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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5013.2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI 4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati: Giuseppe DE TULLIO - Presidente Massimo SENSALE - Consigliere Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5013/2023 R.G., tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente, al Corso Secondigliano Parte_1
n.376, c.f. ed elettivamente domiciliato in Nola, alla via C.F._1
Madonna delle Grazie, n. 58/60 presso lo studio dell'avv. Carmine Amatucci (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
-APPELLANTE- e
società con sede in TORINO alla VIA CORTE Controparte_1
D'APPELLO, 11, C.F. , in persona della dott.ssa nata a P.IVA_1 CP_2
NO (TO) il 20.03.1985, C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._3
IG GU, CF. , elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_4 studio del predetto difensore in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 10.
nonché
EREDI di nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
, e residente in [...]; C.F._5
-APPELLATI-non costituiti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1 Controparte_4
e proponendo appello avverso la sentenza N. 4030/2023
[...] Controparte_3 del 10/10/2023 resa dal Tribunale di Napoli Nord, rassegnando le seguenti conclusioni: ““A) accertare e dichiarare l'unica ed esclusiva responsabilità dell'auto Fiat 600 tg. CY 798 AY di proprietà del sig. nella produzione del Controparte_3 sinistro per cui è causa;
B) condannare, ess i tenuto per legge, al risarcimento delle lesioni subite dalla sig.ra nonché al rimborso, in favore dello Pt_1
pagina 1 di 3 stesso, di tutte le spese mediche risultanti dalla documentazione agli atti, il tutto per un importo complessivo di Euro 52.000,00 (comprensiva di danno biologico, morale e spese mediche documentate e non) od a quella maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di consulenza medica d'ufficio, di cui si fa richiesta sin d'ora, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto fino al saldo, il tutto sempre nei limiti di competenza per valore dell'adito Tribunale;
C) condannare essi convenuti e/o chi tenuto per legge al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
D) in via istruttoria si chiede ammettere prova sulle circostanze di fatto di cui ai capi a), b), c), d), della premessa del presente atto, preceduta dalla locuzione “se è vero che” con i testi che ci si riserva di indicare in corso di causa. Iscritta la causa al n. 5013.2023 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio unicamente l'appellata contestando l'ammissibilità e la Controparte_1 fondatezza dell'appello ex adverso proposto e rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità ed improponibilità dell'appello e dell'istanza di sospensione proposta;
- in via principale e nel merito, per la declaratoria di infondatezza in fatto e in diritto dell'appello e, per l'effetto, per il rigetto dello stesso;
- con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge”. Non si sono costituiti in giudizio, invece, gli eredi di . Controparte_3
Con ordinanza del 30.10.2024, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 7.10.2025 mediante il deposito in telematico di note scritte. E, depositate tali note, la causa viene decisa sulle conclusioni congiunte delle parti (attesa la rinuncia agli atti da parte dell'appellante, accettata dall'unica appellata costituita).
**** In virtù della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante e della accettazione da parte dell'unica appellata costituita (atti di rinuncia e di accettazione documentati dalle dette telematicamente), va dichiarato estinto il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Il tutto compensando le spese di lite tra l'appellante e e Controparte_4 senza provvedere in ordine alle spese relative agli altri appellati non costituiti. Al riguardo va detto, invero, quanto segue. Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 6850 del 24/03/2011; Sez. 2, n. 110 del 07/01/2016). Inoltre, il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ.(cfr. Cass. civ., Sez. 1 n. 5756 del 10/03/2011; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord.n. 23620 del 09/10/2017).
pagina 2 di 3 Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, ex art. 307, ultimo comma, ultimo inciso, c.p.c., attesa anche l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato (ai sensi dell'art. 338 c.p.c.) della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5013/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio.
2. compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio tra e Parte_1
Controparte_1
3. dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del secondo grado di giudizio relativamente al rapporto processuale tra e gli appellati non costituiti Parte_1
( eredi di ). Controparte_3
Napoli, 8.10.2025 Il Consigliere est. Presidente Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI 4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati: Giuseppe DE TULLIO - Presidente Massimo SENSALE - Consigliere Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5013/2023 R.G., tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente, al Corso Secondigliano Parte_1
n.376, c.f. ed elettivamente domiciliato in Nola, alla via C.F._1
Madonna delle Grazie, n. 58/60 presso lo studio dell'avv. Carmine Amatucci (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
-APPELLANTE- e
società con sede in TORINO alla VIA CORTE Controparte_1
D'APPELLO, 11, C.F. , in persona della dott.ssa nata a P.IVA_1 CP_2
NO (TO) il 20.03.1985, C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._3
IG GU, CF. , elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_4 studio del predetto difensore in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 10.
nonché
EREDI di nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
, e residente in [...]; C.F._5
-APPELLATI-non costituiti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1 Controparte_4
e proponendo appello avverso la sentenza N. 4030/2023
[...] Controparte_3 del 10/10/2023 resa dal Tribunale di Napoli Nord, rassegnando le seguenti conclusioni: ““A) accertare e dichiarare l'unica ed esclusiva responsabilità dell'auto Fiat 600 tg. CY 798 AY di proprietà del sig. nella produzione del Controparte_3 sinistro per cui è causa;
B) condannare, ess i tenuto per legge, al risarcimento delle lesioni subite dalla sig.ra nonché al rimborso, in favore dello Pt_1
pagina 1 di 3 stesso, di tutte le spese mediche risultanti dalla documentazione agli atti, il tutto per un importo complessivo di Euro 52.000,00 (comprensiva di danno biologico, morale e spese mediche documentate e non) od a quella maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di consulenza medica d'ufficio, di cui si fa richiesta sin d'ora, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto fino al saldo, il tutto sempre nei limiti di competenza per valore dell'adito Tribunale;
C) condannare essi convenuti e/o chi tenuto per legge al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
D) in via istruttoria si chiede ammettere prova sulle circostanze di fatto di cui ai capi a), b), c), d), della premessa del presente atto, preceduta dalla locuzione “se è vero che” con i testi che ci si riserva di indicare in corso di causa. Iscritta la causa al n. 5013.2023 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio unicamente l'appellata contestando l'ammissibilità e la Controparte_1 fondatezza dell'appello ex adverso proposto e rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità ed improponibilità dell'appello e dell'istanza di sospensione proposta;
- in via principale e nel merito, per la declaratoria di infondatezza in fatto e in diritto dell'appello e, per l'effetto, per il rigetto dello stesso;
- con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge”. Non si sono costituiti in giudizio, invece, gli eredi di . Controparte_3
Con ordinanza del 30.10.2024, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 7.10.2025 mediante il deposito in telematico di note scritte. E, depositate tali note, la causa viene decisa sulle conclusioni congiunte delle parti (attesa la rinuncia agli atti da parte dell'appellante, accettata dall'unica appellata costituita).
**** In virtù della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante e della accettazione da parte dell'unica appellata costituita (atti di rinuncia e di accettazione documentati dalle dette telematicamente), va dichiarato estinto il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Il tutto compensando le spese di lite tra l'appellante e e Controparte_4 senza provvedere in ordine alle spese relative agli altri appellati non costituiti. Al riguardo va detto, invero, quanto segue. Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 6850 del 24/03/2011; Sez. 2, n. 110 del 07/01/2016). Inoltre, il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ.(cfr. Cass. civ., Sez. 1 n. 5756 del 10/03/2011; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord.n. 23620 del 09/10/2017).
pagina 2 di 3 Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, ex art. 307, ultimo comma, ultimo inciso, c.p.c., attesa anche l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato (ai sensi dell'art. 338 c.p.c.) della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5013/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio.
2. compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio tra e Parte_1
Controparte_1
3. dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del secondo grado di giudizio relativamente al rapporto processuale tra e gli appellati non costituiti Parte_1
( eredi di ). Controparte_3
Napoli, 8.10.2025 Il Consigliere est. Presidente Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
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