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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ANGELA GRASSESCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via Vittor Pisani n. 50, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DAVID Parte_2 C.F._2
BILLETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via
Provinciale n. 90, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca ex art. 473 bis.47 e ss. c.p.c., in modifica della sentenza del
Tribunale di Lucca n. 583/2020 depositata il 19.06.2020, mai appellata, disporre la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre del figlio maggiorenne , per Persona_1 raggiunta autosufficienza economica dello stesso, dal mese di Giugno 2024, nonché della metà delle spese straordinarie, concordate e documentate. Fermo il resto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale
1 di Lucca n. 583/2020 del 19/6/2020 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473- bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle medesime sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, divenuto economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ANGELA GRASSESCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via Vittor Pisani n. 50, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DAVID Parte_2 C.F._2
BILLETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via
Provinciale n. 90, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca ex art. 473 bis.47 e ss. c.p.c., in modifica della sentenza del
Tribunale di Lucca n. 583/2020 depositata il 19.06.2020, mai appellata, disporre la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre del figlio maggiorenne , per Persona_1 raggiunta autosufficienza economica dello stesso, dal mese di Giugno 2024, nonché della metà delle spese straordinarie, concordate e documentate. Fermo il resto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale
1 di Lucca n. 583/2020 del 19/6/2020 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473- bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle medesime sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, divenuto economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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