Articolo 53 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 52Articolo 54
Versione
1 gennaio 1992
Art. 53. (Forme e termini della costituzione in appello) 1. Il primo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini e i procedimenti davanti al tribunale".
Nota all'art. 53:
- Il testo dell' art. 347 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 347 (Forme e termini della costituzione in appello).
- La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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