Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. TALAMONE Parte_1 C.F._1
ERMANNO giusta procura in atti;
opponente contro
), già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (già denominata Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino giusta procura in CP_3
atti; opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva rituale opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 30/2023, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno contenente l'intimazione di pagare ad entro 40 giorni dalla notifica, la somma di euro 10.852,65, oltre Controparte_1
interessi di mora dal dovuto al saldo, oltre le spese liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 800,00
Cont per compensi, oltre ed il 15% per spese generali
La pretesa monitoria derivava dal saldo negativo del contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 6238 il cui affidamento era stato revocato.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'inopponibilità della cessione alla debitrice Parte_1
ceduta non avendo la stessa mai ricevuto la notifica della cessione oltre che l'illegittimità degli addebiti in conto corrente con conseguente illegittimità del saldo preteso. Concludeva, dunque, chiedendo
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza e premesso ogni più
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II. Revocare, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n° 30/2023; Nel merito Parte_1
1. Accertare la mancata rituale notifica dell'avvenuta cessione del credito da parte di Controparte_1
a ;
2. Dichiarare, per l'effetto, la carenza di legittimazione sostanziale di
[...] Parte_1 [...]
ad agire nei confronti di;
3. Accertare e dichiarare non dovuta la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 10.852,64, oltre interessi, in quanto non fondata sull'effettivo saldo del conto corrente, bensì su base patrimoniale arbitrariamente costituita dalla creditrice;
4. Revocare, conseguentemente, il Decreto Ingiuntivo n° 30/2023; In ogni caso spese e onorari rifusi con distrazione in testa al patrono di causa che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando in fatto ed in diritto le eccezioni sollevate dall'opponente. Affermava la correttezza della propria pretesa creditoria e concludeva chiedendo “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 10.852,65, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini, di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Rigettata, dal precedente giudice istruttore, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione in assenza del deposito degli estratti di conto corrente, il procedimento, di natura prettamente documentale, era rinviato per la discussione orale.
Mutato il giudice istruttore, all'udienza del 30 maggio 2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte – la causa era decisione mediante deposito della presente pronuncia nella “consolle del magistrato”.
L'opposizione è fondata ed andrà accolta.
pagina 2 di 5 Principiando con l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta va subito precisato come l'opponente non contesti né l'esistenza della cessione né l'inclusione del credito che ci occupa nell'alveo della cessione intervenuta tra la Banca Monte dei Paschi di Siena e l'odierna opposta. Tali circostanze, dunque, andranno ex art. 115 c.p.c. poste a fondamento della presente decisione.
Ciò che l'opponente contesta, infatti, è l'opponibilità della cessione in assenza di prova della ricezione della raccomandata con la quale la banca comunicava l'intervenuta cessione.
L'eccezione non coglie nel segno ed andrà respinta.
Si è detto, sul punto, che “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TU.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (così Cass.
Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
pagina 3 di 5 D'altro canto, in ordine alla pubblicità prevista per le cessioni di crediti in blocco, è pacifico che “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.” (Cass. 16 aprile 2021, n.
10200), con la conseguenza che “le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi): e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n.
5997)” (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200).
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, l'eccezione non può che essere rigettata.
Passando al merito della controversia deve subito dirsi come parte opposta non abbia in alcun modo provato l'esistenza e l'ammontare del proprio credito.
Pur affermando – in seno al ricorso per decreto ingiuntivo - che il credito azionato derivava dal contratto di apertura di credito in conto corrente bancario n. 6238 sottoscritto da con la Parte_1
banca Monte dei Paschi di Siena, depositava esclusivamente un contratto di conto corrente sottoscritto da in data 2.4.2008 con la Banca Antoniana Popolare Veneta, contratto n. 14159W Parte_1
oltre ai relativi contratti di apertura di c/c dei quali non allegava nemmeno il collegamento con il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, poi, non depositava gli estratti di conto corrente dall'apertura del rapporto ad oggi con la conseguenza che la pretesa, non avendo il creditore fornito la prova del proprio credito – come pure suo onere – andrà certamente respinta.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 493 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2600,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 30 maggio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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