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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2007.
(Distruzione del titolo).
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non e' raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
(Distruzione del titolo).
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non e' raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
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- 1. Titoli di creditohttps://www.studiocataldi.it/ · 66.10926
[…] Rispetto alle regole di circolazione si suole distinguere tra: titoli al portatore (artt. 2003-2007 c.c.): trasferibili mediante consegna (es. banconote, obbligazioni); titoli all'ordine (artt. 2008-2010 c.c.): trasferibili mediante girata (es. assegni, cambiali); titoli nominativi (artt. 2012-2027 c.c.): trasferibili mediante annotazione del beneficiario nel titolo e nel registro dell'emittente (es. azioni). […]
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Giurisprudenza • 22
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2011, n. 15444Provvedimento: […]Leggi di più...
- conclusione di un nuovo rapporto·
- oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello origimato nell'accordo transattivo·
- necessità·
- transazione novativa·
- transazione·
- in genere (nozione, caratteri, distinzioni)