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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/04/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Stefano Afrune Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente avverso il l decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 22.8.2024 e notificato il 10.12.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 7.6.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare la cessazione della materia del contendere
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
Con la nota conclusiva il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo ottenuto il permesso di soggiorno richiesto a seguito di impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale.
Non è necessaria una pronuncia giudiziale per soddisfare l'interesse del ricorrente.
1 di 2 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese processuali, per la decisione della domanda sarebbe stata rilevante la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenzia la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 8.4.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Stefano Afrune Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente avverso il l decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 22.8.2024 e notificato il 10.12.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 7.6.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare la cessazione della materia del contendere
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
Con la nota conclusiva il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo ottenuto il permesso di soggiorno richiesto a seguito di impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale.
Non è necessaria una pronuncia giudiziale per soddisfare l'interesse del ricorrente.
1 di 2 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese processuali, per la decisione della domanda sarebbe stata rilevante la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenzia la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 8.4.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
2 di 2