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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2413 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/02/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara PASINI
e
CANAL EL, C.F. , nata a [...] il C.F._2
06/12/1986, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina D'AQUINO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1. - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. – Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad Per_1 Per_2
1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, mentre il padre avrà diritto di vederle e tenerle con sé quando vuole, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed i loro impegni extra scolastici. Le parti, tuttavia, stabiliscono sin d'ora le seguenti modalità di visita:
-il lunedì e il giovedì dalla fine della scuola alle ore 21,30 con impegno della madre di portarle ed andare a prenderle presso l'abitazione del padre;
pernotto del sabato
o della domenica di ogni settimana, con impegno di entrambi i coniugi di arrivare, in modo graduale, a fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina.
Le figlie poi trascorreranno le festività (Natale, Capodanno e Pasqua) con i genitori ad anni alterni, come da precise indicazioni di cui al Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale.
Durante le vacanze estive e staranno almeno due settimane di Per_1 Per_2
cui una anche non consecutiva con il padre da comunicarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
3. Il sig. a decorrere dal mese di luglio 2024, provvederà al concorso Parte_1
nel mantenimento ordinario delle figlie minori, corrispondendo alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...], la somma complessiva di € 350,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4. I genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per entrambe le figlie, da individuarsi secondo quanto riportato nel protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Le parti concordano, inoltre, che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre.
5. I coniugi si impegnano inoltre a seguire un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio di Marostica, attivandosi fin dalla sottoscrizione del presente atto per prendere appuntamento nei competenti uffici ed il sig. si impegna a seguire Pt_1
un percorso di sostegno presso il Serd di Bassano del Grappa presso il quale ha già preso contatto.
6. L'abitazione familiare, di proprietà esclusiva del sig. , resterà nella Pt_1
disponibilità dello stesso, dandosi atto che la sig.ra AN ha già rilasciato
l'abitazione asportando i propri effetti personali nonché parte dei beni mobili, per cui
2 la stessa rinuncia espressamente ad ogni pretesa su eventuali indennizzi per l'acquisto dei beni mobili rimasti nella casa coniugale acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio e in comunione dei beni.
7. I coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
8. Il signor si impegna a restituire l'auto di proprietà della signora AN Pt_1
targata CR425KY attualmente ancora in suo possesso entro il 28.06.2024 perfettamente funzionante.
9. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente per la cessazione della comunione legale, nonché per l'indennità dovuta al sig. a titolo di partecipazione nell'impresa Parte_1 familiare di cui è titolare la sig.ra AN EL”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Pove del Grappa (VI) in data 31/12/2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 31/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse
3 presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CANAL Parte_1
EL, uniti in matrimonio in Pove del Grappa (VI) in data 31/12/2016 con atto trascritto al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pove del
Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2413 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/02/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara PASINI
e
CANAL EL, C.F. , nata a [...] il C.F._2
06/12/1986, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina D'AQUINO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1. - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. – Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad Per_1 Per_2
1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, mentre il padre avrà diritto di vederle e tenerle con sé quando vuole, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed i loro impegni extra scolastici. Le parti, tuttavia, stabiliscono sin d'ora le seguenti modalità di visita:
-il lunedì e il giovedì dalla fine della scuola alle ore 21,30 con impegno della madre di portarle ed andare a prenderle presso l'abitazione del padre;
pernotto del sabato
o della domenica di ogni settimana, con impegno di entrambi i coniugi di arrivare, in modo graduale, a fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina.
Le figlie poi trascorreranno le festività (Natale, Capodanno e Pasqua) con i genitori ad anni alterni, come da precise indicazioni di cui al Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale.
Durante le vacanze estive e staranno almeno due settimane di Per_1 Per_2
cui una anche non consecutiva con il padre da comunicarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
3. Il sig. a decorrere dal mese di luglio 2024, provvederà al concorso Parte_1
nel mantenimento ordinario delle figlie minori, corrispondendo alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...], la somma complessiva di € 350,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4. I genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per entrambe le figlie, da individuarsi secondo quanto riportato nel protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Le parti concordano, inoltre, che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre.
5. I coniugi si impegnano inoltre a seguire un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio di Marostica, attivandosi fin dalla sottoscrizione del presente atto per prendere appuntamento nei competenti uffici ed il sig. si impegna a seguire Pt_1
un percorso di sostegno presso il Serd di Bassano del Grappa presso il quale ha già preso contatto.
6. L'abitazione familiare, di proprietà esclusiva del sig. , resterà nella Pt_1
disponibilità dello stesso, dandosi atto che la sig.ra AN ha già rilasciato
l'abitazione asportando i propri effetti personali nonché parte dei beni mobili, per cui
2 la stessa rinuncia espressamente ad ogni pretesa su eventuali indennizzi per l'acquisto dei beni mobili rimasti nella casa coniugale acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio e in comunione dei beni.
7. I coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
8. Il signor si impegna a restituire l'auto di proprietà della signora AN Pt_1
targata CR425KY attualmente ancora in suo possesso entro il 28.06.2024 perfettamente funzionante.
9. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente per la cessazione della comunione legale, nonché per l'indennità dovuta al sig. a titolo di partecipazione nell'impresa Parte_1 familiare di cui è titolare la sig.ra AN EL”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Pove del Grappa (VI) in data 31/12/2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 31/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse
3 presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CANAL Parte_1
EL, uniti in matrimonio in Pove del Grappa (VI) in data 31/12/2016 con atto trascritto al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pove del
Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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