di . CP_2 Parte_1
Al riguardo può, peraltro, richiamarsi l'orientamento ormai consolidato e condivisibile della Corte di Cassazione in base al quale "in materia di accer- tamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha fun- zione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione;
essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova of- ferti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione” (Cass., sez. I Civile, ord. 1 – 13 luglio 2020, n.
14916; Cass., 17 febbraio 2006, n. 3563). Ed ancora, sempre nella medesi- ma direzione, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che la probabilità di paternità “superiore alla soglia del 99,72% costituisce prova autonoma e sufficiente della paternità” segnando il limite della sostanziale certezza (Cass.
Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355).
Relativamente alla volontà di parte attrice di mantenere il cognome “Chio- varo”, deve rilevarsi come essa sia una facoltà legittima attribuita dalla legge in caso di filiazione accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione
- 4 - del cognome nei registri dello stato civile. In particolare, il mantenimento del cognome precedentemente attribuito può giustificarsi, come nel caso di spe- cie, anche a fronte dell'età del soggetto, essendo senza dubbio divenuto au- tonomo segno di identità personale.
5. La domanda volta ad ottenere il mantenimento pregresso e futuro.
In ordine alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'obbligo del convenuto, in quanto padre dell'attore, al mantenimento di quest'ultimo con decorrenza dalla nascita ed alla conseguente condanna al pagamento delle somme dovute a tale titolo, anche per il passato, è necessario, preliminar- mente, effettuare alcune precisazioni: atteso che occorre distinguere il perio- do di tempo intercorrente tra la nascita e il compimento della maggiore età dell'attore, quello successivo sino all'introduzione del presente giudizio e il sostentamento per il futuro.
Può anticiparsi, tuttavia, che per tutti i periodi indicati la domanda di mantenimento va respinta, rispettivamente per mancanza di legittimazione attiva e per mancanza di allegazione e prova dei presupposti del c.d. mante- nimento diretto del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
5.1 La domanda di mantenimento dalla nascita al compimento della maggiore età.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, come espressamente previsto dall'art. 277 c.c., la dichiarazione giudiziale di paternità produce i medesimi effetti del riconoscimento spontaneo e, pertanto, fa sorgere in capo alle parti, geni- tore e figlio, tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge, compreso natu- ralmente l'obbligo del genitore al concorso nel mantenimento del figlio, se- condo la proporzione prevista dall'art. 316 bis c.c. Infatti, tale obbligo si ri- collega automaticamente allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. A tale situazione giuridica soggettiva passiva fa da contraltare il diritto del figlio, previsto a chiare lettere dall'art. 315bis c.c., ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori.
Tuttavia, quando per qualsiasi causa uno dei genitori non abbia effettuato
- 5 - il riconoscimento e/o si sia per altro motivo sottratto ai propri doveri a con- tenuto economico e, pertanto, il figlio sia stato di fatto mantenuto solo dall'altro genitore, dal lato attivo il diritto al mantenimento può dirsi comun- que soddisfatto ma, sotto altro e distinto profilo, sorge, in capo al genitore che ha adempiuto per intero all'obbligazione ex lege, un diritto di regresso nei confronti di quello che, invece, si è reso inadempiente.
In altre parole, come è stato a più riprese statuito dalla giurisprudenza di legittimità, è il genitore che ha assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, secondo la ripartizione ora sancita dall'art. 316bis c.c., ad avere diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 15098 del
30.05.2023; Cass., sez. 1, 28 marzo 2017, n. 7960; Cass., sez. 1, 10 aprile
2012, n. 5652).
Dunque, rispetto ai fatti di causa, sarebbe stata la madre dell'attore ad es- sere legittimata attivamente a proporre domanda di rimborso pro quota per le spese sostenute, dal momento che ha adempiuto da sola – per intero - all'obbligo di mantenimento del figlio con i proventi che ha tratto dalla sua attività lavorativa. Peraltro, per completezza, deve precisarsi che la condanna al rimborso di tale quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non può prescindere da una espressa domanda della parte legit- timata e in nome proprio, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rap- porti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili (cfr. Cass. ord.,
n. 19009 del 13 giugno 2022; Cass. n. 9300 del 2010; Cass. n. 3991 del
2010; Cass., n. 22506 del 2010).
Ora, nel caso che in disamina non è posto in dubbio che l'attore sia stato, sin dalla nascita ed almeno fino alla proposizione della domanda giudiziale, interamente e direttamente mantenuto dalla madre, come emerge dal conte- nuto del libello introduttivo e dai successivi atti di parte (cfr. atto di citazione pagg. 2, 5 e 6 ove si legge che: “la sig. ha cresciuto il pro- Controparte_3 prio figliolo da sola con le proprie forze ed energie. La medesima ha incontrato
- 6 - non indifferenti difficoltà, in quanto dovendo sopperire alla mancanza della fi- gura paterna anche dal punto di vista economico (…) ha dovuto far fronte per intero alle di lui esigenze con tutte le sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro”; ed ancora che “intorno alla fine del 2019, la madre, Sig. , chiese di incontrare il sig. (..). Nella Controparte_3 CP_2 predetta occasione, rappresentando di avere perso il lavoro, di trovarsi in pre- carie condizioni economiche, di avere per oltre 20 anni mantenuto economica- mente senza avere ottenuto il benché minimo aiuto dal padre…”; ovve- Pt_1 ro, infine “l'odierno esponente, nel corso di questi lunghi 23 anni, a fronte del totale disinteresse dimostrato dal padre, è stato interamente mantenuto dalla madre che ha fatto immensi sacrifici per assicurargli un dignitoso manteni- mento…).
Tale allegazione non è contestata da controparte che, anzi, ha confermato la circostanza di non aver mai versato alcunché a titolo di contributo econo- mico alla sig.ra , data anche l'assenza di richieste in tal Controparte_3 senso (vd. atto di costituzione del 16.3.2023, pag. 2, nonché interrogatorio formale del convenuto all'udienza del 20.1.2025).
È dunque solo a quel soggetto, ovvero la madre convivente, estranea al presente giudizio, che bisogna fare riferimento in punto di legittimazione at- tiva ai fini della restituzione di quanto anticipato a titolo di mantenimento del figlio , odierno attore, nei confronti del padre biologico Parte_1 convenuto.
In ultima analisi, in ordine alla domanda di rimborso delle somme non versate a titolo di mantenimento pregresso, non sussiste la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne poiché, come dichiarato anche dalla Suprema
Corte di Cassazione, il rimborso di tali spese spetta al genitore che ha prov- veduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita e tale obbligo ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore che ha ri- conosciuto il figlio degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della OL (Cass. Sez. 1, ord. n. 16916 del 25.05.2022; Cass. sez. 1, Sent. n.
16657 del 22.07.2014).
- 7 -
5.2 La domanda di mantenimento pregresso del figlio maggiorenne non indipendente economicamente.
La suddetta domanda, dal momento che è stato richiesto il mantenimento pregresso dalla nascita sino al momento della proposizione della domanda giudiziale e, dunque, anche il mantenimento per il periodo che va dai 18 ai
23 anni dell'attore, ha presupposti diversi dalla precedente (sub 5.1) ma anch'essa è da rigettare per le ragioni che si vanno ad esporre.
Anzitutto va osservato che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il figlio mag- giorenne ma non indipendente economicamente può vedersi riconosciuto, in sede giudiziale, il diritto alla percezione di un assegno periodico da parte del genitore (non convivente) e che tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, può essere versato direttamente all'avente diritto.
Sussiste, dunque, in astratto, il diritto, e di conseguenza, la legittimazione attiva del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, a richiedere ed ot- tenere una somma a titolo di mantenimento da parte del genitore non convi- vente. Tuttavia, tale diritto presuppone logicamente che i costi del manteni- mento, nel periodo di riferimento che l'attore fa valere, non siano già gravati per intero sull'altro genitore, poiché in quest'ultima ipotesi, analogamente a quanto accade rispetto ai figli minorenni, si configura esclusivamente il dirit- to al rimborso pro quota di quanto anticipato dal genitore adempiente.
Detto in altri termini, nel momento e nella misura in cui il figlio Per_6 agisce per chiedere la corresponsione diretta del mantenimento nei
[...] suoi confronti, per il futuro, da parte del genitore non convivente, viene me- no la legittimazione dell'altro genitore a percepire quel contributo in quanto esso, a questo punto, non avrebbe più una valida ragione economica. Ma questo presuppone appunto una domanda rivolta al futuro, mentre non ha senso discutere di corresponsione diretta di un mantenimento pregresso, ri- spetto al quale è l'altro genitore a potersi dolere economicamente.
Tale assunto è confermato dal fatto che nei giudizi aventi ad oggetto la cri- si familiare, in caso di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, la giurisprudenza prevalente ritiene coesistenti due situazioni giuridiche en-
- 8 - trambe meritevoli di tutela: quella del genitore collocatario/convivente e quella del figlio maggiorenne non autosufficiente a ricevere il contributo eco- nomico. Tuttavia, il versamento diretto al figlio è considerato una mera mo- dalità di adempimento dell'obbligo di contribuzione ex art. 316 bis c.c. alter- nativa rispetto al pagamento nelle mani del genitore convivente. Quest'ultimo soggetto, anche dopo l'introduzione legislativa della possibilità di manteni- mento “diretto” del figlio, si reputa infatti ancora dotato, jure proprio, di le- gittimazione attiva a percepire l'assegno di mantenimento per i figli maggiore di età (cfr. Cass. ord. 10 dicembre 2010 n. 24989; Cass. 23 luglio 2010 n.
17275).
Nel caso di specie, le allegazioni dell'attore – sopra richiamate - indicano che, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, egli ha continuato ad essere mantenuto dalla madre, senza che vi sia stata alcuna interruzione della convivenza con quest'ultima. Del resto, tale ininterrotta convivenza è essa stessa prova dell'intervenuto esatto adempimento dell'obbligo del man- tenimento da parte della madre, anche per la parte gravante sul padre.
Per tali ragioni, anche rispetto alla domanda in parola, la legittimazione attiva indispensabile ai fini dell'ottenimento, dal convenuto, del rimborso pro quota degli esborsi sostenuti per il figlio, ancorché maggiorenne ma convi- vente e non autonomo economicamente, sarebbe spettata alla madre dell'odierna parte attrice: soggetto, tuttavia, che non ha instaurato né è in- tervenuto nel presente giudizio.
5.3 La domanda di mantenimento pro futuro.
Nel novero delle domande di parte attrice rientra anche quella volta ad ot- tenere la condanna della controparte al pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento per il futuro, ovvero con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Anche questa domanda non può trovare accoglimento e va, pertanto, re- spinta.
Infatti, il diritto al mantenimento per i figli maggiorenni non economica- mente indipendenti presuppone talune condizioni che sono state nel tempo
- 9 - enucleate dalla dottrina e dalla giurisprudenza di riferimento.
In primo luogo, va chiarito che, seguendo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
Il suddetto onere probatorio, come è stato evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, deve vertere “sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento” (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 26875 del 20.09.2023).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare genericamente il fatto di non aver potuto intraprendere, dopo il conseguimento del diploma del liceo artistico, alcun corso universitario o di formazione/specializzazione,
a causa della indisponibilità di risorse economiche (vd. pag. 6 dell'atto di ci- tazione e pag. 15 della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., depositata il 25.7.2025). Non vi è però alcuna specifica allegazione volta ad individuare,
o quantomeno circoscrivere, il settore di studio o lavoro nel quale il soggetto istante avrebbe voluto inserirsi, a documentare l'avvio di un percorso forma- tivo (es. certificati di iscrizione, partecipazione a selezioni, etc.) né, al con- tempo, vengono dedotti elementi da cui emerga la fattiva ricerca di alternati- ve concrete e idonee al raggiungimento di una, quantomeno parziale, indi- pendenza economica (es. colloqui di lavoro). D'altronde, non è contestata la piena capacità lavorativa di che, già al momento Parte_1 dell'instaurazione del presente giudizio, era ampiamente maggiorenne.
Sempre in tema di obblighi di contribuzione in capo al genitore di figlio maggiorenne non indipendente economicamente, la Corte di Cassazione ha statuito che: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a cari- co dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico,
- 10 - dimostri – con conseguente onere probatorio a suo carico – di essersi adopera- to effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi atti- vamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambi- zioni” (Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2022, n. 23132); ed ancora, che: “i presupposti da accertare ai fini del diritto al mantenimento del figlio Per_6 sono integrati dalla sua età (nel senso che al suo aumentare si accom-
[...]
, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del Pt_3 diritto al conseguimento del mantenimento), dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al repe- rimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. 5088/2018,
12952/2016); con la precisazione che ove il figlio abbia ampiamente superato la maggiore età, senza reperire, pur spendendo il conseguito titolo professiona- le sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, questi non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di manteni- mento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di di- mensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per sup- plire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.
38366 del 3.12.2021).
Come sopra anticipato, parte attrice non ha invero fornito alcun elemento da cui poter desumere che egli si sia effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente né sono state prospettate delle ragioni che ab- biano potuto ostacolare il reperimento di un'occupazione lavorativa.
Pertanto, fermo restando che lo status di figlio dà diritto, al ricorrere dei relativi e stringenti presupposti, alle prestazioni alimentari di cui all'art. 433
c.c., la domanda di mantenimento per il futuro va integralmente rigettata.
5.4. La domanda di contributo alle spese straordinarie
- 11 - Il rigetto della domanda di mantenimento, pregresso e futuro, comporta in automatico il rigetto della domanda volta ad ottenere la contribuzione alle spese straordinarie, dal momento che queste ultime, benché prive di defini- zione legislativa ma note nella prassi giudiziaria, rappresentano una delle voci economiche che compongono il mantenimento in senso ampio, sebbene vengano generalmente corrisposte dal genitore non collocatario come sur- plus, ovvero al di fuori dall'assegno periodico. Quest'ultima caratteristica, tuttavia, non ne muta la natura di voce integrante il mantenimento – e, dun- que, assoggettata ai medesimi presupposti – ma deriva esclusivamente dal fatto che, a differenza delle spese ordinarie, quelle straordinarie sono di rego- la occasionali, sporadiche, gravose o voluttuarie.
Nel presente procedimento, per le argomentazioni sopra esposte, si è esclusa la presenza delle condizioni per riconoscere il mantenimento in capo all'attore e, pertanto, nulla può essere previsto in relazione alle spese straor- dinarie.
6. La domanda di risarcimento di danno
La domanda attorea volta ad ottenere la condanna del convenuto al risar- cimento del danno non patrimoniale ingiustamente patito è invece fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In particolare, ha chiesto tale forma di risarcimento al fi- Parte_1 ne di compensare la perdita, in punto di sofferenza morale e turbamento, pa- tita a causa dell'assenza della figura paterna - fino al suo diciottesimo anno di età ed anche oltre - ovvero dalla violazione dei suoi diritti fondamentali di figlio, non avendo ricevuto cura, istruzione, educazione e mantenimento dal padre , pur essendo quest'ultimo a conoscenza del legame di fi- CP_2 liazione fin dal momento del concepimento e della nascita.
Tanto premesso, in punto di diritto non pare superfluo rammentare che
«la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la OL (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la
- 12 - lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazio- ne giudiziale di paternità e maternità» (Cass. sez. 1, 10 aprile 2012 n. 5652) e
«Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale in- tegra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della OL, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filia- zione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost. - oltre che nelle norme di natura in- ternazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconosci- mento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'auto- noma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla pro- le» (Cass. 16 febbraio 2015 n. 3079).
La giurisprudenza di legittimità, nell'enucleare la nozione di illecito endo- familiare, ha chiarito che la violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell'ipotesi in cui provochi la lesio- ne di diritti costituzionalmente protetti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., come reinterpretato alla lu- ce dei principi recentemente e ripetutamente affermati in tema di danni alla persona (v. Cass. 28551/23, Cass. 26301/2021, Cass. 28989/2019, Cass.
7513/2018, Cass. 2788/2019, Cass. 901/2018). Ed ancora, è stato afferma- to che alla formula costituita dall' "diritto ad essere educato e man- Pt_4 tenuto" non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coor- dinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario ri- lievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il
- 13 - nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'indivi- duo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezio- ne e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere rela- zioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli ele- menti fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione co- stituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione
Europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n.
176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato.
Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148
c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimen- to e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore
(Cass. sez. 1, 22 novembre 2013 n. 26205).
Ciò premesso, analizzando la fattispecie sottoposta a giudizio, si riscontra la presenza di tutti i presupposti dell'illecito aquiliano, sub specie endofami- liare (artt. 2043 e 2059 c.c.), ovvero la condotta del danneggiante, l'evento di danno e le conseguenze dannose, nonché il nesso di causalità tra la prima e i secondi.
Quanto alla condotta del danneggiante e al suo connotato soggetti- vo/psicologico, deve evidenziarsi come dall'istruttoria emerga chiaramente che avesse consapevolezza della propria paternità nei confronti CP_2 di o che, al più, potesse nutrire dei dubbi tali da non esclu- Parte_1 dere, nel suo atteggiamento inerte, un connotato di colpa grave. Ed infatti, in sede di interrogatorio formale egli, confermando quanto già esposto in seno alla costituzione, ha dichiarato che “nell'unica telefonata intercorsa tra fine
- 14 - dicembre 1998 e inizi gennaio 1999, la mi ha comunicato di essere Pt_1 incinta ma di non essere certa circa la paternità. Mi riferì anche che, in ogni caso, da parte mia non voleva nulla”, ed ancora che “mia zia AR circa set- te\otto anni fa mi ha fatto vedere una foto di chiedendomi di non in- Pt_1
Perso tromettermi nella sua vita. A quel punto ho subito avuto la sensazione che vide fosse realmente mio figlio” (si veda verbale d'udienza del 20.1.2025 pg.
1).
A supporto delle conclusioni sopra esposte si pone anche il contenuto del- la deposizione della teste la quale ha riferito sostanzialmente Tes_1
Perso come era stato informato, nel corso degli anni, in ordine al figlio CP_2 vide , per suo tramite, e non aveva comunque manifestato alcuna Pt_1 volontà di riconoscerlo o mantenerlo (“confermo che, nel corso degli anni, In- singa mi chiedeva informazioni su ma non mi ha mai chiesto di CP_2 Pt_1 mostragli le foto che avevo e non abbiamo mai parlato circa riconoscimento e mantenimento” verbale d'udienza cit.).
Come ben evidenziato dalla difesa dell'attore, “il riconosciuto ruolo e la co- stante frequentazione, nel corso degli anni, della zia con i Tes_1 Pt_2 ro, conferma la bontà della rappresentazione dei fatti (contenuta in citazione).
Non sembra, infatti, potersi rinvenire altra giustificazione e/o interesse della sig. alla frequentazione assidua con la diretta zia dell' Pt_1 CP_2 se non quella di mantenere vivo l'unico collegamento con il padre biologico di nella speranza di provocare, per il tramite della mediazione della zia, Pt_1 un ravvedimento dello stesso” (cfr memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il
27.4.2023).
In ordine alla consapevolezza del concepimento in capo al padre, inoltre, la giurisprudenza di legittimità, che sul punto si condivide, sostiene essa sia da intendersi non necessariamente quale certezza assoluta, scaturente in via esclusiva dalla prova ematologica, ma quale risultato di una serie di indizi univoci, quali la consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Cass. civ., 22 novembre 2013 n. 26205). È proprio quanto si riscontra nel caso in trattazione in cui è incontestato tra le parti che la rela-
- 15 - zione sessuale tra la madre dell'attore e il convenuto si era protratta nei mesi antecedenti e concomitanti al concepimento.
Rispetto all'evento di danno, deve osservarsi come l'attore sia cresciuto nell'assenza oggettiva del proprio padre biologico e, pertanto, in punto di conseguenze dannose, egli non ha potuto godere di alcuna delle prerogative riconosciute al figlio dal diritto interno e internazionale, secondo ognuna del- le accezioni sopra descritte, cioè né in quella intimo/affettiva, né tantomeno in quella sociale.
Né può valere a mitigare il danno la circostanza, pure allegata da
contro
- parte, che l'attore avrebbe goduto di una presenza genitoriale vicaria, cioè quella del presunto compagno della madre (vd. pg. 2 dell'atto di costituzione depositato il 16.3.2023). In primo luogo, perché a livello probatorio è emerso a tal riguardo un quadro piuttosto incerto e poco verosimile (posto che: la te- ste ha dichiarato come il sig. fosse in realtà il datore Tes_1 CP_4 di lavoro della sig.ra ; lo stesso attore, in sede di interrogatorio for- Pt_1 male, ha dichiarato che, pur chiamando “papà” il predetto ha CP_4 con il passare del tempo nutrito dubbi al riguardo - vista la differenza di età con la madre – per poi comunque apprendere che si trattava, appunto, del datore di lavoro). Ma, in modo dirimente, perché in una materia come quella in esame, in cui vengono in rilievo diritti fondamentali a contenuto pretta- mente personalistico e morale, non può certo valere un principio analogo alla compensatio lucri cum damno, tipico delle obbligazioni risarcitorie a contenu- to patrimoniale.
Analogamente, del resto, non assume rilievo alcuno, contrariamente all'assunto difensivo del resistente, la circostanza che egli, dopo che
[...] aveva appreso che lui era suo padre, gli aveva scritto dei messaggi Parte_5 tramite whatsapp e gli aveva inviato dei versetti del Vangelo, atteso che non era stato instaurato alcun rapporto genitoriale con l'odierno attore (cfr. doc.
4 all'atto di citazione, schermate di alcuni messaggi tra le parti del presente giudizio nel periodo dal 7/9/2018 sino al 10/12/2021).
- 16 - Come ben messo in luce dalla Corte di Cassazione in tema di danno endo- familiare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presun- zioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti com- piute (Cass. n. 24719 del 07/09/2025).
6.1 Deve osservarsi che il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056
c.c.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne
– sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssima- zione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri stan- dardizzati dovrà per-tanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizza- zione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat- tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
- 17 - In merito alla quantificazione questo Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rap- porto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc previ- sta dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, indirizzo che ha trovato recente conferma da parte della Su- prema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., n. 34986 del 28/11/2022).
In particolare, recentemente (2024), il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare pienamente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Le suddette Tabelle prevedono, tenuto conto del punto base di € 3.911,00, nel caso in cui il congiunto da risarcire sia il figlio, un risarcimento compre- so tra un minimo di € 219.016,00 ed un massimo di € 336.346,00, determi- nato sulla base dell'attribuzione di punti 24 punti in base all'età del congiun- to (26 anni) e punti 18 in base all'età della vittima (57 anni), quantificando nel minimo l'intensità della relazione affettiva e considerando, altresì, la “so- pravvivenza” di un familiare.
Poiché si tratta di voce calcolata sulla “perdita definitiva”, a causa di de- cesso, l'importo base, nell'ipotesi in discussione di privazione del rapporto parentale, va rimodulato.
Nel caso di specie - tenuto conto del lasso di tempo trascorso dalla nascita di all'instaurazione del presente giudizio (circa 23 anni), Parte_1 delle condizioni di totale abbandono morale e materiale, dell'età del figlio e del padre, nonché delle aspettative di vita di entrambi, della presenza di un familiare (la madre) oltre il padre - adottando come base di calcolo l'importo minimo, si stima equo quantificare il risarcimento spettante a Parte_6 vide per il danno non patrimoniale subito in misura pari al 55% per com- plessivi euro 120.458,80 (55% di € 219.016,00)- in considerazione del fatto che la perdita del rapporto parentale non assume nello specifico carattere ir- reversibile (atteso che sussiste ancora la possibilità per l' di instaura- CP_2
- 18 - re una relazione affettiva con il figlio)-, considerati congrui all'attualità, im- porto comprensivo dunque di rivalutazione monetaria e interessi fino alla da- ta della presente pronuncia.
In conclusione, pertanto, va condannato al pagamento, in CP_2 favore di della somma suindicata, sulla quale sono poi do- Parte_1 vuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
7. Sulle spese
In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo di alcune delle domande proposte dall'attore, va previ- sta la compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà, con condanna del convenuto a rifondere la restante parte, liquidata come in di- spositivo, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 115/2002, poiché è stato ammesso al patrocinio Parte_1
a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del
3/2/2022.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vitto- riosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quel-le do- vute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema pro- cessualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvan- taggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo , tramite l'even- Pt_7 tuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difenso- re, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
- 19 - 7.1. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con l'ordinanza del 22/12/2023 vanno, da ultimo, poste in via definitiva a carico del conve- nuto . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che , nato a [...] il [...], è padre di CP_2
nato a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO provveda alla rettifica dell'atto di nascita dell'attore , na- Parte_1 to a PALERMO il 21/07/1999, trascritto al n. 306, parte I, serie A, con l'annotazione della paternità;
- rigetta la domanda proposta da volta ad ottenere il Parte_1 pagamento di una somma corrispondente al mantenimento non percepito da
Agosto 1999 a Dicembre 2022;
- rigetta la domanda proposta da volta ad ottenere un Parte_1 assegno di mantenimento fino al raggiungimento di una propria indipenden- za economica;
- rigetta la domanda proposta da di condanna del con- Parte_1 venuto al contributo per le proprie spese straordinarie future nella misura del 70%;
- condanna al pagamento in favore di a CP_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno endofamiliare, della somma di euro
120.458,80, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
- dichiara compensate nella misura della metà le spese processuali e condanna a rimborsare all'attore la restante parte che liquida, CP_2 in tale ridotta entità, in euro 5.650,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
- pone, in via definitiva, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con l'ordinanza del 22/12/2023, a carico del convenuto CP_2
- 20 - . CP_2
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO per le necessarie annotazioni nell'atto di nascita dell'attore.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/10/2025.
Minuta redatta con la collaborazione della d.ssa Eleonora Antonuccio Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
- 21 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15887 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e di- Parte_1 feso per mandato in atti dall'Avv. TAORMINA ALESSIA;
– parte attrice –
CONTRO
SI , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 per mandato in atti dall'Avv. PARISI VALENTINA;
– parte convenuta –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/05/2025- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2022 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale al fi-
[...] CP_2 ne di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità di quest'ultimo nei pro- pri confronti e l'accertamento di tutti i diritti conseguenti allo status di figlio, nonché la condanna del convenuto a provvedere al suo mantenimento sin dalla nascita e anche per il futuro, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre che al pagamento del 70% delle spese straordinarie e al ri- sarcimento del danno patito a causa dell'assenza, prolungata negli anni, del- la figura genitoriale.
A sostegno delle domande formulate l'attore esponeva:
- di essere nato, in data 21/07/1999, dalla relazione sentimentale durata circa due anni tra la propria madre, , e , ma Controparte_3 CP_2 di essere stato riconosciuto solo dalla prima la quale, lo aveva tenuto all'oscuro, durante la minore età, dell'identità del padre e si era fatta carico in via esclusiva del suo accudimento, della sua educazione e del suo mante- nimento;
- che , sebbene pienamente consapevole sia del concepimen- CP_2 to che della nascita dell'odierno esponente, aveva nondimeno sin da subito dichiarato di non essere pronto ad assumersi la propria responsabilità geni- toriale e aveva successivamente contratto matrimonio con un'altra donna, dalla quale aveva avuto quattro figli ( nato l'[...]; Per_1 Per_2
il 24/12/2000; il 5/06/2004 e il 17/12/2007), senza
[...] Per_3 Per_4 aver mai dato riscontro agli inviti di volti a fargli conoscere Controparte_3 il figlio pur essendo stato informato della crescita di quest'ultimo Pt_1 tramite le notizie che gli erano state riferite, nel corso degli anni, da una pa- rente;
- che solo nell'aprile 2018 gli era stato rivelato, dai figli dell' , che CP_2 quest'ultimo era suo padre;
- che, tuttavia, anche nel periodo successivo alla scoperta dell'identità del padre non era stato instaurato, per volontà del convenuto, alcun tipo di rap- porto genitoriale e non è stata neppure erogata alcuna forma di contributo economico.
2. nel costituirsi in giudizio aderiva alla domanda volta ad CP_2
- 2 - ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità ma contestava la ricostruzio- ne degli accadimenti fornita dall'attore e sollecitava, pertanto, il rigetto di tutte le richieste di contenuto economico avanzate nei suoi riguardi.
E segnatamente, nel proprio atto di costituzione il convenuto precisava di aver avuto soltanto alcuni rapporti sessuali occasionali con la sig.ra Pt_2
[..
, la quale quando lo aveva informato della gravidanza non gli aveva dato alcuna certezza in ordine alla paternità del nascituro;
da conoscenti comuni era stato poi informato del fatto che veniva cresciuto e rico- Parte_1 nosceva come figura genitoriale il compagno della madre e, per tale ragione, si era convinto di non esserne il padre, considerata anche l'assenza di alcu- na richiesta di accertamento della paternità né tanto meno di natura econo- mica.
Evidenziava che era stata, dunque, la madre dell'attore, per 18 anni, a ta- cere con tutti gli interessati l'identità del padre biologico del figlio che, dopo la scoperta della vera identità del padre, aveva rifiutato ogni forma di rappor- to con il deducente, contrariamente a quanto asserito dalla controparte.
3. Con ordinanza del 22.12.2023 veniva disposta d'ufficio consulenza tec- nica al fine di accertare, tramite indagini genetiche, la sussistenza del rap- porto di paternità biologica tra le parti.
Quindi la causa, all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali e degli in- terrogatori formali delle parti, all'udienza cartolare del 26.05.2025 veniva ri- messa al Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, alla quale si è associata anche parte convenuta, è fondata e va accolta. Si tratta, infatti, ai sensi dell'art. 270 c.c., di azione a cui è legittimato attivamente il figlio e imprescrittibile riguardo allo stesso.
La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, volta a confrontare il corredo genetico di con quello del convenuto, attraverso Parte_1
l'esame dei rispettivi patrimoni genetici tratti da campioni salivari, ha porta-
- 3 - to, sulla base dei risultati dell'analisi biostatistica, alle seguenti conclusioni:
“Il valore cumulativo del Paternity Index è risultato pari a 2.377.848,45, corri- spondente a una Probabilità di Paternità del (…) È importante NumeroDiC_1 notare che: un valore di Probabilità di Paternità superiore al 99,99% è conside- rato prova praticamente certa di paternità biologica (…). Le linee guida dei Ge- netisti Forensi Italiani (GeFI) indicano come significativo un valore uguale o superiore al 99,99%. Il valore ottenuto in questo caso (99,99999454%) supera ampiamente tutte queste soglie. Il signor è il padre biologico di CP_2
. La probabilità di paternità p(w) è pari al 99,99999454 %” Parte_1
(cfr. conclusioni della “Relazione di consulenza tecnica genetico forense” de- positata in data 18/09/2024 dal c.t.u. nominato, dott. ). Persona_5
Il suddetto esito tecnico-scientifico, unitamente a quanto emerso dalle al- legazioni delle parti, concordi del resto nel chiedere la pronuncia di cui all'art. 269 c.c., consente di poter ritenere giudizialmente accertata la pater- nità di nei confronti di . CP_2 Parte_1
Al riguardo può, peraltro, richiamarsi l'orientamento ormai consolidato e condivisibile della Corte di Cassazione in base al quale "in materia di accer- tamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha fun- zione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione;
essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova of- ferti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione” (Cass., sez. I Civile, ord. 1 – 13 luglio 2020, n.
14916; Cass., 17 febbraio 2006, n. 3563). Ed ancora, sempre nella medesi- ma direzione, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che la probabilità di paternità “superiore alla soglia del 99,72% costituisce prova autonoma e sufficiente della paternità” segnando il limite della sostanziale certezza (Cass.
Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355).
Relativamente alla volontà di parte attrice di mantenere il cognome “Chio- varo”, deve rilevarsi come essa sia una facoltà legittima attribuita dalla legge in caso di filiazione accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione
- 4 - del cognome nei registri dello stato civile. In particolare, il mantenimento del cognome precedentemente attribuito può giustificarsi, come nel caso di spe- cie, anche a fronte dell'età del soggetto, essendo senza dubbio divenuto au- tonomo segno di identità personale.
5. La domanda volta ad ottenere il mantenimento pregresso e futuro.
In ordine alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'obbligo del convenuto, in quanto padre dell'attore, al mantenimento di quest'ultimo con decorrenza dalla nascita ed alla conseguente condanna al pagamento delle somme dovute a tale titolo, anche per il passato, è necessario, preliminar- mente, effettuare alcune precisazioni: atteso che occorre distinguere il perio- do di tempo intercorrente tra la nascita e il compimento della maggiore età dell'attore, quello successivo sino all'introduzione del presente giudizio e il sostentamento per il futuro.
Può anticiparsi, tuttavia, che per tutti i periodi indicati la domanda di mantenimento va respinta, rispettivamente per mancanza di legittimazione attiva e per mancanza di allegazione e prova dei presupposti del c.d. mante- nimento diretto del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
5.1 La domanda di mantenimento dalla nascita al compimento della maggiore età.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, come espressamente previsto dall'art. 277 c.c., la dichiarazione giudiziale di paternità produce i medesimi effetti del riconoscimento spontaneo e, pertanto, fa sorgere in capo alle parti, geni- tore e figlio, tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge, compreso natu- ralmente l'obbligo del genitore al concorso nel mantenimento del figlio, se- condo la proporzione prevista dall'art. 316 bis c.c. Infatti, tale obbligo si ri- collega automaticamente allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. A tale situazione giuridica soggettiva passiva fa da contraltare il diritto del figlio, previsto a chiare lettere dall'art. 315bis c.c., ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori.
Tuttavia, quando per qualsiasi causa uno dei genitori non abbia effettuato
- 5 - il riconoscimento e/o si sia per altro motivo sottratto ai propri doveri a con- tenuto economico e, pertanto, il figlio sia stato di fatto mantenuto solo dall'altro genitore, dal lato attivo il diritto al mantenimento può dirsi comun- que soddisfatto ma, sotto altro e distinto profilo, sorge, in capo al genitore che ha adempiuto per intero all'obbligazione ex lege, un diritto di regresso nei confronti di quello che, invece, si è reso inadempiente.
In altre parole, come è stato a più riprese statuito dalla giurisprudenza di legittimità, è il genitore che ha assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, secondo la ripartizione ora sancita dall'art. 316bis c.c., ad avere diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 15098 del
30.05.2023; Cass., sez. 1, 28 marzo 2017, n. 7960; Cass., sez. 1, 10 aprile
2012, n. 5652).
Dunque, rispetto ai fatti di causa, sarebbe stata la madre dell'attore ad es- sere legittimata attivamente a proporre domanda di rimborso pro quota per le spese sostenute, dal momento che ha adempiuto da sola – per intero - all'obbligo di mantenimento del figlio con i proventi che ha tratto dalla sua attività lavorativa. Peraltro, per completezza, deve precisarsi che la condanna al rimborso di tale quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non può prescindere da una espressa domanda della parte legit- timata e in nome proprio, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rap- porti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili (cfr. Cass. ord.,
n. 19009 del 13 giugno 2022; Cass. n. 9300 del 2010; Cass. n. 3991 del
2010; Cass., n. 22506 del 2010).
Ora, nel caso che in disamina non è posto in dubbio che l'attore sia stato, sin dalla nascita ed almeno fino alla proposizione della domanda giudiziale, interamente e direttamente mantenuto dalla madre, come emerge dal conte- nuto del libello introduttivo e dai successivi atti di parte (cfr. atto di citazione pagg. 2, 5 e 6 ove si legge che: “la sig. ha cresciuto il pro- Controparte_3 prio figliolo da sola con le proprie forze ed energie. La medesima ha incontrato
- 6 - non indifferenti difficoltà, in quanto dovendo sopperire alla mancanza della fi- gura paterna anche dal punto di vista economico (…) ha dovuto far fronte per intero alle di lui esigenze con tutte le sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro”; ed ancora che “intorno alla fine del 2019, la madre, Sig. , chiese di incontrare il sig. (..). Nella Controparte_3 CP_2 predetta occasione, rappresentando di avere perso il lavoro, di trovarsi in pre- carie condizioni economiche, di avere per oltre 20 anni mantenuto economica- mente senza avere ottenuto il benché minimo aiuto dal padre…”; ovve- Pt_1 ro, infine “l'odierno esponente, nel corso di questi lunghi 23 anni, a fronte del totale disinteresse dimostrato dal padre, è stato interamente mantenuto dalla madre che ha fatto immensi sacrifici per assicurargli un dignitoso manteni- mento…).
Tale allegazione non è contestata da controparte che, anzi, ha confermato la circostanza di non aver mai versato alcunché a titolo di contributo econo- mico alla sig.ra , data anche l'assenza di richieste in tal Controparte_3 senso (vd. atto di costituzione del 16.3.2023, pag. 2, nonché interrogatorio formale del convenuto all'udienza del 20.1.2025).
È dunque solo a quel soggetto, ovvero la madre convivente, estranea al presente giudizio, che bisogna fare riferimento in punto di legittimazione at- tiva ai fini della restituzione di quanto anticipato a titolo di mantenimento del figlio , odierno attore, nei confronti del padre biologico Parte_1 convenuto.
In ultima analisi, in ordine alla domanda di rimborso delle somme non versate a titolo di mantenimento pregresso, non sussiste la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne poiché, come dichiarato anche dalla Suprema
Corte di Cassazione, il rimborso di tali spese spetta al genitore che ha prov- veduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita e tale obbligo ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore che ha ri- conosciuto il figlio degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della OL (Cass. Sez. 1, ord. n. 16916 del 25.05.2022; Cass. sez. 1, Sent. n.
16657 del 22.07.2014).
- 7 -
5.2 La domanda di mantenimento pregresso del figlio maggiorenne non indipendente economicamente.
La suddetta domanda, dal momento che è stato richiesto il mantenimento pregresso dalla nascita sino al momento della proposizione della domanda giudiziale e, dunque, anche il mantenimento per il periodo che va dai 18 ai
23 anni dell'attore, ha presupposti diversi dalla precedente (sub 5.1) ma anch'essa è da rigettare per le ragioni che si vanno ad esporre.
Anzitutto va osservato che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il figlio mag- giorenne ma non indipendente economicamente può vedersi riconosciuto, in sede giudiziale, il diritto alla percezione di un assegno periodico da parte del genitore (non convivente) e che tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, può essere versato direttamente all'avente diritto.
Sussiste, dunque, in astratto, il diritto, e di conseguenza, la legittimazione attiva del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, a richiedere ed ot- tenere una somma a titolo di mantenimento da parte del genitore non convi- vente. Tuttavia, tale diritto presuppone logicamente che i costi del manteni- mento, nel periodo di riferimento che l'attore fa valere, non siano già gravati per intero sull'altro genitore, poiché in quest'ultima ipotesi, analogamente a quanto accade rispetto ai figli minorenni, si configura esclusivamente il dirit- to al rimborso pro quota di quanto anticipato dal genitore adempiente.
Detto in altri termini, nel momento e nella misura in cui il figlio Per_6 agisce per chiedere la corresponsione diretta del mantenimento nei
[...] suoi confronti, per il futuro, da parte del genitore non convivente, viene me- no la legittimazione dell'altro genitore a percepire quel contributo in quanto esso, a questo punto, non avrebbe più una valida ragione economica. Ma questo presuppone appunto una domanda rivolta al futuro, mentre non ha senso discutere di corresponsione diretta di un mantenimento pregresso, ri- spetto al quale è l'altro genitore a potersi dolere economicamente.
Tale assunto è confermato dal fatto che nei giudizi aventi ad oggetto la cri- si familiare, in caso di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, la giurisprudenza prevalente ritiene coesistenti due situazioni giuridiche en-
- 8 - trambe meritevoli di tutela: quella del genitore collocatario/convivente e quella del figlio maggiorenne non autosufficiente a ricevere il contributo eco- nomico. Tuttavia, il versamento diretto al figlio è considerato una mera mo- dalità di adempimento dell'obbligo di contribuzione ex art. 316 bis c.c. alter- nativa rispetto al pagamento nelle mani del genitore convivente. Quest'ultimo soggetto, anche dopo l'introduzione legislativa della possibilità di manteni- mento “diretto” del figlio, si reputa infatti ancora dotato, jure proprio, di le- gittimazione attiva a percepire l'assegno di mantenimento per i figli maggiore di età (cfr. Cass. ord. 10 dicembre 2010 n. 24989; Cass. 23 luglio 2010 n.
17275).
Nel caso di specie, le allegazioni dell'attore – sopra richiamate - indicano che, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, egli ha continuato ad essere mantenuto dalla madre, senza che vi sia stata alcuna interruzione della convivenza con quest'ultima. Del resto, tale ininterrotta convivenza è essa stessa prova dell'intervenuto esatto adempimento dell'obbligo del man- tenimento da parte della madre, anche per la parte gravante sul padre.
Per tali ragioni, anche rispetto alla domanda in parola, la legittimazione attiva indispensabile ai fini dell'ottenimento, dal convenuto, del rimborso pro quota degli esborsi sostenuti per il figlio, ancorché maggiorenne ma convi- vente e non autonomo economicamente, sarebbe spettata alla madre dell'odierna parte attrice: soggetto, tuttavia, che non ha instaurato né è in- tervenuto nel presente giudizio.
5.3 La domanda di mantenimento pro futuro.
Nel novero delle domande di parte attrice rientra anche quella volta ad ot- tenere la condanna della controparte al pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento per il futuro, ovvero con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Anche questa domanda non può trovare accoglimento e va, pertanto, re- spinta.
Infatti, il diritto al mantenimento per i figli maggiorenni non economica- mente indipendenti presuppone talune condizioni che sono state nel tempo
- 9 - enucleate dalla dottrina e dalla giurisprudenza di riferimento.
In primo luogo, va chiarito che, seguendo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
Il suddetto onere probatorio, come è stato evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, deve vertere “sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento” (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 26875 del 20.09.2023).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare genericamente il fatto di non aver potuto intraprendere, dopo il conseguimento del diploma del liceo artistico, alcun corso universitario o di formazione/specializzazione,
a causa della indisponibilità di risorse economiche (vd. pag. 6 dell'atto di ci- tazione e pag. 15 della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., depositata il 25.7.2025). Non vi è però alcuna specifica allegazione volta ad individuare,
o quantomeno circoscrivere, il settore di studio o lavoro nel quale il soggetto istante avrebbe voluto inserirsi, a documentare l'avvio di un percorso forma- tivo (es. certificati di iscrizione, partecipazione a selezioni, etc.) né, al con- tempo, vengono dedotti elementi da cui emerga la fattiva ricerca di alternati- ve concrete e idonee al raggiungimento di una, quantomeno parziale, indi- pendenza economica (es. colloqui di lavoro). D'altronde, non è contestata la piena capacità lavorativa di che, già al momento Parte_1 dell'instaurazione del presente giudizio, era ampiamente maggiorenne.
Sempre in tema di obblighi di contribuzione in capo al genitore di figlio maggiorenne non indipendente economicamente, la Corte di Cassazione ha statuito che: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a cari- co dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico,
- 10 - dimostri – con conseguente onere probatorio a suo carico – di essersi adopera- to effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi atti- vamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambi- zioni” (Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2022, n. 23132); ed ancora, che: “i presupposti da accertare ai fini del diritto al mantenimento del figlio Per_6 sono integrati dalla sua età (nel senso che al suo aumentare si accom-
[...]
, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del Pt_3 diritto al conseguimento del mantenimento), dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al repe- rimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. 5088/2018,
12952/2016); con la precisazione che ove il figlio abbia ampiamente superato la maggiore età, senza reperire, pur spendendo il conseguito titolo professiona- le sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, questi non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di manteni- mento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di di- mensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per sup- plire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.
38366 del 3.12.2021).
Come sopra anticipato, parte attrice non ha invero fornito alcun elemento da cui poter desumere che egli si sia effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente né sono state prospettate delle ragioni che ab- biano potuto ostacolare il reperimento di un'occupazione lavorativa.
Pertanto, fermo restando che lo status di figlio dà diritto, al ricorrere dei relativi e stringenti presupposti, alle prestazioni alimentari di cui all'art. 433
c.c., la domanda di mantenimento per il futuro va integralmente rigettata.
5.4. La domanda di contributo alle spese straordinarie
- 11 - Il rigetto della domanda di mantenimento, pregresso e futuro, comporta in automatico il rigetto della domanda volta ad ottenere la contribuzione alle spese straordinarie, dal momento che queste ultime, benché prive di defini- zione legislativa ma note nella prassi giudiziaria, rappresentano una delle voci economiche che compongono il mantenimento in senso ampio, sebbene vengano generalmente corrisposte dal genitore non collocatario come sur- plus, ovvero al di fuori dall'assegno periodico. Quest'ultima caratteristica, tuttavia, non ne muta la natura di voce integrante il mantenimento – e, dun- que, assoggettata ai medesimi presupposti – ma deriva esclusivamente dal fatto che, a differenza delle spese ordinarie, quelle straordinarie sono di rego- la occasionali, sporadiche, gravose o voluttuarie.
Nel presente procedimento, per le argomentazioni sopra esposte, si è esclusa la presenza delle condizioni per riconoscere il mantenimento in capo all'attore e, pertanto, nulla può essere previsto in relazione alle spese straor- dinarie.
6. La domanda di risarcimento di danno
La domanda attorea volta ad ottenere la condanna del convenuto al risar- cimento del danno non patrimoniale ingiustamente patito è invece fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In particolare, ha chiesto tale forma di risarcimento al fi- Parte_1 ne di compensare la perdita, in punto di sofferenza morale e turbamento, pa- tita a causa dell'assenza della figura paterna - fino al suo diciottesimo anno di età ed anche oltre - ovvero dalla violazione dei suoi diritti fondamentali di figlio, non avendo ricevuto cura, istruzione, educazione e mantenimento dal padre , pur essendo quest'ultimo a conoscenza del legame di fi- CP_2 liazione fin dal momento del concepimento e della nascita.
Tanto premesso, in punto di diritto non pare superfluo rammentare che
«la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la OL (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la
- 12 - lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazio- ne giudiziale di paternità e maternità» (Cass. sez. 1, 10 aprile 2012 n. 5652) e
«Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale in- tegra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della OL, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filia- zione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost. - oltre che nelle norme di natura in- ternazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconosci- mento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'auto- noma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla pro- le» (Cass. 16 febbraio 2015 n. 3079).
La giurisprudenza di legittimità, nell'enucleare la nozione di illecito endo- familiare, ha chiarito che la violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell'ipotesi in cui provochi la lesio- ne di diritti costituzionalmente protetti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., come reinterpretato alla lu- ce dei principi recentemente e ripetutamente affermati in tema di danni alla persona (v. Cass. 28551/23, Cass. 26301/2021, Cass. 28989/2019, Cass.
7513/2018, Cass. 2788/2019, Cass. 901/2018). Ed ancora, è stato afferma- to che alla formula costituita dall' "diritto ad essere educato e man- Pt_4 tenuto" non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coor- dinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario ri- lievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il
- 13 - nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'indivi- duo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezio- ne e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere rela- zioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli ele- menti fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione co- stituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione
Europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n.
176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato.
Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148
c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimen- to e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore
(Cass. sez. 1, 22 novembre 2013 n. 26205).
Ciò premesso, analizzando la fattispecie sottoposta a giudizio, si riscontra la presenza di tutti i presupposti dell'illecito aquiliano, sub specie endofami- liare (artt. 2043 e 2059 c.c.), ovvero la condotta del danneggiante, l'evento di danno e le conseguenze dannose, nonché il nesso di causalità tra la prima e i secondi.
Quanto alla condotta del danneggiante e al suo connotato soggetti- vo/psicologico, deve evidenziarsi come dall'istruttoria emerga chiaramente che avesse consapevolezza della propria paternità nei confronti CP_2 di o che, al più, potesse nutrire dei dubbi tali da non esclu- Parte_1 dere, nel suo atteggiamento inerte, un connotato di colpa grave. Ed infatti, in sede di interrogatorio formale egli, confermando quanto già esposto in seno alla costituzione, ha dichiarato che “nell'unica telefonata intercorsa tra fine
- 14 - dicembre 1998 e inizi gennaio 1999, la mi ha comunicato di essere Pt_1 incinta ma di non essere certa circa la paternità. Mi riferì anche che, in ogni caso, da parte mia non voleva nulla”, ed ancora che “mia zia AR circa set- te\otto anni fa mi ha fatto vedere una foto di chiedendomi di non in- Pt_1
Perso tromettermi nella sua vita. A quel punto ho subito avuto la sensazione che vide fosse realmente mio figlio” (si veda verbale d'udienza del 20.1.2025 pg.
1).
A supporto delle conclusioni sopra esposte si pone anche il contenuto del- la deposizione della teste la quale ha riferito sostanzialmente Tes_1
Perso come era stato informato, nel corso degli anni, in ordine al figlio CP_2 vide , per suo tramite, e non aveva comunque manifestato alcuna Pt_1 volontà di riconoscerlo o mantenerlo (“confermo che, nel corso degli anni, In- singa mi chiedeva informazioni su ma non mi ha mai chiesto di CP_2 Pt_1 mostragli le foto che avevo e non abbiamo mai parlato circa riconoscimento e mantenimento” verbale d'udienza cit.).
Come ben evidenziato dalla difesa dell'attore, “il riconosciuto ruolo e la co- stante frequentazione, nel corso degli anni, della zia con i Tes_1 Pt_2 ro, conferma la bontà della rappresentazione dei fatti (contenuta in citazione).
Non sembra, infatti, potersi rinvenire altra giustificazione e/o interesse della sig. alla frequentazione assidua con la diretta zia dell' Pt_1 CP_2 se non quella di mantenere vivo l'unico collegamento con il padre biologico di nella speranza di provocare, per il tramite della mediazione della zia, Pt_1 un ravvedimento dello stesso” (cfr memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il
27.4.2023).
In ordine alla consapevolezza del concepimento in capo al padre, inoltre, la giurisprudenza di legittimità, che sul punto si condivide, sostiene essa sia da intendersi non necessariamente quale certezza assoluta, scaturente in via esclusiva dalla prova ematologica, ma quale risultato di una serie di indizi univoci, quali la consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Cass. civ., 22 novembre 2013 n. 26205). È proprio quanto si riscontra nel caso in trattazione in cui è incontestato tra le parti che la rela-
- 15 - zione sessuale tra la madre dell'attore e il convenuto si era protratta nei mesi antecedenti e concomitanti al concepimento.
Rispetto all'evento di danno, deve osservarsi come l'attore sia cresciuto nell'assenza oggettiva del proprio padre biologico e, pertanto, in punto di conseguenze dannose, egli non ha potuto godere di alcuna delle prerogative riconosciute al figlio dal diritto interno e internazionale, secondo ognuna del- le accezioni sopra descritte, cioè né in quella intimo/affettiva, né tantomeno in quella sociale.
Né può valere a mitigare il danno la circostanza, pure allegata da
contro
- parte, che l'attore avrebbe goduto di una presenza genitoriale vicaria, cioè quella del presunto compagno della madre (vd. pg. 2 dell'atto di costituzione depositato il 16.3.2023). In primo luogo, perché a livello probatorio è emerso a tal riguardo un quadro piuttosto incerto e poco verosimile (posto che: la te- ste ha dichiarato come il sig. fosse in realtà il datore Tes_1 CP_4 di lavoro della sig.ra ; lo stesso attore, in sede di interrogatorio for- Pt_1 male, ha dichiarato che, pur chiamando “papà” il predetto ha CP_4 con il passare del tempo nutrito dubbi al riguardo - vista la differenza di età con la madre – per poi comunque apprendere che si trattava, appunto, del datore di lavoro). Ma, in modo dirimente, perché in una materia come quella in esame, in cui vengono in rilievo diritti fondamentali a contenuto pretta- mente personalistico e morale, non può certo valere un principio analogo alla compensatio lucri cum damno, tipico delle obbligazioni risarcitorie a contenu- to patrimoniale.
Analogamente, del resto, non assume rilievo alcuno, contrariamente all'assunto difensivo del resistente, la circostanza che egli, dopo che
[...] aveva appreso che lui era suo padre, gli aveva scritto dei messaggi Parte_5 tramite whatsapp e gli aveva inviato dei versetti del Vangelo, atteso che non era stato instaurato alcun rapporto genitoriale con l'odierno attore (cfr. doc.
4 all'atto di citazione, schermate di alcuni messaggi tra le parti del presente giudizio nel periodo dal 7/9/2018 sino al 10/12/2021).
- 16 - Come ben messo in luce dalla Corte di Cassazione in tema di danno endo- familiare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presun- zioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti com- piute (Cass. n. 24719 del 07/09/2025).
6.1 Deve osservarsi che il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056
c.c.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne
– sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssima- zione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri stan- dardizzati dovrà per-tanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizza- zione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat- tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
- 17 - In merito alla quantificazione questo Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rap- porto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc previ- sta dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, indirizzo che ha trovato recente conferma da parte della Su- prema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., n. 34986 del 28/11/2022).
In particolare, recentemente (2024), il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare pienamente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Le suddette Tabelle prevedono, tenuto conto del punto base di € 3.911,00, nel caso in cui il congiunto da risarcire sia il figlio, un risarcimento compre- so tra un minimo di € 219.016,00 ed un massimo di € 336.346,00, determi- nato sulla base dell'attribuzione di punti 24 punti in base all'età del congiun- to (26 anni) e punti 18 in base all'età della vittima (57 anni), quantificando nel minimo l'intensità della relazione affettiva e considerando, altresì, la “so- pravvivenza” di un familiare.
Poiché si tratta di voce calcolata sulla “perdita definitiva”, a causa di de- cesso, l'importo base, nell'ipotesi in discussione di privazione del rapporto parentale, va rimodulato.
Nel caso di specie - tenuto conto del lasso di tempo trascorso dalla nascita di all'instaurazione del presente giudizio (circa 23 anni), Parte_1 delle condizioni di totale abbandono morale e materiale, dell'età del figlio e del padre, nonché delle aspettative di vita di entrambi, della presenza di un familiare (la madre) oltre il padre - adottando come base di calcolo l'importo minimo, si stima equo quantificare il risarcimento spettante a Parte_6 vide per il danno non patrimoniale subito in misura pari al 55% per com- plessivi euro 120.458,80 (55% di € 219.016,00)- in considerazione del fatto che la perdita del rapporto parentale non assume nello specifico carattere ir- reversibile (atteso che sussiste ancora la possibilità per l' di instaura- CP_2
- 18 - re una relazione affettiva con il figlio)-, considerati congrui all'attualità, im- porto comprensivo dunque di rivalutazione monetaria e interessi fino alla da- ta della presente pronuncia.
In conclusione, pertanto, va condannato al pagamento, in CP_2 favore di della somma suindicata, sulla quale sono poi do- Parte_1 vuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
7. Sulle spese
In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo di alcune delle domande proposte dall'attore, va previ- sta la compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà, con condanna del convenuto a rifondere la restante parte, liquidata come in di- spositivo, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 115/2002, poiché è stato ammesso al patrocinio Parte_1
a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del
3/2/2022.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vitto- riosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quel-le do- vute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema pro- cessualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvan- taggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo , tramite l'even- Pt_7 tuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difenso- re, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
- 19 - 7.1. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con l'ordinanza del 22/12/2023 vanno, da ultimo, poste in via definitiva a carico del conve- nuto . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che , nato a [...] il [...], è padre di CP_2
nato a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO provveda alla rettifica dell'atto di nascita dell'attore , na- Parte_1 to a PALERMO il 21/07/1999, trascritto al n. 306, parte I, serie A, con l'annotazione della paternità;
- rigetta la domanda proposta da volta ad ottenere il Parte_1 pagamento di una somma corrispondente al mantenimento non percepito da
Agosto 1999 a Dicembre 2022;
- rigetta la domanda proposta da volta ad ottenere un Parte_1 assegno di mantenimento fino al raggiungimento di una propria indipenden- za economica;
- rigetta la domanda proposta da di condanna del con- Parte_1 venuto al contributo per le proprie spese straordinarie future nella misura del 70%;
- condanna al pagamento in favore di a CP_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno endofamiliare, della somma di euro
120.458,80, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
- dichiara compensate nella misura della metà le spese processuali e condanna a rimborsare all'attore la restante parte che liquida, CP_2 in tale ridotta entità, in euro 5.650,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
- pone, in via definitiva, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con l'ordinanza del 22/12/2023, a carico del convenuto CP_2
- 20 - . CP_2
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO per le necessarie annotazioni nell'atto di nascita dell'attore.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/10/2025.
Minuta redatta con la collaborazione della d.ssa Eleonora Antonuccio Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
- 21 -