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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/09/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 38/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 319/2019 del 26.06.2021, pubblicata in pari data, proposto
DA
(cod. fisc. ), con sede in Catania, via Parte_1 P.IVA_1
Caserma dei Carabinieri n.9, in persona del legale rappresentante Geom. Pt_2
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Maria Mancuso per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
cod. fisc. , sito in Leonforte, C.so Controparte_1 P.IVA_2
Umberto n. 560/A, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Vicari per procura in atti
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
1 Per l'appellante: “In totale riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata l'ammissibilità dell'azione proposta, in via preliminare rigettare tutte le eccezioni, difese e domande, ivi compresa la riconvenzionale, avanzate da parte convenuta in quanto inammissibili improponibili ed infondate sia in fatto che in diritto e, quindi, dire e dichiarare che il fondo sito in Leonforte alla C.da Catena,
di proprietà della Società attrice, censito in catasto urbano del Comune di
Leonforte al Fg. 31, mappale 45 sub 2 senza rendita catastale, è libero e franco dalla servitù di fognatura in favore del Controparte_2
convenuto;
Condannare, in conseguenza, il medesimo alla rimozione delle opere CP_1
illegittimamente collocate ed alla rimessione in pristino del fondo di proprietà
dell'attrice a propria cura e spese nonché al risarcimento dei danni arrecati nella misura quantificata dal C.T.U. o in quella ritenuta di giustizia ex artt. 2056 e 1226
C.C..
In subordine e nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di servitù coattiva condannare il convenuto al pagamento dell'indennità CP_1
ex art. 1038 C.C., oltre al risarcimento dei danni arrecati.
In ogni caso condannare il al pagamento delle spese e dei compensi CP_1
di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver percepito i secondi.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1
sentenza n. 319/2019 pronunciata dal Tribunale di Enna con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande dell'attrice;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
2 - pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio.”
Detta sentenza veniva pronunciata nell'ambito del giudizio proposto dalla
[...]
nei confronti del Parte_3 Controparte_3
, con il quale parte attrice, premettendo che aveva edificato il fabbricato
[...]
sito in Leonforte alla sull'area insistente in Catasto sul foglio 31, Controparte_1
part. 45, acquistata per atto di compravendita stipulato in data 8 marzo 1991, i cui appartamenti erano stati venduti a terzi nel 1997, e che in tutti gli atti di vendita si era riservata la proprietà della corte censita in catasto al Foglio 31, part. 45 sub 2,
senza rendita catastale, lamentava che il aveva realizzato una nuova CP_1
fognatura collocando arbitrariamente la condotta nel suddetto terreno. Chiedeva
pertanto dichiararsi il suddetto proprio fondo libero dalla servitù di fognatura, la condanna del convenuto alla rimozione delle opere fognarie installate, a rimettere in pristino il fondo e a risarcirle il danno conseguente.
In detto giudizio si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attrici, in quanto il fondo costituiva un'area comune non censita di pertinenza del , ed in via riconvenzionale costituirsi una servitù di CP_1
scarico fognario sul fondo in questione.
2. Con il proposto gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado lamentando: 1) l'errore del primo giudice laddove aveva ritenuto non essere stata fornita la prova della proprietà del fondo oggetto della servitù di fognatura,
attribuendo rilevanza predominante alle risultanze catastali piuttosto che agli atti di trasferimento di proprietà; 2) l'inesatta ed errata lettura e/o interpretazione degli atti di acquisto del fondo su cui era stato edificato il fabbricato e degli atti di cessione degli immobili facenti parte dell'edificio medesimo;
3) l'omessa valutazione e considerazione della CTU tecnica espletata in corso di giudizio di prime cure.
3 All'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.,
la Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
[...]
4. L'appello è fondato e va accolto.
4.1 A norma dell'art. 949, primo comma c.c., il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temere pregiudizio.
L'actio negatoria, pertanto, è posta a difesa della proprietà e mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
In tema di "actio negatoria servitutis", la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica,
la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità
della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando,
invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1905 del 23 gennaio 2023).
4.2 Nel caso che ci occupa, l'odierna parte appellante, asserendo essere proprietaria del terreno in oggetto, ha proposto azione negatoria della servitù,
4 relativa alle tubazioni, presenti sul proprio fondo, dell'impianto fognario del chiedendo la condanna di quest'ultimo ad Controparte_1
eliminare a propria cura e spese detto impianto, alla rimessione in pristino del fondo, oltre al risarcimento del danno.
4.3 In ordine alla asserita proprietà del fondo, nel corso del giudizio è rimasto pacificamente accertato che l'appellante con i vari atti di compravendita, prodotti in giudizio, degli appartamenti facenti parte del fabbricato dalla stessa realizzato sull'area insistente in Catasto sul foglio 31, part. 45, acquistata per atto di compravendita stipulato in data 8 marzo 1991, ebbe a riservare a sé stessa la proprietà del bene censito al catasto terreni di Leonforte, foglio 31, part. 45 sub 2,
facente parte della part. 45 nel suo intero.
La titolarità della proprietà di detto fondo in capo all'appellante è rimasta peraltro confermata dalla CTU espletata in primo grado, essendosi il nominato consulente,
a seguito degli accertamenti dallo stesso effettuati, pronunciato nei seguenti termini: “Lo stato di fatto della particella 45 sub. 2 del foglio 31 non è altro che un fondo in parte rifinito in conglomerato bituminoso ed in parte in terreno agricolo con qualche albero da frutta soprastante, circondato e ben delimitato a meno della parte limitrofa al parcheggio del
; a detto fondo si accede mediante il parcheggio del condominio Controparte_4
tenuto conto che dagli altri lati confina o con le pareti verticali/porticato del CP_4
con un dislivello di almeno mt. 2,50 e ringhiera di delimitazione Controparte_1
o con muro in conglomerato cementizio lato o con la recinzione alta mt. Controparte_5
2,00 lungo la proprietà e se pur in un tratto detta recinzione è mancante Parte_4 Per_1
a confine con la proprietà non avendo un accesso da luogo pubblico quale strada o Per_1
servitù mediante scritture private, tenuto conto che nessun documento è stato riscontrato dallo scrivente, potendo definire detto lotto come intercluso con accesso oggi solo dal parcheggio della proprietà con dimensioni di detto accesso del tipo pedonale visto la larghezza. CP_4
Catastalmente dopo la realizzazione del fabbricato avvenuta nel 1994 la , nella Parte_3
5 qualità di impresa costruttrice e proprietaria, ha definito le unità immobiliari che compongono detta costruzione. Nell'elaborato planimetrico redatto in data 25.05.1994 (ALLEGATO N. 4 —
Elaborato planimetrico del 25.05.1994), la part. 45 sub. 2 del foglio 31, viene definita come bene comune non censibile - corte comune ai sub dal 5 al 22, di fatti detto bene è censito, senza rendita né consistenza. Lo scrivente ha fatto richiesta di tutti gli elaborati planimetrici presentati,
per le varie variazioni apportate alle unità immobiliari dello stesso condominio, il cui ultimo elaborato risale al 29.05.2012 con richiesta da parte dello scrivente in data 3.11.2017
(ALLEGATO N. 4 Elaborato planimetrico del 29.05.2012). In quest'ultimo elaborato planimetrico, la particella 45 sub. 2 risulta bene comune non censibile - corte comune ai sub. dal
5 al 40, variazione (nella presentazione degli elaborati intermedi) essendo state soppresse le particelle del piano quinto e la particella 13 al piano quarto costituendo la particella 39 sul piano quinto e la particella 40 sul piano quarto e quinto. Va fatta una osservazione sull'ultimo elaborato planimetrico in cui erroneamente è stata definita la particella 45 sub. 2 come bene comune non censibile - corte comune ai sub. dal 5 al 40 essendo per il primo elaborato planimetrico redatto la particella 45 sub. 2 risulta un bene non comune per il piano seminterrato e precisamente per i sub dal 24 al 32, dovendo essere esclusi nella definizione di detto elaborato,
includendo i soli sub 39 e 40 essendo derivanti dai subalterni dal 16 al 22. Altra precisazione che si evidenzia è che nella visura storica della particella 45 sub. 2 in cui viene confermata che trattasi di parte comune non censibile in cui non si ha né rendita catastale, né consistenza, l'utilità
di detto bene, è riferita ai sub. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 14, non includendo detta utilità i nuovi subalterni costituiti e precisamente il 39 e 40, del piano quinto e del piano quarto e quinto, perché
i proprietari non avevano la titolarità della particella 45 sub. 2 essendo esclusa detta titolarità
nell'atto di compravendita, restando ancora bene comune non censibile dei subalterni 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12 e 14, perché nessuna modifica catastale o di aggiornamento è stata eseguita nel tempo.
Quest'ultima constatazione da parte dello scrivente deriva dalla lettura degli atti di proprietà
eseguiti dalla ai vari acquirenti, che vengono di seguito riportati: ATTO N.
1 - Parte_3
Atto di compravendita del 14/04/1997, rogito notaio dott. di Leonforte giusto Persona_2
6 Repertorio n. 382 e Raccolta n. 148, registrato a Enna il 23.04.1997 al n. 1061. Parte venditrice:
parte acquirente: e . Parte_3 Controparte_6 Controparte_7
Appartamento di civile abitazione sito nel Comune di Leonforte in C.da Catena s.n.c al piano terzo Foglio 31 Particella 45 sub. 11 ed autorimessa in Leonforte piano scantinato Foglio 31
Particella 45 sub. 29;
ATTO N.
2 - Atto di compravendita del 24/04/1997, rogito notaio dott. di Persona_2
Leonforte giusto Repertorio n. 402 e Raccolta n. 159, registrato a Enna il 30.04.1997 al n. 1095.
Parte venditrice: parte acquirente: . Controparte_8 Controparte_9
Appartamento di civile abitazione sito nel Comune di Leonforte in C.da Catena s.n.c al piano quarto, Foglio 31 Particella 45 sub.14, locale di deposito al piano quinto Foglio 31 Particella
45 sub. 19, 20, 21, 22 ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub. 27;
ATTO N.
3 - Atto di compravendita del 14/05/1997, rogito notaio di Nicosia Persona_3
giusto Repertorio n. 481 e Raccolta n. 274, registrato a Nicosia il 27.05.1997 ai n. 340 e trascritto a Enna il 23.05.1997 ai NN. 4419/4054. Parte venditrice: Parte_3
parte acquirente: Vicari Angelo. Appartamento di civile abitazione posto al piano primo Foglio
.31 Particella 45 sub. 5 ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub. 25;
ATTO N.
4 - Atto di compravendita del 23/05/1997, rogito notaio dott. di Persona_2
Leonforte giusto Repertorio n. 446 e Raccolta n. 179, registrato a Enna il 04.06.1997 al n. 1368.
Parte venditrice: e parte acquirente: Dott.ssa Parte_3
. Appartamento di civile abitazione al piano quarto Foglio 31 Persona_4
Particella 45 sub. 13, locale di deposito al piano quinto Foglio 31 Particella 45 sub. 16, 17, 18
ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub. 32;
ATTO N.
5 - Atto di compravendita del 09/06/1997, rogito notaio di Nicosia Persona_3
giusto Repertorio n. 533 e Raccolta n. 299, registrato a Nicosia il 19.06.1997 al n. 389 e trascritto ad Enna il 11.06.1997 ai NN. 4973/4570. Parte venditrice: Parte_3
parte acquirente: . Appartamento di civile abitazione posto al piano primo
[...] CP_10
7 Foglio 31 Particella 45 sub. 6 ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub.
26.
ATTO N.
6 - Atto di compravendita del 20/05/1997, rogito notaio dott. di Persona_2
Leonforte giusto Repertorio n. 441 e Raccolta n. 177, registrato a Enna il 04.06.1997 al n. 1366.
Parte venditrice: società parte acquirente: e Parte_1 Controparte_11
diritto congiunto di usufrutto e diritto di nuda proprietà. Parte_2 CP_12
Appartamento di civile abitazione al piano secondo Foglio 31 particella 45 sub. 7 ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub, 30 e sub. 31.
ATTO N.
7 - Atto di compravendita del 20/05/1997, rogito notaio dott. di Persona_2
Leonforte giusto Repertorio n. 440 e Raccolta n. 176, registrato a Enna il 04.06.1997 al n. 1365.
Parte venditrice: parte acquirente: e Parte_3 Controparte_11
acquisiscono il diritto congiunto di usufrutto e che acquisisce il Parte_2 CP_13
diritto di nuda proprietà. Appartamento di civile abitazione al piano secondo Foglio 31
Particella 45 sub. 9 e 10. Autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub. 28; ATTO
N.
8 - Atto compravendita del 20/05/1997, rogito notaio dott. di Leonforte Persona_2
giusto Repertorio n. 439 e Raccolta n. 175, registrato a Enna il 04.06.1997 al n. 1364, parte venditrice: parte acquirente: e Controparte_8 Controparte_11
acquisiscono il diritto congiunto di usufrutto e acquisisce il Parte_2 CP_14
diritto di nuda proprietà. Appartamento di civile abitazione al piano terzo Foglio 31 Particella
45 sub. 12 ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub. 24.
Gli atti di provenienza sopra elencati, trasferiscono la proprietà di tutti gli appartamenti che costituiscono il;
i vari notai che hanno stipulato detti atti di Controparte_1
compravendita, riportano specificatamente al proprio interno ché con detto rogito avviene: "il trasferimento delle parti comuni del fabbricato di cui esse sono porzioni, con le eventuali servitù
attive e delle passive solo quelle legalmente costituite, in breve con ogni altro diritto, azione e ragione, tutto incluso e nulla escluso, fatta eccezione per la corte censita in Catasto Urbano al mappale 45 sub. 2", Quindi detta dicitura, fa sì che la proprietà della particella 45 sub. 2, se pur
8 indicata come bene comune non censibile non è stata trasferita, rimanendo in capo alla
[...]
che ne ha la titolarità, se pur indicato differentemente Parte_3
nell'elaborato planimetrico.
Quindi se pur l'elaborato planimetrico, individua il bene particella 45 sub. 2 come non censibile e corte comune ad alcune unità immobiliari, detto bene non è a servizi di detti immobili perché
non trasferito insieme ad essi, ma restando in capo alla Parte_3
quest'ultima avendo l'obbligo di aggiornare la situazione catastale, potendo allineare i titoli di proprietà con le definizioni catastali sia nella visura, sia nell'elaborato planimetrico,
determinando una rendita ed una consistenza per la particella 45 sub. 2, essendo non più un bene comune non censibile.” (pag.15/19 Relazione CTU Ing. ) Per_5
4.4 Avverso la domanda spiegata dalla nulla ha Parte_1
dedotto il convenuto in merito al titolo sul quale la detta servitù si CP_1
fonda, se non la circostanza che il fondo costituiva un'area comune di pertinenza del , senza però fornire alcuna prova di ciò, e limitandosi a CP_1
contrastarla spiegando all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado la domanda riconvenzionale per la costituzione di servitù coattiva di scarico, che essendo stata di fatto disattesa dal Tribunale, non può essere esitata dalla Corte in mancanza di appello incidentale, essendosi formato, sul punto, il giudicato.
5. In ragione di quanto sopra, vertendo la controversia in materia di azione negatoria, accertata la titolarità da parte dell'appellante del fondo censito al catasto terreni di Leonforte al foglio 31, part. 45 sub 2, e non avendo il
[...]
provato l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di Controparte_1
natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte, la domanda negatoria della servitù spiegata dalla Parte_3
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è meritevole di
[...]
accoglimento, con riforma sul punto della sentenza impugnata.
9 Non può invece accogliersi la domanda risarcitoria non avendo l'appellante fornito alcuna prova del danno subito.
6. Considerato l'accoglimento del proposto gravame e l'esito definitivo del giudizio, l'appellante, integralmente vittorioso, ha diritto alle spese di entrambi i gradi di giudizio del giudizio, sebbene parte appellata sia rimasta contumace in questo grado.
Secondo giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "Poichè, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non
è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale" (Cass. n.
6722/1988; n. 1439/2003); ed ancora: "L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. n. 7182/2000; n. 25141/2006).
In conseguenza il va condannato alla rifusione in Controparte_1
favore della delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore indeterminale causa indicato nell'atto di citazione e in atto di appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia del in accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_1
10 avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. Parte_1
319/2019 del 26.06.2021, ed in riforma della stessa, così statuisce:
dichiara che il fondo di proprietà di parte appellante, in catasto terreni di Leonforte,
foglio 31, part. 45 sub 2, non è gravato dal diritto di servitù di scarico in favore del
Controparte_1
per l'effetto, condanna il alla riduzione in pristino Controparte_1
dello stato dei luoghi mediante rimozione della conduttura di scarico presente sul fondo di parte appellante;
rigetta la domanda risarcitoria spiegata dalla Parte_1
condanna l'appellato, al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo, in complessivi
€ 5.622,00, di cui € 545,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge, per il secondo, in complessivi €
6.613,00, di cui € 804,00 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell'appellato le spese relative alla CTU, espletata in primo grado, così come separatamente liquidate.
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 38/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 319/2019 del 26.06.2021, pubblicata in pari data, proposto
DA
(cod. fisc. ), con sede in Catania, via Parte_1 P.IVA_1
Caserma dei Carabinieri n.9, in persona del legale rappresentante Geom. Pt_2
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Maria Mancuso per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
cod. fisc. , sito in Leonforte, C.so Controparte_1 P.IVA_2
Umberto n. 560/A, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Vicari per procura in atti
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
1 Per l'appellante: “In totale riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata l'ammissibilità dell'azione proposta, in via preliminare rigettare tutte le eccezioni, difese e domande, ivi compresa la riconvenzionale, avanzate da parte convenuta in quanto inammissibili improponibili ed infondate sia in fatto che in diritto e, quindi, dire e dichiarare che il fondo sito in Leonforte alla C.da Catena,
di proprietà della Società attrice, censito in catasto urbano del Comune di
Leonforte al Fg. 31, mappale 45 sub 2 senza rendita catastale, è libero e franco dalla servitù di fognatura in favore del Controparte_2
convenuto;
Condannare, in conseguenza, il medesimo alla rimozione delle opere CP_1
illegittimamente collocate ed alla rimessione in pristino del fondo di proprietà
dell'attrice a propria cura e spese nonché al risarcimento dei danni arrecati nella misura quantificata dal C.T.U. o in quella ritenuta di giustizia ex artt. 2056 e 1226
C.C..
In subordine e nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di servitù coattiva condannare il convenuto al pagamento dell'indennità CP_1
ex art. 1038 C.C., oltre al risarcimento dei danni arrecati.
In ogni caso condannare il al pagamento delle spese e dei compensi CP_1
di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver percepito i secondi.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1
sentenza n. 319/2019 pronunciata dal Tribunale di Enna con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande dell'attrice;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
2 - pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio.”
Detta sentenza veniva pronunciata nell'ambito del giudizio proposto dalla
[...]
nei confronti del Parte_3 Controparte_3
, con il quale parte attrice, premettendo che aveva edificato il fabbricato
[...]
sito in Leonforte alla sull'area insistente in Catasto sul foglio 31, Controparte_1
part. 45, acquistata per atto di compravendita stipulato in data 8 marzo 1991, i cui appartamenti erano stati venduti a terzi nel 1997, e che in tutti gli atti di vendita si era riservata la proprietà della corte censita in catasto al Foglio 31, part. 45 sub 2,
senza rendita catastale, lamentava che il aveva realizzato una nuova CP_1
fognatura collocando arbitrariamente la condotta nel suddetto terreno. Chiedeva
pertanto dichiararsi il suddetto proprio fondo libero dalla servitù di fognatura, la condanna del convenuto alla rimozione delle opere fognarie installate, a rimettere in pristino il fondo e a risarcirle il danno conseguente.
In detto giudizio si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attrici, in quanto il fondo costituiva un'area comune non censita di pertinenza del , ed in via riconvenzionale costituirsi una servitù di CP_1
scarico fognario sul fondo in questione.
2. Con il proposto gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado lamentando: 1) l'errore del primo giudice laddove aveva ritenuto non essere stata fornita la prova della proprietà del fondo oggetto della servitù di fognatura,
attribuendo rilevanza predominante alle risultanze catastali piuttosto che agli atti di trasferimento di proprietà; 2) l'inesatta ed errata lettura e/o interpretazione degli atti di acquisto del fondo su cui era stato edificato il fabbricato e degli atti di cessione degli immobili facenti parte dell'edificio medesimo;
3) l'omessa valutazione e considerazione della CTU tecnica espletata in corso di giudizio di prime cure.
3 All'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.,
la Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
[...]
4. L'appello è fondato e va accolto.
4.1 A norma dell'art. 949, primo comma c.c., il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temere pregiudizio.
L'actio negatoria, pertanto, è posta a difesa della proprietà e mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
In tema di "actio negatoria servitutis", la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica,
la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità
della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando,
invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1905 del 23 gennaio 2023).
4.2 Nel caso che ci occupa, l'odierna parte appellante, asserendo essere proprietaria del terreno in oggetto, ha proposto azione negatoria della servitù,
4 relativa alle tubazioni, presenti sul proprio fondo, dell'impianto fognario del chiedendo la condanna di quest'ultimo ad Controparte_1
eliminare a propria cura e spese detto impianto, alla rimessione in pristino del fondo, oltre al risarcimento del danno.
4.3 In ordine alla asserita proprietà del fondo, nel corso del giudizio è rimasto pacificamente accertato che l'appellante con i vari atti di compravendita, prodotti in giudizio, degli appartamenti facenti parte del fabbricato dalla stessa realizzato sull'area insistente in Catasto sul foglio 31, part. 45, acquistata per atto di compravendita stipulato in data 8 marzo 1991, ebbe a riservare a sé stessa la proprietà del bene censito al catasto terreni di Leonforte, foglio 31, part. 45 sub 2,
facente parte della part. 45 nel suo intero.
La titolarità della proprietà di detto fondo in capo all'appellante è rimasta peraltro confermata dalla CTU espletata in primo grado, essendosi il nominato consulente,
a seguito degli accertamenti dallo stesso effettuati, pronunciato nei seguenti termini: “Lo stato di fatto della particella 45 sub. 2 del foglio 31 non è altro che un fondo in parte rifinito in conglomerato bituminoso ed in parte in terreno agricolo con qualche albero da frutta soprastante, circondato e ben delimitato a meno della parte limitrofa al parcheggio del
; a detto fondo si accede mediante il parcheggio del condominio Controparte_4
tenuto conto che dagli altri lati confina o con le pareti verticali/porticato del CP_4
con un dislivello di almeno mt. 2,50 e ringhiera di delimitazione Controparte_1
o con muro in conglomerato cementizio lato o con la recinzione alta mt. Controparte_5
2,00 lungo la proprietà e se pur in un tratto detta recinzione è mancante Parte_4 Per_1
a confine con la proprietà non avendo un accesso da luogo pubblico quale strada o Per_1
servitù mediante scritture private, tenuto conto che nessun documento è stato riscontrato dallo scrivente, potendo definire detto lotto come intercluso con accesso oggi solo dal parcheggio della proprietà con dimensioni di detto accesso del tipo pedonale visto la larghezza. CP_4
Catastalmente dopo la realizzazione del fabbricato avvenuta nel 1994 la , nella Parte_3
5 qualità di impresa costruttrice e proprietaria, ha definito le unità immobiliari che compongono detta costruzione. Nell'elaborato planimetrico redatto in data 25.05.1994 (ALLEGATO N. 4 —
Elaborato planimetrico del 25.05.1994), la part. 45 sub. 2 del foglio 31, viene definita come bene comune non censibile - corte comune ai sub dal 5 al 22, di fatti detto bene è censito, senza rendita né consistenza. Lo scrivente ha fatto richiesta di tutti gli elaborati planimetrici presentati,
per le varie variazioni apportate alle unità immobiliari dello stesso condominio, il cui ultimo elaborato risale al 29.05.2012 con richiesta da parte dello scrivente in data 3.11.2017
(ALLEGATO N. 4 Elaborato planimetrico del 29.05.2012). In quest'ultimo elaborato planimetrico, la particella 45 sub. 2 risulta bene comune non censibile - corte comune ai sub. dal
5 al 40, variazione (nella presentazione degli elaborati intermedi) essendo state soppresse le particelle del piano quinto e la particella 13 al piano quarto costituendo la particella 39 sul piano quinto e la particella 40 sul piano quarto e quinto. Va fatta una osservazione sull'ultimo elaborato planimetrico in cui erroneamente è stata definita la particella 45 sub. 2 come bene comune non censibile - corte comune ai sub. dal 5 al 40 essendo per il primo elaborato planimetrico redatto la particella 45 sub. 2 risulta un bene non comune per il piano seminterrato e precisamente per i sub dal 24 al 32, dovendo essere esclusi nella definizione di detto elaborato,
includendo i soli sub 39 e 40 essendo derivanti dai subalterni dal 16 al 22. Altra precisazione che si evidenzia è che nella visura storica della particella 45 sub. 2 in cui viene confermata che trattasi di parte comune non censibile in cui non si ha né rendita catastale, né consistenza, l'utilità
di detto bene, è riferita ai sub. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 14, non includendo detta utilità i nuovi subalterni costituiti e precisamente il 39 e 40, del piano quinto e del piano quarto e quinto, perché
i proprietari non avevano la titolarità della particella 45 sub. 2 essendo esclusa detta titolarità
nell'atto di compravendita, restando ancora bene comune non censibile dei subalterni 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12 e 14, perché nessuna modifica catastale o di aggiornamento è stata eseguita nel tempo.
Quest'ultima constatazione da parte dello scrivente deriva dalla lettura degli atti di proprietà
eseguiti dalla ai vari acquirenti, che vengono di seguito riportati: ATTO N.
1 - Parte_3
Atto di compravendita del 14/04/1997, rogito notaio dott. di Leonforte giusto Persona_2
6 Repertorio n. 382 e Raccolta n. 148, registrato a Enna il 23.04.1997 al n. 1061. Parte venditrice:
parte acquirente: e . Parte_3 Controparte_6 Controparte_7
Appartamento di civile abitazione sito nel Comune di Leonforte in C.da Catena s.n.c al piano terzo Foglio 31 Particella 45 sub. 11 ed autorimessa in Leonforte piano scantinato Foglio 31
Particella 45 sub. 29;
ATTO N.
2 - Atto di compravendita del 24/04/1997, rogito notaio dott. di Persona_2
Leonforte giusto Repertorio n. 402 e Raccolta n. 159, registrato a Enna il 30.04.1997 al n. 1095.
Parte venditrice: parte acquirente: . Controparte_8 Controparte_9
Appartamento di civile abitazione sito nel Comune di Leonforte in C.da Catena s.n.c al piano quarto, Foglio 31 Particella 45 sub.14, locale di deposito al piano quinto Foglio 31 Particella
45 sub. 19, 20, 21, 22 ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub. 27;
ATTO N.
3 - Atto di compravendita del 14/05/1997, rogito notaio di Nicosia Persona_3
giusto Repertorio n. 481 e Raccolta n. 274, registrato a Nicosia il 27.05.1997 ai n. 340 e trascritto a Enna il 23.05.1997 ai NN. 4419/4054. Parte venditrice: Parte_3
parte acquirente: Vicari Angelo. Appartamento di civile abitazione posto al piano primo Foglio
.31 Particella 45 sub. 5 ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub. 25;
ATTO N.
4 - Atto di compravendita del 23/05/1997, rogito notaio dott. di Persona_2
Leonforte giusto Repertorio n. 446 e Raccolta n. 179, registrato a Enna il 04.06.1997 al n. 1368.
Parte venditrice: e parte acquirente: Dott.ssa Parte_3
. Appartamento di civile abitazione al piano quarto Foglio 31 Persona_4
Particella 45 sub. 13, locale di deposito al piano quinto Foglio 31 Particella 45 sub. 16, 17, 18
ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub. 32;
ATTO N.
5 - Atto di compravendita del 09/06/1997, rogito notaio di Nicosia Persona_3
giusto Repertorio n. 533 e Raccolta n. 299, registrato a Nicosia il 19.06.1997 al n. 389 e trascritto ad Enna il 11.06.1997 ai NN. 4973/4570. Parte venditrice: Parte_3
parte acquirente: . Appartamento di civile abitazione posto al piano primo
[...] CP_10
7 Foglio 31 Particella 45 sub. 6 ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub.
26.
ATTO N.
6 - Atto di compravendita del 20/05/1997, rogito notaio dott. di Persona_2
Leonforte giusto Repertorio n. 441 e Raccolta n. 177, registrato a Enna il 04.06.1997 al n. 1366.
Parte venditrice: società parte acquirente: e Parte_1 Controparte_11
diritto congiunto di usufrutto e diritto di nuda proprietà. Parte_2 CP_12
Appartamento di civile abitazione al piano secondo Foglio 31 particella 45 sub. 7 ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub, 30 e sub. 31.
ATTO N.
7 - Atto di compravendita del 20/05/1997, rogito notaio dott. di Persona_2
Leonforte giusto Repertorio n. 440 e Raccolta n. 176, registrato a Enna il 04.06.1997 al n. 1365.
Parte venditrice: parte acquirente: e Parte_3 Controparte_11
acquisiscono il diritto congiunto di usufrutto e che acquisisce il Parte_2 CP_13
diritto di nuda proprietà. Appartamento di civile abitazione al piano secondo Foglio 31
Particella 45 sub. 9 e 10. Autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub. 28; ATTO
N.
8 - Atto compravendita del 20/05/1997, rogito notaio dott. di Leonforte Persona_2
giusto Repertorio n. 439 e Raccolta n. 175, registrato a Enna il 04.06.1997 al n. 1364, parte venditrice: parte acquirente: e Controparte_8 Controparte_11
acquisiscono il diritto congiunto di usufrutto e acquisisce il Parte_2 CP_14
diritto di nuda proprietà. Appartamento di civile abitazione al piano terzo Foglio 31 Particella
45 sub. 12 ed autorimessa al piano scantinato Foglio 31 Particella 45 sub. 24.
Gli atti di provenienza sopra elencati, trasferiscono la proprietà di tutti gli appartamenti che costituiscono il;
i vari notai che hanno stipulato detti atti di Controparte_1
compravendita, riportano specificatamente al proprio interno ché con detto rogito avviene: "il trasferimento delle parti comuni del fabbricato di cui esse sono porzioni, con le eventuali servitù
attive e delle passive solo quelle legalmente costituite, in breve con ogni altro diritto, azione e ragione, tutto incluso e nulla escluso, fatta eccezione per la corte censita in Catasto Urbano al mappale 45 sub. 2", Quindi detta dicitura, fa sì che la proprietà della particella 45 sub. 2, se pur
8 indicata come bene comune non censibile non è stata trasferita, rimanendo in capo alla
[...]
che ne ha la titolarità, se pur indicato differentemente Parte_3
nell'elaborato planimetrico.
Quindi se pur l'elaborato planimetrico, individua il bene particella 45 sub. 2 come non censibile e corte comune ad alcune unità immobiliari, detto bene non è a servizi di detti immobili perché
non trasferito insieme ad essi, ma restando in capo alla Parte_3
quest'ultima avendo l'obbligo di aggiornare la situazione catastale, potendo allineare i titoli di proprietà con le definizioni catastali sia nella visura, sia nell'elaborato planimetrico,
determinando una rendita ed una consistenza per la particella 45 sub. 2, essendo non più un bene comune non censibile.” (pag.15/19 Relazione CTU Ing. ) Per_5
4.4 Avverso la domanda spiegata dalla nulla ha Parte_1
dedotto il convenuto in merito al titolo sul quale la detta servitù si CP_1
fonda, se non la circostanza che il fondo costituiva un'area comune di pertinenza del , senza però fornire alcuna prova di ciò, e limitandosi a CP_1
contrastarla spiegando all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado la domanda riconvenzionale per la costituzione di servitù coattiva di scarico, che essendo stata di fatto disattesa dal Tribunale, non può essere esitata dalla Corte in mancanza di appello incidentale, essendosi formato, sul punto, il giudicato.
5. In ragione di quanto sopra, vertendo la controversia in materia di azione negatoria, accertata la titolarità da parte dell'appellante del fondo censito al catasto terreni di Leonforte al foglio 31, part. 45 sub 2, e non avendo il
[...]
provato l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di Controparte_1
natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte, la domanda negatoria della servitù spiegata dalla Parte_3
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è meritevole di
[...]
accoglimento, con riforma sul punto della sentenza impugnata.
9 Non può invece accogliersi la domanda risarcitoria non avendo l'appellante fornito alcuna prova del danno subito.
6. Considerato l'accoglimento del proposto gravame e l'esito definitivo del giudizio, l'appellante, integralmente vittorioso, ha diritto alle spese di entrambi i gradi di giudizio del giudizio, sebbene parte appellata sia rimasta contumace in questo grado.
Secondo giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "Poichè, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non
è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale" (Cass. n.
6722/1988; n. 1439/2003); ed ancora: "L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. n. 7182/2000; n. 25141/2006).
In conseguenza il va condannato alla rifusione in Controparte_1
favore della delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore indeterminale causa indicato nell'atto di citazione e in atto di appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia del in accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_1
10 avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. Parte_1
319/2019 del 26.06.2021, ed in riforma della stessa, così statuisce:
dichiara che il fondo di proprietà di parte appellante, in catasto terreni di Leonforte,
foglio 31, part. 45 sub 2, non è gravato dal diritto di servitù di scarico in favore del
Controparte_1
per l'effetto, condanna il alla riduzione in pristino Controparte_1
dello stato dei luoghi mediante rimozione della conduttura di scarico presente sul fondo di parte appellante;
rigetta la domanda risarcitoria spiegata dalla Parte_1
condanna l'appellato, al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo, in complessivi
€ 5.622,00, di cui € 545,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge, per il secondo, in complessivi €
6.613,00, di cui € 804,00 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell'appellato le spese relative alla CTU, espletata in primo grado, così come separatamente liquidate.
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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