Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1211/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1211/25, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a MILANO (MI) il 29/01/1956. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ALEOTTI SARAH, domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. nt. a PESCHIERA BORROMEO (MI) Parte_2 C.F._2 il 15/03/1949, con il patrocinio dell'Avv. CISILINO RENATA e dell'Avv. MANUELA
SANFILIPPO, domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale la modifica delle condizioni già tra loro concordate in
[...] sede di divorzio e come meglio indicato in ricorso.
Ricorrendo i presupposti dell'art. 473-bis.51, ult. co., c.p.c., il Giudice relatore, acquisito il parere del Pubblico Ministero in sede, ha direttamente riferito in camera di consiglio, ritenendo non ricorrenti i presupposti per la fissazione di udienza. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Pag. 1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA e PRENDE ATTO, modificando la sentenza n. 114/1999 del 4.11.1999, in giudicato il 18.1.2001, emessa dal Tribunale di Savona a definizione del proc. RG 724/99, delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) A modifica della condizione D) della sentenza di divorzio, il SI. si obbliga a Parte_2 versare alla SI.ra , previa eventuale dichiarazione di equità da parte del Tribunale, Pt_1
e a titolo di liquidazione di ulteriore una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8
L.898/70, l'importo di Euro 18.000,00 (Euro diciottomila/00), da versarsi entro il termine che verrà assegnato dal Giudice per il deposito di note scritte;
2) Con il predetto versamento le parti riconoscono che l'attribuzione che precede, unitamente a quella versata in sede di divorzio, costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della SI.ra , ed è effettuata a tacitazione di ogni e Parte_1 qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo;
3) La SI.ra rinuncia ad ogni qualsivoglia diritto di credito discendente dalla Pt_1 sentenza di divorzio n.00724/99 per somme impagate a titolo di assegno periodico divorzile, per mancato adeguamento Istat, arretrati e interessi;
4) Per regolare ed estinguere ogni reciproca, precedente, pretesa derivante dal vincolo coniugale, dalla sentenza di separazione e dalla sentenza di divorzio, al fine di riequilibrare le rispettive posizioni patrimoniali, il SI. cede pro soluto alla SI.ra , che Parte_2 Pt_1 accetta, il proprio credito per prestiti infruttiferi di complessivi Euro 38.000,00 (Euro trentottomila/00) vantato nei confronti del GL a tacitazione delle richieste Controparte_1 restitutorie avanzate con corrispondenza del 17.3.25. Si specifica che l'ulteriore credito vantato dal SI. nei confronti del GL , contenuto nell'atto notarile inter Parte_2 CP_1 partes, è escluso dalla predetta cessione;
5) Con l'esecuzione precisa e puntuale di quanto previsto ai punti che precedono, le parti dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa, titolo o ragione.
6) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Matteo ARANCI dott.ssa Ada CAPPELLO
Pag. 2