Articolo 1 della Legge 17 marzo 1975, n. 69
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17 aprile 1975
Art. 1. Articolo unico

Le disposizioni dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833 , si applicano anche agli addetti alla conduzione di navi e di aeromobili dello Stato che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, cagionino un danno all'amministrazione o a terzi.
Per le procedure di addebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge soprarichiamata.

Entrata in vigore il 17 aprile 1975
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