Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. v.g. 23695/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 23695/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. ), con l'avv. MARIA GRAZIA CASTAURO Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. LEONORA MAZZOCCHI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“- L'affidamento della figlia viene confermato così come stabilito ad oggi nella sentenza del Per_1
Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 72/2022 del 31.05.2022 cioè affido condiviso ad entrambi i
Per_ genitori, il padre potrà vedere la figlia secondo il calendario, con le modalità ed i tempi che il
Servizio Sociale della Valtenesi come stabilito dalla succitata Sentenza del TM;
precisando che le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre, collocataria della minore con cui ha già la residenza;
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- il Sig. a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, verserà la somma mensile di € Pt_1
300,00, al 15 di ogni mese mediante bonifico bancario, a decorrere dal mese di settembre 2024, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% della mensa scolastica nonché a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Brescia datato 14.07.2016.
Si precisa che sono da intendersi spese eccedenti l'ordinario mantenimento le seguenti:
Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi della madre, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
- il Sig. acconsente a che l'Assegno Unico sia percepito dalla sola Sig.ra Pt_1 CP_1
- i genitori si impegnano a mantenere, nell'interesse della figlia minore, un comportamento reciprocamente rispettoso, ad evitare di riferire giudizi ovvero apprezzamenti sull'altro genitore, a condividere le scelte che ineriscono la figlia e ciò nel rispetto del principio della bigenitorialità.
Spese di lite compensate.”
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 6.12.2024, premesso Parte_1 Controparte_1
Per_ di essere genitori di nata il [...], chiedevano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 03/04/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valtenesi.
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