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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/11/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3331/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3331/25, promossa con ricorso depositato il 08/08/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...], il giorno 20.06.1963,
C.F. , C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
e
2) Parte_2 nata a [...], il giorno 16.03.1960, residente in [...],
C.F. , C.F._2 con l'Avv. Greta De Francesco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (VA), in data 27 giugno 1987,
(anno 1987 atto n.149 Parte II Serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
, nato il Persona_1 Persona_2
, nato il [...].
[...]
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.08.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- dare atto che i ricorrenti si impegnano a porre in vendita la casa coniugale, sita in
Barasso alla Via Paolo Comolli n. 15, conferendo mandato a un'agenzia immobiliare di primaria importanza, avente sede in Provincia di Varese, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- che le parti si impegnano a provvedere in parti uguali alle spese relative alle pratiche di perfezionamento dell'accatastamento e di APE, prodromiche alla vendita;
- che il prezzo di vendita sarà valutato e fissato concordemente dalle parti, di concerto con
l'agenzia, indicandosi quale prezzo richiesto l'importo di € 360.000,00, ma con l'accordo di accettare offerte anche ad un prezzo inferiore purché non al di sotto di € 340.000,00;
- che trascorso un anno dal conferimento dell'incarico all'Agenzia, le parti valuteranno
l'eventuale riduzione del prezzo dell'immobile e/o di affidare l'incarico ad altra, diversa agenzia e che, in caso di disaccordo, si procederà alla divisione giudiziale;
- che il prezzo di vendita sarà suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 65 % in favore della Signora e il 35% in favore del Signor;
Pt_2 Pt_1
- che le parti concordano che, sino alla vendita della casa coniugale, nella stessa vi abiterà la Signora senza nulla corrispondere a titolo di indennità di occupazione Pt_2 al Signor per la quota di competenza di quest'ultimo e che la Signora si Pt_1 Pt_2 farà carico delle spese ordinarie, mentre le spese straordinarie saranno suddivise tra i ricorrenti sulla base delle rispettive quote di proprietà;
- che entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il Sig.
[...]
provvederà al rilascio della casa coniugale, avendo cura di asportare, entro Parte_1 il medesimo termine, i propri effetti personali, nonché i beni di sua esclusiva proprietà ed appartenenza;
- che le parti concordano sin d'ora che, all'atto di vendita a terzi dell'immobile de quo, gli arredi, i corredi e le suppellettili, presenti nella casa coniugale e di proprietà di pagina2 di 4 entrambi i coniugi, verranno da questi ultimi suddivisi in autonomia in relazione alle rispettive necessità;
- dare atto che i rapporti di conto corrente n. 000042232047 acceso presso CP_1 filiale di Varese Battistero e n.00001006600195320 acceso presso Banca
[...]
Fideuram S.p.A. filiale di Varese, cointestati ad entrambi i coniugi, verranno estinti entro il termine di 10 giorni dalla data dell'udienza di comparizione delle parti, con suddivisione in pari quota tra i coniugi della provvista ivi giacente;
- dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per le ragioni espresse in narrativa.
Spese di assistenza legale compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Comune di Varese, in data 27.06.1987, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 1987 atto n.149 Parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025. pagina3 di 4 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3331/25, promossa con ricorso depositato il 08/08/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...], il giorno 20.06.1963,
C.F. , C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
e
2) Parte_2 nata a [...], il giorno 16.03.1960, residente in [...],
C.F. , C.F._2 con l'Avv. Greta De Francesco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (VA), in data 27 giugno 1987,
(anno 1987 atto n.149 Parte II Serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
, nato il Persona_1 Persona_2
, nato il [...].
[...]
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.08.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- dare atto che i ricorrenti si impegnano a porre in vendita la casa coniugale, sita in
Barasso alla Via Paolo Comolli n. 15, conferendo mandato a un'agenzia immobiliare di primaria importanza, avente sede in Provincia di Varese, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- che le parti si impegnano a provvedere in parti uguali alle spese relative alle pratiche di perfezionamento dell'accatastamento e di APE, prodromiche alla vendita;
- che il prezzo di vendita sarà valutato e fissato concordemente dalle parti, di concerto con
l'agenzia, indicandosi quale prezzo richiesto l'importo di € 360.000,00, ma con l'accordo di accettare offerte anche ad un prezzo inferiore purché non al di sotto di € 340.000,00;
- che trascorso un anno dal conferimento dell'incarico all'Agenzia, le parti valuteranno
l'eventuale riduzione del prezzo dell'immobile e/o di affidare l'incarico ad altra, diversa agenzia e che, in caso di disaccordo, si procederà alla divisione giudiziale;
- che il prezzo di vendita sarà suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 65 % in favore della Signora e il 35% in favore del Signor;
Pt_2 Pt_1
- che le parti concordano che, sino alla vendita della casa coniugale, nella stessa vi abiterà la Signora senza nulla corrispondere a titolo di indennità di occupazione Pt_2 al Signor per la quota di competenza di quest'ultimo e che la Signora si Pt_1 Pt_2 farà carico delle spese ordinarie, mentre le spese straordinarie saranno suddivise tra i ricorrenti sulla base delle rispettive quote di proprietà;
- che entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il Sig.
[...]
provvederà al rilascio della casa coniugale, avendo cura di asportare, entro Parte_1 il medesimo termine, i propri effetti personali, nonché i beni di sua esclusiva proprietà ed appartenenza;
- che le parti concordano sin d'ora che, all'atto di vendita a terzi dell'immobile de quo, gli arredi, i corredi e le suppellettili, presenti nella casa coniugale e di proprietà di pagina2 di 4 entrambi i coniugi, verranno da questi ultimi suddivisi in autonomia in relazione alle rispettive necessità;
- dare atto che i rapporti di conto corrente n. 000042232047 acceso presso CP_1 filiale di Varese Battistero e n.00001006600195320 acceso presso Banca
[...]
Fideuram S.p.A. filiale di Varese, cointestati ad entrambi i coniugi, verranno estinti entro il termine di 10 giorni dalla data dell'udienza di comparizione delle parti, con suddivisione in pari quota tra i coniugi della provvista ivi giacente;
- dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per le ragioni espresse in narrativa.
Spese di assistenza legale compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Comune di Varese, in data 27.06.1987, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 1987 atto n.149 Parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025. pagina3 di 4 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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