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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15639 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
LA SUITE CENTRO RICOSTRUZIONE E BENESSERE DI TA NA (PI:
) e RM AN ( ), rappresentate e difese dall'avv. Alessandra P.IVA_1 C.F._1
Amatucci del Foro di Ascoli Piceno, indirizzo PEC: Email_1
-opponenti-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Martinez e Antonio Controparte_1 P.IVA_2
Montanaro del Foro di Milano, indirizzo PEC: Email_2
- opposta-
Conclusioni: parte attorea: come da foglio di pc: “sempre in via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare LA PROPRIA INCOMPETENZA TERRITORIALE A FAVORE DEL TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a di. e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 4722/2024, reg. n. 11467/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 03/04/2024; 3) in via preliminare subordinata, vertendo la controversia in materia di contratto assimilato al franchising e/o alla locazione, ossia di materia sottoposta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, Voglia l'Ill.mo Giudice fissare termine alla al fine di promuovere la mediazione Controparte_1 e laddove la stessa non si attivasse in detto termine, revocare l'impugnato decreto monitorio, in applicazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite con la sentenza N. 19596/2020; 4) in via principale nel merito, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto
n. 4722/2024 emesso il 03/04/2024 dal Tribunale di Milano in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, disponendo la restituzione delle somme assegnate nel procedimento espropriativo presso terzi rg 440/2024
Tribunale di Ascoli Piceno a danno della sul trattamento pensionistico;
5) in via subordinata, nella Parte_1 denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società prima ridursi l'importo richiesto CP_1 con decreto ingiuntivo limitandolo al Euro 11.421,60, ovvero una somma maggiore o minore secondo giustizia ed equità che tenga conto della condotta della parte opponente che ha cessato di sfruttare il marchio nel 2023, soprattutto alla luce della vessatorietà del contratto, disponendo la restituzione delle somme assegnate nel procedimento espropriativo presso terzi rg 440/2024 Tribunale di Ascoli Piceno a danno della sul trattamento Parte_1 pensionistico;
6) con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel d.i. opposto nonché di interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002; 7) in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi”. parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta: “in via pregiudiziale: -rigettare la domanda di
1 incompetenza territoriale e dichiararsi competente per le ragioni esposte in narrativa;
in via preliminare:-in accoglimento della richiesta di controparte, autorizzare parte opposta e, contestualmente, fissare un termine, per il deposito degli effetti cambiari in originale a sue mani;
- rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 4722/2024 – R.G. 11467/2024, Repert. 3375/2024 del 3.4.2024 emesso dal Tribunale di Milano, in persona del dott. Nicola Di Plotti, in data 28.3.2024 e pubblicato in data 3.4.2024, per la ragioni esposte in narrativa;
- rigettare la qualificazione del rapporto come franchising ovvero, ove ritenesse di accoglierla, di concedere a parte opposta un termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione;
nel merito, in via principale: - rigettare integralmente le eccezioni proposte da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
confermare rite et recte il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 4722/2024 – R.G. 11467/2024, Repert. 3375/2024 del 3.4.2024 emesso dal Tribunale di Milano, in persona del dott. Nicola Di Plotti, in data 28.3.2024 e pubblicato in data 3.4.2024; - rilevare e dichiarare, ex art. 215 c.p.c., l'intervenuto riconoscimento tacito ad opera della signora della Parte_2 sottoscrizione apposta sull'allegato A del contratto di cui al documento 1 fasc. monitorio;
- ove ritenuto opportuno, disporre, ex 216 c.p.c., la verificazione della scrittura privata disconosciuta, come meglio esposto in narrativa;
in via subordinata:- condannare, in ogni caso, la ditta individuale Controparte_2 (P. IV , con sede legale in Ascoli Piceno (AP), via Salaria n. 36, cap. 63100, in persona della
[...] P.IVA_1 titolare, signora (C.F. , residente in [...] C.F._2 3, anche in proprio, e la signora (C.F. ), nata ad [...] il CP_3 C.F._1 19/06/1955 e residente in [...], al pagamento in solido, in favore di CP_1 della somma di Euro 103.917,16 o alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre
[...] agli interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo effettivo;
in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di dedurre mezzi istruttori, articolare capitoli di prova ed indicare testi;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello monitorio”
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_2
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, munito di
[...] CP_3 clausola di provvisoria esecuzione, n. 4722/2024 del 4.04.2024, dell'importo di euro 103.917,17 oltre interessi e spese della procedura monitoria, emesso a favore di a titolo di Controparte_1
corrispettivo per i servizi offerti in forza del contratto di licenza di marchio.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) il Tribunale adito è incompetente, per essere competente il Tribunale del luogo dove la parte convenuta ha la residenza;
b) l'opposta era in già possesso di un titolo esecutivo, rappresentato da 60 cambiali rilasciate dalla e, Parte_2
conseguentemente, la procedura monitoria attività configura un abuso del processo;
c) la firma apposta in calce all'allegato A della domanda di registrazione per marchio di impresa non appartiene alla e viene disconosciuta ex art. 214 c.p.c.; d) la domanda dell'ingiungente è Pt_3
comunque improcedibile perché non è stata esperita la procedura obbligatoria di mediazione;
e) il contratto di franchising sarebbe nullo, qualora volesse ritenersi, come prospettato dalla CP_1
che quest'ultima potesse ricevere il corrispettivo successivamente alla data di risoluzione del
[...] rapporti dell'1.02.2023, avendo diritto ad ottenere, al più, la somma di euro 17.421,60, decurtata dell'acconto di euro 6.000,00; f) peraltro, la clausola 6 che impone il versamento dell'intero corrispettivo anche in caso di risoluzione e recesso risulta vessatoria;
g) la licenziante CP_1
è anche inadempiente agli obblighi contenuti nella clausola 3.4, in quanto: - la pubblicità si
[...]
rivelò assente, il sito non presentava le caratteristiche di una sponsorizzazione, la licenziataria dovette pagare le sessioni di coaching e le divise.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 17.06.2024, deducendo, in Controparte_1
2 sintesi, che: a) è competente il Tribunale adito in forza della clausola 19.2 che qualifica il Foro di
Milano come l'unico competente;
b) la cambiali richiamate dalla controparte non avrebbero mai potuto garantire lo stesso grado di tutela della procedura monitoria poiché il creditore avrebbe dovuto aspettare le singole scadenze e avrebbe dovuto dare avvio a molteplici procedure esecutive;
né alcun duplicazione tra titoli giudiziali è possibile, attesa la natura della cambiale;
c) il disconoscimento di una sottoscrizione in calce ad una allegato non produce effetti sul contratto, in quanto è la stessa parte opponente a confermare la conclusione dell'accordo negoziale e l'effettività del consenso - c.d. riconoscimento tacito – e solo in subordine si invoca la richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c.; d) non è obbligatorio il procedimento di mediazione, in quanto il contratto in oggetto non rientra nella fattispecie del franchising disciplinato dalla legge n. 129 del 2004, ma nella licenza d'uso; e) la previsione del pagamento del corrispettivo per la durata di cinque anni a prescindere dal recesso o dalla risoluzione, clausola peraltro accettata a norma dell'art. 1341 c.c. dalla controparte, è giustificata dall'ingente investimenti di in termini di capitali, CP_1
risorse e rapporti commerciali (costi dei macchinari, buoni spesa etc.); f) le allegazioni sull'inadempimento sono smentite sia dall'assenza di contestazioni nel corso del rapporto caratterizzato anche da riconoscimento di debiti, sia dalla successiva risoluzione di diritto del contratto, sia dalle stesse prove precostituire prodotte in fase monitoria.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari, è stata fissata, dal precedente giudice assegnatario, a norma dell'art. 171- bis c.p.c., l'udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa – nel corso della quale è stato possibile procedere all'interrogatorio libero e al tentativo di conciliazione – il precedente giudice assegnatario ha rigettato sia l'istanza ex art. 649 c.p.c., sia le prove costituende ed ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il giudice scrivente, nuovo assegnatario del fascicolo, ha trattenuto la causa in decisione a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale non merita accoglimento, non tanto, per la clausola 19.2, che prevede come “unico” foro il Tribunale di Milano (anziché come esclusivo), ma in quanto non è stata sollevata in relazione a tutti i fori concorrenti, ma solo in relazione all'art. 19 c.p.c.
Si ricorda che la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone anche all'opponente, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere, non solo, di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente, ma anche, di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti
3 i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Nella fattispecie in esame, trova applicazione il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., atteso che l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile – come quantificata nella clausola 5 in rapporto alla durata del contratto indicata nella clausola 6 – deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
E' fatto incontroverso che la società creditrice della somma azionata nel Controparte_1
procedimento monitorio, abbia sede a Milano.
2. L'eccezione sulla improcedibilità della domanda per omesso esperimento, da parte dell'opposto, del procedimento di mediazione obbligatorio non merita accoglimento in quanto il contratto di licenza d'uso non rientra tra le ipotesi tipicizzate nell'art. 5 D.lgs. 28/2010, modificato dal D.lgs.
149/2022.
La novella legislativa ha ampliato le vertenze oggetto di mediazione obbligatoria previste a pena di improcedibilità della domanda, introducendo il franchising o contratto di affiliazione commerciale.
L'affiliazione commerciale è disciplinata dalla legge n. 149/2004, la quale prevede che un produttore o rivenditore di beni o di servizi, al fine di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato - creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali - concede, verso corrispettivo, di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi a un distributore autonomo ed indipendente il quale, con l'utilizzarne il marchio e nel giovarsi del suo prestigio, ha modo di intraprendere un'attività commerciale e di inserirsi nel mercato con riduzione del rischio
(cfr. Cass. civ., Ord. n. 30671/2017).
Per contro, le odierne parti processuali stipularono un contratto atipico di licenza d'uso, in forza del quale, da un lato, la licenziataria non è tenuta al pagamento di un corrispettivo per entrare a far parte di una rete di distribuzione collaudata, né a pagare royalties in base al fatturato raggiunto;
dall'altro, la licenziante permette lo sfruttamento del marchio – consegnando anche beni e forniture - ma non ha alcun potere di ingerenza nell'attività commerciale della licenziataria, non avendo mai condiviso un con richiesta di riconoscerlo e farlo proprio, né individuato le caratteristiche che il Pt_4 servizio e l'attività devono rivestire.
3. Venendo al merito, la licenziante ha agito in giudizio, con la procedura Controparte_1
monitoria, per ottenere il pagamento del corrispettivo maturato nei confronti della licenziataria
[...]
nonché, in via solidale, nei confronti Controparte_2 della garante, a norma dell'art. 1936 c.c., della somma di euro 103.917,16.
La parte ingiungente opposta ha prodotto il contratto di licenza quinquennale (doc. 1 fasc. monitorio) concluso con in data 8.04.2021, con efficacia dall'1.07.2021 e durata CP_2
4 quinquennale, sottoscritto a norma dell'art. 1936 c.c., da CP_3
La società opposta, a sostegno dell'allegazione sull'omesso pagamento del corrispettivo pattuito alla clausola 5, ha prodotto prova della cambiali protestate (doc.11. fasc. monitorio), l'accordo transattivo concluso con la a seguito del protesto, non adempiuto da quest'ultima (doc. Parte_2
12 fasc. monitorio), la scrittura privata, sottoscritta in data 27.07.2023, anch' essa rimasto inadempiuto dalla con conseguente “riviviscenza integrale del contratto di licenza e, Parte_2
quindi, del credito originario” (doc. 17 fasc. monitorio) nonché la missiva del 2.01.2023, con la quale la licenziante si avvalse della risoluzione di diritto invocando la clausola risolutiva espressa
8.2.
Parte opponente non ha contestato il contratto di licenza, né ha contestato i protesti delle cambiali e gli accordi sopravvenuti non adempiuti, limitandosi a disconoscere la sottoscrizione posta in calce ad uno degli allegati della fonte originaria.
Trattasti di documento che, anche se non considerato ai fini della decisione a seguito del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., non influisce sulla prova della sussistenza del contratto di licenza, il quale, non solo, venne autonomamente sottoscritto dalle opponenti, ma fu anche oggetto di accordi sopravvenuti, non aventi carattere novativo, rimasti inadempiuti.
Peraltro, la e la garante hanno eccepito sia l'inesatto inadempimento della Parte_2 CP_3
controparte al contratto di licenza, sia la non titolarità della somma di euro 103.917,16 – azionata nella procedura monitoria – in quanto, a seguito della comunicazione di risoluzione, non vennero eseguiti servizi da né utilizzato e sfruttato commercialmente il marchio da parte Controparte_1
della licenziataria, invocando la nullità del contratto per mancanza del sinallagma e la natura vessatorie delle clausole.
Sotto il profilo dell'inadempimento, non può che rilevarsi, oltre alla genericità dei fatti posti a sostegno dell'eccezione ex art. 1460 c.c., la mancata contestazione, nel corso del rapporto, dell'effettivo sfruttamento commerciale del marchio, della consegna dei beni afferenti all'attività espletata dalla licenziataria e delle forniture e dei servizi indicati, ma, soprattutto, la prova scritta di riconoscimenti di debito – anche se per somme minori - contenuti negli accordi sottoscritti e non adempiuti, non contenenti nessuna lamentela o doglianza della licenziataria sulla qualità del rapporto in fase di esecuzione.
Nello specifico, il licenziante si impegnò a fornire una serie di “benefits” connessi all'uso commerciale del marchio – pubblicità, visibilità e sponsorizzazione sul sito web – ma nessuna delle clausole prevedeva “campagne mirata a promuovere il punto vendita della ovvero Parte_2 imponevano un aumento del fatturato dell'impresa, né assicuravano “miglioramenti nella redditività”.
5 Parimenti il costo del materiale non era, per contratto, a carico del licenziante, atteso che la clausola
3.5 prevede un ulteriore corrispettivo da versare, qualora venisse richiesta la fornitura proprio alla
Controparte_1
Ancora, è fatto incontroverso che la parte opposta fornì in comodato d'uso i beni mobili come indicato dalla clausola 3.7 del contratto, del valore di euro 45.000,00, i quali vennero pacificamente restituiti solo a seguito della invocata risoluzione di diritto del contratto.
Quanto alla titolarità della somma di euro 103.917,16, si evidenzia che la clausola 5 prevede, quale corrispettivo mensile dello sfruttamento del marchio e dei servizi di pubblicità, un importo di euro
1.785,00 oltre iva, per l'intera durata del contratto.
La clausola 6.3 statuisce che “
6.1. il presente contratto ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno 1/07/2021 e non potrà essere sciolto se non per mutuo consenso tra le parti ovvero per i casi delineati dall'art. 8 che segue, fermo restando quanto previsto al comma 6.3 che segue immediatamente (…) 6.3. in caso di recesso e risoluzione ai sensi dell'art. 8 che segue o comunque in caso di cessazione degli effetti del presente contratto, per qualunque causa ciò occorra ivi incluso il mutuo consenso, il licenziatario sarà tenuto a corrispondere al licenziante tutti – nessuno escluso o eccettuato – gli importi residui ancora non corrisposti previsti dall'art. 5 che precede”.
Sennonché, sulla base dei criteri di interpretazione del contratto ex artt. 1362 e 1367 c.c., la clausola
6, non solo, disciplina l'efficacia del contratto di licenza e la durata quinquennale dello stesso, ma contiene, al punto 3, un patto accessorio, da qualificarsi come clausola penale da inadempimento, con la quale venne preventivamente forfettizzato il ristoro del danno dovuto all'altra in caso (di recesso) o inadempimento (si ricorda che “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 - 02).
Difatti, la previsione del pagamento dell'importo mensile di euro 1.785,00 oltre iva, per l'intera durata del contratto, soprattutto dopo la risoluzione di dritto del contratto - come nel caso di specie
– non è qualificabile come prezzo, in quanto verrebbe meno la corrispettività tra le prestazioni del contratto di licenza d'uso gravanti sui contraenti.
Da un lato, la licenziante, invocando la risoluzione di diritto del contratto e i conseguenti effetti restitutori, non consentì più l'utilizzo commerciale del marchio, né eseguì servizi e rientrò nella disponibilità dei beni.
Dall'altro, la licenziataria, a partire 2.01.2023, pur non potendo contare sullo sfruttamento commerciale del marchio e sull'esecuzione dei servizi connessi, sarebbe tenuta comunque a
6 corrispondere l'importo mensile di euro 1.785,00 oltre iva.
Nondimeno, dopo la risoluzione del contratto, non può essere chiesto il pagamento di un corrispettivo per obbligazioni non eseguite, non sussistendo ontologicamente alcun prezzo: in forza delle norme sull'interpretazione del contratto sopra richiamate, la clausola in esame ha esclusivamente la funzione di quantificare, in via forfetaria e preventiva, il danno spettante al licenziante qualora, come nel caso di specie, il contratto venga risolto per inadempimento imputabile alla licenziataria.
Tanto premesso, sulla qualificazione della clausola come penale da inadempimento, a norma dell'art. 1384 c.c., l'ammontare della stessa può essere ridotta qualora sia “manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che (Sez. 2 - , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019 (Rv. 656324
- 01) “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere
è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio”.
Nella fattispecie in esame, si evidenzia che, dal materiale probatorio acquisito agli atti, può desumersi l'eccessiva onerosità di una penale di inadempimento di euro 101.796,50 corrispondente al corrispettivo mensile di un contratto di durata quinquennale (doc. 1 fasc. monitorio) risolto di diritto più di due anni prima rispetto alla data di scadenza naturale.
A sostegno della manifesta eccessiva onerosità della penale di euro 101.796,50 si richiama anche la circostanza pacifica, oltre che documentata, della restituzione, dopo la risoluzione di diritto del contratto, dei beni materiali (docc. 13 fascicolo monitorio) del valore di euro 45.000,00, rientrati nella disponibilità della licenziante, dei quali non vi è prova della obsolescenza o della diminuzione di valore.
Da ultimo, non può che valorizzarsi l'accordo sottoscritto dalle parti in data 26.07.2023 (doc. 17 fasc. monitorio), il quale non è qualificabile come transazione in mancanza della prova “della lite già cominciata” o della lite da prevenire atteso il manifestamento inadempimento della Parte_2 all'obbligazione di pagamento e della volontà espressa della di “tacitare il Controparte_1 credito indicato in premessa”.
Nello specifico, quest'ultima, oltre a richiedere le spese per le cambiali protestate (euro 531,00) manifestò la volontà di accettare, proprio a titolo di penale di inadempimento, anziché il rilevante importo di euro 107.795,00 richiamando la clausola 6.3 del contratto, la minor somma di euro
7 20.000,00.
Conseguentemente, a norma dell'art. 1384 c.c., la somma di euro 101.706,00 – corrispondente al corrispettivo contrattuale – deve essere deve essere ridotta di circa 2/3, tenuto conto dell'interesse al creditore all'adempimento di un contratto con efficacia dall'1.07.2021 e risolto dallo stesso in data
2.01.2023, della restituzione, nel gennaio 2023, dei beni mobili del controvalore di 45.000,00
(consegnati alla controparte solo nel settembre 2021) della volontà manifestata, in data 26.07.2023, di accettare, a titolo di penale da inadempimento, la somma si euro 20.000,00.
Il debitore e il garante sono, quindi, tenuti a corrispondere, in via solidale, a titolo di penale da inadempimento, la somma di euro 30.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
Oltre a tale importo, nonostante le prove precostituite agli atti offerte dall'opposta e della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., non può essere liquidato alla licenziante, a titolo di risarcimento dell' ulteriore danno, l'importo di euro 1.589,66 sostenuto per la riparazione dei macchinari ritirati dalla licenziataria a seguito della risoluzione del contratto.
Difatti, la clausola penale ex art. 1382 c.c. ha l'effetto di limitare il danno alla prestazione promessa
– che nel caso di specie è stato quantificata a norma dell'art. 1384 c.c. in euro 30.000,00 – e non può ritenersi che la clausola 6.3, anche a seguito dell'interpretazione effettuata dal giudice, preveda la “risarcibilità del danno ulteriore”.
Devono, per contro, essere rimborsate alla licenziante le spese sostenute per la cambiali protestate pari ad euro 531,00, in quanto non possono qualificarsi come danni ulteriori afferenti alla prestazione originaria, essendo costi affrontati nel corso dell'esecuzione del rapporto per riscuotere il corrispettivo contrattuale.
3. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ma le parti opponenti, in via solidale, devono essere condannate al pagamento, a titolo di penale da inadempimento, a favore della parte somma dell'importo di euro 30.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo, nonché alla rifusione dei costi per i protesti per euro 531,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al decisum (euro
30.000,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 4722/2024 del 3.04.2024 dell'importo di euro 103.917,16 oltre
8 interessi e spese;
2) condanna le parti opponenti in via solidale, al pagamento, a favore di a titolo Controparte_1
di clausola penale da inadempimento a norma della clausola 6.3 del contratto di licenza, a favore di dell'importo di euro 30.000,00 oltre interessi legali dalla domanda Controparte_1 giudiziale all'effettivo saldo;
3) condanna le parti opponenti, in via solidale, alla rifusione a favore dell'opposta dei costi per i protesti di euro 531,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
4) condanna e in Controparte_2 CP_3
via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in euro
5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 27 marzo 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
LA SUITE CENTRO RICOSTRUZIONE E BENESSERE DI TA NA (PI:
) e RM AN ( ), rappresentate e difese dall'avv. Alessandra P.IVA_1 C.F._1
Amatucci del Foro di Ascoli Piceno, indirizzo PEC: Email_1
-opponenti-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Martinez e Antonio Controparte_1 P.IVA_2
Montanaro del Foro di Milano, indirizzo PEC: Email_2
- opposta-
Conclusioni: parte attorea: come da foglio di pc: “sempre in via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare LA PROPRIA INCOMPETENZA TERRITORIALE A FAVORE DEL TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a di. e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 4722/2024, reg. n. 11467/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 03/04/2024; 3) in via preliminare subordinata, vertendo la controversia in materia di contratto assimilato al franchising e/o alla locazione, ossia di materia sottoposta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, Voglia l'Ill.mo Giudice fissare termine alla al fine di promuovere la mediazione Controparte_1 e laddove la stessa non si attivasse in detto termine, revocare l'impugnato decreto monitorio, in applicazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite con la sentenza N. 19596/2020; 4) in via principale nel merito, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto
n. 4722/2024 emesso il 03/04/2024 dal Tribunale di Milano in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, disponendo la restituzione delle somme assegnate nel procedimento espropriativo presso terzi rg 440/2024
Tribunale di Ascoli Piceno a danno della sul trattamento pensionistico;
5) in via subordinata, nella Parte_1 denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società prima ridursi l'importo richiesto CP_1 con decreto ingiuntivo limitandolo al Euro 11.421,60, ovvero una somma maggiore o minore secondo giustizia ed equità che tenga conto della condotta della parte opponente che ha cessato di sfruttare il marchio nel 2023, soprattutto alla luce della vessatorietà del contratto, disponendo la restituzione delle somme assegnate nel procedimento espropriativo presso terzi rg 440/2024 Tribunale di Ascoli Piceno a danno della sul trattamento Parte_1 pensionistico;
6) con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel d.i. opposto nonché di interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002; 7) in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi”. parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta: “in via pregiudiziale: -rigettare la domanda di
1 incompetenza territoriale e dichiararsi competente per le ragioni esposte in narrativa;
in via preliminare:-in accoglimento della richiesta di controparte, autorizzare parte opposta e, contestualmente, fissare un termine, per il deposito degli effetti cambiari in originale a sue mani;
- rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 4722/2024 – R.G. 11467/2024, Repert. 3375/2024 del 3.4.2024 emesso dal Tribunale di Milano, in persona del dott. Nicola Di Plotti, in data 28.3.2024 e pubblicato in data 3.4.2024, per la ragioni esposte in narrativa;
- rigettare la qualificazione del rapporto come franchising ovvero, ove ritenesse di accoglierla, di concedere a parte opposta un termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione;
nel merito, in via principale: - rigettare integralmente le eccezioni proposte da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
confermare rite et recte il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 4722/2024 – R.G. 11467/2024, Repert. 3375/2024 del 3.4.2024 emesso dal Tribunale di Milano, in persona del dott. Nicola Di Plotti, in data 28.3.2024 e pubblicato in data 3.4.2024; - rilevare e dichiarare, ex art. 215 c.p.c., l'intervenuto riconoscimento tacito ad opera della signora della Parte_2 sottoscrizione apposta sull'allegato A del contratto di cui al documento 1 fasc. monitorio;
- ove ritenuto opportuno, disporre, ex 216 c.p.c., la verificazione della scrittura privata disconosciuta, come meglio esposto in narrativa;
in via subordinata:- condannare, in ogni caso, la ditta individuale Controparte_2 (P. IV , con sede legale in Ascoli Piceno (AP), via Salaria n. 36, cap. 63100, in persona della
[...] P.IVA_1 titolare, signora (C.F. , residente in [...] C.F._2 3, anche in proprio, e la signora (C.F. ), nata ad [...] il CP_3 C.F._1 19/06/1955 e residente in [...], al pagamento in solido, in favore di CP_1 della somma di Euro 103.917,16 o alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre
[...] agli interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo effettivo;
in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di dedurre mezzi istruttori, articolare capitoli di prova ed indicare testi;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello monitorio”
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_2
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, munito di
[...] CP_3 clausola di provvisoria esecuzione, n. 4722/2024 del 4.04.2024, dell'importo di euro 103.917,17 oltre interessi e spese della procedura monitoria, emesso a favore di a titolo di Controparte_1
corrispettivo per i servizi offerti in forza del contratto di licenza di marchio.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) il Tribunale adito è incompetente, per essere competente il Tribunale del luogo dove la parte convenuta ha la residenza;
b) l'opposta era in già possesso di un titolo esecutivo, rappresentato da 60 cambiali rilasciate dalla e, Parte_2
conseguentemente, la procedura monitoria attività configura un abuso del processo;
c) la firma apposta in calce all'allegato A della domanda di registrazione per marchio di impresa non appartiene alla e viene disconosciuta ex art. 214 c.p.c.; d) la domanda dell'ingiungente è Pt_3
comunque improcedibile perché non è stata esperita la procedura obbligatoria di mediazione;
e) il contratto di franchising sarebbe nullo, qualora volesse ritenersi, come prospettato dalla CP_1
che quest'ultima potesse ricevere il corrispettivo successivamente alla data di risoluzione del
[...] rapporti dell'1.02.2023, avendo diritto ad ottenere, al più, la somma di euro 17.421,60, decurtata dell'acconto di euro 6.000,00; f) peraltro, la clausola 6 che impone il versamento dell'intero corrispettivo anche in caso di risoluzione e recesso risulta vessatoria;
g) la licenziante CP_1
è anche inadempiente agli obblighi contenuti nella clausola 3.4, in quanto: - la pubblicità si
[...]
rivelò assente, il sito non presentava le caratteristiche di una sponsorizzazione, la licenziataria dovette pagare le sessioni di coaching e le divise.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 17.06.2024, deducendo, in Controparte_1
2 sintesi, che: a) è competente il Tribunale adito in forza della clausola 19.2 che qualifica il Foro di
Milano come l'unico competente;
b) la cambiali richiamate dalla controparte non avrebbero mai potuto garantire lo stesso grado di tutela della procedura monitoria poiché il creditore avrebbe dovuto aspettare le singole scadenze e avrebbe dovuto dare avvio a molteplici procedure esecutive;
né alcun duplicazione tra titoli giudiziali è possibile, attesa la natura della cambiale;
c) il disconoscimento di una sottoscrizione in calce ad una allegato non produce effetti sul contratto, in quanto è la stessa parte opponente a confermare la conclusione dell'accordo negoziale e l'effettività del consenso - c.d. riconoscimento tacito – e solo in subordine si invoca la richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c.; d) non è obbligatorio il procedimento di mediazione, in quanto il contratto in oggetto non rientra nella fattispecie del franchising disciplinato dalla legge n. 129 del 2004, ma nella licenza d'uso; e) la previsione del pagamento del corrispettivo per la durata di cinque anni a prescindere dal recesso o dalla risoluzione, clausola peraltro accettata a norma dell'art. 1341 c.c. dalla controparte, è giustificata dall'ingente investimenti di in termini di capitali, CP_1
risorse e rapporti commerciali (costi dei macchinari, buoni spesa etc.); f) le allegazioni sull'inadempimento sono smentite sia dall'assenza di contestazioni nel corso del rapporto caratterizzato anche da riconoscimento di debiti, sia dalla successiva risoluzione di diritto del contratto, sia dalle stesse prove precostituire prodotte in fase monitoria.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari, è stata fissata, dal precedente giudice assegnatario, a norma dell'art. 171- bis c.p.c., l'udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa – nel corso della quale è stato possibile procedere all'interrogatorio libero e al tentativo di conciliazione – il precedente giudice assegnatario ha rigettato sia l'istanza ex art. 649 c.p.c., sia le prove costituende ed ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il giudice scrivente, nuovo assegnatario del fascicolo, ha trattenuto la causa in decisione a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale non merita accoglimento, non tanto, per la clausola 19.2, che prevede come “unico” foro il Tribunale di Milano (anziché come esclusivo), ma in quanto non è stata sollevata in relazione a tutti i fori concorrenti, ma solo in relazione all'art. 19 c.p.c.
Si ricorda che la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone anche all'opponente, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere, non solo, di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente, ma anche, di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti
3 i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Nella fattispecie in esame, trova applicazione il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., atteso che l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile – come quantificata nella clausola 5 in rapporto alla durata del contratto indicata nella clausola 6 – deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
E' fatto incontroverso che la società creditrice della somma azionata nel Controparte_1
procedimento monitorio, abbia sede a Milano.
2. L'eccezione sulla improcedibilità della domanda per omesso esperimento, da parte dell'opposto, del procedimento di mediazione obbligatorio non merita accoglimento in quanto il contratto di licenza d'uso non rientra tra le ipotesi tipicizzate nell'art. 5 D.lgs. 28/2010, modificato dal D.lgs.
149/2022.
La novella legislativa ha ampliato le vertenze oggetto di mediazione obbligatoria previste a pena di improcedibilità della domanda, introducendo il franchising o contratto di affiliazione commerciale.
L'affiliazione commerciale è disciplinata dalla legge n. 149/2004, la quale prevede che un produttore o rivenditore di beni o di servizi, al fine di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato - creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali - concede, verso corrispettivo, di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi a un distributore autonomo ed indipendente il quale, con l'utilizzarne il marchio e nel giovarsi del suo prestigio, ha modo di intraprendere un'attività commerciale e di inserirsi nel mercato con riduzione del rischio
(cfr. Cass. civ., Ord. n. 30671/2017).
Per contro, le odierne parti processuali stipularono un contratto atipico di licenza d'uso, in forza del quale, da un lato, la licenziataria non è tenuta al pagamento di un corrispettivo per entrare a far parte di una rete di distribuzione collaudata, né a pagare royalties in base al fatturato raggiunto;
dall'altro, la licenziante permette lo sfruttamento del marchio – consegnando anche beni e forniture - ma non ha alcun potere di ingerenza nell'attività commerciale della licenziataria, non avendo mai condiviso un con richiesta di riconoscerlo e farlo proprio, né individuato le caratteristiche che il Pt_4 servizio e l'attività devono rivestire.
3. Venendo al merito, la licenziante ha agito in giudizio, con la procedura Controparte_1
monitoria, per ottenere il pagamento del corrispettivo maturato nei confronti della licenziataria
[...]
nonché, in via solidale, nei confronti Controparte_2 della garante, a norma dell'art. 1936 c.c., della somma di euro 103.917,16.
La parte ingiungente opposta ha prodotto il contratto di licenza quinquennale (doc. 1 fasc. monitorio) concluso con in data 8.04.2021, con efficacia dall'1.07.2021 e durata CP_2
4 quinquennale, sottoscritto a norma dell'art. 1936 c.c., da CP_3
La società opposta, a sostegno dell'allegazione sull'omesso pagamento del corrispettivo pattuito alla clausola 5, ha prodotto prova della cambiali protestate (doc.11. fasc. monitorio), l'accordo transattivo concluso con la a seguito del protesto, non adempiuto da quest'ultima (doc. Parte_2
12 fasc. monitorio), la scrittura privata, sottoscritta in data 27.07.2023, anch' essa rimasto inadempiuto dalla con conseguente “riviviscenza integrale del contratto di licenza e, Parte_2
quindi, del credito originario” (doc. 17 fasc. monitorio) nonché la missiva del 2.01.2023, con la quale la licenziante si avvalse della risoluzione di diritto invocando la clausola risolutiva espressa
8.2.
Parte opponente non ha contestato il contratto di licenza, né ha contestato i protesti delle cambiali e gli accordi sopravvenuti non adempiuti, limitandosi a disconoscere la sottoscrizione posta in calce ad uno degli allegati della fonte originaria.
Trattasti di documento che, anche se non considerato ai fini della decisione a seguito del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., non influisce sulla prova della sussistenza del contratto di licenza, il quale, non solo, venne autonomamente sottoscritto dalle opponenti, ma fu anche oggetto di accordi sopravvenuti, non aventi carattere novativo, rimasti inadempiuti.
Peraltro, la e la garante hanno eccepito sia l'inesatto inadempimento della Parte_2 CP_3
controparte al contratto di licenza, sia la non titolarità della somma di euro 103.917,16 – azionata nella procedura monitoria – in quanto, a seguito della comunicazione di risoluzione, non vennero eseguiti servizi da né utilizzato e sfruttato commercialmente il marchio da parte Controparte_1
della licenziataria, invocando la nullità del contratto per mancanza del sinallagma e la natura vessatorie delle clausole.
Sotto il profilo dell'inadempimento, non può che rilevarsi, oltre alla genericità dei fatti posti a sostegno dell'eccezione ex art. 1460 c.c., la mancata contestazione, nel corso del rapporto, dell'effettivo sfruttamento commerciale del marchio, della consegna dei beni afferenti all'attività espletata dalla licenziataria e delle forniture e dei servizi indicati, ma, soprattutto, la prova scritta di riconoscimenti di debito – anche se per somme minori - contenuti negli accordi sottoscritti e non adempiuti, non contenenti nessuna lamentela o doglianza della licenziataria sulla qualità del rapporto in fase di esecuzione.
Nello specifico, il licenziante si impegnò a fornire una serie di “benefits” connessi all'uso commerciale del marchio – pubblicità, visibilità e sponsorizzazione sul sito web – ma nessuna delle clausole prevedeva “campagne mirata a promuovere il punto vendita della ovvero Parte_2 imponevano un aumento del fatturato dell'impresa, né assicuravano “miglioramenti nella redditività”.
5 Parimenti il costo del materiale non era, per contratto, a carico del licenziante, atteso che la clausola
3.5 prevede un ulteriore corrispettivo da versare, qualora venisse richiesta la fornitura proprio alla
Controparte_1
Ancora, è fatto incontroverso che la parte opposta fornì in comodato d'uso i beni mobili come indicato dalla clausola 3.7 del contratto, del valore di euro 45.000,00, i quali vennero pacificamente restituiti solo a seguito della invocata risoluzione di diritto del contratto.
Quanto alla titolarità della somma di euro 103.917,16, si evidenzia che la clausola 5 prevede, quale corrispettivo mensile dello sfruttamento del marchio e dei servizi di pubblicità, un importo di euro
1.785,00 oltre iva, per l'intera durata del contratto.
La clausola 6.3 statuisce che “
6.1. il presente contratto ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno 1/07/2021 e non potrà essere sciolto se non per mutuo consenso tra le parti ovvero per i casi delineati dall'art. 8 che segue, fermo restando quanto previsto al comma 6.3 che segue immediatamente (…) 6.3. in caso di recesso e risoluzione ai sensi dell'art. 8 che segue o comunque in caso di cessazione degli effetti del presente contratto, per qualunque causa ciò occorra ivi incluso il mutuo consenso, il licenziatario sarà tenuto a corrispondere al licenziante tutti – nessuno escluso o eccettuato – gli importi residui ancora non corrisposti previsti dall'art. 5 che precede”.
Sennonché, sulla base dei criteri di interpretazione del contratto ex artt. 1362 e 1367 c.c., la clausola
6, non solo, disciplina l'efficacia del contratto di licenza e la durata quinquennale dello stesso, ma contiene, al punto 3, un patto accessorio, da qualificarsi come clausola penale da inadempimento, con la quale venne preventivamente forfettizzato il ristoro del danno dovuto all'altra in caso (di recesso) o inadempimento (si ricorda che “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 - 02).
Difatti, la previsione del pagamento dell'importo mensile di euro 1.785,00 oltre iva, per l'intera durata del contratto, soprattutto dopo la risoluzione di dritto del contratto - come nel caso di specie
– non è qualificabile come prezzo, in quanto verrebbe meno la corrispettività tra le prestazioni del contratto di licenza d'uso gravanti sui contraenti.
Da un lato, la licenziante, invocando la risoluzione di diritto del contratto e i conseguenti effetti restitutori, non consentì più l'utilizzo commerciale del marchio, né eseguì servizi e rientrò nella disponibilità dei beni.
Dall'altro, la licenziataria, a partire 2.01.2023, pur non potendo contare sullo sfruttamento commerciale del marchio e sull'esecuzione dei servizi connessi, sarebbe tenuta comunque a
6 corrispondere l'importo mensile di euro 1.785,00 oltre iva.
Nondimeno, dopo la risoluzione del contratto, non può essere chiesto il pagamento di un corrispettivo per obbligazioni non eseguite, non sussistendo ontologicamente alcun prezzo: in forza delle norme sull'interpretazione del contratto sopra richiamate, la clausola in esame ha esclusivamente la funzione di quantificare, in via forfetaria e preventiva, il danno spettante al licenziante qualora, come nel caso di specie, il contratto venga risolto per inadempimento imputabile alla licenziataria.
Tanto premesso, sulla qualificazione della clausola come penale da inadempimento, a norma dell'art. 1384 c.c., l'ammontare della stessa può essere ridotta qualora sia “manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che (Sez. 2 - , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019 (Rv. 656324
- 01) “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere
è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio”.
Nella fattispecie in esame, si evidenzia che, dal materiale probatorio acquisito agli atti, può desumersi l'eccessiva onerosità di una penale di inadempimento di euro 101.796,50 corrispondente al corrispettivo mensile di un contratto di durata quinquennale (doc. 1 fasc. monitorio) risolto di diritto più di due anni prima rispetto alla data di scadenza naturale.
A sostegno della manifesta eccessiva onerosità della penale di euro 101.796,50 si richiama anche la circostanza pacifica, oltre che documentata, della restituzione, dopo la risoluzione di diritto del contratto, dei beni materiali (docc. 13 fascicolo monitorio) del valore di euro 45.000,00, rientrati nella disponibilità della licenziante, dei quali non vi è prova della obsolescenza o della diminuzione di valore.
Da ultimo, non può che valorizzarsi l'accordo sottoscritto dalle parti in data 26.07.2023 (doc. 17 fasc. monitorio), il quale non è qualificabile come transazione in mancanza della prova “della lite già cominciata” o della lite da prevenire atteso il manifestamento inadempimento della Parte_2 all'obbligazione di pagamento e della volontà espressa della di “tacitare il Controparte_1 credito indicato in premessa”.
Nello specifico, quest'ultima, oltre a richiedere le spese per le cambiali protestate (euro 531,00) manifestò la volontà di accettare, proprio a titolo di penale di inadempimento, anziché il rilevante importo di euro 107.795,00 richiamando la clausola 6.3 del contratto, la minor somma di euro
7 20.000,00.
Conseguentemente, a norma dell'art. 1384 c.c., la somma di euro 101.706,00 – corrispondente al corrispettivo contrattuale – deve essere deve essere ridotta di circa 2/3, tenuto conto dell'interesse al creditore all'adempimento di un contratto con efficacia dall'1.07.2021 e risolto dallo stesso in data
2.01.2023, della restituzione, nel gennaio 2023, dei beni mobili del controvalore di 45.000,00
(consegnati alla controparte solo nel settembre 2021) della volontà manifestata, in data 26.07.2023, di accettare, a titolo di penale da inadempimento, la somma si euro 20.000,00.
Il debitore e il garante sono, quindi, tenuti a corrispondere, in via solidale, a titolo di penale da inadempimento, la somma di euro 30.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
Oltre a tale importo, nonostante le prove precostituite agli atti offerte dall'opposta e della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., non può essere liquidato alla licenziante, a titolo di risarcimento dell' ulteriore danno, l'importo di euro 1.589,66 sostenuto per la riparazione dei macchinari ritirati dalla licenziataria a seguito della risoluzione del contratto.
Difatti, la clausola penale ex art. 1382 c.c. ha l'effetto di limitare il danno alla prestazione promessa
– che nel caso di specie è stato quantificata a norma dell'art. 1384 c.c. in euro 30.000,00 – e non può ritenersi che la clausola 6.3, anche a seguito dell'interpretazione effettuata dal giudice, preveda la “risarcibilità del danno ulteriore”.
Devono, per contro, essere rimborsate alla licenziante le spese sostenute per la cambiali protestate pari ad euro 531,00, in quanto non possono qualificarsi come danni ulteriori afferenti alla prestazione originaria, essendo costi affrontati nel corso dell'esecuzione del rapporto per riscuotere il corrispettivo contrattuale.
3. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ma le parti opponenti, in via solidale, devono essere condannate al pagamento, a titolo di penale da inadempimento, a favore della parte somma dell'importo di euro 30.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo, nonché alla rifusione dei costi per i protesti per euro 531,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al decisum (euro
30.000,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 4722/2024 del 3.04.2024 dell'importo di euro 103.917,16 oltre
8 interessi e spese;
2) condanna le parti opponenti in via solidale, al pagamento, a favore di a titolo Controparte_1
di clausola penale da inadempimento a norma della clausola 6.3 del contratto di licenza, a favore di dell'importo di euro 30.000,00 oltre interessi legali dalla domanda Controparte_1 giudiziale all'effettivo saldo;
3) condanna le parti opponenti, in via solidale, alla rifusione a favore dell'opposta dei costi per i protesti di euro 531,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
4) condanna e in Controparte_2 CP_3
via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in euro
5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 27 marzo 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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