Decreto cautelare 13 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 10/02/2022, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 00041/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 41 del 2022, proposto da:
- CE AC, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Cofano, Leonardo Maruotti e CE G. Romano, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Fasano, rappresentato e difeso dall’Avv. Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza del Comune di Fasano n. 283 del 6 dicembre 2021, notificata in data 13 dicembre 2021;
- ove occorra, delle relazioni del Comando della Polizia Municipale del Comune di Fasano n. 8028 del 10 febbraio 2014 e n. 53629 del 12 dicembre 2018, ancorché non conosciute;
- ove occorra, delle ordinanze del Comune di Fasano n. 16 del 4 marzo 2014 e n. 3 del 5 febbraio 2019;
- della nota del Comune di Fasano prot. n. 28560 del 19 giugno 2019, conosciuta in data 11 gennaio 2022;
- ove occorra, della proposta di parere contrario reso nel procedimento di sanatoria, ancorché non conosciuta né l’Autorità emanante, né il contenuto della stessa;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Visto il decreto cautelare già adottato dal Tribunale sulla vicenda in esame: « Considerato che alla stregua della documentazione depositata in atti dalla parte ricorrente (relativamente - ad esempio - all’intervenuta concessione in sanatoria della tettoia di mq 45) la decisione del ricorso necessita di adeguato approfondimento anche in fatto;
Considerato che appare opportuno pervenire re adhuc integra alla decisione sull’istanza cautelare in sede collegiale, ma con esclusivo riferimento all’ingiunzione a demolire;
considerato che - viceversa - non si ravviano i presupposti per concedere la tutela cautelare … con riferimento all’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria, considerato il pervicace inadempimento dell’ordine di demolizione, sancito peraltro con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 347/2016 del 4 febbraio 2016, divenuta irrevocabile » (T.A.R. Puglia Lecce, I, decr. n. 26 del 13 gennaio 2022).
2.- Ritenuto di dover aggiungere - alle considerazioni appena esposte, richiamate quali parti integranti di questa motivazione - che la natura del pregiudizio allegato rende opportuna, pur in presenza di un giudicato penale che sembra definire compiutamente i fatti de quibus , la sospensione interinale degli atti impugnati, fino alla decisione di merito, nella parte relativa alla disposta demolizione.
3.- Ritenuto che, sospesi gli effetti suddetti e non decorrendo pertanto il termine per la demolizione, pure la sanzione pecuniaria viene conseguentemente ‘paralizzata’, sicché non v’è sul punto alcuna esigenza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe nei sensi e limiti precisati in motivazione.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 novembre 2022.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO