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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente Dott. Angelo Piraino Consigliere Dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 969 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA in persona del Sindaco pro tempore, rap- Parte_1 presentato e difeso dall'avv. Sergio Perna, ove pure è elettivamente domiciliato alla via F. Cordova n. 103 giusta procura speciale in atti
(pec: ; Email_1
Appellante
CONTRO
(c.f.: , nato in [...] il 4 luglio CP_1 CodiceFiscale_1
1990;
(c.f.: ), nata in [...] il 29 CP_2 CodiceFiscale_2 marzo 1990;
(c.f: , nata in [...] il Parte_2 CodiceFiscale_3
25 novembre 1971;
(c.f.: ), nato in [...] il 28 Parte_3 CodiceFiscale_4 febbraio 1980;
(c.f: nato in [...]- Parte_4 CodiceFiscale_5 mo il 12 gennaio 1965;
(c.f.: ) nato in [...] il Parte_5 CodiceFiscale_6
2 luglio 1977;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 (c.f.: ) nato in [...] il 23 set- Parte_6 CodiceFiscale_7 tembre 1953;
(c.f.: ), nato in [...]- Parte_7 CodiceFiscale_8 nia il 15 settembre 1976;
(c.f.: ), nata in [...]- Parte_8 C.F._9 dinello il 26 aprile 1969;
(c.f.: , nato in [...] il 1 Parte_9 CodiceFiscale_10 agosto 1949;
(c.f.: c.f.: ), nata in [...] Parte_10 CodiceFiscale_11 il 17 dicembre 1974;
(c.f.: ), nato a [...] il 28 Parte_11 CodiceFiscale_12 febbraio 1965; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Finazzo giusta procu- ra in atti, in forza della quale sono anche elettivamente domiciliati presso il di lui studio ubicato in Palermo alla via Noto n. 12 (pec:
[...]
; Email_2
Appellati
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(c.f.: ), nato a [...] 24 otto- CP_3 C.F._13 Parte_1 bre 1954, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bisso, ove pure
è elettivamente domiciliato alla via F. Petrarca n. 4 giusta procura speciale in atti (pec: ; Email_3
Interveniente
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Palermo n. 1603/2019 del 27/3/2019.
OGGETTO: risarcimento danni da fatto illecito della P.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , CP_1 CP_2 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , e , ex soci
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 della cooperativa edilizia “Praiola Società Cooperativa Edilizia a.r.l.” sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, hanno chiesto al
Tribunale accertarsi la responsabilità aquiliana del Controparte_4
e dell'ex Presidente in quanto, nonostante le ingenti
[...] CP_3 somme da ciascuno versate e l'avanzata realizzazione delle singole unità immobiliari afferenti il programma costruttivo per l'edilizia re- sidenziale pubblica denominato “via Ralli e Piano Torre”- Secondo stralcio - Piano Torre”, si ritrovano senza l'auspicato immobile e sen- za il versato denaro a causa dell'accertata illegittimità della proce- dura espropriativa, poiché fondata su una palesata delibera che di fatto non è mai esistita, situazione ben nota all'ex Presidente, il qua- le però giammai ebbe ad informare l'assemblea e/o i medesimi delle vicende giudiziarie involgenti la società. Poiché, dunque, questi solo all'esito dell'estromissione dalla carica del sono venuti a cono- CP_3 scenza della grave illegittimità che affliggeva l'intera procedura, astenendosi prudentemente dal portarla a conclusione continuando a versare altre somme, chiedevano condannarsi i convenuti, a titolo risarcitorio, alla restituzione delle somme da ciascuno già versate, nonché al risarcimento dell'ulteriore danno, patrimoniale e non pa- trimoniale, derivante dal mancato godimento delle opere.
Con sentenza n. 1603/2019 del 27/3/2019 il Tribunale di Pa- lermo accoglieva entrambe le domande, condannando in solido i convenuti a risarcire le somme dagli attori corrisposte per la realiz- zazione del programma costruttivo, oltre interessi, nonché al risar- cimento del danno da mancato godimento dell'auspicato immobile, quantificato in via equitativa per ciascun attore in € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, evidenziando, quanto all'ente municipale, la condotta poco corretta di questo, stante la totale tra- scuranza dell'affidamento che legittimamente i soci della cooperati- va hanno riposto sulla regolarità della procedura amministrativa e la fattibilità dell'opera per la quale si erano attivati procedendo ai ne- cessari versamenti, pure evidenziando il mancato ricorso alla proce- dura di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2011 al fine di tentare di sanare i riscontrati vizi della procedura espropriativa, mentre, quan- to al , di essere stato a conoscenza della situazione di illegitti- CP_3
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 mità del procedimento, data dall'inesistenza della delibera del Con- siglio comunale di dichiarazione pubblica utilità dell'opera, ma di non averne mai dato notizia ai singoli assegnatari, così inducendoli a procedere ai versamenti. Con atto di citazione in appello il ha Parte_1 proposto quindi gravame, chiedendo la riforma della sentenza im- pugnata. Con il primo motivo di impugnazione chiede accertarsi il difetto di legittimazione processuale attiva di tutti gli attori, in quan- to trattasi esplicitamente di azione per risarcimento danni ex art. 2043 c.c. afferente un asserito pregiudizio diretto alla propria sfera patrimoniale, mentre qualsivoglia potenziale danno risarcibile po- trebbe essere solo mediato e indiretto, in quanto l'unico soggetto direttamente e immediatamente danneggiato dall'ipotizzata attività illegittima dell'amministrazione comunale era l'ente societario in re- lazione al rapporto contrattuale che legava le parti, consacrato nella convenzione notarile stipulata il 10 giugno 2008. Segnala, dunque, che i pretesi danni al proprio patrimonio personale, che si assume essere dipesi in via diretta e immediata da atti posti in essere da soggetto terzo, non potevano trovare vaglio di merito, dato che la domanda doveva essere dichiarata inammissibile, anche in ragione dell'ormai consolidato principio in base al quale a seguito della per- dita della capacità processuale da parte del fallito in relazione ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, sussiste una sua legit- timazione processuale suppletiva, in deroga a quella esclusiva del curatore, solo nel caso di inattività e disinteresse di questi. Se ne ri- cava che la legittimazione attiva suppletiva perteneva evidentemen- te all'organo amministrativo che rappresenta la società in liquida- zione coatta amministrativa, e non certo al singolo socio, come nella vicenda avvenuto. Con il secondo motivo evidenzia che l'asserita sussistenza di una legittimazione suppletiva degli ex soci si pone in netta contraddizione con la qualificazione della domanda in termini di azione di responsabilità extracontrattuale, dagli stessi attori ope- rata, in quanto l'ipotetica azione risarcitoria che avrebbe potuto azionare l'amministrazione societaria in liquidazione coatta ammini- strativa ha natura contrattuale, trattandosi di inadempimento alle obbligazioni assunte dal verso la cooperativa con la con- Pt_1 venzione notarile citata, con la conseguenza che la legittimazione processuale suppletiva non potrebbe riguardare un'azione di natura
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 e con connotazione giuridica diversa da quella principale che spette- rebbe agli organi della liquidazione coatta amministrativa. Con il ter- zo motivo si duole l'amministrazione comunale della ravvisata esi- stenza di un danno patrimoniale agli attori cagionato dal proprio contegno. In base alla stessa narrazione attorea, infatti, questi al più sarebbero ascrivibili all'illecita condotta tenuta dal Presidente della cooperativa, il quale, senza mai convocare assemblea o dare notizie in qualsiasi modo ai soci, li avrebbe indotti a versare le somme senza metterli a parte delle riscontrate criticità e sospendere il progetto. Deduce dunque che tanto basta per spezzare qualsivoglia causalità riconducibile all'eventuale vizio del procedimento amministrativo. Con il quarto motivo deduce comunque l'insussistenza di qualsivo- glia illegittimità della procedura, poiché nella fattispecie la dichiara- zione di pubblica utilità era in effetti intervenuta con l'approvazione del piano regolatore generale, delle norme tecniche di attuazione, del regolamento edilizio e dei piani particolareggiati dotati di pre- scrizioni esecutive. L'approvazione del programma costruttivo, pri- mo e secondo stralcio, risiede infatti nello stesso Decreto assessoria- le di approvazione del Piano Regolatore Generale del comune, atte- so che a norma dell'articolo 30 delle norme di attuazione quest'ul- timo atto è dotato di prescrizioni esecutive relative a zone a preva- lente destinazione d'uso residenziale, che ne costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, quindi intervento urbani- stico preventivo. Ne consegue che l'occupazione dell'area per la rea- lizzazione del programma costruttivo di che trattasi non può essere ritenuta illegittima, né può ravvisarsi di conseguenza responsabilità alcuna in capo all'amministrazione comunale. Con l'ultimo motivo eccepisce infine l'appellante la totale insussistenza di un danno pa- trimoniale effettivo in capo agli attori, in quanto l'intera situazione riguardante l'espropriazione dell'area di che trattasi, e non ultimo l'esito definitivo del programma costruttivo per cui è causa, è ancora sub iudice e non ha ad oggi nessuna connotazione definitiva, con la conseguenza che fino a questo momento alcun danno correlato ad un inutile versamento può essersi verificato nella sfera patrimoniale degli ex soci, e ancor meno può ritenersi sussistente un danno risar- cibile da mancato godimento di unità abitativa, anche a fronte di as- soluta incertezza circa la sussistenza di un effettivo diritto di ciascu- no degli ex soci a essere alla fine assegnatari di unità abitativa, non-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 ché circa l'effettiva ultimazione o meno delle opere da parte della cooperativa. Chiede pertanto riformarsi la sentenza condannatoria mandando esente l'appellante da qualsivoglia responsabilità, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio. Si costituiscono in giudizio tutti gli appellati, i quali deducono l'infondatezza di tutte le rimostranze impugnatorie, e chiedono ri- gettarsi l'appello con vittoria di spese. Chiedono invece dichiararsi l'inammissibilità delle tardività domande impugnatorie proposte dal già convenuto , oramai definitivamente condannato al risarci- CP_3 mento dei danni di che trattasi Interviene altresì in giudizio il , aderendo alle de- CP_3 duzioni avversative palesate dal Comune appellante, e proponendo- ne di proprie. All'esito dell'udienza del 19.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 25.2.2025 la cau- sa è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello si rivela fondato. Anzitutto, in punto di legittimatio ad causam e di qualifica- zione della domanda attorea, corretto si rivela il pronunciamento di primo grado. Ribadito che la legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è il di- ritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito, fa- vorevole o sfavorevole, e che, diversamente dalla titolarità della si- tuazione giuridica soggettiva controversa, va vagliata solo in base al- la mera allegazione di parte, gli attori, odierni appellati, né hanno agito in via suppletiva facendo valere un diritto soggettivo societario nell'inerzia del commissario liquidatore, né hanno inteso esperire un'ordinaria azione contrattuale: gli stessi, infatti, come da petitum ed espressa precisazione (poi esplicitata nella prima memoria ex art. 183 comma VI° c.p.c.), lungi dal voler preservare un interesse sociale mediante una “azione di massa” finalizzata ad incrementare il pa- trimonio societario, hanno invece inteso, ciascuno per proprio conto ed in proprio nome, far valere un preteso diritto al ristoro della pati- ta perdita patrimoniale fondato sulla “…responsabilità extracontrat- tuale o da contatto, per avere l'ente comunale, attraverso dei prov-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 vedimenti qualificati legittimi ma, in realtà inesistenti o quantomeno nulli, ingenerato un legittimo affidamento in capo ai singoli attori in ordine alla validità ed efficacia dell'intera procedura amministrativa volta alla realizzazione degli alloggi polari, esponendo gli attori a ri- schio concreto di perdere irrimediabilmente i singoli alloggi a causa delle azioni di restitutio in integrum dei terreni ove essi erano sorti ad opera dei proprietari dei terreni già illegittimamente espropriati dal comune” (così prima memoria ex art. 183 comma VI° c.p.c., pag. 2). Riaffermata allora la legittimazione attiva, e dunque l'ammissibilità delle domande, risultando allegato un diritto sogget- tivo in tesi a se spettante, gli è però che la giurisprudenza di legitti- mità ha oramai chiarito che la responsabilità della pubblica ammini- strazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sul- la P.A. - ha natura contrattuale e rientra nella giurisdizione del giudi- ce ordinario, dovendosi inquadrare nello schema della responsabili- tà "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a pro- durre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), a prescindere dal fatto che la causa petendi poggi sulla mancata adozione di un provvedi- mento amministrativo, sull'emanazione di un provvedimento lesivo,
o sull'emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato (ancora in questi termini Cass., SS.UU., n. 1567 del 2023 e precedenti ivi richiamati). Nata allora per tutelare l'affidamento che nutre chi entri in "contatto" con l'esercente una professione che richiede un partico- lare titolo abilitativo, imposto anche in relazione al rilievo costitu- zionale dei beni su cui tale professione incide, attraverso una ulte- riore valorizzazione della esigenza di tutela dell'affidamento sottesa ad ogni ipotesi di “contatto sociale qualificato", la giurisprudenza di legittimità ha via via “consentito” la trasposizione di tale ipotesi dal piano delle "professioni protette" a quello delle relazioni con le pubbliche amministrazioni, ove cioè la lesione dell'affidamento promana da atti amministrativi, o anche solo meri comportamenti della P.A., che, a prescindere dall'esistenza di obblighi di prestazio- ne, ingenerano ugualmente in capo alla stessa obblighi giuridici di protezione nei confronti della controparte.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 Gli è, però, che come sopra sinteticamente riportato, in tutti i casi in cui si è affermata la giurisdizione del G.O. per essere stata stata riconosciuta una responsabilità civile in capo alla Pubblica amministrazione nascente dalla delusione dell'affidamento del pri- vato nella correttezza dell'attività amministrativa, il pregiudizio eco- nomico derivava appunto o dall'essere diretti destinatari di un atto illegittimo, di cui poter chiedere l'annullamento, o dalla rimozione legittima di un atto amministrativo favorevole o dalla mancata ado- zione di un atto favorevole promesso. In altri termini, il danno scaturiva, per l'appunto, da un pre- gresso “contatto sociale qualificato” tra il danneggiato, che aveva mal riposto la fiducia, e la P.A., che l'aveva tradita. Nella vicenda, invece, come correttamente eccepito dall'appellante, la relazione giuridica solo si è instaurata fra la
[...] ed il e solo Parte_12 Parte_1
l'ente collettivo (in disparte ogni considerazione sul concorso ex art. 1227 c.c., potenzialmente persino elisivo, per la mancata verifica sull'esistenza di una fondamentale delibera citata nell'atto contrat- tuale che si stata sottoscrivendo) si sarebbe quindi potuto lamenta- re del deluso affidamento, poi fomite delle assunte determinazioni patrimoniali richieste ai soci. Non miglior sorte pertiene comunque alle azioni degli appel- lati anche ove si qualificassero le stesse in termini di condannatorio per responsabilità aquiliana, come “alternativamente” proposto da- gli stessi. Diversamente dall'obbligo giuridico di protezione nascente dal contatto sociale qualificato, infatti, il terzo che non entra in con- tatto con l'assunto danneggiante, ma che solo instaura rapporti giu- ridici col danneggiato, non vanta né un diritto soggettivo né un inte- resse legittimo alla regolarità del procedimento amministrativo che involge il proprio contraente, ma solo un mero interesse al fausto esito della procedura che interessa questi: se, ad esempio, una plu- ralità di fornitori della zona agognassero a lucrosi ed esclusivi con- tratti con un franchisee internazionale del commercio da stipularsi a far tempo dall'apertura del centro commerciale, soggetto cui poi l'amministrazione, per ripensamento o illegittimità di un atto pre- supposto, all'ultimo non concedesse più la licenza, i costi da questi sostenuti in vista del potenziale affare, al pari delle aspettative di
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 guadagno, non potrebbero certamente essere scaricati sulla P.A. per avere gli stessi confidato sulla legittimità dell'avviato procedimento, proprio per assenza di una pregressa posizione giuridica soggettiva attiva tutelabile. Aggiungasi comunque, ad abundantiam, che fondata sarebbe stata, in ogni caso, anche la dedotta effettiva insussistenza di un danno patrimoniale consolidato e definitivo: tralasciando, cioè, ogni considerazione in punto di vaglio sull'effettiva riconducibilità eziolo- gica del lamentato danno all'ente espropriante (non ostante la rile- vantissima portata dell'antecedente causale dato dall'illecita con- dotta opacizzante oramai definitivamente acclarata in capo al , CP_3 cui non sarebbe stato certo peregrino riconoscere efficienza deter- minante e assorbente tale da escludere il nesso tra la negligenza amministrativa, degradabile al rango di occasione, e l'evento danno- so), gli è, soprattutto, che, a fronte della replicata eccezione di in- sussistenza in atto dei lamentati danni (atteso che i n. 24 alloggi e le opere di urbanizzazione trovansi in stato avanzato di realizzazione - il dato è pacifico e pure risulta dalle sentenze del Tribunale di Pa- lermo, agli atti -, il ha provveduto all'espropriazione defini- Pt_1 tiva e la cooperativa trovasi semplicemente in liquidazione coatta amministrativa, senza che peraltro sia nota caducazione espressa ed erga omnes – amministrativa o giudiziale - di titolo alcuno, o defini- tivo accertamento di irrealizzabilità del progetto, sostanzialmente solo “pronosticata”), gli appellati, al di là di una nebulosa contesta- zione, nemmeno si sono confrontati con l'argomento, replicando in- vece in più atti (ancora fino alla memoria di replica), esclusivamente sulla questione della legittimazione processuale e della natura per- sonale dell'azione. L'assenza di un titolo di responsabilità ascrivibile al
[...] comporta evidentemente anche la caducazione del col- Parte_1 laterale danno, riconosciuto in sentenza, da “mancato utilizzo dell'immobile”. Quanto infine alla partecipazione adesiva intentata dal CP_3 in favore del trattandosi di soggetto non appel- Parte_1 lante e come tale definitivamente condannato al risarcimento, in di- sparte l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della nuova documentazio- ne che intendeva offrire, così come degli aggiuntivi motivi di censura in realtà involgenti l'asserita erroneità della sentenza per capi affe-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 renti la propria posizione processuale, a monte è a ribadirsi che ai sensi dell'art. 344 c.p.c. l'intervento in appello è consentito solo ai terzi che potrebbero proporre opposizione ex art. 404 c.p.c., e non quindi ai soggetti già parti del giudizio che intendano sposare una posizione o l'altra. Rispetto infine al riparto delle spese di lite, gli oneri vanno posti a carico delle parti qui convenute, quali soccombenti, che risul- tano invece vittoriose rispetto all'inammissibile intervento adesivo del , con liquidazioni come da dispositivo. CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, in ac- coglimento dell'appello proposto dal nei Parte_1 confronti di , , CP_1 CP_2 Parte_2 [...]
, CP_5 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 CP_6
, e avverso la sentenza Tri-
[...] Parte_10 Parte_11 bunale di Palermo n. 1603/2019 del 27/3/2019: 1. Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di;
CP_3
2. Revoca la disposta condanna del al pa- Parte_1 gamento delle somme già corrisposte da , CP_1 [...]
, , Parte_13 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_14 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_15 Parte_8 Parte_9 [...]
e per la realizzazione del pro- Pt_10 Parte_11 gramma costruttivo della cooperativa edilizia “Praiola Società Cooperativa Edilizia a.r.l.” denominato “via Ralli e Piano Tor- re- Secondo stralcio - Piano Torre”, per cui è causa;
3. Revoca la disposta condanna del al pa- Parte_1 gamento di € 10.000,00 cadauno a titolo di risarcimento dan- ni pronunciata in favore di , CP_1 CP_2 [...]
, Parte_16 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e Parte_8 Parte_9 Parte_10
; Parte_11
4. Rigetta le domande condannatorie proposte da , CP_1
, CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_17 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11 e nei confronti del Parte_10 Parte_11 [...]
Parte_1
5. Condanna , , CP_1 CP_2 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Controparte_7
, , e al pa- Parte_9 Parte_10 Parte_11 gamento delle spese di lite riferibili al Parte_1 per il giudizio di primo grado, che si liquidano in € 12.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
6. Condanna , , CP_1 CP_2 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Controparte_7
, , e al pa- Parte_9 Parte_10 Parte_11 gamento delle spese di lite riferibili al Parte_1 per il presente giudizio d'appello, che si liquidano in €
6.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
7. Condanna al pagamento delle spese di lite rife- CP_3 ribili a , , CP_1 CP_2 Parte_2 [...]
, CP_5 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Controparte_7
, , e per il Parte_9 Parte_10 Parte_11 presente giudizio d'appello, che si liquidano in € 6.000,00, ol- tre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Palermo il 4/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 11
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente Dott. Angelo Piraino Consigliere Dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 969 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA in persona del Sindaco pro tempore, rap- Parte_1 presentato e difeso dall'avv. Sergio Perna, ove pure è elettivamente domiciliato alla via F. Cordova n. 103 giusta procura speciale in atti
(pec: ; Email_1
Appellante
CONTRO
(c.f.: , nato in [...] il 4 luglio CP_1 CodiceFiscale_1
1990;
(c.f.: ), nata in [...] il 29 CP_2 CodiceFiscale_2 marzo 1990;
(c.f: , nata in [...] il Parte_2 CodiceFiscale_3
25 novembre 1971;
(c.f.: ), nato in [...] il 28 Parte_3 CodiceFiscale_4 febbraio 1980;
(c.f: nato in [...]- Parte_4 CodiceFiscale_5 mo il 12 gennaio 1965;
(c.f.: ) nato in [...] il Parte_5 CodiceFiscale_6
2 luglio 1977;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 (c.f.: ) nato in [...] il 23 set- Parte_6 CodiceFiscale_7 tembre 1953;
(c.f.: ), nato in [...]- Parte_7 CodiceFiscale_8 nia il 15 settembre 1976;
(c.f.: ), nata in [...]- Parte_8 C.F._9 dinello il 26 aprile 1969;
(c.f.: , nato in [...] il 1 Parte_9 CodiceFiscale_10 agosto 1949;
(c.f.: c.f.: ), nata in [...] Parte_10 CodiceFiscale_11 il 17 dicembre 1974;
(c.f.: ), nato a [...] il 28 Parte_11 CodiceFiscale_12 febbraio 1965; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Finazzo giusta procu- ra in atti, in forza della quale sono anche elettivamente domiciliati presso il di lui studio ubicato in Palermo alla via Noto n. 12 (pec:
[...]
; Email_2
Appellati
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(c.f.: ), nato a [...] 24 otto- CP_3 C.F._13 Parte_1 bre 1954, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bisso, ove pure
è elettivamente domiciliato alla via F. Petrarca n. 4 giusta procura speciale in atti (pec: ; Email_3
Interveniente
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Palermo n. 1603/2019 del 27/3/2019.
OGGETTO: risarcimento danni da fatto illecito della P.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , CP_1 CP_2 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , e , ex soci
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 della cooperativa edilizia “Praiola Società Cooperativa Edilizia a.r.l.” sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, hanno chiesto al
Tribunale accertarsi la responsabilità aquiliana del Controparte_4
e dell'ex Presidente in quanto, nonostante le ingenti
[...] CP_3 somme da ciascuno versate e l'avanzata realizzazione delle singole unità immobiliari afferenti il programma costruttivo per l'edilizia re- sidenziale pubblica denominato “via Ralli e Piano Torre”- Secondo stralcio - Piano Torre”, si ritrovano senza l'auspicato immobile e sen- za il versato denaro a causa dell'accertata illegittimità della proce- dura espropriativa, poiché fondata su una palesata delibera che di fatto non è mai esistita, situazione ben nota all'ex Presidente, il qua- le però giammai ebbe ad informare l'assemblea e/o i medesimi delle vicende giudiziarie involgenti la società. Poiché, dunque, questi solo all'esito dell'estromissione dalla carica del sono venuti a cono- CP_3 scenza della grave illegittimità che affliggeva l'intera procedura, astenendosi prudentemente dal portarla a conclusione continuando a versare altre somme, chiedevano condannarsi i convenuti, a titolo risarcitorio, alla restituzione delle somme da ciascuno già versate, nonché al risarcimento dell'ulteriore danno, patrimoniale e non pa- trimoniale, derivante dal mancato godimento delle opere.
Con sentenza n. 1603/2019 del 27/3/2019 il Tribunale di Pa- lermo accoglieva entrambe le domande, condannando in solido i convenuti a risarcire le somme dagli attori corrisposte per la realiz- zazione del programma costruttivo, oltre interessi, nonché al risar- cimento del danno da mancato godimento dell'auspicato immobile, quantificato in via equitativa per ciascun attore in € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, evidenziando, quanto all'ente municipale, la condotta poco corretta di questo, stante la totale tra- scuranza dell'affidamento che legittimamente i soci della cooperati- va hanno riposto sulla regolarità della procedura amministrativa e la fattibilità dell'opera per la quale si erano attivati procedendo ai ne- cessari versamenti, pure evidenziando il mancato ricorso alla proce- dura di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2011 al fine di tentare di sanare i riscontrati vizi della procedura espropriativa, mentre, quan- to al , di essere stato a conoscenza della situazione di illegitti- CP_3
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 mità del procedimento, data dall'inesistenza della delibera del Con- siglio comunale di dichiarazione pubblica utilità dell'opera, ma di non averne mai dato notizia ai singoli assegnatari, così inducendoli a procedere ai versamenti. Con atto di citazione in appello il ha Parte_1 proposto quindi gravame, chiedendo la riforma della sentenza im- pugnata. Con il primo motivo di impugnazione chiede accertarsi il difetto di legittimazione processuale attiva di tutti gli attori, in quan- to trattasi esplicitamente di azione per risarcimento danni ex art. 2043 c.c. afferente un asserito pregiudizio diretto alla propria sfera patrimoniale, mentre qualsivoglia potenziale danno risarcibile po- trebbe essere solo mediato e indiretto, in quanto l'unico soggetto direttamente e immediatamente danneggiato dall'ipotizzata attività illegittima dell'amministrazione comunale era l'ente societario in re- lazione al rapporto contrattuale che legava le parti, consacrato nella convenzione notarile stipulata il 10 giugno 2008. Segnala, dunque, che i pretesi danni al proprio patrimonio personale, che si assume essere dipesi in via diretta e immediata da atti posti in essere da soggetto terzo, non potevano trovare vaglio di merito, dato che la domanda doveva essere dichiarata inammissibile, anche in ragione dell'ormai consolidato principio in base al quale a seguito della per- dita della capacità processuale da parte del fallito in relazione ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, sussiste una sua legit- timazione processuale suppletiva, in deroga a quella esclusiva del curatore, solo nel caso di inattività e disinteresse di questi. Se ne ri- cava che la legittimazione attiva suppletiva perteneva evidentemen- te all'organo amministrativo che rappresenta la società in liquida- zione coatta amministrativa, e non certo al singolo socio, come nella vicenda avvenuto. Con il secondo motivo evidenzia che l'asserita sussistenza di una legittimazione suppletiva degli ex soci si pone in netta contraddizione con la qualificazione della domanda in termini di azione di responsabilità extracontrattuale, dagli stessi attori ope- rata, in quanto l'ipotetica azione risarcitoria che avrebbe potuto azionare l'amministrazione societaria in liquidazione coatta ammini- strativa ha natura contrattuale, trattandosi di inadempimento alle obbligazioni assunte dal verso la cooperativa con la con- Pt_1 venzione notarile citata, con la conseguenza che la legittimazione processuale suppletiva non potrebbe riguardare un'azione di natura
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 e con connotazione giuridica diversa da quella principale che spette- rebbe agli organi della liquidazione coatta amministrativa. Con il ter- zo motivo si duole l'amministrazione comunale della ravvisata esi- stenza di un danno patrimoniale agli attori cagionato dal proprio contegno. In base alla stessa narrazione attorea, infatti, questi al più sarebbero ascrivibili all'illecita condotta tenuta dal Presidente della cooperativa, il quale, senza mai convocare assemblea o dare notizie in qualsiasi modo ai soci, li avrebbe indotti a versare le somme senza metterli a parte delle riscontrate criticità e sospendere il progetto. Deduce dunque che tanto basta per spezzare qualsivoglia causalità riconducibile all'eventuale vizio del procedimento amministrativo. Con il quarto motivo deduce comunque l'insussistenza di qualsivo- glia illegittimità della procedura, poiché nella fattispecie la dichiara- zione di pubblica utilità era in effetti intervenuta con l'approvazione del piano regolatore generale, delle norme tecniche di attuazione, del regolamento edilizio e dei piani particolareggiati dotati di pre- scrizioni esecutive. L'approvazione del programma costruttivo, pri- mo e secondo stralcio, risiede infatti nello stesso Decreto assessoria- le di approvazione del Piano Regolatore Generale del comune, atte- so che a norma dell'articolo 30 delle norme di attuazione quest'ul- timo atto è dotato di prescrizioni esecutive relative a zone a preva- lente destinazione d'uso residenziale, che ne costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, quindi intervento urbani- stico preventivo. Ne consegue che l'occupazione dell'area per la rea- lizzazione del programma costruttivo di che trattasi non può essere ritenuta illegittima, né può ravvisarsi di conseguenza responsabilità alcuna in capo all'amministrazione comunale. Con l'ultimo motivo eccepisce infine l'appellante la totale insussistenza di un danno pa- trimoniale effettivo in capo agli attori, in quanto l'intera situazione riguardante l'espropriazione dell'area di che trattasi, e non ultimo l'esito definitivo del programma costruttivo per cui è causa, è ancora sub iudice e non ha ad oggi nessuna connotazione definitiva, con la conseguenza che fino a questo momento alcun danno correlato ad un inutile versamento può essersi verificato nella sfera patrimoniale degli ex soci, e ancor meno può ritenersi sussistente un danno risar- cibile da mancato godimento di unità abitativa, anche a fronte di as- soluta incertezza circa la sussistenza di un effettivo diritto di ciascu- no degli ex soci a essere alla fine assegnatari di unità abitativa, non-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 ché circa l'effettiva ultimazione o meno delle opere da parte della cooperativa. Chiede pertanto riformarsi la sentenza condannatoria mandando esente l'appellante da qualsivoglia responsabilità, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio. Si costituiscono in giudizio tutti gli appellati, i quali deducono l'infondatezza di tutte le rimostranze impugnatorie, e chiedono ri- gettarsi l'appello con vittoria di spese. Chiedono invece dichiararsi l'inammissibilità delle tardività domande impugnatorie proposte dal già convenuto , oramai definitivamente condannato al risarci- CP_3 mento dei danni di che trattasi Interviene altresì in giudizio il , aderendo alle de- CP_3 duzioni avversative palesate dal Comune appellante, e proponendo- ne di proprie. All'esito dell'udienza del 19.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 25.2.2025 la cau- sa è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello si rivela fondato. Anzitutto, in punto di legittimatio ad causam e di qualifica- zione della domanda attorea, corretto si rivela il pronunciamento di primo grado. Ribadito che la legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è il di- ritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito, fa- vorevole o sfavorevole, e che, diversamente dalla titolarità della si- tuazione giuridica soggettiva controversa, va vagliata solo in base al- la mera allegazione di parte, gli attori, odierni appellati, né hanno agito in via suppletiva facendo valere un diritto soggettivo societario nell'inerzia del commissario liquidatore, né hanno inteso esperire un'ordinaria azione contrattuale: gli stessi, infatti, come da petitum ed espressa precisazione (poi esplicitata nella prima memoria ex art. 183 comma VI° c.p.c.), lungi dal voler preservare un interesse sociale mediante una “azione di massa” finalizzata ad incrementare il pa- trimonio societario, hanno invece inteso, ciascuno per proprio conto ed in proprio nome, far valere un preteso diritto al ristoro della pati- ta perdita patrimoniale fondato sulla “…responsabilità extracontrat- tuale o da contatto, per avere l'ente comunale, attraverso dei prov-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 vedimenti qualificati legittimi ma, in realtà inesistenti o quantomeno nulli, ingenerato un legittimo affidamento in capo ai singoli attori in ordine alla validità ed efficacia dell'intera procedura amministrativa volta alla realizzazione degli alloggi polari, esponendo gli attori a ri- schio concreto di perdere irrimediabilmente i singoli alloggi a causa delle azioni di restitutio in integrum dei terreni ove essi erano sorti ad opera dei proprietari dei terreni già illegittimamente espropriati dal comune” (così prima memoria ex art. 183 comma VI° c.p.c., pag. 2). Riaffermata allora la legittimazione attiva, e dunque l'ammissibilità delle domande, risultando allegato un diritto sogget- tivo in tesi a se spettante, gli è però che la giurisprudenza di legitti- mità ha oramai chiarito che la responsabilità della pubblica ammini- strazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sul- la P.A. - ha natura contrattuale e rientra nella giurisdizione del giudi- ce ordinario, dovendosi inquadrare nello schema della responsabili- tà "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a pro- durre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), a prescindere dal fatto che la causa petendi poggi sulla mancata adozione di un provvedi- mento amministrativo, sull'emanazione di un provvedimento lesivo,
o sull'emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato (ancora in questi termini Cass., SS.UU., n. 1567 del 2023 e precedenti ivi richiamati). Nata allora per tutelare l'affidamento che nutre chi entri in "contatto" con l'esercente una professione che richiede un partico- lare titolo abilitativo, imposto anche in relazione al rilievo costitu- zionale dei beni su cui tale professione incide, attraverso una ulte- riore valorizzazione della esigenza di tutela dell'affidamento sottesa ad ogni ipotesi di “contatto sociale qualificato", la giurisprudenza di legittimità ha via via “consentito” la trasposizione di tale ipotesi dal piano delle "professioni protette" a quello delle relazioni con le pubbliche amministrazioni, ove cioè la lesione dell'affidamento promana da atti amministrativi, o anche solo meri comportamenti della P.A., che, a prescindere dall'esistenza di obblighi di prestazio- ne, ingenerano ugualmente in capo alla stessa obblighi giuridici di protezione nei confronti della controparte.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 Gli è, però, che come sopra sinteticamente riportato, in tutti i casi in cui si è affermata la giurisdizione del G.O. per essere stata stata riconosciuta una responsabilità civile in capo alla Pubblica amministrazione nascente dalla delusione dell'affidamento del pri- vato nella correttezza dell'attività amministrativa, il pregiudizio eco- nomico derivava appunto o dall'essere diretti destinatari di un atto illegittimo, di cui poter chiedere l'annullamento, o dalla rimozione legittima di un atto amministrativo favorevole o dalla mancata ado- zione di un atto favorevole promesso. In altri termini, il danno scaturiva, per l'appunto, da un pre- gresso “contatto sociale qualificato” tra il danneggiato, che aveva mal riposto la fiducia, e la P.A., che l'aveva tradita. Nella vicenda, invece, come correttamente eccepito dall'appellante, la relazione giuridica solo si è instaurata fra la
[...] ed il e solo Parte_12 Parte_1
l'ente collettivo (in disparte ogni considerazione sul concorso ex art. 1227 c.c., potenzialmente persino elisivo, per la mancata verifica sull'esistenza di una fondamentale delibera citata nell'atto contrat- tuale che si stata sottoscrivendo) si sarebbe quindi potuto lamenta- re del deluso affidamento, poi fomite delle assunte determinazioni patrimoniali richieste ai soci. Non miglior sorte pertiene comunque alle azioni degli appel- lati anche ove si qualificassero le stesse in termini di condannatorio per responsabilità aquiliana, come “alternativamente” proposto da- gli stessi. Diversamente dall'obbligo giuridico di protezione nascente dal contatto sociale qualificato, infatti, il terzo che non entra in con- tatto con l'assunto danneggiante, ma che solo instaura rapporti giu- ridici col danneggiato, non vanta né un diritto soggettivo né un inte- resse legittimo alla regolarità del procedimento amministrativo che involge il proprio contraente, ma solo un mero interesse al fausto esito della procedura che interessa questi: se, ad esempio, una plu- ralità di fornitori della zona agognassero a lucrosi ed esclusivi con- tratti con un franchisee internazionale del commercio da stipularsi a far tempo dall'apertura del centro commerciale, soggetto cui poi l'amministrazione, per ripensamento o illegittimità di un atto pre- supposto, all'ultimo non concedesse più la licenza, i costi da questi sostenuti in vista del potenziale affare, al pari delle aspettative di
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 guadagno, non potrebbero certamente essere scaricati sulla P.A. per avere gli stessi confidato sulla legittimità dell'avviato procedimento, proprio per assenza di una pregressa posizione giuridica soggettiva attiva tutelabile. Aggiungasi comunque, ad abundantiam, che fondata sarebbe stata, in ogni caso, anche la dedotta effettiva insussistenza di un danno patrimoniale consolidato e definitivo: tralasciando, cioè, ogni considerazione in punto di vaglio sull'effettiva riconducibilità eziolo- gica del lamentato danno all'ente espropriante (non ostante la rile- vantissima portata dell'antecedente causale dato dall'illecita con- dotta opacizzante oramai definitivamente acclarata in capo al , CP_3 cui non sarebbe stato certo peregrino riconoscere efficienza deter- minante e assorbente tale da escludere il nesso tra la negligenza amministrativa, degradabile al rango di occasione, e l'evento danno- so), gli è, soprattutto, che, a fronte della replicata eccezione di in- sussistenza in atto dei lamentati danni (atteso che i n. 24 alloggi e le opere di urbanizzazione trovansi in stato avanzato di realizzazione - il dato è pacifico e pure risulta dalle sentenze del Tribunale di Pa- lermo, agli atti -, il ha provveduto all'espropriazione defini- Pt_1 tiva e la cooperativa trovasi semplicemente in liquidazione coatta amministrativa, senza che peraltro sia nota caducazione espressa ed erga omnes – amministrativa o giudiziale - di titolo alcuno, o defini- tivo accertamento di irrealizzabilità del progetto, sostanzialmente solo “pronosticata”), gli appellati, al di là di una nebulosa contesta- zione, nemmeno si sono confrontati con l'argomento, replicando in- vece in più atti (ancora fino alla memoria di replica), esclusivamente sulla questione della legittimazione processuale e della natura per- sonale dell'azione. L'assenza di un titolo di responsabilità ascrivibile al
[...] comporta evidentemente anche la caducazione del col- Parte_1 laterale danno, riconosciuto in sentenza, da “mancato utilizzo dell'immobile”. Quanto infine alla partecipazione adesiva intentata dal CP_3 in favore del trattandosi di soggetto non appel- Parte_1 lante e come tale definitivamente condannato al risarcimento, in di- sparte l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della nuova documentazio- ne che intendeva offrire, così come degli aggiuntivi motivi di censura in realtà involgenti l'asserita erroneità della sentenza per capi affe-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 renti la propria posizione processuale, a monte è a ribadirsi che ai sensi dell'art. 344 c.p.c. l'intervento in appello è consentito solo ai terzi che potrebbero proporre opposizione ex art. 404 c.p.c., e non quindi ai soggetti già parti del giudizio che intendano sposare una posizione o l'altra. Rispetto infine al riparto delle spese di lite, gli oneri vanno posti a carico delle parti qui convenute, quali soccombenti, che risul- tano invece vittoriose rispetto all'inammissibile intervento adesivo del , con liquidazioni come da dispositivo. CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, in ac- coglimento dell'appello proposto dal nei Parte_1 confronti di , , CP_1 CP_2 Parte_2 [...]
, CP_5 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 CP_6
, e avverso la sentenza Tri-
[...] Parte_10 Parte_11 bunale di Palermo n. 1603/2019 del 27/3/2019: 1. Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di;
CP_3
2. Revoca la disposta condanna del al pa- Parte_1 gamento delle somme già corrisposte da , CP_1 [...]
, , Parte_13 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_14 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_15 Parte_8 Parte_9 [...]
e per la realizzazione del pro- Pt_10 Parte_11 gramma costruttivo della cooperativa edilizia “Praiola Società Cooperativa Edilizia a.r.l.” denominato “via Ralli e Piano Tor- re- Secondo stralcio - Piano Torre”, per cui è causa;
3. Revoca la disposta condanna del al pa- Parte_1 gamento di € 10.000,00 cadauno a titolo di risarcimento dan- ni pronunciata in favore di , CP_1 CP_2 [...]
, Parte_16 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e Parte_8 Parte_9 Parte_10
; Parte_11
4. Rigetta le domande condannatorie proposte da , CP_1
, CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_17 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11 e nei confronti del Parte_10 Parte_11 [...]
Parte_1
5. Condanna , , CP_1 CP_2 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Controparte_7
, , e al pa- Parte_9 Parte_10 Parte_11 gamento delle spese di lite riferibili al Parte_1 per il giudizio di primo grado, che si liquidano in € 12.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
6. Condanna , , CP_1 CP_2 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Controparte_7
, , e al pa- Parte_9 Parte_10 Parte_11 gamento delle spese di lite riferibili al Parte_1 per il presente giudizio d'appello, che si liquidano in €
6.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
7. Condanna al pagamento delle spese di lite rife- CP_3 ribili a , , CP_1 CP_2 Parte_2 [...]
, CP_5 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Controparte_7
, , e per il Parte_9 Parte_10 Parte_11 presente giudizio d'appello, che si liquidano in € 6.000,00, ol- tre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Palermo il 4/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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