Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 535/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2020 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marina Magistrelli, per procura in atti;
RICORRENTE contro
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giancarlo Catani, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: con foglio di p.c. congiunte, depositato l'11/03/2025 per l'udienza del 12/03/2025, le parti hanno domandato la omologa delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno;
Per_ 2) Le figlie , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a Per_ vivere con l re;
la figlia minorenne (compirà 18 anni a maggio 2025), è affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.
pagina 1 di 5
3) La casa coniugale, sita a Castelplanio (AN) in Via Copparoni n. 12, rimane assegnata alla IG.ra che vi abiterà assieme alle figlie, fino alla autosufficienza economica delle stesse, Pt_1 come previsto per legge.
Ai fini identificativi, la casa coniugale è così descritta:
Catasto Fabbricati Comune di Castelplanio: Via Copparoni n. 12, piano I, Foglio 16, particella 125, sub 14, categ. A/2, classe 3, consistenza vani 6,5, superficie catastale 118 mq, totale escluso aree scoperte: 112 mq, rendita Euro 419,62
Catasto Fabbricati Comune di Castelplanio: Via Copparoni n. 12, piano S1, Foglio 16, Particella 125, sub 22, categ. C/6, classe 4, consistenza 28 mq, Rendita Euro 41,94.
Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie CP_1 Pt_1 Per_ Per_
e somma mensile di per ciascuna figlia e così l'importo complessivo di € 800,00 mensili: detto importo dovrà essere versato alla IG.ra mediante bonifico Pt_1 permanente sul c/c della medesima, entro il giorno 5 di ogni mese e lutato annualmente in base alla variazione degli Indici Istat;
Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo Distrettuale IGlato a luglio 2024 ed in vigore presso l'intestato Tribunale (che le parti danno per conosciuto e che, sottoscritto dalle Con stesse ed allegato al presente atto con la lettera si intende come riportato e quivi interamente trascritto) sono ripartite tra i genitori nella pr zione del 50% ciascuno. Viene stabilito che il rimborso della quota delle spese sostenute eventualmente in via anticipata dall'un genitore, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore nel mese successivo a quello della comunicazione delle spese effettivamente sostenute.
6) le parti, a definizione della loro crisi coniugale e quale condizione indefettibile per la sua risoluzione, convengono nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti, quanto segue: la IG.ra cede a titolo di permuta al IG. , che allo stesso Parte_1 Controparte_1 titolo accetta, i diritti di comproprietà pari a ½ (un mezzo) sui seguenti beni facenti parte di un fabbricato in Comune di Fabriano, frazione Poggio San Romualdo n. 65: abitazione dislocata ai piani terra e primo, con annesso portico e corte comune, descritto in Catasto Fabbricati al Foglio 109, particella 238, subalterno 3, P. T-1, categ. A/3, cl. 4, vani 7,5, R.C. euro 387,34; garage di pertinenza al piano terra, con annesso portico e corte comune;
descritto in Catasto Fabbricati al Foglio 109, particella 238, subalterno 2, p. T, categ. C/6, cl. 4, cons. mq 11, R.C. euro 26,70; garage di pertinenza al piano terra con corte comune, descritto in Catasto Fabbricati al Foglio 109, particella 238, subalterno 4, p. T, categ. C/6, cl. 4, cons. mq 21, R.C. euro 50,97.
A sua volta, il IG. , in permuta di quanto sopra, cede alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
, che accetta, i diritti di comproprietà pari a ½ (un mezzo) su due appezzamenti di
[...] ricolo in Comune di Fabriano (AN), fraz. Poggio San Romualdo, confinante con strada comunale, e salvo altri, riportato in Catasto Terreni con i CP_3 Persona_3 seguenti dati: pagina 2 di 5 Foglio 109, particella 284, seminativo 4, superficie mq 907, R.D. euro 0,94; Foglio 109, particella 296, seminativo 4, superficie mq. 901, R.D. euro 0,93.
In virtù della presente cessione, ciascuna delle parti diviene piena ed esclusiva proprietaria dei beni ricevuti in permuta.
Sempre nell'ambito della definizione della loro crisi coniugale e quale condizione indefettibile per la sua risoluzione, le parti convengono che, a titolo di conguaglio tra i beni oggetto della permuta, il IG. corrisponderà, in sede di rogito notarile, la somma di € 75.000,00 Controparte_1
(settantacinquemila//00) in favore della IG.ra . Parte_1
La permuta viene convenuta nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano, con ogni relativo connesso diritto accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù, con proporzionali diritti condominiali sulle parti e sui servizi comuni.
La formalizzazione della suddetta permuta con conguaglio dovrà avvenire entro tre mesi dall'emissione della sentenza di separazione - della quale le parti si obbligano sin d'ora a prestare acquiescenza ai fini della sua irrevocabilità - a mezzo di atto pubblico presso Notaio scelto da entrambi, con spese notarili ed ogni altro adempimento anche tecnico e fiscale ripartiti tra le parti al 50% ciascuno. I coniugi dichiarano che la cessione in permuta con conguaglio e relativo trasferimento degli immobili su descritti avviene nell'ambito degli accordi tra i coniugi in sede di separazione e che detta regolamentazione costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) al fine di definire e comporre bonariamente le ulteriori questioni pendenti tra parti, premettendo che: il IG. è tenuto al pagamento, in favore della IG.ra , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 3.723,67 per effetto e così come portato dalla sentenza n. 1552/2023 Tribunale Ancona del 17.11.2023; la IG.ra è tenuta al rimborso, in favore del IG. , della Parte_1 Controparte_1 somma d pria quota dovuta per le bollette e spese azione di Poggio San Romualdo;
ciò premesso, per volontà delle parti, si stabilisce che i suddetti debiti cui le parti sono obbligate l'una verso l'altra, si estinguono ex art. 1241 cc per la quantità corrispondente e, per l'effetto della operata compensazione, il IG. è tenuto a versare alla IG.ra il minor CP_1 Pt_1 importo di € 3.023,67 che verrà versa detta entro la data e contestual udienza del 12.3.2025.
8) le parti convengono altresì di aver definito e regolato tra loro ogni ulteriore e diverso rapporto economico e patrimoniale pregresso, anche riguardo alle spese straordinarie per le figlie rimaste in sospeso e le spese per la abitazione di Poggio San Romualdo e, fatto salvo quanto previsto nelle clausole che precedono cui dovranno dare adempimento, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro precedente unione matrimoniale, della relativa comunione de residuo o a qualsiasi altro titolo o ragione avvenuti e/o maturati durante la loro unione matrimoniale e/o collegati alla proprietà immobiliare cointestata.
Le parti dichiarano e riconoscono altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro relativamente alle spese, anche condominiali, per la casa di Poggio San Romualdo e per la casa di Castelplanio maturate sino alla firma del presente atto, nonché per imposte e manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro relative all'immobile di Poggio San Romualdo;
pagina 3 di 5 9) le spese processuali e le competenze del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti e sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi legali ai fini della dichiarazione di rinuncia alla solidarietà professionale ex Legge Profess.”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
a OS il 13/07/2002, che da tale matrimonio sono nate le figlie
[...] Persona_4
(Fabriano, 10/01/2004) e (Fabriano, 08/05/2007), che da tempo la convivenza è Persona_5 divenuta intollerabile per lo più per i comportamenti del ha istaurato il presente CP_1 procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione giudiziale dal marito.
2. si è costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
3. Sentiti i coniugi all'udienza del 29/07/2020 ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti.
4. Con sentenza non definitiva di data 03/02/2021, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi rimettendo, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria sulle ulteriori domande proposte.
La causa è stata istruita con prove orali e documentali.
All'udienza del 12/03/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi al foglio di p.c. congiunte depositato l'11/3/2025 e rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Il Giudice istruttore rimetteva, quindi, la causa al collegio per la pronuncia della presente sentenza definitiva.
5. Pubblicata la sentenza non definitiva sul vincolo, il procedimento perviene, dunque, a decisione per la pronuncia in ordine alle condizioni della separazione e, segnatamente, stante il raggiungimento di un accordo in tal senso delle parti, per l'eventuale omologa di dette condizioni.
Queste ultime sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di aver definito ogni questione patrimoniale allo stato tra loro pendente) e corrispondenti agli interessi delle due figlie (la primogenita maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la secondogenita che diventerà maggiorenne a breve, anch'ella economicamente non autosufficiente) in favore delle quali i genitori hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre di € 800,00 mensili complessivi, da ritenersi adeguato alle eIGenze delle figlie e proporzionato rispetto alla condizione economica dell'onerato.
La previsione di visite padre-figlia con regolamentazione liberamente rimessa ai loro accordi, tenendo conto dei rispettivi impegni di studio e di lavoro, appare giustificata dall'età della figlia ancora minorenne in ragione del fatto che tra pochi mesi anch'ella diverrà maggiorenne.
Il collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
pagina 4 di 5 6. Le spese della procedura sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato il 11/03/2025 e sopra riportate;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di conIGlio del 12/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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