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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1115/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
AR IO, EL
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3414/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 (Ricorrente_1 - 02520740586
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3261/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6407 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 653/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato all'ente Roma Capitale, l'istituto ecclesiastico Associazione_1
della Società di Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3261 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma - depositata in data 8.3.2024 e non notificata, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. 6407/2022 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 600,34 a titolo di TASI, per i mesi da settembre a dicembre 2017, relativamente all'immobile ubicato in Roma alla Indirizzo_1.
A sostegno delle proprie ragioni la appellante, nel primo grado di giudizio, aveva dedotto che Roma
Capitale aveva assoggettato a TASI, per i mesi da settembre a dicembre 2017, l'intero immobile ubicato in Roma alla Indirizzo_1 senza tenere conto della sua utilizzazione mista;
ed, infatti, a decorrere dal mese di settembre 2017, la Associazione_1 della Società di Ricorrente_1 aveva concesso in locazione alla Fondazione Istituto Marymount una porzione dello stabile, riservandosi l'utilizzo della residua frazione per la prosecuzione della propria attività didattica esente da imposta in quanto svolta con modalità non commerciali ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 8, d.lvo 23/2011 e 7, comma 1, lett. i), d. lvo 504/1992.
Senonché, con la gravata pronuncia, la Corte di primo grado riteneva infondato il ricorso sul presupposto che, per gli immobili che hanno un utilizzo misto, adibiti solo in parte ad attività commerciali, l'esenzione può essere riconosciuta solo in parte, in relazione alle aree adibite ad attività non lucrative, sempreché queste ultime abbiano una propria rendita catastale o siano comunque identificabili.
Ritenendo errata tale valutazione, instava, quindi, per la riforma della sentenza appellata.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'ente Roma Capitale, il quale, nel riportarsi a quanto dedotto nella comparsa di risposta prodotta nel primo grado di giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello.
Con memoria illustrativa prodotta ai sensi dell'art. 32 d.lvo 546/1992, l'appellante, nel riportarsi ai motivi di gravame, sottoponeva alla Corte una serie di osservazioni critiche in ordine a quanto controdedotto dall'ente Roma Capitale nel proprio scritto difensivo.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 2.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come è noto, le esenzioni previste dagli artt. 7, comma 1, d.lvo 504/1992 e 87, comma 1, lett. c), d.P.R.
917/1986, sono subordinate alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile delle attività elencate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Orbene, poiché nel caso in esame, come pacificamente emerso dalla documentazione offerta in comunicazione da entrambe le parti, in conseguenza del contratto di locazione stipulato con la Marymount, solo una frazione dell'immobile restava nella disponibilità dell'ente appellante per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali non commerciali, l'esenzione poteva essere riconosciuta dall'ente locale – seppur limitatamente alle zone adibite ad attività non lucrative – alla sola condizione che o alle aree fosse stata attribuita una autonoma rendita catastale o fosse stata presentata la dichiarazione annuale prevista dalla legge contemplante una specifica identificazione delle aree da non assoggettare a tassazione.
Pertanto, poiché è rimasto provato che l'appellante non ottemperava a nessuno dei due alternativi oneri, limitandosi, piuttosto, ad indicare le proporzioni accertate tramite una consulenza di parte prodotta, peraltro, solo in sede giurisdizionale, correttamente il Giudice di prime cure sanciva la piena legittimità dell'avviso di accertamento n. 6407/2022 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 600,34 a titolo di TASI, per i mesi da settembre a dicembre 2017, relativamente all'immobile ubicato in Roma alla
Indirizzo_1.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. condanna l'appellante a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di € 250,00, oltre accessori.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
AR IO, EL
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3414/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 (Ricorrente_1 - 02520740586
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3261/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6407 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 653/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato all'ente Roma Capitale, l'istituto ecclesiastico Associazione_1
della Società di Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3261 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma - depositata in data 8.3.2024 e non notificata, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. 6407/2022 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 600,34 a titolo di TASI, per i mesi da settembre a dicembre 2017, relativamente all'immobile ubicato in Roma alla Indirizzo_1.
A sostegno delle proprie ragioni la appellante, nel primo grado di giudizio, aveva dedotto che Roma
Capitale aveva assoggettato a TASI, per i mesi da settembre a dicembre 2017, l'intero immobile ubicato in Roma alla Indirizzo_1 senza tenere conto della sua utilizzazione mista;
ed, infatti, a decorrere dal mese di settembre 2017, la Associazione_1 della Società di Ricorrente_1 aveva concesso in locazione alla Fondazione Istituto Marymount una porzione dello stabile, riservandosi l'utilizzo della residua frazione per la prosecuzione della propria attività didattica esente da imposta in quanto svolta con modalità non commerciali ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 8, d.lvo 23/2011 e 7, comma 1, lett. i), d. lvo 504/1992.
Senonché, con la gravata pronuncia, la Corte di primo grado riteneva infondato il ricorso sul presupposto che, per gli immobili che hanno un utilizzo misto, adibiti solo in parte ad attività commerciali, l'esenzione può essere riconosciuta solo in parte, in relazione alle aree adibite ad attività non lucrative, sempreché queste ultime abbiano una propria rendita catastale o siano comunque identificabili.
Ritenendo errata tale valutazione, instava, quindi, per la riforma della sentenza appellata.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'ente Roma Capitale, il quale, nel riportarsi a quanto dedotto nella comparsa di risposta prodotta nel primo grado di giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello.
Con memoria illustrativa prodotta ai sensi dell'art. 32 d.lvo 546/1992, l'appellante, nel riportarsi ai motivi di gravame, sottoponeva alla Corte una serie di osservazioni critiche in ordine a quanto controdedotto dall'ente Roma Capitale nel proprio scritto difensivo.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 2.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come è noto, le esenzioni previste dagli artt. 7, comma 1, d.lvo 504/1992 e 87, comma 1, lett. c), d.P.R.
917/1986, sono subordinate alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile delle attività elencate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Orbene, poiché nel caso in esame, come pacificamente emerso dalla documentazione offerta in comunicazione da entrambe le parti, in conseguenza del contratto di locazione stipulato con la Marymount, solo una frazione dell'immobile restava nella disponibilità dell'ente appellante per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali non commerciali, l'esenzione poteva essere riconosciuta dall'ente locale – seppur limitatamente alle zone adibite ad attività non lucrative – alla sola condizione che o alle aree fosse stata attribuita una autonoma rendita catastale o fosse stata presentata la dichiarazione annuale prevista dalla legge contemplante una specifica identificazione delle aree da non assoggettare a tassazione.
Pertanto, poiché è rimasto provato che l'appellante non ottemperava a nessuno dei due alternativi oneri, limitandosi, piuttosto, ad indicare le proporzioni accertate tramite una consulenza di parte prodotta, peraltro, solo in sede giurisdizionale, correttamente il Giudice di prime cure sanciva la piena legittimità dell'avviso di accertamento n. 6407/2022 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 600,34 a titolo di TASI, per i mesi da settembre a dicembre 2017, relativamente all'immobile ubicato in Roma alla
Indirizzo_1.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. condanna l'appellante a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di € 250,00, oltre accessori.