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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni ConIGliere
Dott.ssa Monica Moi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio degli avv.ti Riccardo
Leonardo Piana e Manuela Antonella Piana che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti. APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Olbia, presso lo studio dell'avv.to Antonello Desini che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATO CONTRO
CP_2 in persona del legale rappresentante,
APPELLATO oggetto: appello avverso la sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in tema di rapporto di lavoro di badante All'udienza del 9.4.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE 1)accertare e dichiarare, se del caso ex art. 36 Cost., l'insufficienza e l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta all'odierna ricorrente nel periodo dal 1 febbraio 2019 al 4 febbraio 2020 e, pertanto, condannare il convenuto al pagamento in favore di della somma di euro 16.592,84 così come Parte_1 determinata nella consulenza redatta dalla Dottoressa a titolo di Per_1 differenze retributive e di ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, per le ragioni esposte in narrativa, o altra misura veriore accertata in corso di causa e, conseguentemente;
2)ordinare al convenuto la ricostituzione e/o regolarizzazione della posizione previdenziale di
3)spese rifuse di entrambi i gradi. In via istruttoria: Si chiede che Parte_1
Codesta Corte di Appello ammetta interrogatorio formale e la prova testimoniale
1 sul capitolato articolato in primo grado qui di seguito integralmente trascritto: a)“vero che la Sig.ra prestava la propria attività lavorativa presso la Parte_1 residenza dei Signori e , tutti i giorni, dalle ore Controparte_3 CP_4 7:00 alle ore 19:30; b)“vero che alla Sig.ra è stata richiesta la qualifica di Pt_1 O.S.S. per l'assunzione” c)“vero che la Sig.ra ha goduto di riposo Pt_1 settimanale” d)“vero che la retribuzione della Sig.ra ammontava a euro Pt_1
1.080,00 in contanti per i mesi di febbraio e marzo 2019 e che dal mese di aprile
2019 percepiva sempre euro 1.000,00 in contanti, senza alcuna retribuzione delle ore di lavoro straordinario”; e)“vero che percepiva il contributo della Regione Sardegna, nella misura di euro 1.450,00 mensili, nell'ambito del progetto
“Ritornare a Casa” per provvedere alla cura domestica dei familiari non autosufficienti;
f)“vero che alla Sig.ra veniva affiancata altra figura non Pt_1 professionale per lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle svolte dalla ricorrente . Si chiede di essere ammessi a provare i seguenti testi: Parte_1
, , tutti Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 residenti a Olbia, sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli a) e c) dell'interrogatorio formale. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO
In via preliminare: - Accertare e dichiarare che il contratto di lavoro si è concluso tra la IG.ra e la IG.ra per l'espletamento della Parte_1 CP_4 mansione di badante a favore del fu e, per l'effetto, dichiarare il Controparte_3 difetto di legittimazione passiva del resistente stante la rinuncia all'eredità della IG.ra (Rogito Notaio rep. del 13.10.2020 – All.1 CP_4 Per_2 fascicolo di parte di primo grado). In via subordinata e nel merito: - Nella non creduta ipotesi in cui venisse comprovato il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il
, accertare come lo stesso si riferisse unicamente Controparte_1 all'assistenza del e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma Controparte_3 dev'essere corrisposta in favore della medesima ricorrente;
In ulteriormente subordinata - Sempre nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un rapporto di lavoro tra la e il in favore di entrambi i Parte_1 Controparte_1 genitori, condannare il predetto resistente alle somme accertate in corso di causa se del caso all'esito di apposita CTU. In ogni caso con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio. Si deduce interrogatorio formale della ricorrente sui seguenti capitoli di prova : Parte_1
“Vero che la IG.ra , assunta dalla IG.ra , ha lavorato Parte_1 CP_4 dal 1.02.2019 al 4.02.2020 presso l'abitazione sita in Olbia, via della Piazza n.5/B, quale badante del IG. ; “Vero che nel periodo in cui ha Controparte_3 lavorato presso la predetta abitazione la IG.ra , coniuge del CP_4
si occupava delle proprie eIGenze di vita cucinando per se e Controparte_3 per il marito”; “Vero che nell'ambito del su citato rapporto di lavoro la IG.ra
lavorava dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 tutti i giorni Pt_1 della settimana al netto del giorno di riposo che veniva concordato con l'altra badante ”; “Vero che la IG.ra corrispondeva alla Persona_3 CP_4 IG.ra lo stipendio di Euro 1.480,00 mensili come da busta paga Parte_1 redatta dalla IG.ra del Centro Caf di Olbia”; “Vero che Persona_4 l'importo di cui sopra veniva corrisposto in contanti su espressa richiesta della
all'atto dell'assunzione”. In caso di risposte negative o evasive, si Parte_1
2 chiede che sui medesimi capi venga ammessa prova testimoniale. All'uopo, si indicano quali testimoni la IG.ra , responsabile presso il CAF Persona_4 di Olbia, via Imperia, residente in [...], Dott. Persona_3 Testimone_6 con studio professionale in Olbia medico curante della e del CP_4
, IG. , residente in [...](Loiri Porto Controparte_3 Testimone_7 San Paolo). Si formula espressa opposizione all'ammissione dei capi dedotti da controparte nel ricorso introduttivo in quanto palesemente inammissibili (su tutti il capo d) ovvero diretti a confermare circostanze documentali (capo e).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso depositato in data 4/5/2021 parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro, , esponendo di aver prestato la propria Controparte_1 attività lavorativa in qualità di badante presso la famiglia con Controparte_5 decorrenza dal 1.02.2019 e sino al 4.02.2020, data del licenziamento per decesso di;
Ha dedotto di aver preso accordi col resistente Controparte_3 CP_1
, in base ai quali la stessa avrebbe dovuto prestare attività in qualità di
[...] badante in favore del in orario diurno (dalle ore 7:00 alle ore Controparte_3
19:30), tutti i giorni, ed ogni straordinario e risposo settimanale non goduto, sarebbero stati puntualmente retribuiti. Ha affermato che durante l'effettuazione del periodo di prova, le era stato sottoposto un contratto già interamente compilato e sottoscritto, con condizioni del tutto diverse e precisamente a tempo indeterminato con mansione badante, per ore 54 settimanali (in luogo delle 87,5 ore settimanali effettivamente svolte), livello C Super, con altro e diverso datore di lavoro e precisamente , nata a [...] il [...], residente in [...]
Olbia alla via della Piazza n. 5/B, mentre, di fatto, ogni coordinazione, controllo e retribuzione faceva capo all'odierno resistente. Ha altresì affermato che assunta formalmente per occuparsi del padre del resistente, , nello Controparte_3 svolgimento della propria attività quotidiana si occupava anche della stessa Sig.ra
Ha affermato di essere creditrice del resistente, per il rapporto dedotto, CP_4 della somma di euro 16.592,84. Ha chiesto:” accertare e dichiarare, se del caso ex art. 36 Cost., l'insufficienza e l'inadeguatezza della retribuzione. corrisposta all'odierna ricorrente nel periodo dal 1 febbraio 2019 al 4 febbraio 2020 e, pertanto, condannare il convenuto al pagamento in favore di , della Parte_1 somma di euro 16.592,84 così come determinata nella consulenza redatta dalla
Dottoressa a titolo di differenze retributive e di ogni altro istituto di Per_1 legge e/o contrattuale, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, per le ragioni esposte in narrativa, o altra misura veriore accertata in corso di causa e, conseguentemente;
ordinare al convenuto la ricostituzione e/o regolarizzazione della posizione previdenziale di;
con vittoria di Parte_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Si è costituito in giudizio CP_1
ed ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva, in
[...] quanto la ricorrente era stata assunta dalla madre del resistente, IG.ra CP_4
, per l'espletamento delle mansioni di badante in favore del coniuge
[...]
padre dell'odierno resistente e che mai, la ricorrente aveva Controparte_3 svolto attività di badante in favore della e che del tutto CP_4 saltuariamente, era intervenuto per gestire le criticità del rapporto personale della ricorrente con i suoi anziani genitori. Ha affermato che in data 06.10.2020 aveva
3 rinunciato all'eredità della madre . Nel merito, ha contestato CP_4 l'orario di lavoro dedotto dalla ricorrente affermando che la stessa lavorava dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, godendo del giorno di riposo, concordato con altra badante e che raramente aveva prestato la Persona_3 sua attività nei giorni festivi. Ha affermato che il pagamento dello stipendio era avvenuto in contanti a seguito di espressa richiesta della ricorrente, corrispondente alla busta paga pari a Euro 1.480,00; ha contestato i conteggi allegati al ricorso. Da ultimo ha dedotto la necessaria integrazione del contradditorio nei confronti dell' Ha concluso: “Accertare e dichiarare che CP_2 il contratto di lavoro si è concluso tra la IG.ra e la IG.ra Parte_1 CP_4
per l'espletamento della mansione di badante a favore del fu
[...] CP_3 e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del resistente
[...] stante la rinuncia all'eredità della IG.ra . In via subordinata e nel CP_4 merito: - Nella non creduta ipotesi in cui venisse comprovato il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il , accertare come lo stesso si riferisse Controparte_1 unicamente all'assistenza del e, per l'effetto, dichiarare che Controparte_6 nessuna somma dev'essere corrisposta in favore della medesima ricorrente;
In ulteriormente subordinata - Sempre nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un rapporto di lavoro tra la e il in favore di Parte_1 Controparte_1 entrambi i genitori, condannare il predetto resistente alle somme accertate in corso di causa se del caso all'esito di apposita CTU. In ogni caso con vittoria di spese, CP_ spese generali, diritti ed onorari di causa” Si è costituito in giudizio l' ed ha chiesto: “in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare e determinare la conseguente obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro in epigrafe in favore del ricorrente per i titoli retributivi che risulteranno accertati di giustizia, con accessori maturati e maturandi, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, condannare lo stesso alla refusione in favore dell' delle spese e CP_2 competenze del presente giudizio””. La causa, istruita con documenti, è stata definita con la sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, il quale ha rigettato il ricorso sull'unico presupposto della mancata dimostrazione della stipula del contratto di lavoro subordinato con il resistente in luogo di CP_4 madre del resistente e coniuge del defunto . Ha altresì Controparte_3 compensato le spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto appello la cui ha resistito, con memoria, Pt_1 il , nella contumacia dell' . CP_3 CP_2
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con l'unico motivo, si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrate le domande dell'appellante con riguardo sia al soggetto contraente (stante il carattere simulato del nominativo riportato nel contratto scritto depositato in atti) sia al credito retributivo maturato sostenendo l'inidoneità probatoria della messaggistica whatsapp prodotta, difformemente da quanto riconosciuto dalla
Cassazione civile con sentenza n. 19155/2019 la quale ha altresì posto a carico di
4 chi vuole contestarne l'autenticità il relativo onere probatorio. Ancora, l'assoggettamento dell'appellante alle direttive dell'appellato avrebbe trovato conferma con l'ammissione dei mezzi di prova dedotti, ritenuti erroneamente superflui dal Tribunale. Ciò avrebbe altresì evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellato quale conseguenza della rinuncia all'eredità di quest'ultimo, invero reale contraente del rapporto instaurato con l'appellante. Detta contraddittorietà nel ragionamento del Tribunale emerge anche dalla motivazione posta a fondamento della compensazione delle spese di lite.
Il motivo non è condivisibile. Invero, è documentato che: l'appellante ha sottoscritto un contratto di lavoro domestico 1.2.2019 con tale defunta madre dell'appellato; il CP_4 tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari è stato promosso nei confronti di senza alcuna richiesta di accertare CP_4 che il rapporto di lavoro era realmente intercorso con;
la Controparte_1 corrispondenza email inviata allo studio ha come Controparte_7 controparte contrattuale dichiaratasi disposta a erogare 500 euro CP_4 quale anticipo sulle spettanze: somma accettata dalla quale acconto sul Pt_1 maggiore importo dovuto “alle coordinate già note al datore di lavoro cui seguirà la trasmissione della relativa quietanza”: con la precisazione che in premessa, lo studio legale dell'appellante prende “atto della mancata comunicazione diretta o per il tramite di legale rappresentante da parte dei IGnori e CP_4 CP_3 (IAetro: n.d.e.) con il nostro studio”; nella messaggistica “Rita <3” intercorsa in pendenza del rapporto contrattuale è scritto “Lei pensava di farmi come ”, Per_5
“non mi devo ammalare io per lei”, “per lei è come le dobbiamo favori o volontariato gratis perciò fa così. E come che dobbiamo essere inferiori perché lei CP_ è la padrona”, “non voglio immaginare tra lei e perché c'è la pensione di lui pensione di invalidità di vecchiaia. 4mila al mese e non anno da dove pagare una sostituta.”, “… lei a bisogno di tutti e due xk se la lasciamo o le manca una rimani a terra altroché non ai bisogno … proprio così le ho detto”; “chiedi all' fidati, CP_2 non a lui. Ma non ci pagano la domenica non ci pagano extra non ci pagano giorni festivi e ore in più. Non ci pagano stipendio come dovuto e ti fidi a fare contare a lui?? Nn lo fare.”, “lei…. A me invece ieri mi a detto che oltre al camice mi devo comprare anche il grembiule per quando spolvero oppure lei mi dà i suoi..”, “è pazza mischina”, “metto il pigiama al marito e li mi sposta la mano aggressiva.. una e due le ho detto con gentilezza IGnora aspetti … prende con due CP_4 mani e mi strattona il braccio e la mano..”; nella messaggistica “Anziano Olbia” relativa a conversazioni scritte tra l'appellante e l'appellato è scritto “domani sera se sei libera dopo le sette e mezza possiamo organizzare di farti conoscere a mia madre.”, (2.2.2019) “buona sera IA .. stasera potresti portarmi il contratto a farmelo vedere? E poi per cortesia un foglio in più dove ci scrivi comunque che lavoro dall'1 al 19 nell'attesa del contratto di lavoro”, (12.6.2019) “IA ma allora se mi ai detto domenica di prenderla libera la giornata cosa intendi…” “si la mattina si per forza. Bisogna cambiarlo mio padre”, “poi il contratto che ai fatto ai detto che la fatto la commercialista per arrivare al bonus di 1450 per sottrarre dalle spese di tuo papà.”, “i soldi sono sempre arrivati a te e presi tu e pagato
a sempre e solo firmato non si e mai interessata e mai a saputo come fare CP_4
5 conti stipendio e tutto ti sei sempre occupato tu. Ora vanno a .”, “si CP_4 saranno sempre arrivati a tua madre su bonifico sono sempre stata pagata in nero con stipendio di mille non dire sei sempre stata pagata tutto in regola e tutto perfetto.”,”IA non mi ai fatto ancora sapere nulla e oggi e già 22 che intenzioni ai? E ricordati a parte i soldi che mi devi dare ci sono anche le 80 euro da ottobre a gennaio.”. Appare evidente che il costante e reiterato riferimento ad una “Lei” per indicare il soggetto che controllava la prestazione lavorativa resa dalle due badanti e dava le direttive deponga per la conferma che il datore di lavoro fosse effettivamente la dato che non trova smentita nel contenuto dei messaggi whatsapp CP_4 riportati nella seconda chat messaggistica (Anziano Olbia) dai quali non è dato evincere l'esercizio di un potere gerarchico né organizzativo da parte dell'appellato. La prova orale, riportata nelle conclusioni in epigrafe, non deduce alcuna circostanza finalizzata a dimostrare che l'appellato è il reale soggetto col quale l'appellante ha stipulato il contratto di lavoro domestico. Ciò premesso, giova altresì evidenziare come l'appellante non abbia formulato alcuna conclusione avente a oggetto l'accertamento dell'interposizione fittizia nel rapporto di lavoro né la stessa può ritenersi implicitamente formulata sulla base delle istanze istruttorie articolate. Ma quand'anche si volesse ritenere la domanda comunque implicitamente formulata, le circostanze istruttorie dedotte non sono tali da integrare la prova necessaria a dimostrare che il contratto soggettivamente dissimulato è stato concluso tra le odierne parti. Dalla conferma della sentenza consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 120/2022 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con e con l' , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore dell'appellato che liquida in complessivi € 2.300,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
nulla nei confronti dell'Istituto contumace. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione
Sassari il 9.4.2025.
Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni ConIGliere
Dott.ssa Monica Moi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio degli avv.ti Riccardo
Leonardo Piana e Manuela Antonella Piana che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti. APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Olbia, presso lo studio dell'avv.to Antonello Desini che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATO CONTRO
CP_2 in persona del legale rappresentante,
APPELLATO oggetto: appello avverso la sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in tema di rapporto di lavoro di badante All'udienza del 9.4.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE 1)accertare e dichiarare, se del caso ex art. 36 Cost., l'insufficienza e l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta all'odierna ricorrente nel periodo dal 1 febbraio 2019 al 4 febbraio 2020 e, pertanto, condannare il convenuto al pagamento in favore di della somma di euro 16.592,84 così come Parte_1 determinata nella consulenza redatta dalla Dottoressa a titolo di Per_1 differenze retributive e di ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, per le ragioni esposte in narrativa, o altra misura veriore accertata in corso di causa e, conseguentemente;
2)ordinare al convenuto la ricostituzione e/o regolarizzazione della posizione previdenziale di
3)spese rifuse di entrambi i gradi. In via istruttoria: Si chiede che Parte_1
Codesta Corte di Appello ammetta interrogatorio formale e la prova testimoniale
1 sul capitolato articolato in primo grado qui di seguito integralmente trascritto: a)“vero che la Sig.ra prestava la propria attività lavorativa presso la Parte_1 residenza dei Signori e , tutti i giorni, dalle ore Controparte_3 CP_4 7:00 alle ore 19:30; b)“vero che alla Sig.ra è stata richiesta la qualifica di Pt_1 O.S.S. per l'assunzione” c)“vero che la Sig.ra ha goduto di riposo Pt_1 settimanale” d)“vero che la retribuzione della Sig.ra ammontava a euro Pt_1
1.080,00 in contanti per i mesi di febbraio e marzo 2019 e che dal mese di aprile
2019 percepiva sempre euro 1.000,00 in contanti, senza alcuna retribuzione delle ore di lavoro straordinario”; e)“vero che percepiva il contributo della Regione Sardegna, nella misura di euro 1.450,00 mensili, nell'ambito del progetto
“Ritornare a Casa” per provvedere alla cura domestica dei familiari non autosufficienti;
f)“vero che alla Sig.ra veniva affiancata altra figura non Pt_1 professionale per lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle svolte dalla ricorrente . Si chiede di essere ammessi a provare i seguenti testi: Parte_1
, , tutti Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 residenti a Olbia, sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli a) e c) dell'interrogatorio formale. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO
In via preliminare: - Accertare e dichiarare che il contratto di lavoro si è concluso tra la IG.ra e la IG.ra per l'espletamento della Parte_1 CP_4 mansione di badante a favore del fu e, per l'effetto, dichiarare il Controparte_3 difetto di legittimazione passiva del resistente stante la rinuncia all'eredità della IG.ra (Rogito Notaio rep. del 13.10.2020 – All.1 CP_4 Per_2 fascicolo di parte di primo grado). In via subordinata e nel merito: - Nella non creduta ipotesi in cui venisse comprovato il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il
, accertare come lo stesso si riferisse unicamente Controparte_1 all'assistenza del e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma Controparte_3 dev'essere corrisposta in favore della medesima ricorrente;
In ulteriormente subordinata - Sempre nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un rapporto di lavoro tra la e il in favore di entrambi i Parte_1 Controparte_1 genitori, condannare il predetto resistente alle somme accertate in corso di causa se del caso all'esito di apposita CTU. In ogni caso con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio. Si deduce interrogatorio formale della ricorrente sui seguenti capitoli di prova : Parte_1
“Vero che la IG.ra , assunta dalla IG.ra , ha lavorato Parte_1 CP_4 dal 1.02.2019 al 4.02.2020 presso l'abitazione sita in Olbia, via della Piazza n.5/B, quale badante del IG. ; “Vero che nel periodo in cui ha Controparte_3 lavorato presso la predetta abitazione la IG.ra , coniuge del CP_4
si occupava delle proprie eIGenze di vita cucinando per se e Controparte_3 per il marito”; “Vero che nell'ambito del su citato rapporto di lavoro la IG.ra
lavorava dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 tutti i giorni Pt_1 della settimana al netto del giorno di riposo che veniva concordato con l'altra badante ”; “Vero che la IG.ra corrispondeva alla Persona_3 CP_4 IG.ra lo stipendio di Euro 1.480,00 mensili come da busta paga Parte_1 redatta dalla IG.ra del Centro Caf di Olbia”; “Vero che Persona_4 l'importo di cui sopra veniva corrisposto in contanti su espressa richiesta della
all'atto dell'assunzione”. In caso di risposte negative o evasive, si Parte_1
2 chiede che sui medesimi capi venga ammessa prova testimoniale. All'uopo, si indicano quali testimoni la IG.ra , responsabile presso il CAF Persona_4 di Olbia, via Imperia, residente in [...], Dott. Persona_3 Testimone_6 con studio professionale in Olbia medico curante della e del CP_4
, IG. , residente in [...](Loiri Porto Controparte_3 Testimone_7 San Paolo). Si formula espressa opposizione all'ammissione dei capi dedotti da controparte nel ricorso introduttivo in quanto palesemente inammissibili (su tutti il capo d) ovvero diretti a confermare circostanze documentali (capo e).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso depositato in data 4/5/2021 parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro, , esponendo di aver prestato la propria Controparte_1 attività lavorativa in qualità di badante presso la famiglia con Controparte_5 decorrenza dal 1.02.2019 e sino al 4.02.2020, data del licenziamento per decesso di;
Ha dedotto di aver preso accordi col resistente Controparte_3 CP_1
, in base ai quali la stessa avrebbe dovuto prestare attività in qualità di
[...] badante in favore del in orario diurno (dalle ore 7:00 alle ore Controparte_3
19:30), tutti i giorni, ed ogni straordinario e risposo settimanale non goduto, sarebbero stati puntualmente retribuiti. Ha affermato che durante l'effettuazione del periodo di prova, le era stato sottoposto un contratto già interamente compilato e sottoscritto, con condizioni del tutto diverse e precisamente a tempo indeterminato con mansione badante, per ore 54 settimanali (in luogo delle 87,5 ore settimanali effettivamente svolte), livello C Super, con altro e diverso datore di lavoro e precisamente , nata a [...] il [...], residente in [...]
Olbia alla via della Piazza n. 5/B, mentre, di fatto, ogni coordinazione, controllo e retribuzione faceva capo all'odierno resistente. Ha altresì affermato che assunta formalmente per occuparsi del padre del resistente, , nello Controparte_3 svolgimento della propria attività quotidiana si occupava anche della stessa Sig.ra
Ha affermato di essere creditrice del resistente, per il rapporto dedotto, CP_4 della somma di euro 16.592,84. Ha chiesto:” accertare e dichiarare, se del caso ex art. 36 Cost., l'insufficienza e l'inadeguatezza della retribuzione. corrisposta all'odierna ricorrente nel periodo dal 1 febbraio 2019 al 4 febbraio 2020 e, pertanto, condannare il convenuto al pagamento in favore di , della Parte_1 somma di euro 16.592,84 così come determinata nella consulenza redatta dalla
Dottoressa a titolo di differenze retributive e di ogni altro istituto di Per_1 legge e/o contrattuale, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, per le ragioni esposte in narrativa, o altra misura veriore accertata in corso di causa e, conseguentemente;
ordinare al convenuto la ricostituzione e/o regolarizzazione della posizione previdenziale di;
con vittoria di Parte_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Si è costituito in giudizio CP_1
ed ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva, in
[...] quanto la ricorrente era stata assunta dalla madre del resistente, IG.ra CP_4
, per l'espletamento delle mansioni di badante in favore del coniuge
[...]
padre dell'odierno resistente e che mai, la ricorrente aveva Controparte_3 svolto attività di badante in favore della e che del tutto CP_4 saltuariamente, era intervenuto per gestire le criticità del rapporto personale della ricorrente con i suoi anziani genitori. Ha affermato che in data 06.10.2020 aveva
3 rinunciato all'eredità della madre . Nel merito, ha contestato CP_4 l'orario di lavoro dedotto dalla ricorrente affermando che la stessa lavorava dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, godendo del giorno di riposo, concordato con altra badante e che raramente aveva prestato la Persona_3 sua attività nei giorni festivi. Ha affermato che il pagamento dello stipendio era avvenuto in contanti a seguito di espressa richiesta della ricorrente, corrispondente alla busta paga pari a Euro 1.480,00; ha contestato i conteggi allegati al ricorso. Da ultimo ha dedotto la necessaria integrazione del contradditorio nei confronti dell' Ha concluso: “Accertare e dichiarare che CP_2 il contratto di lavoro si è concluso tra la IG.ra e la IG.ra Parte_1 CP_4
per l'espletamento della mansione di badante a favore del fu
[...] CP_3 e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del resistente
[...] stante la rinuncia all'eredità della IG.ra . In via subordinata e nel CP_4 merito: - Nella non creduta ipotesi in cui venisse comprovato il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il , accertare come lo stesso si riferisse Controparte_1 unicamente all'assistenza del e, per l'effetto, dichiarare che Controparte_6 nessuna somma dev'essere corrisposta in favore della medesima ricorrente;
In ulteriormente subordinata - Sempre nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un rapporto di lavoro tra la e il in favore di Parte_1 Controparte_1 entrambi i genitori, condannare il predetto resistente alle somme accertate in corso di causa se del caso all'esito di apposita CTU. In ogni caso con vittoria di spese, CP_ spese generali, diritti ed onorari di causa” Si è costituito in giudizio l' ed ha chiesto: “in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare e determinare la conseguente obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro in epigrafe in favore del ricorrente per i titoli retributivi che risulteranno accertati di giustizia, con accessori maturati e maturandi, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, condannare lo stesso alla refusione in favore dell' delle spese e CP_2 competenze del presente giudizio””. La causa, istruita con documenti, è stata definita con la sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, il quale ha rigettato il ricorso sull'unico presupposto della mancata dimostrazione della stipula del contratto di lavoro subordinato con il resistente in luogo di CP_4 madre del resistente e coniuge del defunto . Ha altresì Controparte_3 compensato le spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto appello la cui ha resistito, con memoria, Pt_1 il , nella contumacia dell' . CP_3 CP_2
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con l'unico motivo, si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrate le domande dell'appellante con riguardo sia al soggetto contraente (stante il carattere simulato del nominativo riportato nel contratto scritto depositato in atti) sia al credito retributivo maturato sostenendo l'inidoneità probatoria della messaggistica whatsapp prodotta, difformemente da quanto riconosciuto dalla
Cassazione civile con sentenza n. 19155/2019 la quale ha altresì posto a carico di
4 chi vuole contestarne l'autenticità il relativo onere probatorio. Ancora, l'assoggettamento dell'appellante alle direttive dell'appellato avrebbe trovato conferma con l'ammissione dei mezzi di prova dedotti, ritenuti erroneamente superflui dal Tribunale. Ciò avrebbe altresì evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellato quale conseguenza della rinuncia all'eredità di quest'ultimo, invero reale contraente del rapporto instaurato con l'appellante. Detta contraddittorietà nel ragionamento del Tribunale emerge anche dalla motivazione posta a fondamento della compensazione delle spese di lite.
Il motivo non è condivisibile. Invero, è documentato che: l'appellante ha sottoscritto un contratto di lavoro domestico 1.2.2019 con tale defunta madre dell'appellato; il CP_4 tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari è stato promosso nei confronti di senza alcuna richiesta di accertare CP_4 che il rapporto di lavoro era realmente intercorso con;
la Controparte_1 corrispondenza email inviata allo studio ha come Controparte_7 controparte contrattuale dichiaratasi disposta a erogare 500 euro CP_4 quale anticipo sulle spettanze: somma accettata dalla quale acconto sul Pt_1 maggiore importo dovuto “alle coordinate già note al datore di lavoro cui seguirà la trasmissione della relativa quietanza”: con la precisazione che in premessa, lo studio legale dell'appellante prende “atto della mancata comunicazione diretta o per il tramite di legale rappresentante da parte dei IGnori e CP_4 CP_3 (IAetro: n.d.e.) con il nostro studio”; nella messaggistica “Rita <3” intercorsa in pendenza del rapporto contrattuale è scritto “Lei pensava di farmi come ”, Per_5
“non mi devo ammalare io per lei”, “per lei è come le dobbiamo favori o volontariato gratis perciò fa così. E come che dobbiamo essere inferiori perché lei CP_ è la padrona”, “non voglio immaginare tra lei e perché c'è la pensione di lui pensione di invalidità di vecchiaia. 4mila al mese e non anno da dove pagare una sostituta.”, “… lei a bisogno di tutti e due xk se la lasciamo o le manca una rimani a terra altroché non ai bisogno … proprio così le ho detto”; “chiedi all' fidati, CP_2 non a lui. Ma non ci pagano la domenica non ci pagano extra non ci pagano giorni festivi e ore in più. Non ci pagano stipendio come dovuto e ti fidi a fare contare a lui?? Nn lo fare.”, “lei…. A me invece ieri mi a detto che oltre al camice mi devo comprare anche il grembiule per quando spolvero oppure lei mi dà i suoi..”, “è pazza mischina”, “metto il pigiama al marito e li mi sposta la mano aggressiva.. una e due le ho detto con gentilezza IGnora aspetti … prende con due CP_4 mani e mi strattona il braccio e la mano..”; nella messaggistica “Anziano Olbia” relativa a conversazioni scritte tra l'appellante e l'appellato è scritto “domani sera se sei libera dopo le sette e mezza possiamo organizzare di farti conoscere a mia madre.”, (2.2.2019) “buona sera IA .. stasera potresti portarmi il contratto a farmelo vedere? E poi per cortesia un foglio in più dove ci scrivi comunque che lavoro dall'1 al 19 nell'attesa del contratto di lavoro”, (12.6.2019) “IA ma allora se mi ai detto domenica di prenderla libera la giornata cosa intendi…” “si la mattina si per forza. Bisogna cambiarlo mio padre”, “poi il contratto che ai fatto ai detto che la fatto la commercialista per arrivare al bonus di 1450 per sottrarre dalle spese di tuo papà.”, “i soldi sono sempre arrivati a te e presi tu e pagato
a sempre e solo firmato non si e mai interessata e mai a saputo come fare CP_4
5 conti stipendio e tutto ti sei sempre occupato tu. Ora vanno a .”, “si CP_4 saranno sempre arrivati a tua madre su bonifico sono sempre stata pagata in nero con stipendio di mille non dire sei sempre stata pagata tutto in regola e tutto perfetto.”,”IA non mi ai fatto ancora sapere nulla e oggi e già 22 che intenzioni ai? E ricordati a parte i soldi che mi devi dare ci sono anche le 80 euro da ottobre a gennaio.”. Appare evidente che il costante e reiterato riferimento ad una “Lei” per indicare il soggetto che controllava la prestazione lavorativa resa dalle due badanti e dava le direttive deponga per la conferma che il datore di lavoro fosse effettivamente la dato che non trova smentita nel contenuto dei messaggi whatsapp CP_4 riportati nella seconda chat messaggistica (Anziano Olbia) dai quali non è dato evincere l'esercizio di un potere gerarchico né organizzativo da parte dell'appellato. La prova orale, riportata nelle conclusioni in epigrafe, non deduce alcuna circostanza finalizzata a dimostrare che l'appellato è il reale soggetto col quale l'appellante ha stipulato il contratto di lavoro domestico. Ciò premesso, giova altresì evidenziare come l'appellante non abbia formulato alcuna conclusione avente a oggetto l'accertamento dell'interposizione fittizia nel rapporto di lavoro né la stessa può ritenersi implicitamente formulata sulla base delle istanze istruttorie articolate. Ma quand'anche si volesse ritenere la domanda comunque implicitamente formulata, le circostanze istruttorie dedotte non sono tali da integrare la prova necessaria a dimostrare che il contratto soggettivamente dissimulato è stato concluso tra le odierne parti. Dalla conferma della sentenza consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 120/2022 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con e con l' , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore dell'appellato che liquida in complessivi € 2.300,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
nulla nei confronti dell'Istituto contumace. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione
Sassari il 9.4.2025.
Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone
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