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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7287 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente,
Dott. A. M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B. R. CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 2300/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza del 2/12/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 17774/2016 del Tribunale di Roma e vertente tra nato ad [...] il [...] (C.f. Parte_1
), anche quale responsabile della PICASS C.F._1
s.n.c. (C.F. ), nonché la sig.ra , nata P.IVA_1 Parte_2
a Napoli il 31.10.1972 (C.F. ) quale socia, C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Gargano del Foro di Bari (C.F. ) giusta mandati rilasciati in primo CodiceFiscale_3 grado e ripetuti in allegato all'atto di citazione in appello;
l'Avv. Gargano dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria, rispettivamente, al seguente n. di fax 080.5721169 e PEC Email_1
appellanti E (P.Iva C.F. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del suo dirigente e legale rappresentante P.IVA_3 protempore, corrente in Roma al viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in Roma presso e nello studio dell'avv. Tommaso Spinelli Giordano (c.f. PEC C.F._4
dal quale è Email_2 rappresentata e difesa r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 appellata
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 27/11/2020;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
- i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
- l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
- più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza, in senso tecnico- giuridico, di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR;
- l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
- al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Così deciso in Roma il giorno 03/12/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3