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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Grado di appello iscritta al n. r.g. 13828/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARCHESE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA MONTEVIDEO, 5 20144 MILANO, presso il difensore avv. MARCHESE GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONELLO e dell'avv. RADAELLI PAOLO ( ) VIA GUASTALLA, 6 C/O C.F._2
AVVOCATURA COMUNALE 20122 MILANO;
( ) Controparte_2 C.F._3
VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di violazioni del codice della strada
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi
****
Con ricorso in appello depositato in data 29.3.2023 ritualmente notificato al Comun di Milano ha chiesto la riforma della sentenza n. 6597/22 depositata in data Parte_2 27.10.2022 ed emessa dal Giudice di pace di Milano, con la quale è stata respinta l'opposizione ex art. 22 l. 689/1981 proposta dall'appellante avverso il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada n. 8172338-6 elevato in data 2.10.2020 dalla Polizia Locale del Comune di Milano per violazione dell'art. 116 co 15 d lvo 285/1992 per avere guidato un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida.
pagina 1 di 3 L'appellante in primo grado aveva lamentato la legittimità della contestazione contestando che la condotta dal medesimo posta in essere potesse configurare una “guida” atteso che il veicolo non si era in concreto spostato dalla originaria posizione avendo il ricorrente semplicemente “acceso il motore”. Chiedeva annullarsi le sanzioni (principale ed accessorie) comminate.
Il nel costituirsi aveva chiesto il rigetto della opposizione in virtù della nozione ampia CP_1 di circolazione propria del codice della strada. Il Giudice di pace, dopo avere atteso la definizione del processo penale a carico del ricorrente per uso di atto falso, avendo questi esibito al momento dell'intervento degli agenti della Polizia locale un certificato di abilitazione alla guida falso, ed esaminato il teste di parte ricorrente
[...]
, aveva respinto l'opposizione evidenziando come le argomentazioni sviluppate dal Parte_3 ricorrente non tenessero in conto che per circolazione il codice della strada prevede anche la sosta e la fermata. Con l'odierno atto di appello il ricorrente lamenta l'errata motivazione del Giudice di pace nella parte in cui ha considerato quale circolazione la condotta del ricorrente che non ha comportato movimentazione del veicolo;
ha inoltre lamentato il giudizio di inattendibilità del teste formulato dal
GdP; ha quindi chiesto dichiararsi la nullità della sentenza e, in subordine, di effettuare una riduzione della sanzione. Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo come l'avere Controparte_1 acceso il motore della vettura, che poi si era messa in movimento compiendo un balzo in avanti, rientra nell'ampio concetto di circolazione previsto dal codice della strada, non solo ai fini assicurativi. Acquisito il fascicolo di primo grado, senza svolgimento di attività istruttoria, ricostruito il verbale di causa di primo grado mancante nel fascicolo dell'ufficio, la causa è stata decisa alla udienza del 17.1.2024 all'esito della quale è stato letto il dispositivo che segue.
L'appello è infondato e non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Il Giudice di prime cure ha emesso una decisione che ha fatto buon governo delle norme che disciplinano la materia della circolazione stradale non incorrendo in vizi ed errori rilevanti per la risoluzione della controversia.
Invero, anche a voler prescindere dalla valutazione di attendibilità o meno del teste esaminato in primo grado, risultando per il vero pacifica la circostanza che l'accensione della vettura prima del suo balzo in avanti che ha infranto la vetrina del negozio prospiciente sia riconducibile all'odierno ricorrente, va confermata la ampia estensione del concetto di circolazione propria della disciplina del codice della strada come richiamata dal Giudice di prime cure.
Ed infatti anche la mera accensione del motore di una macchina in sosta rientra nella nozione di circolazione stradale e richiede in capo a chi pone in essere la manovra, la disponibilità della abilitazione alla guida. Sul punto chiaro è l'arresto della Suprema Corte di Cassazione seppure in una pronuncia risalente (Sez. 4, Sentenza n. 1256 del 03/04/1970 Ud. (dep. 01/10/1970 ) Rv. 115389 – 01) in base al quale
“l'atto di circolazione di un veicolo sussiste quando questo avvenga posto in movimento sia a motore acceso che a motore spento;
devono altresi considerarsi Atti di circolazione quelli, diversi dal movimento, che siano idonei a determinare lo spostamento del veicolo quale, ad esempio, la semplice messa in moto di un automezzo fermo. ( fattispecie in tema di guida senza patente)”.
Del resto proprio le conseguenze che sono derivate dalla mera accensione del motore del veicolo, con danni alla vetrina del negozio davanti al quale era parcheggiata la vettura, dà contezza del fatto che anche una piccola manovra, se non posta in essere con la dovuta accortezza propria di chi ha conseguito il titolo abilitativo, può determinare conseguenze anche gravi.
pagina 2 di 3 Va dunque confermato il principio espresso dal Giudice di prime cure in base al quale si concretizza la “circolazione” di un autoveicolo non solo quando esso è condotto lungo la carreggiata ma anche quando esso si trova in sosta sul marciapiede e viene messo in moto con manovra manuale. Va anche segnalato che l'accensione del motore posta in essere pacificamente dal ricorrente e non dell'amico con il quale era giunto presso l'officina e l'esibizione agli agenti di polizia locale di un certificato di abilitazione alla guida falso, sono sintomi della non occasionalità della condotta volta alla conduzione del veicolo da parte del ricorrente. Ne consegue che anche la sanzione irrogata appare del tutto congrua rispetto alla gravità della condotta, che esprime anche una certa e non occasionale superficialità nel mettere in moto un autoveicolo in sosta su di un marciapiede, in assenza di un controllo preventivo in ordine alla presenza del freno a mano inserito. Ne consegue che l'appello va respinto. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e della limitata attività processuale svolta.
Trattandosi di doppio rigetto alla luce del disposto dell'art. 13, comma 1quater DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012 art. 1 comma 17, lva dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della appellante dell'importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'appello proposto nell'interesse di e conferma Parte_1 la sentenza impugnata ( n. 6597 del 2020 depositata in data 27.10.2022 ed emessa dal Giudice di pace di Milano);
-condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del giudizio di grado di appello che liquida in euro 515,00 oltre rimborso forfettario ed oneri accessori;
Dichiara, a mente dell'art. 13, comma 1quater DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012 art. 1 comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della appellante dell'importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato. Dispositivo pubblicato mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 gennaio 2024 Il Giudice
Valentina Boroni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Grado di appello iscritta al n. r.g. 13828/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARCHESE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA MONTEVIDEO, 5 20144 MILANO, presso il difensore avv. MARCHESE GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONELLO e dell'avv. RADAELLI PAOLO ( ) VIA GUASTALLA, 6 C/O C.F._2
AVVOCATURA COMUNALE 20122 MILANO;
( ) Controparte_2 C.F._3
VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di violazioni del codice della strada
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi
****
Con ricorso in appello depositato in data 29.3.2023 ritualmente notificato al Comun di Milano ha chiesto la riforma della sentenza n. 6597/22 depositata in data Parte_2 27.10.2022 ed emessa dal Giudice di pace di Milano, con la quale è stata respinta l'opposizione ex art. 22 l. 689/1981 proposta dall'appellante avverso il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada n. 8172338-6 elevato in data 2.10.2020 dalla Polizia Locale del Comune di Milano per violazione dell'art. 116 co 15 d lvo 285/1992 per avere guidato un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida.
pagina 1 di 3 L'appellante in primo grado aveva lamentato la legittimità della contestazione contestando che la condotta dal medesimo posta in essere potesse configurare una “guida” atteso che il veicolo non si era in concreto spostato dalla originaria posizione avendo il ricorrente semplicemente “acceso il motore”. Chiedeva annullarsi le sanzioni (principale ed accessorie) comminate.
Il nel costituirsi aveva chiesto il rigetto della opposizione in virtù della nozione ampia CP_1 di circolazione propria del codice della strada. Il Giudice di pace, dopo avere atteso la definizione del processo penale a carico del ricorrente per uso di atto falso, avendo questi esibito al momento dell'intervento degli agenti della Polizia locale un certificato di abilitazione alla guida falso, ed esaminato il teste di parte ricorrente
[...]
, aveva respinto l'opposizione evidenziando come le argomentazioni sviluppate dal Parte_3 ricorrente non tenessero in conto che per circolazione il codice della strada prevede anche la sosta e la fermata. Con l'odierno atto di appello il ricorrente lamenta l'errata motivazione del Giudice di pace nella parte in cui ha considerato quale circolazione la condotta del ricorrente che non ha comportato movimentazione del veicolo;
ha inoltre lamentato il giudizio di inattendibilità del teste formulato dal
GdP; ha quindi chiesto dichiararsi la nullità della sentenza e, in subordine, di effettuare una riduzione della sanzione. Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo come l'avere Controparte_1 acceso il motore della vettura, che poi si era messa in movimento compiendo un balzo in avanti, rientra nell'ampio concetto di circolazione previsto dal codice della strada, non solo ai fini assicurativi. Acquisito il fascicolo di primo grado, senza svolgimento di attività istruttoria, ricostruito il verbale di causa di primo grado mancante nel fascicolo dell'ufficio, la causa è stata decisa alla udienza del 17.1.2024 all'esito della quale è stato letto il dispositivo che segue.
L'appello è infondato e non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Il Giudice di prime cure ha emesso una decisione che ha fatto buon governo delle norme che disciplinano la materia della circolazione stradale non incorrendo in vizi ed errori rilevanti per la risoluzione della controversia.
Invero, anche a voler prescindere dalla valutazione di attendibilità o meno del teste esaminato in primo grado, risultando per il vero pacifica la circostanza che l'accensione della vettura prima del suo balzo in avanti che ha infranto la vetrina del negozio prospiciente sia riconducibile all'odierno ricorrente, va confermata la ampia estensione del concetto di circolazione propria della disciplina del codice della strada come richiamata dal Giudice di prime cure.
Ed infatti anche la mera accensione del motore di una macchina in sosta rientra nella nozione di circolazione stradale e richiede in capo a chi pone in essere la manovra, la disponibilità della abilitazione alla guida. Sul punto chiaro è l'arresto della Suprema Corte di Cassazione seppure in una pronuncia risalente (Sez. 4, Sentenza n. 1256 del 03/04/1970 Ud. (dep. 01/10/1970 ) Rv. 115389 – 01) in base al quale
“l'atto di circolazione di un veicolo sussiste quando questo avvenga posto in movimento sia a motore acceso che a motore spento;
devono altresi considerarsi Atti di circolazione quelli, diversi dal movimento, che siano idonei a determinare lo spostamento del veicolo quale, ad esempio, la semplice messa in moto di un automezzo fermo. ( fattispecie in tema di guida senza patente)”.
Del resto proprio le conseguenze che sono derivate dalla mera accensione del motore del veicolo, con danni alla vetrina del negozio davanti al quale era parcheggiata la vettura, dà contezza del fatto che anche una piccola manovra, se non posta in essere con la dovuta accortezza propria di chi ha conseguito il titolo abilitativo, può determinare conseguenze anche gravi.
pagina 2 di 3 Va dunque confermato il principio espresso dal Giudice di prime cure in base al quale si concretizza la “circolazione” di un autoveicolo non solo quando esso è condotto lungo la carreggiata ma anche quando esso si trova in sosta sul marciapiede e viene messo in moto con manovra manuale. Va anche segnalato che l'accensione del motore posta in essere pacificamente dal ricorrente e non dell'amico con il quale era giunto presso l'officina e l'esibizione agli agenti di polizia locale di un certificato di abilitazione alla guida falso, sono sintomi della non occasionalità della condotta volta alla conduzione del veicolo da parte del ricorrente. Ne consegue che anche la sanzione irrogata appare del tutto congrua rispetto alla gravità della condotta, che esprime anche una certa e non occasionale superficialità nel mettere in moto un autoveicolo in sosta su di un marciapiede, in assenza di un controllo preventivo in ordine alla presenza del freno a mano inserito. Ne consegue che l'appello va respinto. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e della limitata attività processuale svolta.
Trattandosi di doppio rigetto alla luce del disposto dell'art. 13, comma 1quater DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012 art. 1 comma 17, lva dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della appellante dell'importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'appello proposto nell'interesse di e conferma Parte_1 la sentenza impugnata ( n. 6597 del 2020 depositata in data 27.10.2022 ed emessa dal Giudice di pace di Milano);
-condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del giudizio di grado di appello che liquida in euro 515,00 oltre rimborso forfettario ed oneri accessori;
Dichiara, a mente dell'art. 13, comma 1quater DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012 art. 1 comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della appellante dell'importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato. Dispositivo pubblicato mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 gennaio 2024 Il Giudice
Valentina Boroni
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