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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2024, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del GOP Avv. Gianfranco
Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2019 /2017 R.G.
Oggetto: responsabilità extra contrattuale – risarcimento danni vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CRISCI ALBERTO unitamente all'Avv. Giovanna Crisci per mandato in atti attore
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. FURCOLO GIOVANNA CP_2
per mandato in atti
Convenuti
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27.10.2023 le parti concludevano come da verbale di causa.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Giudice di
Pace di Avellino datato 14/01/2016, deduceva che i sig.ri Parte_1
e , proprietari di un appezzamento di Controparte_1 Controparte_2
terreno sito in Capriglia Irpina località Rascano, in confine con il fondo agricolo di sua proprietà, avendo edificato un fabbricato avevano sollevato la quota del preesistente piano di campagna, avevano quindi costruito un muro sul confine di contenimento del terrapieno. Per consentire il deflusso delle acque piovane, provenienti dal piazzale che circonda il fabbricato, asfaltato per renderlo impermeabile alle acque piovane, avevano praticato dei fori nel muro, dai quali si rovesciava l'acqua con tale violen za che aveva scavato nel terreno della ricorrente profonde buche c ausando danni alla piantagione di nocciole.
Il G.d.P. dott. nominava il P.I. il quale Per_1 Persona_2
effettuati i sopralluoghi del caso, redigeva consulenza tecnica con la quale individuava la provenienza dei danni, suggeriva le opere da realizzar e per eliminarne le cause e ne quantificava il costo.
Con successivo atto di citazione la signora conveniva in giudizio Pt_1
dinanzi al G.d.P. di Avellino i signori . La causa veniva assegnata CP_1
alla dott.ssa , la quale emetteva ordinanza con la quale Persona_3
dichiarava la propria incompetenza per materia e concedeva alle parti termine di giorni 60 per la riassunzione dinanzi al Tribunale.
Con atto di citazione ritualente notificato la signora citava in Pt_1
riassunzione i dinanzi al Tribunale di Avellino. CP_1 Si costituivano ritualmente i convenuti i quali eccepivano l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della preventiva mediazione, e nel merito deducevano l'infondatezza della domanda.
Disposta ed effettuata con esito negativo la mediazione, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale .
Veniva quindi disposta CTU con incarico affidato all'Ing. Per_4
alla quale veniva successivamente revocato l'incarico non
[...]
avendo la stessa ottemeperato ai numerosi inviti a depositare la relazione completa delle risposte in ordine alle osservazioni delle parti.
Veniva quindi nominato CTU, in sostituzione dell'ing. , l'Ing. Per_4
. Depositata la relazione, la causa veniva trattenuta in Persona_5
decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 23.10.23 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Nel caso concreto, l'azione giudiziale esperita da parte attrice è da qualificarsi quale azione di responsabilità extracontrattuale per i danni derivanti da cose in custodia, prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c., considerato che il fatto storico rappresentato nella domanda attorea consiste nella presenza di afflusso incontrollato di acqua nel fondo di proprietà della signora , conseguente al deflusso delle acque piovane, Pt_1
provenienti dal piazzale che circonda il fabbricato dei convenuti convogliate nel pozzo di raccolta descritto dal CTU.
Ai fini della ravvisabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la prova da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, indipendentemente dalla condotta tenuta dal custode.
La funzione della norma, infatti, è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, mentre sul custode incombe l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nella fattispecie in questione deve ritenersi provata innanzitutto la sussistenza del fatto storico allegato dalla parte attrice in ordine ai fenomeni di allagamento del proprio fondo, ricorrente in occasione del verificarsi delle precipitazioni meteorologiche nonché l'insufficienza del pozzo di raccolta descritto nella CTU per evitare l 'allagamento del fondo attoreo.
È emersa, inoltre, la necessità di conservare i fori nel muro di contenimento dei convenuti per il deflusso delle acque piovane.
Per quanto attiene ai danni lamentati da parte attrice il CTU ing. Per_5
ha accertato che: “Non sono stati rilevati danni particolari al fondo di proprietà . L'unico danno valutabile è la mancanza di sottofondazione Pt_1
di parte del muro di confine di proprietà , dovuta alle acque CP_1
bianche (o piovane) che hanno dilavato il terreno sottostante formando un pericoloso vuoto”.
Il CTU ha anche precisato che per risolvere il problema lamentato da parte attrice ed evitare il ripetersi del fenomeno sono sufficienti delle oper e di semplice realizzazione così evidenziat e (pag. 10 CTU): Al fine di garantire lo smaltimento delle acque bianche provenienti dal terreno è sufficiente il solo scarico esistente nel pozzetto posto a ridosso del muro di confine (allegato 5)
Al fine di evitare una possibile tracimazione delle acque piovane nel fondo di proprietà , sarà sufficiente una tubazione in PVC rigido di Pt_1
colore grigio da 160 con doppia curva ( una alla fuoriuscita del pozzetto ed un'altra sul fondo della verticale) poggiante sulla zanella di cemento esistente.
In sintesi, dall'istruttoria, ed in particolare dalla CTU è emerso che, anche prima della costruzione del muro, le acque piovane defluivano, per gravità, dal fondo di proprietà ( posto ad una quota piu' alta ) al CP_1 fondo di proprietà ( posto ad una quota piu' bassa) . Pt_1
La distribuzione delle stesse avveniva però lungo tutto il confine mentre con la costruzione del muro le acque piovane sono state canalizzate e il loro afflusso a valle del muro viene convogliato in u n unico pozzetto.
Questo ha determinato una concentrazione di acqua in un punto particolare del muro.
Per evitare che, per problemi di pressione l'acqua piovana possa fuoriuscire nel fondo di proprietà piuttosto che scorrere lungo il Pt_1
muro, occorre canalizzare.
La soluzione più semplice risulta allora essere la realizzazione di un una tubazione che porti l'acqua direttamente sulla zanella del muro senza che questa possa invadere la proprietà . Pt_1
Il CTU ha anche accertato che risultano realizzati lavori di canalizzazione delle acque piovane che insistono sulla particella 555 (fabbricato e piazzale) e che tali lavori sono stati effettuati dopo l'inizio del giudizio, ragion per cui è da ritenersi che l'afflusso di acqua piovana verso la proprietà , prima di tali lavori, fosse più consistente. Pt_1
Tale circostanza si rileva, altresì, dall'ATP del P.I. che ha Per_2
accertato la presenza di danni al terreno attoreo evidentemente attenuati dopo la realizzazione dei lavori di canalizzazione suddetti.
Va inoltre sottolineato che le acque piovane nel corso del tempo hanno dilavato, per un certo tratto, il terreno posto sotto la fondazione del muro di confine (vedi CTU), circostanza che “potrebbe comportare, anche a breve , seri problemi alla stabilità del muro”.
Di talché dunque, escluse altre cause esclusive o concorrenti, i convenuti devono essere ritenuti responsabili per i pregiudizi subiti da parte attrice per la mancata corretta manutenzione della loro proprietà. La prova liberatoria su questi gravante non è infatti stata fornita, essendo emerso che le infiltrazioni predette nel fondo attoreo siano riconducibili alla mancata corretta regimentazione delle acque provenienti dalla proprietà dei convenuti.
In virtù delle superiori considerazioni, in assenza di danni economicamente valutabili (CFR CTU) i convenuti sono comunque tenuti alla realizzazione delle opere indicate dal perito per evitare l'aggravamento ed il ripetersi dei fenomeni di allagamento del fondo attoreo.
L'attrice, come consentito, ha infatti chiesto l'eliminazione delle cause dell'evento lesivo, onde evitare il verificarsi di analoghi fenomeni in futuro.
Le due tutele, quella risarcitoria e quella ripristinatoria, sono del tutto compatibili e dunque cumulabili.
Va quindi accolta la domanda risarcitoria proposta nei confronti del convenuto, nella parte in cui è richiesta in forma specifica CP_3
l'eliminazione delle cause che hanno prodotto l'evento lesivo.
Non si ravvisano, infatti, motivi ostativi alla tutela di cui all'art. 2058 c.c., non sussistendo ragioni di particolare onerosità e risultando evidente la necessità di provvedere in via definitiva alla soluzio ne del problema ponendo in essere gli interventi indicati dal CTU (pagg. 10) posizionando una tubazione in PVC rigido di colore grigio da 160 con doppia curva ( una alla fuoriuscita del pozzetto ed un'altra sul fondo della verticale), poggiante sulla zanella di cemento esistente .
Andrà, inoltre effettuato il ripristino della sottofondazione del muro di confine come indicato nella CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022. Gli oneri delle c.t.u. (sia quelle per l'ATP dinanzi al Giudice di Pace che quella effettuata nel presente giudizio) già liquidati sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e in persona del
GOP Avv.. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
A. Condanna e a porre in essere gli Controparte_1 Controparte_2
interventi indicati dal CTU (pagg.10 e 13) posizionando una tubazione in
PVC rigido di colore grigio da 160 con doppia curva ( una alla fuoriuscita del pozzetto ed un'altra sul fondo della verticale) poggiante sulla zanella di cemento esistente ed effettuando il ripristino della sottofondazione del muro di confine come indicato nella CTU.
C. Condanna i convenuti in solido a rifondere a le Parte_1 spese di lite, che liquida in €. 2.552,00 per compenso professionale, ed €.
146,10 per spese oltre rimborso forfetario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Alberto Crisci e Giovanna Crisci dichiaratisi antistatari.
D. Pone le spese di CTU (sia quelle per l'ATP dinanzi al Giudice di
Pace che quella effettuata nel presente giudizio), come liquidate in atti, a definitivo carico dei convenuti.
Così deciso il 12/06/2024
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale