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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IA NA, Presidente
MONACIS CI, Relatore
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1399/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240029303764 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
L'uffiio si rimette sulle spese della rinuincia agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 giugno 2024 la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Indirizzo_1, ha impugnato la cartella di pagamento notificata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione di Torino, in data 2/5/2024, per spese di giudizio liquidate dalla CTP di Torino.
La ricorrente eccepisce che la sentenza n. 490/05/22 della CTP di Torino è stata sospesa dalla Corte di secondo grado perché appellata e che, comunque, ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione.
Chiede, quindi, che la Corte – previa sospensione – annulli l'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita la Riscossione chiedendo di essere estromessa dal giudizio perché carente di legittimazione passiva, e si è costituita pure, con atto di intervento volontario, l'Agenzia delle Entrate – DP II di Torino.
Quest'ultima ha chiesto la reiezione del ricorso e della sospensiva.
All'udienza del 3/12/2024 la Corte non ha concesso la sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza di discussione, la sig.ra Ricorrente_1 ha depositato una nota di rinuncia agli atti del giudizio.
All'udienza del 10 febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato a verbale di rimettersi alla Corte, in punto spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IA NA, Presidente
MONACIS CI, Relatore
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1399/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240029303764 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
L'uffiio si rimette sulle spese della rinuincia agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 giugno 2024 la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Indirizzo_1, ha impugnato la cartella di pagamento notificata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione di Torino, in data 2/5/2024, per spese di giudizio liquidate dalla CTP di Torino.
La ricorrente eccepisce che la sentenza n. 490/05/22 della CTP di Torino è stata sospesa dalla Corte di secondo grado perché appellata e che, comunque, ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione.
Chiede, quindi, che la Corte – previa sospensione – annulli l'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita la Riscossione chiedendo di essere estromessa dal giudizio perché carente di legittimazione passiva, e si è costituita pure, con atto di intervento volontario, l'Agenzia delle Entrate – DP II di Torino.
Quest'ultima ha chiesto la reiezione del ricorso e della sospensiva.
All'udienza del 3/12/2024 la Corte non ha concesso la sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza di discussione, la sig.ra Ricorrente_1 ha depositato una nota di rinuncia agli atti del giudizio.
All'udienza del 10 febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato a verbale di rimettersi alla Corte, in punto spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.