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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai magistrati dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente, relatore dott.ssa Luisa Rosetti Giudice
dott.ssa Valentina Frongia Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 8304/2024
R.G.A.C. proposto da
nato in [...] il [...], CF: , ID Parte_1 C.F._1
n. NU0003507 – CUI 05TQRE6 - Procedura Accelerata, attualmente trattenuto presso il
[...]
di (NU), ed elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1 CP_2 presso lo studio dell'Avv. M.L. Randaccio e rappresentato dall'Avv. Stefano Mannironi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_3
in persona del pro tempore, che
[...] CP_4
sta in giudizio avvalendosi del Controparte_5
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008.
A scioglimento della riserva
OSSERVA
1. cittadino del Senegal, con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. Parte_1
25/2008 depositato telematicamente il 23.12.2024, notificato al (presso la Controparte_3
competente ) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ha adito il Controparte_3
Tribunale di Cagliari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente il 12.12.2024 e notificato in data 13.12.2024. Controparte_3
Risulta rispettato, in base alla normativa applicabile ratione temporis al caso concreto, il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 bis dell'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008.
Il - non si è costituito e, pertanto, Controparte_3
verificata la regolarità della notifica, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La Commissione Territoriale, pur in difetto di costituzione, ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa.
Il Pubblico Ministero è intervenuto rilevando la sussistenza di cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale.
2. Sono state rassegnate dal ricorrente nel proprio atto introduttivo del giudizio le seguenti conclusioni:
a)- annullando o disapplicando i provvedimenti di cui in epigrafe e accertando e dichiarando il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto rifugiato, con le conseguenze di legge;
b)- in via subordinata, dichiarando il diritto del ricorrente all'asilo nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione, con le conseguenze di legge;
c)- in ulteriore subordine, riconoscendo il diritto del ricorrente ad ottenere la c.d. protezione sussidiaria ai sensi dell'art.2 e segg. della Dir. CEE 29.4.2004 n.83 così come recepita dall'ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs. n.251/07, con ogni conseguenza di legge;
d)- in ogni caso riconoscendo in capo all'opponente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, del d.lgs n. 286/98, nonché dell'art. 28 del dpr n. 394/99 e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, con le conseguenze di legge;
c)- vinte le spese del giudizio.
3. All'udienza del 13.03.2025, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento Teams con il CPR di il ricorrente, in lingua italiana, ha così dichiarato: CP_2
“Confermo i dati anagrafici indicati nel ricorso. Ho quasi 35 anni e provengo dal Senegal, città di
Dakar dove sono nato e dove ho vissuto. Mi sono laureato in ingegneria civile nel 2010 e diplomato in architettura l'anno successivo. Si tratta in verità di un corso di formazione in architettura che ho potuto seguire solo per un anno, nel 2011, perché nel 2010 è morta mia nonna con cui vivevo. Io sono orfano e con la morte di mia nonna non avevo più la disponibilità economica per poter continuare gli studi.
Mi viene chiesto se io abbia dei documenti che attestino i miei studi, posso dire che li ho in Senegal.
Mi viene chiesto dove io mi sia laureato in ingegneria, posso dire che ho studiato a Dakar, non si tratta però di una laurea come intesa qui in Italia, ma del baccalaureato che corrisponde al diploma di scuola superiore italiana.
Mi viene chiesto quando abbia lasciato il mio Paese, posso dire che ho lasciato il Senegal nel
2011 e sono andato in Mauritania, Paese dove sono rimasto sino al 2018. Lì facevo il commerciante di vestiario ed ho potuto sostentarmi facendo questo lavoro.
Mi viene chiesto quando sia arrivato in Italia, posso rispondere nel 2019. Per arrivare in Europa io sono passato dal Marocco ed ho raggiunto la Spagna dove sono rimasto circa 15 giorni perché volevo venire in Italia.
Mi viene chiesto se io in Spagna abbia presentato domanda di protezione internazionale, posso dire di no. Dalla Spagna ho preso un flixbus e sono arrivato a Torino. In questa città c'era un ivoriano che avevo conosciuto quando vivevo in Mauritania;
lui si era trasferito in Europa nel
2011 ed io lo avevo conosciuto al mio arrivo in Mauritania. Questo mio conoscente ivoriano mi ha ospitato per alcuni giorni e poi mi ha presentato un suo amico che mi ha ospitato a sua volta.
Mi viene chiesto se io abbia presentato in Italia una domanda di protezione internazionale prima del 6.12.2024, posso dire di no, non l'ho presentata perché avevo intenzione di sposarmi con la mia fidanzata e mettermi in regola. Mi viene chiesto quando io abbia Testimone_1
conosciuto , posso rispondere nel 2022 a Cuneo. Mi trovavo lì per cercare un Testimone_1
lavoro. Mi viene chiesto come ci siamo conosciuti, posso rispondere che ho conosciuto un uomo che era suo amico, qualche giorno dopo lui era in sua compagnia nel bar dove mi trovavo anche io, ci siamo conosciuti ed abbiamo bevuto un caffè insieme.
Mi viene chiesto perché io non abbia presentato domanda di protezione internazionale dal 2019 al 2022, prima di incontrare , posso dire che non mi è venuto in mente, cercavo Testimone_1
altri modi per ottenere un permesso di soggiorno. Mi viene chiesto che cosa intenda e che cosa abbia tentato di fare per ottenere il permesso di soggiorno, posso rispondere che ho pensato di trovare una moglie italiana e sposarmi, così potevo avere una residenza e potevo rimanere in
Italia.
Mi viene chiesto se io abbia lavorato dal 2019 al 2022, prima di conoscere la SInora , posso TE
rispondere che lavoravo come ambulante irregolare: vendevo vestiario.
Mi viene chiesto quanto guadagnassi con il mio lavoro mensilmente, posso rispondere che guadagnavo al mese circa 1.000,00 euro;
si trattava di una somma variabile, a volte guadagnavo
800,00 euro, a volte 900,00 euro, a volte 1.200,00 euro al mese.
Mi viene chiesto se abbia avuto durante la mia permanenza in Italia una sistemazione alloggiativa autonoma, posso rispondere di sì, a Torino, nella via Elfo, angolo via Lenin n° 7. Condividevo una casa con tre amici. Eravamo quattro in casa. Io versavo al mese 200,00 euro come mia quota canone. Non avevamo alcun contratto di locazione. Ho vissuto in questa casa per due anni, dal
2019 sino al 2021. Successivamente ho trovato una ragazza italiana che si chiama ed ho Pt_2
vissuto a casa sua a Torino. Siamo stati insieme, come relazione amorosa, sino al mese di dicembre del 2022. In quel periodo continuavo a lavorare come ambulante. Contribuivo alle spese sia del canone di locazione che per il mangiare. Avevo anche con lei il progetto di sposarci, ma non è andato bene perché lei era troppo pesante ed aggressiva. Mi viene chiesto che lavoro facesse, posso dire che era una barista.
Nel dicembre del 2022 mi sono trasferito a Fontanelle, una cittadina vicino a Cuneo. Sono andato a dormire ospite di un conoscente. Mi viene chiesto per quanto tempo abbia alloggiato da questa persona, posso dire solo per un mese circa perché ho conosciuto e subito sono andato a TE
vivere a casa sua. La nostra convivenza è iniziata nel febbraio del 2023.
Mi viene chiesto dove io sia andato a vivere con la SI.ra , posso dire a Cuneo. Mi viene TE
chiesta la via, posso dire via Castellani n° 12. Ho vissuto lì dal febbraio del 2023 sino a quando siamo venuti qui in Sardegna. Io sono venuto in Sardegna con nell'aprile del Testimone_1
2024. Mi viene chiesto perché siamo venuti in Sardegna, posso dire che lei è sarda e mi ha detto che per me era meglio andare in Sardegna perché io avrei potuto fare l'ambulante nelle spiagge.
Lei è nata a [...] ed i genitori sono sardi, di Nulvi.
Lei è sei mesi qui in Sardegna e mi sta aspettando.
Mi viene chiesto se dal 2023 al 2024 io abbia lavorato, posso dire di sì sempre come ambulante.
Mi viene chiesto se io abbia frequentato corsi di alfabetizzazione della lingua italiana, posso dire di no, ho imparato a parlare italiano facendo l'ambulante e poi con . Pt_2
Mi viene chiesto come stia di salute, posso dire che io sono asmatico ed ho problemi cardiaci, ho sempre la pressione alta. Mi viene chiesto se io prenda medicinali, posso dire il ventolin.
Mi viene chiesto quale sia il motivo che mi abbia spinto a lasciare il mio Paese, posso dire che mio padre è morto lasciandomi nei guai, c'erano dei problemi legati a dei soldi ed io per questi problemi sono stato anche rapito quando avevo 17 anni. Mi viene chiesto di spiegare meglio, posso dire che mio padre con il suo gruppo faceva qualcosa, non so cosa per la precisione perché ero piccolo al tempo, ma si trattava di qualcosa di illegale. Lavorava con i politici. Era in una banda criminale al servizio dei politici locali che interveniva per regolarizzare i conti con le persone indicate dal politico di turno.
Mi viene chiesto quanti anni avessi quando è morto mio padre, posso dire 6 anni. Coloro che mi hanno rapito a 17 anni erano amici di mio padre: cercavano dei soldi convinti che mio padre mi avesse lasciato del denaro. Mi hanno sequestrato e picchiato, mi hanno fatto molto male, mi hanno rotto il ginocchio. Mi viene chiesto quando sia successo questo fatto, posso dire nel 2007
o 2008. Mi viene chiesto se sia successo qualche fatto rilevante ai fini della domanda di protezione presentata negli anni dal 2007 al 2010, anno in cui ho lasciato il Senegal, posso rispondere che dopo il rapimento e le percosse, sono stato minacciato e mi sono trasferito in
Casamance dove sono rimasto per pochissimi mesi. Siccome non era più sicuro, ho lasciato il
Senegal definitivamente. Sono stato ricercato da queste persone anche in Mauritania ed è per questo che ho lasciato quest'ultimo Paese per andare in Europa.
Mi viene chiesto se io conosca le persone che mi hanno minacciato, sequestrato e percosso, posso dire di no, non so chi siano.
Mi viene chiesto quale sia oggi il motivo per il quale non voglia rientrare nel mio Paese, posso dire che per me sarebbe un grande rischio tornare in Senegal perché loro, quelle persone di cui ho parlato e che mi hanno sequestrato e percosso, potrebbero pensare che io sia diventato ricco perché sono da un po' di tempo in Europa e sicuramente mi chiederanno del denaro che io non ho. Loro non mollano. Mi viene chiesto se confermo la dichiarazione resa in sede amministrativa riguardo al mancato rilascio da parte del mio Paese dei documenti di identità, posso confermare che non ho mai avuto un documento di identità rilasciato dal mio Paese.
Mi viene chiesto come penso di potermi sposare senza documenti, posso dire che mi dà TE
conforto, mi aiuta e lei mi ha detto che appena esco dal CPR mi sposerà e mi mette in regola.
Avevo il progetto di comprare dei magazzini e trasformarli in abitazione per fare un business regolare nel settore immobiliare. Mi è venuto in mente questo business per gli studi che ho fatto in
Senegal. Questo business lo vorrei fare in Piemonte, a Cuneo.
Mi viene chiesto che lavoro faccia , posso dire che lei è un'artista, restaura case e Testimone_1
chiese. Alcune volte mi portava con lei per aiutarla a spostare dei mobili.
Mi viene chiesto se nell'arco di questi anni io abbia avuto problemi con la giustizia italiana, posso dire di sì, ho avuto problemi di spaccio, ma di rapina no, non ho mai rubato nulla. Spacciavo perché prima di fare l'ambulante non avevo alternativa, ma lo facevo per sopravvivere. Da quando ho iniziato a lavorare come ambulante non ho più commesso reati.
Mi viene chiesto se voglia aggiungere altro, posso dire che vorrei avere l'opportunità di mettermi in regola con la SInora . Sono cresciuto senza genitori e non ho mai avuto nulla, ho avuto TE un'infanzia difficile, ma adesso sono pronto a fare una bella vita con lei ed essere sereno.
A domanda dell'avv. Mannironi mi viene chiesto come mai in Senegal quelle persone mi abbiano chiesto soldi quando io avevo 17 anni e mi viene domandato se siano stati chiesti ad altri miei parenti, posso dire di no, queste somme sono state chieste solo a me, io sono figlio unico. Mia madre è morta di infarto quando avevo dieci anni. Aveva sempre paura. Hanno chiesto anche a lei questi soldi. Io a 17 anni studiavo.
Mi viene chiesto dal Giudice se io abbia sempre frequentato la scuola e studiato a Dakar, posso dire di sì.
A domanda dell'avv. Mannironi mi viene chiesto se questi soldi siano stati chiesti dal gruppo di persone di cui ho parlato anche a mia nonna, posso dire di no, che io sappia no.
A domanda dell'avv. Mannironi, mi viene chiesto se la SInora sia venuta qui in Sardegna TE
per lavorare, posso dire di sì, presso l'Hotel Domus vicino a Castelsardo. Dovrebbe aver lavorato da maggio/giugno 2024 sino a fine settembre 2024. Faceva la cameriera ai piani, puliva le camere dell'hotel.
A domanda dell'avv. Mannironi mi viene chiesto se ci siano state delle offerte di lavoro per me, posso dire che la SI.ra mi ha detto che ci sarebbero delle persone a Cuneo pronte ad TE assumermi, per raccogliere frutta oppure come pastore”. All'esito dell'audizione la causa è stata rimessa al Giudice relatore il quale, alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione in atti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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4. Il Collegio, preliminarmente, ricorda che in merito alla richiesta di annullamento del provvedimento della la presente opposizione non si atteggia come CP_3 un'impugnazione tecnicamente intesa perché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa. Il presente giudizio, infatti, verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del d.lgs. 251 del 19/11/2017, ovvero ancora il diritto al rilascio di una forma di protezione complementare, e non anche la legittimità dell'atto opposto.
In ogni caso, per quanto attiene alle censure relative ai vizi dell'atto impugnato, va rammentato l'ormai consolidato principio (che questo Tribunale condivide) per cui l'invalidità “del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla CP_3
, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il
[...]
predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo” (Cass. civ. ordinanza n. 18632 del 03/09/2014).
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5. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente, proveniente dal Senegal, e arrivato in Italia sin dal 2019 privo di documenti di riconoscimento, ha presentato solo in data 6 dicembre 2024 domanda di protezione internazionale sostenendo in sede amministrativa di aver lasciato il proprio Paese per il timore di un danno grave alla propria persona ad opera di alcune persone, di cui ha riferito di non conoscere la identità, che quando aveva 17 anni lo avevano rapito e picchiato perché convinti che suo padre, deceduto anni prima, gli avesse lasciato dei soldi. La paura di nuove aggressioni ad opera di tali persone lo avrebbe portato ad espatriare e giustificherebbe, oggi, la sua volontà di non fare rientro nel proprio
Paese
In udienza il ricorrente ha confermato, a grandi linee sebbene con alcune incongruità rispetto a quanto affermato in sede amministrativa, quanto posto a fondamento della domanda di protezione internazionale, affermando, in particolare, di non voler rientrare nel proprio Paese perché “per me sarebbe un grande rischio tornare in Senegal perché loro, quelle persone di cui ho parlato e che mi hanno sequestrato e percosso, potrebbero pensare che io sia diventato ricco perché sono da un po' di tempo in Europa e sicuramente mi chiederanno del denaro che io non ho”.
La domanda del ricorrente, proposta solo nel dicembre 2024, a distanza di ben 5 anni dal suo ingresso in Italia, non è accoglibile, all'esito del vaglio della documentazione prodotta e di ogni sforzo istruttorio fatto in sede giurisdizionale nel corso della audizione per chiarire al meglio i fatti dedotti a sostegno della richiesta, a cui il Tribunale è tenuto al fine di verificare la sussistenza dei parametri per il riconoscimento dello status di rifugiato in base al d.lgs. 19 novembre 2007, n.
251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, o della protezione sussidiaria.
All'esito dell'istruttoria svolta non emerge in alcun modo che il ricorrente possa essere annoverato tra coloro che nel Paese di origine siano perseguitati per le idee manifestate, per le opinioni politiche, per l'orientamento sessuale o, in generale, che egli si trovi (e non lo ha neppure dedotto) in una di quelle situazioni per le quali è riconosciuto lo status di rifugiato. Neppure è stato dedotto che il ricorrente abbia lasciato il Senegal per fuggire da una situazione di guerra e, pertanto, anche sulla base delle ulteriori informazioni assunte d'ufficio sulla situazione in Senegal, non sussiste in alcun modo neppure il diritto del richiedente a vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria.
Non si ravvisano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato poiché i fatti, così come narrati, non integrano gli estremi per il citato riconoscimento così come disposto dalla normativa sopra richiamata, potendosi affermare l'insussistenza, nel caso concreto, di atti di persecuzione da comportare una violazione grave dei diritti fondamentali del ricorrente, in difetto di manifestazione, da parte del predetto, di un fondato timore di subire una persecuzione personale e diretta nel Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o opinione politica, così come richiesto dalla normativa in esame.
6. Nemmeno può essere riconosciuta la protezione sussidiaria.
L'art. 2, lett. g), del decreto n. 251 del 2007, dispone che al cittadino straniero che non possieda i requisiti per lo status di rifugiato, può essere riconosciuta la protezione sussidiaria quando
“sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito nel presente decreto” e che non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese.
Per grave danno, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs 2007 n. 251 lett. a) e b), per non avere il ricorrente neppure allegato un fondato timore di subire la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte ovvero la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs 2007 n. 251 lett. c), il Collegio osserva quanto segue.
Per quanto qui di interesse, in riferimento alla lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 2007 n. 251, ovvero al rischio di essere coinvolto in un conflitto armato generalizzato, la giurisprudenza della Corte di
IA (sentenza del 30 gennaio 2014, nella causa C – 285 /12, ) insegna che “si deve Per_1
ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
Invero il legislatore euro-unitario ha codificato, unicamente, “l'ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, punti 28 e 29 della sentenza sopra citata.
In ragione di quanto esposto, al fine del riconoscimento della misura di protezione in discorso, non
è sufficiente l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso, zona di provenienza del richiedente, sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno risulti concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica.
La Corte di IA insegna, inoltre, che il grado di personalizzazione del rischio deve essere tanto meno elevato quanto più alto è il grado di violenza indiscriminata;
viceversa, tanto meno il grado di violenza è elevato, tanto più dovrà sussistere una più alta esposizione ad un rischio individuale in ragione di elementi peculiari della condizione personale del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuta al ricorrente neanche la predetta forma di tutela, stante le attuali condizioni socio-politiche del
Senegal, in base alle informazioni raccolte dalle C.O.I. verificate ex officio.
In forza di tali informazioni, il Collegio ritiene di poter affermare che le condizioni del Paese di origine del ricorrente possano ritenersi tali da non giustificare il riconoscimento della invocata protezione internazionale, stante l'assenza di una situazione di conflitto armato interno e tenuto conto dell'assenza di un rischio individualizzato appalesato dal ricorrente.
Il 24 marzo del 2024, invero, si sono tenute in Senegal le elezioni presidenziali ed i senegalesi hanno scelto come nuovo presidente L'elezione, nonostante le tensioni Persona_2
della vigilia del voto e dei tanti colpi di Stato militari nei Paesi vicini, conferma che il Senegal è a un punto di svolta verso una piena democrazia, con un programma di sviluppo “Senegal 2050” volto a dare al Paese non solo una autonomia economica, energetica, alimentare, ma anche sociale e culturale1. 1https://www.africarivista.it/piano-senegal-2050-obiettivi-e-prime- reazioni/237916/ 15 Ottobre 2024. CodiceFiscale_2 L'attuale condizione di sicurezza è confermata anche dall'esame dei dati dell'Armed Conflict
Location & Event Data (ACLED) 2025 che non annovera il Senegal tra i Paesi nei quali siano presenti conflitti armati o aree di particolare tensione rilevanti ai fini della richiesta protezione internazionale2.
La sola regione della Casamance, che è stata per anni oggetto di un conflitto tra i separatisti e il
Governo, risultava fino a poco tempo fa interessata da un conflitto a bassa intensità, che tuttavia non coinvolgeva la popolazione civile, ma aveva ad oggetto operazioni militari mirate in territori non urbanizzati in cui si nascondevano i separatisti.
Il 25 febbraio del 2025 il Senegal ha firmato uno storico accordo di pace con i separatisti della
Casamance, il (MFDC), ponendo fine ad Controparte_6 uno dei conflitti più lunghi dell'Africa3.
Ciò posto, il Collegio, tenuto conto delle informazioni sul Paese di origine del richiedente asilo, aggiornate al momento della decisione, verificate in ossequio dei princìpi in tema di cooperazione istruttoria, le quali hanno escluso l'esistenza in Senegal di una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno risulti concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica, e non avendo il ricorrente dedotto, né tantomeno provato, la sussistenza di circostanze personali tali da determinare una più alta esposizione ad un rischio individuale, ritiene di non poter riconoscere neanche la protezione sussidiaria ex art.14 lett.c) D.lgs. 2007 n. 251.
Va osservato, infine come, alla luce delle risultanze istruttorie e delle stesse chiare dichiarazioni del ricorrente, emerga altresì che la domanda deve ritenersi persino del tutto strumentale e formulata unicamente per impedire o ritardare il provvedimento di espulsione. Ed infatti, come già accennato prima, nonostante il richiedente abbia fatto ingresso sul territorio italiano sin dal 2019, egli ha richiesto e formalizzato la propria domanda di protezione internazionale in data
6.12.2024, ben 5 anni dopo l'inizio della sua permanenza irregolare in Italia e solo quando risultava già trattenuto ai sensi dell'art. 14 TUI co.1 presso il C.P.R di CP_2
provvedimento 10.9.2024 disposto dal Questore di Sassari del, già convalidato dal Giudice di Pace di Oristano in data 13.9.2024.
7. Quanto alla protezione complementare di natura nazionale deve osservarsi preliminarmente come la normativa applicabile per il riconoscimento della protezione speciale invocata dal ricorrente sia l'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del
2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023, ed applicabile, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del medesimo decreto, a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023. L'art. 7, co. 1, del D.L. 20/2023 ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998 sopprimendo il terzo e il quarto periodo, sicché, nella formulazione applicabile al caso di specie, quest'ultima disposizione recita: “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più
“l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro” (Cass., sez. I,
n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata.
Come chiarito dalla Suprema Corte, va riconosciuto che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza, nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, che di certo a quel catalogo appartiene per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU.
Il divieto di respingimento ed espulsione, dunque, è ancor oggi ancorato non soltanto all'art. 3
CEDU ma anche, per mezzo del rinvio agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano salvaguardati dall'art. 5, co. 6 d. lgs. 286/1998, all'intero catalogo dei diritti fondamentali la cui tutela si impone allo Stato italiano, tra cui anche quello alla tutela alla vita privata e familiare.
Quanto ai parametri che dovrebbero guidare la valutazione del Giudice, il fatto che essi non siano più indicati dal testo dell'art. 19, co.
1.1 non impedisce che questi assumano rilevanza anche nel mutato contesto normativo successivo al D.L. 20/2023. Indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale sono valorizzati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quali parametri di valutazione della proporzionalità della misura di espulsione statale alla luce del diritto alla tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, rispettati gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, ed esaminata la documentazione prodotta e le informazioni aggiuntive fornite dalla difesa, nonché le dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza, non risulti nel caso di specie alcuna forma di integrazione in Italia degna di tutela o radicati vincoli familiari che possano far ritenere il rimpatrio nel Paese di origine quale misura che non rispetti, nell'ambito di una valutazione comparata dei diversi interessi in gioco, il criterio della proporzionalità.
Dall'analisi della documentazione in atti e dalle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa ed in udienza, non si può, infatti, ricavare che il ricorrente abbia compiuto SInificativi sforzi al fine di inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano, emergendo, al contrario, una sua spiccata propensione a garantirsi i mezzi di sussistenza nel Paese ospitante attraverso la reiterata commissione di reati.
Difatti, dal 2019, anno di ingresso in Italia, ad oggi non vi è alcuna prova circa lo svolgimento di attività lavorative e, di contro, vi è invece la prova come in quel lasso temporale il ricorrente abbia aderito a dinamiche delinquenziali per reati quali detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, resistenza ad un pubblico ufficiale, false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulla propria identità e ricettazione, peraltro con recidiva aggravata e reiterata.
Emerge, infatti, per tabulas, quanto segue:
1. 3 mesi e 10 giorni di reclusione e multa di 600,00 € per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in continuazione ex art. 81 c.p. e art. 73, 5° comma dpr 309/90 (fatto del
12.02.2019) con confisca, pena sospesa per patteggiamento della pena ex art. 444 cpp– irrevocabile il 2.03.2019 – Trib. Torino 14.02.2019;
2. 6 mesi di reclusione per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, 5° comma dpr 309/90 (fatto del 24.02.2019) e resistenza ad un pubblico ufficiale ex art. 337 cp (fatto del 24.02.2019), con confisca, pena sospesa per patteggiamento della pena ex art. 444 cpp– irrevocabile il 27.04.2019 – Trib. Torino 26.02.2019;
3. 4 mesi di reclusione e multa da 800,00 € per vendita illecita di sostanze stupefacenti in concorso ex art. 110 c.p. e art. 73, 5° comma dpr 309/90 (fatto dell'11.05.2019), recidiva, con confisca, pena sospesa per patteggiamento della pena ex art. 444 cpp– irrevocabile il
27.09.2019 – Trib. Torino 13.05.2019;
4. Sentenza Corte d'Appello del 3.03.2020 – irrevocabile il 21.07.2020 – conferma sentenza trib. Torino divenuta irrevocabile il 27.04.2019 (sub.2).
5. Sentenza Corte d'Appello del 6.03.2020 – irrevocabile il 24.06.2020 – conferma sentenza trib. Torino del 29.06.2019 divenuta irrevocabile il 29.06.2019.
6. 6 mesi di reclusione per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, 5° comma dpr 309/90 (fatto del 25.09.2020) e resistenza ad un pubblico ufficiale ex art. 337 cp (fatto del 25.09.2020), recidiva, con confisca, irrevocabile il 22.12.2020 – Trib. Torino
6.10.2020;
7. 6 mesi di reclusione e 1.000,00€. di multa - Ordinanza del Trib. Torino del 14.01.2021 – applicazione della disciplina del reato continuato (sub 3 e sub 4)
8. 1 anno di reclusione, 10 mesi e 16 giorni e 2.000,00 € di multa- Provvedimento del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 19.01.2021 – cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti sub 1,2,3,4,6 – pena eseguita per detenzione cautelare dal 25.09.2020 al 6.10.2020 e per detenzione in carcere dal 30.10.2020 al 16.11.2021.
9. Revoca sospensione condizionale sub 1 e 2 - Ordinanza del Trib. Torino del 24.03.2021
10. 1 anno di reclusione e 1.600,00€. di multa - Ordinanza del Trib. Torino del 7.06.2021 – applicazione della disciplina del reato continuato (sub 1,2,3)
11. 6 mesi e 20 giorni di reclusione per false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulla propria identità (fatto del 12.12.2019) e resistenza ad un pubblico ufficiale ex art. 337
c.p. (fatto del 12.02.2019) pena aggiunta in continuazione a quella di cui alla condanna del 14.02.2019 trib. Torino- patteggiamento della pena ex art. 444 cpp– irrevocabile il
21.10.2021 – GUP trib. Torino 4.10.2021;
12. Sentenza GUP trib. Torino del 4.07.2022- provvedimento di cumulo provvisorio;
13. 9mesi di reclusione per resistenza ad un pubblico ufficiale ex art. 337 cp (fatto del
2.07.2022), recidiva, irrevocabile il 20.09.2022 – Trib. Torino 4.07.2022;
14. 1 anno di reclusione, 2 mesi e 25 giorni e 600,00 € di multa- Provvedimento del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 02.12.2022 – cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti sub 8,11,12 – pena sospesa – provvedimento non validabile perché provvisorio;
15. 1 anno e 2 mesi di reclusione e 6.000,00 € di multa per detenzione e cessione di
sostanze stupefacenti ex art. 73, 5° comma dpr 309/90 (fatto del 12.10.2023 - Cuneo) e ricettazione (fatto del 31.07.2023 - Cuneo), recidiva, irrevocabile il 23.03.2024 – Trib.
Cune 20.12.2023;
16. 4 anni di reclusione, 1 mesi e 20 giorni e 7.400,00 € di multa- Provvedimento del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo del 02.01.2025 – cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti sub 1,2,3,4,6,11,13,15- disposta la sospensione della pena
17. 3 anni di reclusione, 9 mesi e 20 giorni e 7.200,00 € di multa- Provvedimento del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo del 06.01.2025 – cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti sub 1,2,3,4,6,11,13,15- disposta la sospensione della pena
18. 2 anni di reclusione, 2 mesi e 2 giorni e 7.200,00 € di multa- Decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo del 31.01.2025 – cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti sub 1,2,3,4,5,6,11,13,15- disposta la sospensione della pena
Risulta, quindi, documentato che il ricorrente, a far data dal 2019 abbia commesso reati cd. lucrogenetici, aspetto che induce il più che ragionevole dubbio che il ricorrente nel corso di questi anni non si mantenesse affatto col frutto del proprio lavoro di ambulante, come ha dedotto, ma di cui non ha dato prova alcuna, ma con i proventi della propria attività delittuosa.
Dette circostanze, unitamente al fatto che la domanda di protezione internazionale è stata presentata dal ricorrente 5 anni dopo il suo ingresso in Italia e solo dopo essere stato destinatario di
Cont un provvedimento di espulsione e di trattenimento presso il , denotano un chiaro quadro di pericolosità sociale del predetto ricorrente, tali da costituire elemento ostativo persino in relazione all'accoglimento della domanda proposta in via subordinata, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, qualora si tratti di valutare la situazione di soggetti che presentano precedenti penali, il giudizio di pericolosità sociale debba essere effettuato in concreto, così da stabilire se lo straniero “rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico
e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)”.
Nel caso in esame non sono emersi elementi a favore del giudizio di integrazione del ricorrente nel
Paese di accoglienza tali da far ritenere recessivo il giudizio di pericolosità, sottolineato anche dalle conclusioni cui è giunto il pubblico ministero, che ha segnalato la esistenza di chiare evidenze ostative al riconoscimento delle protezioni maggiori (status di rifugiato o protezione sussidiaria).
E' emerso, piuttosto, come la presenza quinquennale del ricorrente sul territorio italiano non sia stata la base per la costruzione di un serio percorso di integrazione, quanto l'occasione per porre in essere svariati reati, molti dei quali nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Inoltre, reputa il Collegio che nemmeno la circostanza della asserita convivenza more uxorio con una donna italiana appaia sufficiente a ritenere che sussista un'eSIenza di tutela della vita familiare del medesimo. Sul punto si osserva quanto segue. In udienza il ricorrente ha dichiarato di non aver presentato domanda di protezione internazionale tempestivamente perché aveva maturato l'“intenzione di sposarmi con la mia fidanzata e mettermi in regola. Mi viene Testimone_1 chiesto quando io abbia conosciuto , posso rispondere nel 2022 […]. Mi viene Testimone_1
chiesto perché io non abbia presentato domanda di protezione internazionale dal 2019 al 2022, prima di incontrare , posso dire che non mi è venuto in mente, cercavo altri modi Testimone_1
per ottenere un permesso di soggiorno. Mi viene chiesto che cosa intenda e che cosa abbia tentato di fare per ottenere il permesso di soggiorno, posso rispondere che ho pensato di trovare una moglie italiana e sposarmi, così potevo avere una residenza e potevo rimanere in Italia”.
La difesa, sia in sede amministrativa, che c o n i l ricorso introduttivo e in sede di istanza di sospensiva, ha prodotto diversi documenti al fine di corroborare il fatto che il ricorrente avesse ed abbia una stabile relazione sentimentale con la SInora , tale da superare, nel Testimone_1
necessario bilanciamento di interessi, il giudizio sulla pericolosità. E' stata, infatti, dedotta la sussistenza di una stabile e consolidata relazione affettiva tra il ricorrente e la SI.ra TE
, con la quale il predetto avrebbe formato una famiglia di fatto.
[...]
Osserva il Collegio che la convivenza effettiva, stabile e duratura, anche se non formalizzata in matrimonio, potrebbe rappresentare, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, un elemento di forte vulnerabilità del richiedente il permesso di soggiorno, proprio in ragione della necessità di tutelare, qualora effettivamente esistente, il “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”.
Al fine, dunque, della concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Collegio, per dare concreta attuazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare deve tener conto, insieme agli altri elementi da valutare nel giudizio di bilanciamento, anche dell'eventuale esistenza e consistenza dei legami familiari del ricorrente in Italia, effettuando un corretto bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e l'interesse statale alla tutela della pubblica sicurezza.
Vengono, pertanto, presi normalmente in considerazione i legami familiari SInificativi quali i figli, il coniuge (o comunque una relazione affettiva stabile), un fratello o sorella convivente.
Tali legami, se effettivi e consolidati, potrebbero essere sufficienti, nell'ambito di un giudizio di bilanciamento, ai fini della protezione speciale anche in assenza di una posizione lavorativa regolare, in forza del principio espresso in diverse pronunce secondo il quale “i vincoli familiari esistenti in Italia hanno autonoma rilevanza rispetto agli altri criteri di accertamento del livello di integrazione sociale raggiunto, poiché l'art. 8 CEDU tutela il diritto in sé a vivere in famiglia»; pertanto, «la situazione di radicamento familiare, ove sussistente (...), deve essere esaminata e valutata in modo autonomo come fattore di per sé espressivo e sintomatico del diritto al riconoscimento della vita familiare ex art. 8 CEDU” (Trib. Milano, 2 novembre 2022, n. 57439/19
RG; Trib. Genova, 27 settembre 2021, n. 9608/19 RG;
Trib. Roma, 6 febbraio 2023, n. 28294/21
RG).
Tanto premesso, ritiene il Collegio, valutata, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza e dei documenti offerti in causa dalla difesa, la relazione sentimentale che il ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto con una donna italiana, che non possa essere riconosciuta alla stessa le caratteristiche di un duraturo e consolidato legame familiare tale da prevalere, nel giudizio di bilanciamento da effettuarsi nel caso concreto, con l'interesse statale alla tutela della pubblica sicurezza.
Solo ad abundantiam, va osservato che non sono stati neppure forniti adeguati elementi probatori tali da poter ritenere che vi sia mai stata una effettiva convivenza nell'appartamento che la SI.ra ha dichiarato di detenere in virtù del contratto di comodato gratuito del 10.10.2023 TE
(registrato il 17.12.2024) relativo all'immobile sito in Cuneo, via Spinetta 120, e depositato dalla difesa.
Non risulta, inoltre, depositato alcun documento da cui possa desumersi una convivenza, né un certificato attestante la sussistenza di un nucleo familiare formato dal ricorrente e dalla SI.ra
, né, infine, documentazione attestante l'inoltro in Senegal di una istanza volta a far ottenere TE
al ricorrente i propri documenti di identità, presupposto necessario per poter convolare a nozze, come il ricorrente ha dedotto di avere avuto intenzione di fare, anche al fine di poter ottenere agevolmente un permesso di soggiorno (v. dichiarazioni rese in udienza), prima con tale SI.ra e poi, finita la relazione con questa, con la SI.ra . Pt_2 TE
Ribadisce, dunque, il Collegio che il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero portino a ritenere prevalente, nel caso concreto, il primo a discapito del secondo interesse.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, nel caso in esame ritiene il Collegio che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente non comporti violazione alcuna del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Non ricorre, inoltre, nel caso di specie, e sulla base delle informazioni raccolte ex officio e già riportate, l'ipotesi disciplinata dall'art. 19 comma 1.1 che vieta espressamente l'espulsione ovvero il respingimento dello straniero qualora vi siano fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, rischierebbe di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti anche in considerazione dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non emerge, in ultimo, alcuna situazione personale di partenza che possa ricondursi alla violazione o all'impedimento dell'esercizio dei diritti umani inalienabili e non emergono, poi, problemi di salute nell'attualità per i quali il ricorrente sia stato preso in carico dal S.S.N. e stia seguendo terapie tali da non poter essere curati nel proprio Paese di origine.
Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
Non luogo a provvedere sulle spese, non essendosi costituita in giudizio l'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso;
- Non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio del 18 marzo 2025.
Il Presidente, relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Grazia Cabitza
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 https://acleddata.com/conflict-watchlist-2025/ ; https://acleddata.com/africa/#analysis.
3 https://www.africanews.com/2025/02/25/senegal-SIns-historic-peace-deal-with-casamance-separatists/
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai magistrati dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente, relatore dott.ssa Luisa Rosetti Giudice
dott.ssa Valentina Frongia Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 8304/2024
R.G.A.C. proposto da
nato in [...] il [...], CF: , ID Parte_1 C.F._1
n. NU0003507 – CUI 05TQRE6 - Procedura Accelerata, attualmente trattenuto presso il
[...]
di (NU), ed elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1 CP_2 presso lo studio dell'Avv. M.L. Randaccio e rappresentato dall'Avv. Stefano Mannironi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_3
in persona del pro tempore, che
[...] CP_4
sta in giudizio avvalendosi del Controparte_5
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008.
A scioglimento della riserva
OSSERVA
1. cittadino del Senegal, con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. Parte_1
25/2008 depositato telematicamente il 23.12.2024, notificato al (presso la Controparte_3
competente ) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ha adito il Controparte_3
Tribunale di Cagliari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente il 12.12.2024 e notificato in data 13.12.2024. Controparte_3
Risulta rispettato, in base alla normativa applicabile ratione temporis al caso concreto, il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 bis dell'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008.
Il - non si è costituito e, pertanto, Controparte_3
verificata la regolarità della notifica, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La Commissione Territoriale, pur in difetto di costituzione, ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa.
Il Pubblico Ministero è intervenuto rilevando la sussistenza di cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale.
2. Sono state rassegnate dal ricorrente nel proprio atto introduttivo del giudizio le seguenti conclusioni:
a)- annullando o disapplicando i provvedimenti di cui in epigrafe e accertando e dichiarando il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto rifugiato, con le conseguenze di legge;
b)- in via subordinata, dichiarando il diritto del ricorrente all'asilo nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione, con le conseguenze di legge;
c)- in ulteriore subordine, riconoscendo il diritto del ricorrente ad ottenere la c.d. protezione sussidiaria ai sensi dell'art.2 e segg. della Dir. CEE 29.4.2004 n.83 così come recepita dall'ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs. n.251/07, con ogni conseguenza di legge;
d)- in ogni caso riconoscendo in capo all'opponente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, del d.lgs n. 286/98, nonché dell'art. 28 del dpr n. 394/99 e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, con le conseguenze di legge;
c)- vinte le spese del giudizio.
3. All'udienza del 13.03.2025, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento Teams con il CPR di il ricorrente, in lingua italiana, ha così dichiarato: CP_2
“Confermo i dati anagrafici indicati nel ricorso. Ho quasi 35 anni e provengo dal Senegal, città di
Dakar dove sono nato e dove ho vissuto. Mi sono laureato in ingegneria civile nel 2010 e diplomato in architettura l'anno successivo. Si tratta in verità di un corso di formazione in architettura che ho potuto seguire solo per un anno, nel 2011, perché nel 2010 è morta mia nonna con cui vivevo. Io sono orfano e con la morte di mia nonna non avevo più la disponibilità economica per poter continuare gli studi.
Mi viene chiesto se io abbia dei documenti che attestino i miei studi, posso dire che li ho in Senegal.
Mi viene chiesto dove io mi sia laureato in ingegneria, posso dire che ho studiato a Dakar, non si tratta però di una laurea come intesa qui in Italia, ma del baccalaureato che corrisponde al diploma di scuola superiore italiana.
Mi viene chiesto quando abbia lasciato il mio Paese, posso dire che ho lasciato il Senegal nel
2011 e sono andato in Mauritania, Paese dove sono rimasto sino al 2018. Lì facevo il commerciante di vestiario ed ho potuto sostentarmi facendo questo lavoro.
Mi viene chiesto quando sia arrivato in Italia, posso rispondere nel 2019. Per arrivare in Europa io sono passato dal Marocco ed ho raggiunto la Spagna dove sono rimasto circa 15 giorni perché volevo venire in Italia.
Mi viene chiesto se io in Spagna abbia presentato domanda di protezione internazionale, posso dire di no. Dalla Spagna ho preso un flixbus e sono arrivato a Torino. In questa città c'era un ivoriano che avevo conosciuto quando vivevo in Mauritania;
lui si era trasferito in Europa nel
2011 ed io lo avevo conosciuto al mio arrivo in Mauritania. Questo mio conoscente ivoriano mi ha ospitato per alcuni giorni e poi mi ha presentato un suo amico che mi ha ospitato a sua volta.
Mi viene chiesto se io abbia presentato in Italia una domanda di protezione internazionale prima del 6.12.2024, posso dire di no, non l'ho presentata perché avevo intenzione di sposarmi con la mia fidanzata e mettermi in regola. Mi viene chiesto quando io abbia Testimone_1
conosciuto , posso rispondere nel 2022 a Cuneo. Mi trovavo lì per cercare un Testimone_1
lavoro. Mi viene chiesto come ci siamo conosciuti, posso rispondere che ho conosciuto un uomo che era suo amico, qualche giorno dopo lui era in sua compagnia nel bar dove mi trovavo anche io, ci siamo conosciuti ed abbiamo bevuto un caffè insieme.
Mi viene chiesto perché io non abbia presentato domanda di protezione internazionale dal 2019 al 2022, prima di incontrare , posso dire che non mi è venuto in mente, cercavo Testimone_1
altri modi per ottenere un permesso di soggiorno. Mi viene chiesto che cosa intenda e che cosa abbia tentato di fare per ottenere il permesso di soggiorno, posso rispondere che ho pensato di trovare una moglie italiana e sposarmi, così potevo avere una residenza e potevo rimanere in
Italia.
Mi viene chiesto se io abbia lavorato dal 2019 al 2022, prima di conoscere la SInora , posso TE
rispondere che lavoravo come ambulante irregolare: vendevo vestiario.
Mi viene chiesto quanto guadagnassi con il mio lavoro mensilmente, posso rispondere che guadagnavo al mese circa 1.000,00 euro;
si trattava di una somma variabile, a volte guadagnavo
800,00 euro, a volte 900,00 euro, a volte 1.200,00 euro al mese.
Mi viene chiesto se abbia avuto durante la mia permanenza in Italia una sistemazione alloggiativa autonoma, posso rispondere di sì, a Torino, nella via Elfo, angolo via Lenin n° 7. Condividevo una casa con tre amici. Eravamo quattro in casa. Io versavo al mese 200,00 euro come mia quota canone. Non avevamo alcun contratto di locazione. Ho vissuto in questa casa per due anni, dal
2019 sino al 2021. Successivamente ho trovato una ragazza italiana che si chiama ed ho Pt_2
vissuto a casa sua a Torino. Siamo stati insieme, come relazione amorosa, sino al mese di dicembre del 2022. In quel periodo continuavo a lavorare come ambulante. Contribuivo alle spese sia del canone di locazione che per il mangiare. Avevo anche con lei il progetto di sposarci, ma non è andato bene perché lei era troppo pesante ed aggressiva. Mi viene chiesto che lavoro facesse, posso dire che era una barista.
Nel dicembre del 2022 mi sono trasferito a Fontanelle, una cittadina vicino a Cuneo. Sono andato a dormire ospite di un conoscente. Mi viene chiesto per quanto tempo abbia alloggiato da questa persona, posso dire solo per un mese circa perché ho conosciuto e subito sono andato a TE
vivere a casa sua. La nostra convivenza è iniziata nel febbraio del 2023.
Mi viene chiesto dove io sia andato a vivere con la SI.ra , posso dire a Cuneo. Mi viene TE
chiesta la via, posso dire via Castellani n° 12. Ho vissuto lì dal febbraio del 2023 sino a quando siamo venuti qui in Sardegna. Io sono venuto in Sardegna con nell'aprile del Testimone_1
2024. Mi viene chiesto perché siamo venuti in Sardegna, posso dire che lei è sarda e mi ha detto che per me era meglio andare in Sardegna perché io avrei potuto fare l'ambulante nelle spiagge.
Lei è nata a [...] ed i genitori sono sardi, di Nulvi.
Lei è sei mesi qui in Sardegna e mi sta aspettando.
Mi viene chiesto se dal 2023 al 2024 io abbia lavorato, posso dire di sì sempre come ambulante.
Mi viene chiesto se io abbia frequentato corsi di alfabetizzazione della lingua italiana, posso dire di no, ho imparato a parlare italiano facendo l'ambulante e poi con . Pt_2
Mi viene chiesto come stia di salute, posso dire che io sono asmatico ed ho problemi cardiaci, ho sempre la pressione alta. Mi viene chiesto se io prenda medicinali, posso dire il ventolin.
Mi viene chiesto quale sia il motivo che mi abbia spinto a lasciare il mio Paese, posso dire che mio padre è morto lasciandomi nei guai, c'erano dei problemi legati a dei soldi ed io per questi problemi sono stato anche rapito quando avevo 17 anni. Mi viene chiesto di spiegare meglio, posso dire che mio padre con il suo gruppo faceva qualcosa, non so cosa per la precisione perché ero piccolo al tempo, ma si trattava di qualcosa di illegale. Lavorava con i politici. Era in una banda criminale al servizio dei politici locali che interveniva per regolarizzare i conti con le persone indicate dal politico di turno.
Mi viene chiesto quanti anni avessi quando è morto mio padre, posso dire 6 anni. Coloro che mi hanno rapito a 17 anni erano amici di mio padre: cercavano dei soldi convinti che mio padre mi avesse lasciato del denaro. Mi hanno sequestrato e picchiato, mi hanno fatto molto male, mi hanno rotto il ginocchio. Mi viene chiesto quando sia successo questo fatto, posso dire nel 2007
o 2008. Mi viene chiesto se sia successo qualche fatto rilevante ai fini della domanda di protezione presentata negli anni dal 2007 al 2010, anno in cui ho lasciato il Senegal, posso rispondere che dopo il rapimento e le percosse, sono stato minacciato e mi sono trasferito in
Casamance dove sono rimasto per pochissimi mesi. Siccome non era più sicuro, ho lasciato il
Senegal definitivamente. Sono stato ricercato da queste persone anche in Mauritania ed è per questo che ho lasciato quest'ultimo Paese per andare in Europa.
Mi viene chiesto se io conosca le persone che mi hanno minacciato, sequestrato e percosso, posso dire di no, non so chi siano.
Mi viene chiesto quale sia oggi il motivo per il quale non voglia rientrare nel mio Paese, posso dire che per me sarebbe un grande rischio tornare in Senegal perché loro, quelle persone di cui ho parlato e che mi hanno sequestrato e percosso, potrebbero pensare che io sia diventato ricco perché sono da un po' di tempo in Europa e sicuramente mi chiederanno del denaro che io non ho. Loro non mollano. Mi viene chiesto se confermo la dichiarazione resa in sede amministrativa riguardo al mancato rilascio da parte del mio Paese dei documenti di identità, posso confermare che non ho mai avuto un documento di identità rilasciato dal mio Paese.
Mi viene chiesto come penso di potermi sposare senza documenti, posso dire che mi dà TE
conforto, mi aiuta e lei mi ha detto che appena esco dal CPR mi sposerà e mi mette in regola.
Avevo il progetto di comprare dei magazzini e trasformarli in abitazione per fare un business regolare nel settore immobiliare. Mi è venuto in mente questo business per gli studi che ho fatto in
Senegal. Questo business lo vorrei fare in Piemonte, a Cuneo.
Mi viene chiesto che lavoro faccia , posso dire che lei è un'artista, restaura case e Testimone_1
chiese. Alcune volte mi portava con lei per aiutarla a spostare dei mobili.
Mi viene chiesto se nell'arco di questi anni io abbia avuto problemi con la giustizia italiana, posso dire di sì, ho avuto problemi di spaccio, ma di rapina no, non ho mai rubato nulla. Spacciavo perché prima di fare l'ambulante non avevo alternativa, ma lo facevo per sopravvivere. Da quando ho iniziato a lavorare come ambulante non ho più commesso reati.
Mi viene chiesto se voglia aggiungere altro, posso dire che vorrei avere l'opportunità di mettermi in regola con la SInora . Sono cresciuto senza genitori e non ho mai avuto nulla, ho avuto TE un'infanzia difficile, ma adesso sono pronto a fare una bella vita con lei ed essere sereno.
A domanda dell'avv. Mannironi mi viene chiesto come mai in Senegal quelle persone mi abbiano chiesto soldi quando io avevo 17 anni e mi viene domandato se siano stati chiesti ad altri miei parenti, posso dire di no, queste somme sono state chieste solo a me, io sono figlio unico. Mia madre è morta di infarto quando avevo dieci anni. Aveva sempre paura. Hanno chiesto anche a lei questi soldi. Io a 17 anni studiavo.
Mi viene chiesto dal Giudice se io abbia sempre frequentato la scuola e studiato a Dakar, posso dire di sì.
A domanda dell'avv. Mannironi mi viene chiesto se questi soldi siano stati chiesti dal gruppo di persone di cui ho parlato anche a mia nonna, posso dire di no, che io sappia no.
A domanda dell'avv. Mannironi, mi viene chiesto se la SInora sia venuta qui in Sardegna TE
per lavorare, posso dire di sì, presso l'Hotel Domus vicino a Castelsardo. Dovrebbe aver lavorato da maggio/giugno 2024 sino a fine settembre 2024. Faceva la cameriera ai piani, puliva le camere dell'hotel.
A domanda dell'avv. Mannironi mi viene chiesto se ci siano state delle offerte di lavoro per me, posso dire che la SI.ra mi ha detto che ci sarebbero delle persone a Cuneo pronte ad TE assumermi, per raccogliere frutta oppure come pastore”. All'esito dell'audizione la causa è stata rimessa al Giudice relatore il quale, alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione in atti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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4. Il Collegio, preliminarmente, ricorda che in merito alla richiesta di annullamento del provvedimento della la presente opposizione non si atteggia come CP_3 un'impugnazione tecnicamente intesa perché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa. Il presente giudizio, infatti, verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del d.lgs. 251 del 19/11/2017, ovvero ancora il diritto al rilascio di una forma di protezione complementare, e non anche la legittimità dell'atto opposto.
In ogni caso, per quanto attiene alle censure relative ai vizi dell'atto impugnato, va rammentato l'ormai consolidato principio (che questo Tribunale condivide) per cui l'invalidità “del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla CP_3
, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il
[...]
predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo” (Cass. civ. ordinanza n. 18632 del 03/09/2014).
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5. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente, proveniente dal Senegal, e arrivato in Italia sin dal 2019 privo di documenti di riconoscimento, ha presentato solo in data 6 dicembre 2024 domanda di protezione internazionale sostenendo in sede amministrativa di aver lasciato il proprio Paese per il timore di un danno grave alla propria persona ad opera di alcune persone, di cui ha riferito di non conoscere la identità, che quando aveva 17 anni lo avevano rapito e picchiato perché convinti che suo padre, deceduto anni prima, gli avesse lasciato dei soldi. La paura di nuove aggressioni ad opera di tali persone lo avrebbe portato ad espatriare e giustificherebbe, oggi, la sua volontà di non fare rientro nel proprio
Paese
In udienza il ricorrente ha confermato, a grandi linee sebbene con alcune incongruità rispetto a quanto affermato in sede amministrativa, quanto posto a fondamento della domanda di protezione internazionale, affermando, in particolare, di non voler rientrare nel proprio Paese perché “per me sarebbe un grande rischio tornare in Senegal perché loro, quelle persone di cui ho parlato e che mi hanno sequestrato e percosso, potrebbero pensare che io sia diventato ricco perché sono da un po' di tempo in Europa e sicuramente mi chiederanno del denaro che io non ho”.
La domanda del ricorrente, proposta solo nel dicembre 2024, a distanza di ben 5 anni dal suo ingresso in Italia, non è accoglibile, all'esito del vaglio della documentazione prodotta e di ogni sforzo istruttorio fatto in sede giurisdizionale nel corso della audizione per chiarire al meglio i fatti dedotti a sostegno della richiesta, a cui il Tribunale è tenuto al fine di verificare la sussistenza dei parametri per il riconoscimento dello status di rifugiato in base al d.lgs. 19 novembre 2007, n.
251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, o della protezione sussidiaria.
All'esito dell'istruttoria svolta non emerge in alcun modo che il ricorrente possa essere annoverato tra coloro che nel Paese di origine siano perseguitati per le idee manifestate, per le opinioni politiche, per l'orientamento sessuale o, in generale, che egli si trovi (e non lo ha neppure dedotto) in una di quelle situazioni per le quali è riconosciuto lo status di rifugiato. Neppure è stato dedotto che il ricorrente abbia lasciato il Senegal per fuggire da una situazione di guerra e, pertanto, anche sulla base delle ulteriori informazioni assunte d'ufficio sulla situazione in Senegal, non sussiste in alcun modo neppure il diritto del richiedente a vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria.
Non si ravvisano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato poiché i fatti, così come narrati, non integrano gli estremi per il citato riconoscimento così come disposto dalla normativa sopra richiamata, potendosi affermare l'insussistenza, nel caso concreto, di atti di persecuzione da comportare una violazione grave dei diritti fondamentali del ricorrente, in difetto di manifestazione, da parte del predetto, di un fondato timore di subire una persecuzione personale e diretta nel Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o opinione politica, così come richiesto dalla normativa in esame.
6. Nemmeno può essere riconosciuta la protezione sussidiaria.
L'art. 2, lett. g), del decreto n. 251 del 2007, dispone che al cittadino straniero che non possieda i requisiti per lo status di rifugiato, può essere riconosciuta la protezione sussidiaria quando
“sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito nel presente decreto” e che non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese.
Per grave danno, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs 2007 n. 251 lett. a) e b), per non avere il ricorrente neppure allegato un fondato timore di subire la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte ovvero la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs 2007 n. 251 lett. c), il Collegio osserva quanto segue.
Per quanto qui di interesse, in riferimento alla lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 2007 n. 251, ovvero al rischio di essere coinvolto in un conflitto armato generalizzato, la giurisprudenza della Corte di
IA (sentenza del 30 gennaio 2014, nella causa C – 285 /12, ) insegna che “si deve Per_1
ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
Invero il legislatore euro-unitario ha codificato, unicamente, “l'ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, punti 28 e 29 della sentenza sopra citata.
In ragione di quanto esposto, al fine del riconoscimento della misura di protezione in discorso, non
è sufficiente l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso, zona di provenienza del richiedente, sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno risulti concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica.
La Corte di IA insegna, inoltre, che il grado di personalizzazione del rischio deve essere tanto meno elevato quanto più alto è il grado di violenza indiscriminata;
viceversa, tanto meno il grado di violenza è elevato, tanto più dovrà sussistere una più alta esposizione ad un rischio individuale in ragione di elementi peculiari della condizione personale del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuta al ricorrente neanche la predetta forma di tutela, stante le attuali condizioni socio-politiche del
Senegal, in base alle informazioni raccolte dalle C.O.I. verificate ex officio.
In forza di tali informazioni, il Collegio ritiene di poter affermare che le condizioni del Paese di origine del ricorrente possano ritenersi tali da non giustificare il riconoscimento della invocata protezione internazionale, stante l'assenza di una situazione di conflitto armato interno e tenuto conto dell'assenza di un rischio individualizzato appalesato dal ricorrente.
Il 24 marzo del 2024, invero, si sono tenute in Senegal le elezioni presidenziali ed i senegalesi hanno scelto come nuovo presidente L'elezione, nonostante le tensioni Persona_2
della vigilia del voto e dei tanti colpi di Stato militari nei Paesi vicini, conferma che il Senegal è a un punto di svolta verso una piena democrazia, con un programma di sviluppo “Senegal 2050” volto a dare al Paese non solo una autonomia economica, energetica, alimentare, ma anche sociale e culturale1. 1https://www.africarivista.it/piano-senegal-2050-obiettivi-e-prime- reazioni/237916/ 15 Ottobre 2024. CodiceFiscale_2 L'attuale condizione di sicurezza è confermata anche dall'esame dei dati dell'Armed Conflict
Location & Event Data (ACLED) 2025 che non annovera il Senegal tra i Paesi nei quali siano presenti conflitti armati o aree di particolare tensione rilevanti ai fini della richiesta protezione internazionale2.
La sola regione della Casamance, che è stata per anni oggetto di un conflitto tra i separatisti e il
Governo, risultava fino a poco tempo fa interessata da un conflitto a bassa intensità, che tuttavia non coinvolgeva la popolazione civile, ma aveva ad oggetto operazioni militari mirate in territori non urbanizzati in cui si nascondevano i separatisti.
Il 25 febbraio del 2025 il Senegal ha firmato uno storico accordo di pace con i separatisti della
Casamance, il (MFDC), ponendo fine ad Controparte_6 uno dei conflitti più lunghi dell'Africa3.
Ciò posto, il Collegio, tenuto conto delle informazioni sul Paese di origine del richiedente asilo, aggiornate al momento della decisione, verificate in ossequio dei princìpi in tema di cooperazione istruttoria, le quali hanno escluso l'esistenza in Senegal di una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno risulti concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica, e non avendo il ricorrente dedotto, né tantomeno provato, la sussistenza di circostanze personali tali da determinare una più alta esposizione ad un rischio individuale, ritiene di non poter riconoscere neanche la protezione sussidiaria ex art.14 lett.c) D.lgs. 2007 n. 251.
Va osservato, infine come, alla luce delle risultanze istruttorie e delle stesse chiare dichiarazioni del ricorrente, emerga altresì che la domanda deve ritenersi persino del tutto strumentale e formulata unicamente per impedire o ritardare il provvedimento di espulsione. Ed infatti, come già accennato prima, nonostante il richiedente abbia fatto ingresso sul territorio italiano sin dal 2019, egli ha richiesto e formalizzato la propria domanda di protezione internazionale in data
6.12.2024, ben 5 anni dopo l'inizio della sua permanenza irregolare in Italia e solo quando risultava già trattenuto ai sensi dell'art. 14 TUI co.1 presso il C.P.R di CP_2
provvedimento 10.9.2024 disposto dal Questore di Sassari del, già convalidato dal Giudice di Pace di Oristano in data 13.9.2024.
7. Quanto alla protezione complementare di natura nazionale deve osservarsi preliminarmente come la normativa applicabile per il riconoscimento della protezione speciale invocata dal ricorrente sia l'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del
2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023, ed applicabile, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del medesimo decreto, a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023. L'art. 7, co. 1, del D.L. 20/2023 ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998 sopprimendo il terzo e il quarto periodo, sicché, nella formulazione applicabile al caso di specie, quest'ultima disposizione recita: “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più
“l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro” (Cass., sez. I,
n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata.
Come chiarito dalla Suprema Corte, va riconosciuto che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza, nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, che di certo a quel catalogo appartiene per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU.
Il divieto di respingimento ed espulsione, dunque, è ancor oggi ancorato non soltanto all'art. 3
CEDU ma anche, per mezzo del rinvio agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano salvaguardati dall'art. 5, co. 6 d. lgs. 286/1998, all'intero catalogo dei diritti fondamentali la cui tutela si impone allo Stato italiano, tra cui anche quello alla tutela alla vita privata e familiare.
Quanto ai parametri che dovrebbero guidare la valutazione del Giudice, il fatto che essi non siano più indicati dal testo dell'art. 19, co.
1.1 non impedisce che questi assumano rilevanza anche nel mutato contesto normativo successivo al D.L. 20/2023. Indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale sono valorizzati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quali parametri di valutazione della proporzionalità della misura di espulsione statale alla luce del diritto alla tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, rispettati gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, ed esaminata la documentazione prodotta e le informazioni aggiuntive fornite dalla difesa, nonché le dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza, non risulti nel caso di specie alcuna forma di integrazione in Italia degna di tutela o radicati vincoli familiari che possano far ritenere il rimpatrio nel Paese di origine quale misura che non rispetti, nell'ambito di una valutazione comparata dei diversi interessi in gioco, il criterio della proporzionalità.
Dall'analisi della documentazione in atti e dalle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa ed in udienza, non si può, infatti, ricavare che il ricorrente abbia compiuto SInificativi sforzi al fine di inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano, emergendo, al contrario, una sua spiccata propensione a garantirsi i mezzi di sussistenza nel Paese ospitante attraverso la reiterata commissione di reati.
Difatti, dal 2019, anno di ingresso in Italia, ad oggi non vi è alcuna prova circa lo svolgimento di attività lavorative e, di contro, vi è invece la prova come in quel lasso temporale il ricorrente abbia aderito a dinamiche delinquenziali per reati quali detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, resistenza ad un pubblico ufficiale, false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulla propria identità e ricettazione, peraltro con recidiva aggravata e reiterata.
Emerge, infatti, per tabulas, quanto segue:
1. 3 mesi e 10 giorni di reclusione e multa di 600,00 € per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in continuazione ex art. 81 c.p. e art. 73, 5° comma dpr 309/90 (fatto del
12.02.2019) con confisca, pena sospesa per patteggiamento della pena ex art. 444 cpp– irrevocabile il 2.03.2019 – Trib. Torino 14.02.2019;
2. 6 mesi di reclusione per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, 5° comma dpr 309/90 (fatto del 24.02.2019) e resistenza ad un pubblico ufficiale ex art. 337 cp (fatto del 24.02.2019), con confisca, pena sospesa per patteggiamento della pena ex art. 444 cpp– irrevocabile il 27.04.2019 – Trib. Torino 26.02.2019;
3. 4 mesi di reclusione e multa da 800,00 € per vendita illecita di sostanze stupefacenti in concorso ex art. 110 c.p. e art. 73, 5° comma dpr 309/90 (fatto dell'11.05.2019), recidiva, con confisca, pena sospesa per patteggiamento della pena ex art. 444 cpp– irrevocabile il
27.09.2019 – Trib. Torino 13.05.2019;
4. Sentenza Corte d'Appello del 3.03.2020 – irrevocabile il 21.07.2020 – conferma sentenza trib. Torino divenuta irrevocabile il 27.04.2019 (sub.2).
5. Sentenza Corte d'Appello del 6.03.2020 – irrevocabile il 24.06.2020 – conferma sentenza trib. Torino del 29.06.2019 divenuta irrevocabile il 29.06.2019.
6. 6 mesi di reclusione per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, 5° comma dpr 309/90 (fatto del 25.09.2020) e resistenza ad un pubblico ufficiale ex art. 337 cp (fatto del 25.09.2020), recidiva, con confisca, irrevocabile il 22.12.2020 – Trib. Torino
6.10.2020;
7. 6 mesi di reclusione e 1.000,00€. di multa - Ordinanza del Trib. Torino del 14.01.2021 – applicazione della disciplina del reato continuato (sub 3 e sub 4)
8. 1 anno di reclusione, 10 mesi e 16 giorni e 2.000,00 € di multa- Provvedimento del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 19.01.2021 – cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti sub 1,2,3,4,6 – pena eseguita per detenzione cautelare dal 25.09.2020 al 6.10.2020 e per detenzione in carcere dal 30.10.2020 al 16.11.2021.
9. Revoca sospensione condizionale sub 1 e 2 - Ordinanza del Trib. Torino del 24.03.2021
10. 1 anno di reclusione e 1.600,00€. di multa - Ordinanza del Trib. Torino del 7.06.2021 – applicazione della disciplina del reato continuato (sub 1,2,3)
11. 6 mesi e 20 giorni di reclusione per false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulla propria identità (fatto del 12.12.2019) e resistenza ad un pubblico ufficiale ex art. 337
c.p. (fatto del 12.02.2019) pena aggiunta in continuazione a quella di cui alla condanna del 14.02.2019 trib. Torino- patteggiamento della pena ex art. 444 cpp– irrevocabile il
21.10.2021 – GUP trib. Torino 4.10.2021;
12. Sentenza GUP trib. Torino del 4.07.2022- provvedimento di cumulo provvisorio;
13. 9mesi di reclusione per resistenza ad un pubblico ufficiale ex art. 337 cp (fatto del
2.07.2022), recidiva, irrevocabile il 20.09.2022 – Trib. Torino 4.07.2022;
14. 1 anno di reclusione, 2 mesi e 25 giorni e 600,00 € di multa- Provvedimento del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 02.12.2022 – cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti sub 8,11,12 – pena sospesa – provvedimento non validabile perché provvisorio;
15. 1 anno e 2 mesi di reclusione e 6.000,00 € di multa per detenzione e cessione di
sostanze stupefacenti ex art. 73, 5° comma dpr 309/90 (fatto del 12.10.2023 - Cuneo) e ricettazione (fatto del 31.07.2023 - Cuneo), recidiva, irrevocabile il 23.03.2024 – Trib.
Cune 20.12.2023;
16. 4 anni di reclusione, 1 mesi e 20 giorni e 7.400,00 € di multa- Provvedimento del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo del 02.01.2025 – cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti sub 1,2,3,4,6,11,13,15- disposta la sospensione della pena
17. 3 anni di reclusione, 9 mesi e 20 giorni e 7.200,00 € di multa- Provvedimento del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo del 06.01.2025 – cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti sub 1,2,3,4,6,11,13,15- disposta la sospensione della pena
18. 2 anni di reclusione, 2 mesi e 2 giorni e 7.200,00 € di multa- Decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo del 31.01.2025 – cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti sub 1,2,3,4,5,6,11,13,15- disposta la sospensione della pena
Risulta, quindi, documentato che il ricorrente, a far data dal 2019 abbia commesso reati cd. lucrogenetici, aspetto che induce il più che ragionevole dubbio che il ricorrente nel corso di questi anni non si mantenesse affatto col frutto del proprio lavoro di ambulante, come ha dedotto, ma di cui non ha dato prova alcuna, ma con i proventi della propria attività delittuosa.
Dette circostanze, unitamente al fatto che la domanda di protezione internazionale è stata presentata dal ricorrente 5 anni dopo il suo ingresso in Italia e solo dopo essere stato destinatario di
Cont un provvedimento di espulsione e di trattenimento presso il , denotano un chiaro quadro di pericolosità sociale del predetto ricorrente, tali da costituire elemento ostativo persino in relazione all'accoglimento della domanda proposta in via subordinata, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, qualora si tratti di valutare la situazione di soggetti che presentano precedenti penali, il giudizio di pericolosità sociale debba essere effettuato in concreto, così da stabilire se lo straniero “rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico
e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)”.
Nel caso in esame non sono emersi elementi a favore del giudizio di integrazione del ricorrente nel
Paese di accoglienza tali da far ritenere recessivo il giudizio di pericolosità, sottolineato anche dalle conclusioni cui è giunto il pubblico ministero, che ha segnalato la esistenza di chiare evidenze ostative al riconoscimento delle protezioni maggiori (status di rifugiato o protezione sussidiaria).
E' emerso, piuttosto, come la presenza quinquennale del ricorrente sul territorio italiano non sia stata la base per la costruzione di un serio percorso di integrazione, quanto l'occasione per porre in essere svariati reati, molti dei quali nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Inoltre, reputa il Collegio che nemmeno la circostanza della asserita convivenza more uxorio con una donna italiana appaia sufficiente a ritenere che sussista un'eSIenza di tutela della vita familiare del medesimo. Sul punto si osserva quanto segue. In udienza il ricorrente ha dichiarato di non aver presentato domanda di protezione internazionale tempestivamente perché aveva maturato l'“intenzione di sposarmi con la mia fidanzata e mettermi in regola. Mi viene Testimone_1 chiesto quando io abbia conosciuto , posso rispondere nel 2022 […]. Mi viene Testimone_1
chiesto perché io non abbia presentato domanda di protezione internazionale dal 2019 al 2022, prima di incontrare , posso dire che non mi è venuto in mente, cercavo altri modi Testimone_1
per ottenere un permesso di soggiorno. Mi viene chiesto che cosa intenda e che cosa abbia tentato di fare per ottenere il permesso di soggiorno, posso rispondere che ho pensato di trovare una moglie italiana e sposarmi, così potevo avere una residenza e potevo rimanere in Italia”.
La difesa, sia in sede amministrativa, che c o n i l ricorso introduttivo e in sede di istanza di sospensiva, ha prodotto diversi documenti al fine di corroborare il fatto che il ricorrente avesse ed abbia una stabile relazione sentimentale con la SInora , tale da superare, nel Testimone_1
necessario bilanciamento di interessi, il giudizio sulla pericolosità. E' stata, infatti, dedotta la sussistenza di una stabile e consolidata relazione affettiva tra il ricorrente e la SI.ra TE
, con la quale il predetto avrebbe formato una famiglia di fatto.
[...]
Osserva il Collegio che la convivenza effettiva, stabile e duratura, anche se non formalizzata in matrimonio, potrebbe rappresentare, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, un elemento di forte vulnerabilità del richiedente il permesso di soggiorno, proprio in ragione della necessità di tutelare, qualora effettivamente esistente, il “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”.
Al fine, dunque, della concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Collegio, per dare concreta attuazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare deve tener conto, insieme agli altri elementi da valutare nel giudizio di bilanciamento, anche dell'eventuale esistenza e consistenza dei legami familiari del ricorrente in Italia, effettuando un corretto bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e l'interesse statale alla tutela della pubblica sicurezza.
Vengono, pertanto, presi normalmente in considerazione i legami familiari SInificativi quali i figli, il coniuge (o comunque una relazione affettiva stabile), un fratello o sorella convivente.
Tali legami, se effettivi e consolidati, potrebbero essere sufficienti, nell'ambito di un giudizio di bilanciamento, ai fini della protezione speciale anche in assenza di una posizione lavorativa regolare, in forza del principio espresso in diverse pronunce secondo il quale “i vincoli familiari esistenti in Italia hanno autonoma rilevanza rispetto agli altri criteri di accertamento del livello di integrazione sociale raggiunto, poiché l'art. 8 CEDU tutela il diritto in sé a vivere in famiglia»; pertanto, «la situazione di radicamento familiare, ove sussistente (...), deve essere esaminata e valutata in modo autonomo come fattore di per sé espressivo e sintomatico del diritto al riconoscimento della vita familiare ex art. 8 CEDU” (Trib. Milano, 2 novembre 2022, n. 57439/19
RG; Trib. Genova, 27 settembre 2021, n. 9608/19 RG;
Trib. Roma, 6 febbraio 2023, n. 28294/21
RG).
Tanto premesso, ritiene il Collegio, valutata, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza e dei documenti offerti in causa dalla difesa, la relazione sentimentale che il ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto con una donna italiana, che non possa essere riconosciuta alla stessa le caratteristiche di un duraturo e consolidato legame familiare tale da prevalere, nel giudizio di bilanciamento da effettuarsi nel caso concreto, con l'interesse statale alla tutela della pubblica sicurezza.
Solo ad abundantiam, va osservato che non sono stati neppure forniti adeguati elementi probatori tali da poter ritenere che vi sia mai stata una effettiva convivenza nell'appartamento che la SI.ra ha dichiarato di detenere in virtù del contratto di comodato gratuito del 10.10.2023 TE
(registrato il 17.12.2024) relativo all'immobile sito in Cuneo, via Spinetta 120, e depositato dalla difesa.
Non risulta, inoltre, depositato alcun documento da cui possa desumersi una convivenza, né un certificato attestante la sussistenza di un nucleo familiare formato dal ricorrente e dalla SI.ra
, né, infine, documentazione attestante l'inoltro in Senegal di una istanza volta a far ottenere TE
al ricorrente i propri documenti di identità, presupposto necessario per poter convolare a nozze, come il ricorrente ha dedotto di avere avuto intenzione di fare, anche al fine di poter ottenere agevolmente un permesso di soggiorno (v. dichiarazioni rese in udienza), prima con tale SI.ra e poi, finita la relazione con questa, con la SI.ra . Pt_2 TE
Ribadisce, dunque, il Collegio che il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero portino a ritenere prevalente, nel caso concreto, il primo a discapito del secondo interesse.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, nel caso in esame ritiene il Collegio che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente non comporti violazione alcuna del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Non ricorre, inoltre, nel caso di specie, e sulla base delle informazioni raccolte ex officio e già riportate, l'ipotesi disciplinata dall'art. 19 comma 1.1 che vieta espressamente l'espulsione ovvero il respingimento dello straniero qualora vi siano fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, rischierebbe di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti anche in considerazione dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non emerge, in ultimo, alcuna situazione personale di partenza che possa ricondursi alla violazione o all'impedimento dell'esercizio dei diritti umani inalienabili e non emergono, poi, problemi di salute nell'attualità per i quali il ricorrente sia stato preso in carico dal S.S.N. e stia seguendo terapie tali da non poter essere curati nel proprio Paese di origine.
Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
Non luogo a provvedere sulle spese, non essendosi costituita in giudizio l'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso;
- Non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio del 18 marzo 2025.
Il Presidente, relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Grazia Cabitza
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 https://acleddata.com/conflict-watchlist-2025/ ; https://acleddata.com/africa/#analysis.
3 https://www.africanews.com/2025/02/25/senegal-SIns-historic-peace-deal-with-casamance-separatists/