Trib. Rimini, sentenza 25/03/2025, n. 106
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Sentenza 25 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice dott. Lucio Ardigo del Tribunale Ordinario di Rimini, riguardante un'opposizione a un'ordinanza di ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa. La parte ricorrente contestava la legittimità della sanzione, sostenendo che la notifica degli estremi della violazione fosse avvenuta oltre il termine di novanta giorni previsto dalla legge. Dall'altra parte, l'ente opposto sosteneva la validità della sanzione, ritenendo che la notifica fosse stata effettuata correttamente.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, argomentando che la sanzione era estinta a causa della tardiva notifica, in violazione dell'art. 14 della Legge 689/81. Ha evidenziato che l'obbligo di contestazione immediata e la successiva notifica entro il termine stabilito sono fondamentali per la validità della sanzione. Inoltre, ha chiarito che la violazione contestata non rientrava tra quelle depenalizzate, mantenendo quindi la disciplina della legge n. 689/81. Di conseguenza, ha annullato l'ordinanza opposta e condannato l'ente al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 25/03/2025, n. 106
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 106
    Data del deposito : 25 marzo 2025

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