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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONSOLI MAURIZIO;
Parte_1 P.IVA_1
attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRIAS LUIGI, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. TANZARIELLO ANDREA e dell'avv. CORRIAS LUCA;
convenuta opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 745/2022 del Tribunale di Trieste.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note del 06/02/2025
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 7 accertare che alcun importo è dovuto a Controparte_1
rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla convenuta opposta;
in via riconvenzionale, condannare al risarcimento in favore di dei danni pari ad Controparte_1 Parte_1
€ 177.075,00 – o a qual diverso importo che dovesse risultare in causa – oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione di spese, anche forfetarie, e compensi di lite”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note del 06/02/2025
“Nel merito:
- voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione avversaria e respingere tutte le domande ivi svolte, ivi compresa la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, formulata dalla Attrice Opponente, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto e azionate in aperta mala fede, per tutti i motivi sopra esposti;
- per l'effetto, confermare definitivamente e in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo N.
745/2022 RGN. 3585/2022 - Rep N. 2280/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Trieste in data 23 novembre 2022, ex adverso opposto;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, voglia il Tribunale adito condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa.
- voglia in ogni caso il Tribunale adito accertare la responsabilità processuale aggravata della presente opposizione e della domanda riconvenzionale della Opponente con le conseguenze tutte di cui all'art 96 c.p.c. commi 1 e 3, in tema di risarcimento del danno e di liquidazione delle spese, di cui si richiede la condanna della Opponente con determinazione anche in via equitativa, avendo come parametro di riferimento l'elevato valore di una domanda riconvenzionale così palesemente infondata.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 745/2022 emesso dal Tribunale di Trieste il 24/11/2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € Controparte_1
25.240,14, oltre interessi di legge dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese relative al procedimento monitorio.
2. A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo ha dedotto di aver svolto Controparte_1
da luglio 2019 a ottobre 2022, tramite l'opera prestata dal proprio legale rappresentante, arch.
attività di assistenza ad per dirigere la riorganizzazione del sito Per_1 Parte_1
produttivo di imbarcazioni sito a Ostellato (FE). Afferma che da accordi fra le parti il compenso era pattuito in € 500,00 a giorno di lavoro presso lo stabilimento, oltre alle spese di trasferta, e che per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2022 il compenso per i 37 giorni lavorati era dunque di € 30.240,14 iva inclusa, come da tre fatture emesse da Controparte_1
(docc. 1-2-3 d.i.); di tale somma sarebbe stato pagato solo un acconto di € 5.000, nonostante i solleciti a saldare quanto dovuto.
3. si è opposta al decreto ingiuntivo, contestando la fondatezza delle deduzioni Parte_1
avversarie. In primo luogo, ha affermato che il rimborso delle spese di trasferta non era previsto, così contestando la debenza della somma di € 6.287,00 pretese a tale titolo. Inoltre, ha dedotto che l'arch. ha svolto la propria opera con la qualifica di direttore generale Per_1
(come da mansionario, doc. 3 opponente) e, dal luglio 2021, assumendo anche la qualifica di responsabile della produzione;
i suoi compiti sarebbero stati quelli di tenere i rapporti con i fornitori e i clienti nonché di controllo della qualità della produzione. Tali mansioni, in tesi dell'opponente, sarebbero state svolte in modo deficitario, tanto da concretizzarsi in gravi inadempimenti che giustificherebbero il rifiuto di adempiere alla propria obbligazione di pagare il compenso (art. 1460 c.c.). Più precisamente, tali inadempimenti avrebbero riguardato tre commesse: la prima, con Solaris Yachs s.r.l. per la fornitura di scafi per tre imbarcazioni, appaltati a , uno dei quali consegnato con vizi tali da indurre Controparte_2
Solaris a non ritirare il prodotto e risolvere il contratto;
la seconda con per Controparte_3
uno scafo, anche questo affetto da vizi tali da rendere necessarie dispendiose opere di pagina 3 di 7 riparazione per poterlo consegnare (comunque in ritardo, con conseguente penale); la terza con sempre per insufficiente qualità del prodotto realizzato, ripristinato prima Controparte_4 della consegna. Per queste problematiche, dovute per l'opponente alla carenza nel controllo da parte dell'arch. avrebbe subito danni quantificati in € 177.075,00. Per_1 Parte_1
Proprio per il risarcimento di tali danni l'opponente ha proposto domanda riconvenzionale.
4. si è costituita in giudizio ed ha inteso resistere all'opposizione deducendo Controparte_1 che le fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non sono state prima contestate, tanto che è stato pagato un acconto e che il debito è stato in realtà finanche riconosciuto con una comunicazione nella quale la creditrice, nella persona di , CP_5 uno degli amministratori di comunicava via WhatsApp all'arch. - il Parte_1 Per_1
19.10.2022 - che le fatture “sarebbero state messe in pagamento appena possibile e almeno una parte velocemente” . Quanto alle spese di trasferta, ha dedotto che esse sono sempre state pagate da - come risulterebbe dalle fatture saldate, dimesse sub doc. 5 conv. – Parte_1 circostanza che dimostrerebbe come esse rientrassero negli accordi.
Riguardo alla domanda riconvenzionale, ha eccepito che l'arch. era semplicemente Per_1
consulente di e non direttore generale;
i suoi compiti si sarebbero risolti nel Parte_1 fornire assistenza al fine di riorganizzare il sito produttivo di Ostellato. Ha affermato che erano dei dipendenti di ad occuparsi del controllo di qualità e che, comunque, dei vizi Parte_1 nelle lavorazioni dovevano rispondere gli appaltatori che avevano realizzato l'opera difettosa;
di conseguenza nessuna responsabilità sarebbe imputabile a . Controparte_1
Decisione della causa.
1. In primo luogo, va rilevato che l'esistenza di un credito in favore di non è Controparte_1 oggetto di contestazione. La contestazione dell'opponente riguarda l'ammontare del credito e l'inadempimento. È, cioè, riconosciuto che l'arch. ha svolto attività professionale per Per_1 dal luglio 2019 all'ottobre 2022 (punto 2.2 della citazione) e che per questo era Parte_1
stato concordato un compenso determinato (punto 2.3 cit.).
Quanto alle spese di trasferta le ricostruzioni delle parti risultano divergenti: Controparte_1 le ritiene dovute in aggiunta al compenso, mentre sostiene che esse erano già Parte_1
ricomprese nel compenso pattuito. Nessun elemento ai fini della decisione è possibile trarre da pagina 4 di 7 un documento contrattuale, non essendovene. Elementi di valutazione possano trarsi dalle numerose fatture saldate da e riferite a periodi anteriori all'agosto 2022 (doc. 5 Parte_1 conv.), dalle quali emerge che le spese di trasferta erano indicate come voce separata, anche mediante specifiche note spese (parimenti allegate sub doc. 5). Da tale circostanza può ragionevolmente desumersi - anche alla luce dei criteri interpretativi di cui all'art. 1366 e 1362, co. 2, c.c. - che gli accordi tra le parti prevedevano il rimborso delle spese di trasferta in aggiunta al compenso per l'attività svolta. Ne consegue che il credito vantato da CP_1
ammonta ad € 25.240,14.
[...]
2. Si viene ora all'esame dell'eccezione di inadempimento formulata da e alla Parte_1 domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
È noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Questa regola, però, va in concreto declinata nel senso che il creditore ha l'onere di indicare in maniera specifica l'obbligo inadempiuto e, ove occorra, le circostanze di fatto da cui deriva l'inadempimento del debitore. Nell'ambito di un rapporto contrattuale, quale quello in esame, da cui discendono potenzialmente una pluralità di obblighi, è necessario, dunque, che sia indicato lo specifico obbligo violato, con gli specifici profili di colpa, e, in relazione alla condotta di vigilanza, siano indicate le specifiche circostanze attinenti all'andamento degli appalti in relazione alle quali la convenuta avrebbe dovuto tenere la condotta di vigilanza;
l'attrice avrebbe dovuto indicare quale condotta la convenuta avrebbe dovuta tenere per andare esente da responsabilità (arg. ex Cass. Sez. 1,
24/01/2024, n. 2343, Rv. 671473 – 01). Queste allegazioni sono mancate, avendo parte attrice semplicemente affermato che l'arch. aveva la qualifica di direttore generale. Per_1
Vi sono ulteriori considerazioni che inducono a rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. Con riferimento all'appalto Solaris – quello per il quale sono stati lamentati i danni di maggiore entità – si osserva che, trattandosi di opere eseguite da un terzo in forza di contratto d'appalto, quest'ultimo era tenuto a prestare garanzia per i difetti dell'opera,
pagina 5 di 7 ai sensi dell'art. 1667 c.c. e in base a quanto previsto contrattualmente (doc. 9 attore, art. 12).
Perciò, facendo valere la garanzia per vizi, l'attrice avrebbe potuto evitare i danni lamentati e, comunque, avrebbe anche dovuto indicare le ragioni per le quali non avrebbe potuto avvalersi della garanzia. Quanto al ruolo dell'arch. come risultante dal contratto stipulato tra Per_1
e l'appaltatore esso si sarebbe dovuto concretizzare nel Parte_1 CP_2
coordinamento tra le diverse imprese operanti nel cantiere del committente (art. 8.3.2), senza che risulti attribuito allo stesso un obbligo di vigilanza periodica sull'esecuzione o sulla qualità dei lavori. È anzi previsto (art. 12.2) che, a conclusione delle opere, si sarebbe proceduto al collaudo, con redazione di un verbale di accettazione da parte del committente, che quindi, anche in questo caso, avrebbe potuto far valere le sue ragioni.
Insomma, quand'anche si volesse ammettere – per mera ipotesi – che , per il Controparte_1 tramite del proprio legale rappresentante, dovesse esercitare un controllo sulle commesse, ciò non varrebbe comunque a fondare, per ciò solo, una responsabilità per i vizi dell'opera, che incombe in prima battuta sull'esecutore dell'opera, in quanto la garanzia per i vizi dell'opera, prevista dalla legge e dal contratto, costituisce uno strumento idoneo a neutralizzare le conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali difetti costruttivi, consentendo al committente di ottenere l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, e dunque di evitare, o comunque attenuare, il danno lamentato.
Le medesime considerazioni ora svolte valgono anche per i vizi riguardanti le opere CP_3
e , anch'essi subappaltati per conto di
[...] CP_4 Parte_1
Il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
- Le spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, prendendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 52.001 a € 260.000 e liquidando secondo i valori minimi la fase istruttoria.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 745/2022 proposta da Parte_1
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale da
[...]
Parte_1
4. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
11.268,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA
e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 25.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONSOLI MAURIZIO;
Parte_1 P.IVA_1
attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRIAS LUIGI, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. TANZARIELLO ANDREA e dell'avv. CORRIAS LUCA;
convenuta opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 745/2022 del Tribunale di Trieste.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note del 06/02/2025
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 7 accertare che alcun importo è dovuto a Controparte_1
rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla convenuta opposta;
in via riconvenzionale, condannare al risarcimento in favore di dei danni pari ad Controparte_1 Parte_1
€ 177.075,00 – o a qual diverso importo che dovesse risultare in causa – oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione di spese, anche forfetarie, e compensi di lite”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note del 06/02/2025
“Nel merito:
- voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione avversaria e respingere tutte le domande ivi svolte, ivi compresa la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, formulata dalla Attrice Opponente, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto e azionate in aperta mala fede, per tutti i motivi sopra esposti;
- per l'effetto, confermare definitivamente e in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo N.
745/2022 RGN. 3585/2022 - Rep N. 2280/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Trieste in data 23 novembre 2022, ex adverso opposto;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, voglia il Tribunale adito condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa.
- voglia in ogni caso il Tribunale adito accertare la responsabilità processuale aggravata della presente opposizione e della domanda riconvenzionale della Opponente con le conseguenze tutte di cui all'art 96 c.p.c. commi 1 e 3, in tema di risarcimento del danno e di liquidazione delle spese, di cui si richiede la condanna della Opponente con determinazione anche in via equitativa, avendo come parametro di riferimento l'elevato valore di una domanda riconvenzionale così palesemente infondata.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 745/2022 emesso dal Tribunale di Trieste il 24/11/2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € Controparte_1
25.240,14, oltre interessi di legge dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese relative al procedimento monitorio.
2. A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo ha dedotto di aver svolto Controparte_1
da luglio 2019 a ottobre 2022, tramite l'opera prestata dal proprio legale rappresentante, arch.
attività di assistenza ad per dirigere la riorganizzazione del sito Per_1 Parte_1
produttivo di imbarcazioni sito a Ostellato (FE). Afferma che da accordi fra le parti il compenso era pattuito in € 500,00 a giorno di lavoro presso lo stabilimento, oltre alle spese di trasferta, e che per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2022 il compenso per i 37 giorni lavorati era dunque di € 30.240,14 iva inclusa, come da tre fatture emesse da Controparte_1
(docc. 1-2-3 d.i.); di tale somma sarebbe stato pagato solo un acconto di € 5.000, nonostante i solleciti a saldare quanto dovuto.
3. si è opposta al decreto ingiuntivo, contestando la fondatezza delle deduzioni Parte_1
avversarie. In primo luogo, ha affermato che il rimborso delle spese di trasferta non era previsto, così contestando la debenza della somma di € 6.287,00 pretese a tale titolo. Inoltre, ha dedotto che l'arch. ha svolto la propria opera con la qualifica di direttore generale Per_1
(come da mansionario, doc. 3 opponente) e, dal luglio 2021, assumendo anche la qualifica di responsabile della produzione;
i suoi compiti sarebbero stati quelli di tenere i rapporti con i fornitori e i clienti nonché di controllo della qualità della produzione. Tali mansioni, in tesi dell'opponente, sarebbero state svolte in modo deficitario, tanto da concretizzarsi in gravi inadempimenti che giustificherebbero il rifiuto di adempiere alla propria obbligazione di pagare il compenso (art. 1460 c.c.). Più precisamente, tali inadempimenti avrebbero riguardato tre commesse: la prima, con Solaris Yachs s.r.l. per la fornitura di scafi per tre imbarcazioni, appaltati a , uno dei quali consegnato con vizi tali da indurre Controparte_2
Solaris a non ritirare il prodotto e risolvere il contratto;
la seconda con per Controparte_3
uno scafo, anche questo affetto da vizi tali da rendere necessarie dispendiose opere di pagina 3 di 7 riparazione per poterlo consegnare (comunque in ritardo, con conseguente penale); la terza con sempre per insufficiente qualità del prodotto realizzato, ripristinato prima Controparte_4 della consegna. Per queste problematiche, dovute per l'opponente alla carenza nel controllo da parte dell'arch. avrebbe subito danni quantificati in € 177.075,00. Per_1 Parte_1
Proprio per il risarcimento di tali danni l'opponente ha proposto domanda riconvenzionale.
4. si è costituita in giudizio ed ha inteso resistere all'opposizione deducendo Controparte_1 che le fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non sono state prima contestate, tanto che è stato pagato un acconto e che il debito è stato in realtà finanche riconosciuto con una comunicazione nella quale la creditrice, nella persona di , CP_5 uno degli amministratori di comunicava via WhatsApp all'arch. - il Parte_1 Per_1
19.10.2022 - che le fatture “sarebbero state messe in pagamento appena possibile e almeno una parte velocemente” . Quanto alle spese di trasferta, ha dedotto che esse sono sempre state pagate da - come risulterebbe dalle fatture saldate, dimesse sub doc. 5 conv. – Parte_1 circostanza che dimostrerebbe come esse rientrassero negli accordi.
Riguardo alla domanda riconvenzionale, ha eccepito che l'arch. era semplicemente Per_1
consulente di e non direttore generale;
i suoi compiti si sarebbero risolti nel Parte_1 fornire assistenza al fine di riorganizzare il sito produttivo di Ostellato. Ha affermato che erano dei dipendenti di ad occuparsi del controllo di qualità e che, comunque, dei vizi Parte_1 nelle lavorazioni dovevano rispondere gli appaltatori che avevano realizzato l'opera difettosa;
di conseguenza nessuna responsabilità sarebbe imputabile a . Controparte_1
Decisione della causa.
1. In primo luogo, va rilevato che l'esistenza di un credito in favore di non è Controparte_1 oggetto di contestazione. La contestazione dell'opponente riguarda l'ammontare del credito e l'inadempimento. È, cioè, riconosciuto che l'arch. ha svolto attività professionale per Per_1 dal luglio 2019 all'ottobre 2022 (punto 2.2 della citazione) e che per questo era Parte_1
stato concordato un compenso determinato (punto 2.3 cit.).
Quanto alle spese di trasferta le ricostruzioni delle parti risultano divergenti: Controparte_1 le ritiene dovute in aggiunta al compenso, mentre sostiene che esse erano già Parte_1
ricomprese nel compenso pattuito. Nessun elemento ai fini della decisione è possibile trarre da pagina 4 di 7 un documento contrattuale, non essendovene. Elementi di valutazione possano trarsi dalle numerose fatture saldate da e riferite a periodi anteriori all'agosto 2022 (doc. 5 Parte_1 conv.), dalle quali emerge che le spese di trasferta erano indicate come voce separata, anche mediante specifiche note spese (parimenti allegate sub doc. 5). Da tale circostanza può ragionevolmente desumersi - anche alla luce dei criteri interpretativi di cui all'art. 1366 e 1362, co. 2, c.c. - che gli accordi tra le parti prevedevano il rimborso delle spese di trasferta in aggiunta al compenso per l'attività svolta. Ne consegue che il credito vantato da CP_1
ammonta ad € 25.240,14.
[...]
2. Si viene ora all'esame dell'eccezione di inadempimento formulata da e alla Parte_1 domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
È noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Questa regola, però, va in concreto declinata nel senso che il creditore ha l'onere di indicare in maniera specifica l'obbligo inadempiuto e, ove occorra, le circostanze di fatto da cui deriva l'inadempimento del debitore. Nell'ambito di un rapporto contrattuale, quale quello in esame, da cui discendono potenzialmente una pluralità di obblighi, è necessario, dunque, che sia indicato lo specifico obbligo violato, con gli specifici profili di colpa, e, in relazione alla condotta di vigilanza, siano indicate le specifiche circostanze attinenti all'andamento degli appalti in relazione alle quali la convenuta avrebbe dovuto tenere la condotta di vigilanza;
l'attrice avrebbe dovuto indicare quale condotta la convenuta avrebbe dovuta tenere per andare esente da responsabilità (arg. ex Cass. Sez. 1,
24/01/2024, n. 2343, Rv. 671473 – 01). Queste allegazioni sono mancate, avendo parte attrice semplicemente affermato che l'arch. aveva la qualifica di direttore generale. Per_1
Vi sono ulteriori considerazioni che inducono a rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. Con riferimento all'appalto Solaris – quello per il quale sono stati lamentati i danni di maggiore entità – si osserva che, trattandosi di opere eseguite da un terzo in forza di contratto d'appalto, quest'ultimo era tenuto a prestare garanzia per i difetti dell'opera,
pagina 5 di 7 ai sensi dell'art. 1667 c.c. e in base a quanto previsto contrattualmente (doc. 9 attore, art. 12).
Perciò, facendo valere la garanzia per vizi, l'attrice avrebbe potuto evitare i danni lamentati e, comunque, avrebbe anche dovuto indicare le ragioni per le quali non avrebbe potuto avvalersi della garanzia. Quanto al ruolo dell'arch. come risultante dal contratto stipulato tra Per_1
e l'appaltatore esso si sarebbe dovuto concretizzare nel Parte_1 CP_2
coordinamento tra le diverse imprese operanti nel cantiere del committente (art. 8.3.2), senza che risulti attribuito allo stesso un obbligo di vigilanza periodica sull'esecuzione o sulla qualità dei lavori. È anzi previsto (art. 12.2) che, a conclusione delle opere, si sarebbe proceduto al collaudo, con redazione di un verbale di accettazione da parte del committente, che quindi, anche in questo caso, avrebbe potuto far valere le sue ragioni.
Insomma, quand'anche si volesse ammettere – per mera ipotesi – che , per il Controparte_1 tramite del proprio legale rappresentante, dovesse esercitare un controllo sulle commesse, ciò non varrebbe comunque a fondare, per ciò solo, una responsabilità per i vizi dell'opera, che incombe in prima battuta sull'esecutore dell'opera, in quanto la garanzia per i vizi dell'opera, prevista dalla legge e dal contratto, costituisce uno strumento idoneo a neutralizzare le conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali difetti costruttivi, consentendo al committente di ottenere l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, e dunque di evitare, o comunque attenuare, il danno lamentato.
Le medesime considerazioni ora svolte valgono anche per i vizi riguardanti le opere CP_3
e , anch'essi subappaltati per conto di
[...] CP_4 Parte_1
Il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
- Le spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, prendendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 52.001 a € 260.000 e liquidando secondo i valori minimi la fase istruttoria.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 745/2022 proposta da Parte_1
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale da
[...]
Parte_1
4. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
11.268,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA
e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 25.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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