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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 15.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3283 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/07/2022 ed iscritto al n 3283 - 2022 RG , vertente tra
- (c. f.: Parte_1
), con sede in (89031) Ardore (RC) alla Via Piani D'Area, n. 1, P.IVA_1 in persona del titolare/ legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Pt_2
(c.f. , rappresentata e difesa, dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_1
Alessandra Labadessa del Foro di Locri (c. f.: , nel CodiceFiscale_2 cui Studio in Ardore (RC), alla Via Piani D'Area n. 3/C, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. – Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito ai P.IVA_3 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , Angela M. Laganà ( ), C.F._4 C.F._5
1 Dario C. Adornato ( , nonché dal difensore C.F._6 successivamente costituitosi avv. ETTORE TRIOLO ( ); C.F._7
-resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 16.07.2022, la ricorrente propone opposizione parziale avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420229002321390000 notificata in data 09.06.2022 dall'
[...]
, limitatamente ai seguenti sottesi avvisi di addebito: Controparte_2
- n. 39420140001533867000, asseritamente notificato il 04.07.2014;
- n. 39420140003185530000, asseritamente notificato il 20.11.2014. Eccepisce la prescrizione estintiva quinquennale maturata successivamente alla presunta notificazione degli avvisi di addebito per mancanza di successivi atti interruttivi, considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il 09.06.2022); lamenta che l'omessa notifica degli avvisi rappresenta violazione del diritto di difesa e per il principio della c. d. nullità derivata è illegittima l'intimazione di pagamento. Il valore complessivo della causa è di € 33.892,14.
§ 2. Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con l'ente impositore, che resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.
§ 3. Sollecitato il contraddittorio sullo stralcio, la difesa dell con note CP_1 del 14.02.2025 deduce l'esistenza di stralci parziali. Dall'estratto di ruolo aggiornato, depositato da parte ricorrente, risulta soltanto uno stralcio parziale di € 1.838,54 riferito all'avviso di addebito n.39420140001533867000, avviso di addebito che riporta ulteriori partite creditorie escluse dallo stralcio. Quanto alle partite creditorie che sono state oggetto di stralcio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. L'annullamento della cartella per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
§ 4. L'eccezione di prescrizione quinquennale successivamente alla notifica degli avvisi di addebito (notifica di cui l' ha pure fornito prova) risulta CP_1 fondata e determina l'accoglimento del ricorso. Entrambi gli avvisi di addebito sono stati notificati nel 2014 ma non risulta essere stato posto in essere alcun atto interruttivo infraquinquennale e la
2 prescrizione era già ampiamente maturata alla data di notifica in data 09.06.2022 dell'intimazione di pagamento per cui è la presente causa, sicchè, i contributi di cui agli avvisi di addebito impugnati risultano prescritti ed il ricorso va accolto per tale motivo. Resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m.
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alle partite stralciate dell'avviso di addebito n. 39420140001533867000 ai sensi all'art. 1, co. 222, della L. 197/2022, per un ammontare pari ad € 1.838,54;
- accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dagli avvisi di addebito n.39420140001533867000 e n. 39420140003185530000, cui consegue l'inefficacia in parte qua dell'intimazione di pagamento n. 09420229002321390000;
- condanna l' in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 6.580,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandra Labadessa dichiaratasi procuratrice antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 16/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 15.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3283 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/07/2022 ed iscritto al n 3283 - 2022 RG , vertente tra
- (c. f.: Parte_1
), con sede in (89031) Ardore (RC) alla Via Piani D'Area, n. 1, P.IVA_1 in persona del titolare/ legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Pt_2
(c.f. , rappresentata e difesa, dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_1
Alessandra Labadessa del Foro di Locri (c. f.: , nel CodiceFiscale_2 cui Studio in Ardore (RC), alla Via Piani D'Area n. 3/C, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. – Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito ai P.IVA_3 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , Angela M. Laganà ( ), C.F._4 C.F._5
1 Dario C. Adornato ( , nonché dal difensore C.F._6 successivamente costituitosi avv. ETTORE TRIOLO ( ); C.F._7
-resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 16.07.2022, la ricorrente propone opposizione parziale avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420229002321390000 notificata in data 09.06.2022 dall'
[...]
, limitatamente ai seguenti sottesi avvisi di addebito: Controparte_2
- n. 39420140001533867000, asseritamente notificato il 04.07.2014;
- n. 39420140003185530000, asseritamente notificato il 20.11.2014. Eccepisce la prescrizione estintiva quinquennale maturata successivamente alla presunta notificazione degli avvisi di addebito per mancanza di successivi atti interruttivi, considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il 09.06.2022); lamenta che l'omessa notifica degli avvisi rappresenta violazione del diritto di difesa e per il principio della c. d. nullità derivata è illegittima l'intimazione di pagamento. Il valore complessivo della causa è di € 33.892,14.
§ 2. Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con l'ente impositore, che resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.
§ 3. Sollecitato il contraddittorio sullo stralcio, la difesa dell con note CP_1 del 14.02.2025 deduce l'esistenza di stralci parziali. Dall'estratto di ruolo aggiornato, depositato da parte ricorrente, risulta soltanto uno stralcio parziale di € 1.838,54 riferito all'avviso di addebito n.39420140001533867000, avviso di addebito che riporta ulteriori partite creditorie escluse dallo stralcio. Quanto alle partite creditorie che sono state oggetto di stralcio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. L'annullamento della cartella per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
§ 4. L'eccezione di prescrizione quinquennale successivamente alla notifica degli avvisi di addebito (notifica di cui l' ha pure fornito prova) risulta CP_1 fondata e determina l'accoglimento del ricorso. Entrambi gli avvisi di addebito sono stati notificati nel 2014 ma non risulta essere stato posto in essere alcun atto interruttivo infraquinquennale e la
2 prescrizione era già ampiamente maturata alla data di notifica in data 09.06.2022 dell'intimazione di pagamento per cui è la presente causa, sicchè, i contributi di cui agli avvisi di addebito impugnati risultano prescritti ed il ricorso va accolto per tale motivo. Resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m.
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alle partite stralciate dell'avviso di addebito n. 39420140001533867000 ai sensi all'art. 1, co. 222, della L. 197/2022, per un ammontare pari ad € 1.838,54;
- accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dagli avvisi di addebito n.39420140001533867000 e n. 39420140003185530000, cui consegue l'inefficacia in parte qua dell'intimazione di pagamento n. 09420229002321390000;
- condanna l' in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 6.580,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandra Labadessa dichiaratasi procuratrice antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 16/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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