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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Alessandra Piliego, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3334/2024 promossa da:
(avv.to Mazza Roberto) Parte_1
contro Contr (Avvocatura Distrettuale dello Stato Trieste)
Repubblica Federale di Germania
MOTIVI DELLA DECISIONE
figlio legittimo nonché erede di , nato a [...] Parte_1 Persona_1
(GO) – Comune di Opacchiasella (oggi Comune di Savogna D'Isonzo) e deceduto in Gorizia il giorno
03/12/1983, ha riassunto il giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di Gorizia originariamente adito ed ha esposto quanto segue:
- il proprio genitore, durante la seconda guerra mondiale, aveva fatto parte delle forze militari del I Reggimento Genio Minatori 28, Compagnia Novi Ligure;
- il 25 settembre 1943, dopo essere rientrato a casa essendo finita la missione in Grosseto dove aveva prestato servizio, (quindi, dopo avere cessato il servizio militare a seguito della smobilitazione successiva all'8 settembre 1943) era stato catturato, da civile, dai militari tedeschi in località San Michele del Carso, dove viveva e rinchiuso, assieme ad altri prigionieri, nei locali della scuola elementare di San Michele del Carso e poi trasferito nella caserma di via
Trieste a Gorizia;
- a Gorizia era stato costretto, unitamente ad altri prigionieri, a salire in treno per essere deportato in Germania ove era rimasto internato dal 26/09/1943 al 19/11/1943 nel campo di pagina 1 di 8 concentramento di BE CK ove era costretto a dormire al freddo in baracche, quasi senza cibo;
- successivamente dal 20/11/1943 al 19/12/1943 era stato trasferito nel campo di concentramento di Dachau e dal 20/12/1943 al 05/05/1945 era stato destinato ai lavori forzati presso cantiere di Durek Obersaltsberg per lo scavo del bunker / rifugi antiaerei sulla montagna Obersaltsberg –
ER alle dipendenza dell'impresa EO OL;
- nei due anni in cui aveva lavorato a Obersaltsberg era stato sottoposto a turni di lavoro massacranti durante i quali doveva eseguire il pesantissimo lavoro di scavo, manualmente e solo con l'ausilio di piccoli attrezzi (picconi e quant'altro);
- il , alla fine della prigionia versava in condizioni di forte malnutrizione e debilitazione Pt_1
fisica, avendo raggiunto un minimo di 38 Kg di peso;
- aveva subito continue punizioni corporali e fu costretto ad assistere inerme a manifestazioni di gratuita violenza contro i compagni di prigionia;
- il 25 aprile 1945 le forze alleate bombardarono la zona dell'Oberselzberg ed i prigionieri poterono quindi fuggire dal campo di lavoro, cercando di rientrare in patria;
- il fece il viaggio di ritorno a piedi, con enorme fatica e sofferenza dovuta alle già Pt_1
difficili condizioni di salute e rientrò finalmente in patria il 5 maggio 1945.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che durante il periodo di prigionia (detto Persona_1
anche , o è stato vittima dei trattamenti disumani e Persona_2 Per_1 Persona_3
chiedeva la condanna della Repubblica Federale di Germania al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, iure hereditatis, quantificato nella somma onnicomprensiva di € 180.000,00 o quella diversa maggiore o minore che il Giudice dovesse ritenere di giustizia oppure equa, con rivalutazione ed interessi i legge dal dovuto al saldo effettivo;
.
La non si è costituita in giudizio, di talché ne va dichiarata la Controparte_2
contumacia
Si è costituito il rassegnando le seguenti conclusionI: Controparte_3
Part a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo
MEF, Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
pagina 2 di 8 d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in L.29/22;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo incluse quelle comunque da detrarsi quali le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi.
La domanda è fondata e va accolta.
Occorre preliminarmente individuare il corretto legittimato passivo delle pretese risarcitorie, alla luce delle contrapposte tesi difensive delle parti.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è affermato unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, in quanto deputato alla gestione del Fondo istituito per il ristoro dei danni arrecati dal Terzo Reich.
L'assunto non è condivisibile.
Ed infatti, a seguito delle domande risarcitorie proposte da cittadini italiani per i crimini commessi dalla Germania nazista e delle conseguenti pronunce di condanna da parte dei giudici italiani, la
Repubblica Federale di Germania ha adito la Corte Internazionale di Giustizia, deducendo la violazione dell'obbligo, gravante sull'Italia, di riconoscere l'immunità giurisdizionale dello Stato tedesco in conformità al diritto internazionale generale.
Con la pronuncia del 3 febbraio 2012, la C.I.G., accogliendo le doglianze della Controparte_2
ha accertato che l'Italia, nel dichiarare ammissibili tali domande risarcitone, ha violato la
[...]
norma di diritto internazionale consuetudinario che riconosce l'immunità giurisdizionale spettante alla
Germania per gli atti compiuti iure imperii. Di conseguenza, ha affermato l'obbligo dello Stato italiano di adottare ogni misura necessaria per impedire l'esecuzione delle sentenze interne pronunciate in contrasto con tale immunità.
pagina 3 di 8 In attuazione della suddetta pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia, il legislatore è intervenuto con la legge n. 5 del 14 gennaio 2013, prevedendo l'obbligo per il giudice nazionale di rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione nelle controversie pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti compiuti dalla Germania nazista tra il 1943 e il 1945.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238/2014 ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 3 e 1 legge n. 848 del 1957, che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa,.
La Corte, invocando la c.d. teoria dei contro limiti, ha escluso la possibilità di riconoscere l'immunità giurisdizionale agli Stati esteri nei casi in cui siano allegate gravi violazioni di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e il diritto alla dignità della persona (art. 2 Cost.). Pertanto, nelle ipotesi di domanda di risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra, nessuna immunità può essere riconosciuta in capo agli stati esteri, sussistendo la giurisdizione civile del giudice italiano.
Essendo pacificamente riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dai fatti illeciti compiuti dalla Germania nazista, occorre dare atto dell'Accordo di Bonn del 1961, stipulato tra Italia e Germania.
Con tale accordo:
a) la Repubblica federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi;
b) il Governo italiano ha dichiarato definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
Repubblica federale di Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
In attuazione dell'Accordo di Bonn, il legislatore italiano è recentemente intervenuto con l'introduzione dell'articolo 43 nel decreto legge n. 36 del 2022, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del
2022. Tale disposizione ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'I settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Contr Ai sensi dell'art. 43 del predetto decreto, a tale fondo, istituito presso il possono accedere coloro che, a seguito di un'azione giudiziaria avviata entro la data di entrata in vigore del decreto o entro 180
pagina 4 di 8 giorni da tale data, siano titolari di una sentenza di accertamento e liquidazione dei danni a cui il Fondo
è dedicato che sia passata in giudicato.
L'articolo 43 del decreto legge, così come convertito, chiarisce che le sentenze di accertamento e liquidazione dei danni alle quali il Fondo è dedicato acquistino efficacia esecutiva soltanto al momento del passaggio in giudicato, e possano essere eseguite soltanto a valere sul Fondo.
Deve logicamente ritenersi che l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, non ha in alcun modo escluso la legittimazione passiva della Federale di Germania nei giudizi di cognizione CP_2
finalizzati all'accertamento della responsabilità e alla quantificazione dei danni patiti da cittadini italiani in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalle forze annate del Terzo Reich.
La disposizione normativa in esame si limita, infatti, a disciplinare l'ambito dell'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti della Repubblica Federale di Germania, prevedendo che tali sentenze possano essere eseguite esclusivamente nei confronti del Fondo Ristori, istituito
CP_ CP_ presso il Ministero conomia e finanze, senza incidere sul diritto del cittadino leso a promuovere l'azione risarcitoria in sede giurisdizionale nei confronti dello Stato responsabile ex art. 2043 c.c.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23669/2025 statuendo che per le domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblic a aventi Controparte_2
ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie;
ciò, in quanto, per un verso, l'art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo
"Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (con esclus ione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione della Repubblica federale tedesca ad essere convenuta nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva;
per altro verso, la legittimazione passiva dello Stato estero in relazione all'azione risarcitoria di cognizione non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano - e, per esso, del
- neppure sulla base della disposizione del comma 6 del Controparte_3
medesimo art.43, che, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello St ato degli atti pagina 5 di 8 introduttivi dei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto -legge, attribuisce al detto un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero CP_3
convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi che l'Accordo di Bonn, così come l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, abbiano determinato un accollo da parte dello Stato italiano delle obbligazioni risarcitorie derivanti dai crimini contro l'umanità perpetrati dalle forze armate del Terzo Reich nel corso del secondo conflitto mondiale.
La successione a titolo particolare dell'Italia nei rapporti obbligatori gravanti sulla Controparte_2
realizza, dunque, unicamente nella fase esecutiva, vale a dire nel momento in cui, a
[...]
seguito dell'accertamento e della liquidazione del credito risarcitorio con sentenza passata hi giudicato, si procede alla concreta soddisfazione del diritto di credito.
A questo punto, a fronte della corretta formulazione della domanda di parte ricorrente, mirata ad ottenere l'accertamento della responsabilità della per i fatti illeciti Controparte_2
commessi in danno di e la condanna al risarcimento dei danni patiti, tutte le Persona_1
Contr eccezioni preliminari sollevate dal con la comparsa di costituzione sono inammissibili attesa la carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente a chiedere, iure hereditatis, il risarcimento del danno spettante al de cuius e trasmesso ai suoi eredi risultando documentalmente provato sia il rapporto di parentela tra il predetto (vd. certificato di morte e l'estratto per riassunto dell'atto Persona_1
di nascita allegati al ricorso)
Risulta, altresì, documentalmente provato il periodo di prigionia di dal 26.09.1943 Persona_1
sino al 25.04.1945 come si evince dal doc. 6 allegato al ricorso attestante il versamento di un ristoro, da parte dello Stato Italiano.
Si legge sul predetto documento: “ lo Stato italiano versava ai congiunti del signor delle Pt_1
somme a titolo di anticipazioni assegni di prigionia per gli anni dal 1943 al 1945”.
Il predetto documento riscontra non solo lo stato di prigionia del in quanto tale ma anche la Pt_1
perimetrazione cronologica dello stesso come dichiarato dal ricorrente.
Gli ulteriori documenti richiamati dal ricorrente (vd. documentazione allegata al fascicolo di parte) provano il periodo di prigionia ma non sono idonei a documentarne una perimetrazione cronologica.
Ciò posto i danni patrimoniali richiesti sono sprovvisti di qualsivoglia supporto probatorio.
pagina 6 di 8 L'internamento è stato senz'altro fonte di danni non patrimoniali.
Sul punto, costituisce fatto notorio, che la deportazione nei campi di lavoro o di concentramento- ubicati nei territori del Reich nazionalsocialista o in quelli da esso occupati - comportasse per i soggetti internati una prolungata permanenza in condizioni degradanti e disumane.
È pacificamente acquisito alla coscienza collettiva, oltre che documentalmente comprovato da numerose fonti storiche, che tali luoghi erano teatro di trattamenti disumani, sistematicamente inflitti ai prigionieri, tra cui maltrattamenti fisici e psicologici, detenzione in ambienti insalubri e sovraffollati, costrizione al lavoro coatto per molte ore al giorno senza riposo né retribuzione, in condizioni di alimentazione gravemente carente, vestiario insufficiente e riscaldamento assente.
Deve senz'altro presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che la cattura e la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette e, in particolare, ai militari italiani, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
Al fine di evitare quantificazioni del tutto avulse dall'ordinamento e, quindi, inevitabilmente arbitrarie appare fondato assumere, come base di calcolo l'importo previsto dalla tabella milanese per il danno biologico temporaneo (Euro 115,00 al giorno) con personalizzazione massima nella misura del 50%, pari ad € 172,50 al giorno moltiplicato per n. 575 GIORNI giorni di prigionia per un totale di
99.187,50.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€99.187,50) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Alla luce delle motivazioni esposte sono considerate compensate le spese processuali tra le altre parti.
Ai sensi del citato art. 43 D.L. 30.4.2022 n. 36, convertito in legge 79/2022, la somma liquidata a titolo di risarcitorio e le spese processuali potranno essere recuperate dalle attrici al passaggio in giudicato della sentenza mediante accesso all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: accertata la responsabilità delle forze del Terzo Reich per i fatti illeciti commessi a danno di
[...]
per la deportazione e per la prigionia nei campi di concentramento dal 26.09.1943 al Per_1
25.04.1945, condanna la Repubblica Federale di Germania a risarcire, iure hereditatis, in favore di la somma di € 99.187,50, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
Parte_1
- condanna la di Germania e il , in solido Controparte_2 Controparte_3
tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 oltre rsf 15%, IVA e
CPA come per legge,.
Spese processuali compensate tra le altre parti.
Trieste, 12.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Alessandra Piliego, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3334/2024 promossa da:
(avv.to Mazza Roberto) Parte_1
contro Contr (Avvocatura Distrettuale dello Stato Trieste)
Repubblica Federale di Germania
MOTIVI DELLA DECISIONE
figlio legittimo nonché erede di , nato a [...] Parte_1 Persona_1
(GO) – Comune di Opacchiasella (oggi Comune di Savogna D'Isonzo) e deceduto in Gorizia il giorno
03/12/1983, ha riassunto il giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di Gorizia originariamente adito ed ha esposto quanto segue:
- il proprio genitore, durante la seconda guerra mondiale, aveva fatto parte delle forze militari del I Reggimento Genio Minatori 28, Compagnia Novi Ligure;
- il 25 settembre 1943, dopo essere rientrato a casa essendo finita la missione in Grosseto dove aveva prestato servizio, (quindi, dopo avere cessato il servizio militare a seguito della smobilitazione successiva all'8 settembre 1943) era stato catturato, da civile, dai militari tedeschi in località San Michele del Carso, dove viveva e rinchiuso, assieme ad altri prigionieri, nei locali della scuola elementare di San Michele del Carso e poi trasferito nella caserma di via
Trieste a Gorizia;
- a Gorizia era stato costretto, unitamente ad altri prigionieri, a salire in treno per essere deportato in Germania ove era rimasto internato dal 26/09/1943 al 19/11/1943 nel campo di pagina 1 di 8 concentramento di BE CK ove era costretto a dormire al freddo in baracche, quasi senza cibo;
- successivamente dal 20/11/1943 al 19/12/1943 era stato trasferito nel campo di concentramento di Dachau e dal 20/12/1943 al 05/05/1945 era stato destinato ai lavori forzati presso cantiere di Durek Obersaltsberg per lo scavo del bunker / rifugi antiaerei sulla montagna Obersaltsberg –
ER alle dipendenza dell'impresa EO OL;
- nei due anni in cui aveva lavorato a Obersaltsberg era stato sottoposto a turni di lavoro massacranti durante i quali doveva eseguire il pesantissimo lavoro di scavo, manualmente e solo con l'ausilio di piccoli attrezzi (picconi e quant'altro);
- il , alla fine della prigionia versava in condizioni di forte malnutrizione e debilitazione Pt_1
fisica, avendo raggiunto un minimo di 38 Kg di peso;
- aveva subito continue punizioni corporali e fu costretto ad assistere inerme a manifestazioni di gratuita violenza contro i compagni di prigionia;
- il 25 aprile 1945 le forze alleate bombardarono la zona dell'Oberselzberg ed i prigionieri poterono quindi fuggire dal campo di lavoro, cercando di rientrare in patria;
- il fece il viaggio di ritorno a piedi, con enorme fatica e sofferenza dovuta alle già Pt_1
difficili condizioni di salute e rientrò finalmente in patria il 5 maggio 1945.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che durante il periodo di prigionia (detto Persona_1
anche , o è stato vittima dei trattamenti disumani e Persona_2 Per_1 Persona_3
chiedeva la condanna della Repubblica Federale di Germania al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, iure hereditatis, quantificato nella somma onnicomprensiva di € 180.000,00 o quella diversa maggiore o minore che il Giudice dovesse ritenere di giustizia oppure equa, con rivalutazione ed interessi i legge dal dovuto al saldo effettivo;
.
La non si è costituita in giudizio, di talché ne va dichiarata la Controparte_2
contumacia
Si è costituito il rassegnando le seguenti conclusionI: Controparte_3
Part a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo
MEF, Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
pagina 2 di 8 d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in L.29/22;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo incluse quelle comunque da detrarsi quali le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi.
La domanda è fondata e va accolta.
Occorre preliminarmente individuare il corretto legittimato passivo delle pretese risarcitorie, alla luce delle contrapposte tesi difensive delle parti.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è affermato unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, in quanto deputato alla gestione del Fondo istituito per il ristoro dei danni arrecati dal Terzo Reich.
L'assunto non è condivisibile.
Ed infatti, a seguito delle domande risarcitorie proposte da cittadini italiani per i crimini commessi dalla Germania nazista e delle conseguenti pronunce di condanna da parte dei giudici italiani, la
Repubblica Federale di Germania ha adito la Corte Internazionale di Giustizia, deducendo la violazione dell'obbligo, gravante sull'Italia, di riconoscere l'immunità giurisdizionale dello Stato tedesco in conformità al diritto internazionale generale.
Con la pronuncia del 3 febbraio 2012, la C.I.G., accogliendo le doglianze della Controparte_2
ha accertato che l'Italia, nel dichiarare ammissibili tali domande risarcitone, ha violato la
[...]
norma di diritto internazionale consuetudinario che riconosce l'immunità giurisdizionale spettante alla
Germania per gli atti compiuti iure imperii. Di conseguenza, ha affermato l'obbligo dello Stato italiano di adottare ogni misura necessaria per impedire l'esecuzione delle sentenze interne pronunciate in contrasto con tale immunità.
pagina 3 di 8 In attuazione della suddetta pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia, il legislatore è intervenuto con la legge n. 5 del 14 gennaio 2013, prevedendo l'obbligo per il giudice nazionale di rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione nelle controversie pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti compiuti dalla Germania nazista tra il 1943 e il 1945.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238/2014 ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 3 e 1 legge n. 848 del 1957, che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa,.
La Corte, invocando la c.d. teoria dei contro limiti, ha escluso la possibilità di riconoscere l'immunità giurisdizionale agli Stati esteri nei casi in cui siano allegate gravi violazioni di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e il diritto alla dignità della persona (art. 2 Cost.). Pertanto, nelle ipotesi di domanda di risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra, nessuna immunità può essere riconosciuta in capo agli stati esteri, sussistendo la giurisdizione civile del giudice italiano.
Essendo pacificamente riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dai fatti illeciti compiuti dalla Germania nazista, occorre dare atto dell'Accordo di Bonn del 1961, stipulato tra Italia e Germania.
Con tale accordo:
a) la Repubblica federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi;
b) il Governo italiano ha dichiarato definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
Repubblica federale di Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
In attuazione dell'Accordo di Bonn, il legislatore italiano è recentemente intervenuto con l'introduzione dell'articolo 43 nel decreto legge n. 36 del 2022, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del
2022. Tale disposizione ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'I settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Contr Ai sensi dell'art. 43 del predetto decreto, a tale fondo, istituito presso il possono accedere coloro che, a seguito di un'azione giudiziaria avviata entro la data di entrata in vigore del decreto o entro 180
pagina 4 di 8 giorni da tale data, siano titolari di una sentenza di accertamento e liquidazione dei danni a cui il Fondo
è dedicato che sia passata in giudicato.
L'articolo 43 del decreto legge, così come convertito, chiarisce che le sentenze di accertamento e liquidazione dei danni alle quali il Fondo è dedicato acquistino efficacia esecutiva soltanto al momento del passaggio in giudicato, e possano essere eseguite soltanto a valere sul Fondo.
Deve logicamente ritenersi che l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, non ha in alcun modo escluso la legittimazione passiva della Federale di Germania nei giudizi di cognizione CP_2
finalizzati all'accertamento della responsabilità e alla quantificazione dei danni patiti da cittadini italiani in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalle forze annate del Terzo Reich.
La disposizione normativa in esame si limita, infatti, a disciplinare l'ambito dell'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti della Repubblica Federale di Germania, prevedendo che tali sentenze possano essere eseguite esclusivamente nei confronti del Fondo Ristori, istituito
CP_ CP_ presso il Ministero conomia e finanze, senza incidere sul diritto del cittadino leso a promuovere l'azione risarcitoria in sede giurisdizionale nei confronti dello Stato responsabile ex art. 2043 c.c.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23669/2025 statuendo che per le domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblic a aventi Controparte_2
ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie;
ciò, in quanto, per un verso, l'art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo
"Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (con esclus ione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione della Repubblica federale tedesca ad essere convenuta nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva;
per altro verso, la legittimazione passiva dello Stato estero in relazione all'azione risarcitoria di cognizione non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano - e, per esso, del
- neppure sulla base della disposizione del comma 6 del Controparte_3
medesimo art.43, che, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello St ato degli atti pagina 5 di 8 introduttivi dei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto -legge, attribuisce al detto un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero CP_3
convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi che l'Accordo di Bonn, così come l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, abbiano determinato un accollo da parte dello Stato italiano delle obbligazioni risarcitorie derivanti dai crimini contro l'umanità perpetrati dalle forze armate del Terzo Reich nel corso del secondo conflitto mondiale.
La successione a titolo particolare dell'Italia nei rapporti obbligatori gravanti sulla Controparte_2
realizza, dunque, unicamente nella fase esecutiva, vale a dire nel momento in cui, a
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seguito dell'accertamento e della liquidazione del credito risarcitorio con sentenza passata hi giudicato, si procede alla concreta soddisfazione del diritto di credito.
A questo punto, a fronte della corretta formulazione della domanda di parte ricorrente, mirata ad ottenere l'accertamento della responsabilità della per i fatti illeciti Controparte_2
commessi in danno di e la condanna al risarcimento dei danni patiti, tutte le Persona_1
Contr eccezioni preliminari sollevate dal con la comparsa di costituzione sono inammissibili attesa la carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente a chiedere, iure hereditatis, il risarcimento del danno spettante al de cuius e trasmesso ai suoi eredi risultando documentalmente provato sia il rapporto di parentela tra il predetto (vd. certificato di morte e l'estratto per riassunto dell'atto Persona_1
di nascita allegati al ricorso)
Risulta, altresì, documentalmente provato il periodo di prigionia di dal 26.09.1943 Persona_1
sino al 25.04.1945 come si evince dal doc. 6 allegato al ricorso attestante il versamento di un ristoro, da parte dello Stato Italiano.
Si legge sul predetto documento: “ lo Stato italiano versava ai congiunti del signor delle Pt_1
somme a titolo di anticipazioni assegni di prigionia per gli anni dal 1943 al 1945”.
Il predetto documento riscontra non solo lo stato di prigionia del in quanto tale ma anche la Pt_1
perimetrazione cronologica dello stesso come dichiarato dal ricorrente.
Gli ulteriori documenti richiamati dal ricorrente (vd. documentazione allegata al fascicolo di parte) provano il periodo di prigionia ma non sono idonei a documentarne una perimetrazione cronologica.
Ciò posto i danni patrimoniali richiesti sono sprovvisti di qualsivoglia supporto probatorio.
pagina 6 di 8 L'internamento è stato senz'altro fonte di danni non patrimoniali.
Sul punto, costituisce fatto notorio, che la deportazione nei campi di lavoro o di concentramento- ubicati nei territori del Reich nazionalsocialista o in quelli da esso occupati - comportasse per i soggetti internati una prolungata permanenza in condizioni degradanti e disumane.
È pacificamente acquisito alla coscienza collettiva, oltre che documentalmente comprovato da numerose fonti storiche, che tali luoghi erano teatro di trattamenti disumani, sistematicamente inflitti ai prigionieri, tra cui maltrattamenti fisici e psicologici, detenzione in ambienti insalubri e sovraffollati, costrizione al lavoro coatto per molte ore al giorno senza riposo né retribuzione, in condizioni di alimentazione gravemente carente, vestiario insufficiente e riscaldamento assente.
Deve senz'altro presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che la cattura e la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette e, in particolare, ai militari italiani, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
Al fine di evitare quantificazioni del tutto avulse dall'ordinamento e, quindi, inevitabilmente arbitrarie appare fondato assumere, come base di calcolo l'importo previsto dalla tabella milanese per il danno biologico temporaneo (Euro 115,00 al giorno) con personalizzazione massima nella misura del 50%, pari ad € 172,50 al giorno moltiplicato per n. 575 GIORNI giorni di prigionia per un totale di
99.187,50.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€99.187,50) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Alla luce delle motivazioni esposte sono considerate compensate le spese processuali tra le altre parti.
Ai sensi del citato art. 43 D.L. 30.4.2022 n. 36, convertito in legge 79/2022, la somma liquidata a titolo di risarcitorio e le spese processuali potranno essere recuperate dalle attrici al passaggio in giudicato della sentenza mediante accesso all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: accertata la responsabilità delle forze del Terzo Reich per i fatti illeciti commessi a danno di
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per la deportazione e per la prigionia nei campi di concentramento dal 26.09.1943 al Per_1
25.04.1945, condanna la Repubblica Federale di Germania a risarcire, iure hereditatis, in favore di la somma di € 99.187,50, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
Parte_1
- condanna la di Germania e il , in solido Controparte_2 Controparte_3
tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 oltre rsf 15%, IVA e
CPA come per legge,.
Spese processuali compensate tra le altre parti.
Trieste, 12.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Piliego
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