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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18789 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 26620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 26620/2024 R.G. promosso da:
tra
Parte_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Giovanni Guercio ricorrente
e
Pubblico Ministero
Presso il Tribunale di Roma resistente
OGGETTO: mutamento di sesso motivi in fatto ed in diritto
(d'ora in avanti identificato al femminile) ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di essere autorizzata al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili nonché ordinarsi all'Ufficiale di
Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del sesso femminile e del nome “ ” in sostituzione del nome “ . Per_1 Pt_1 A sostegno della domanda ha dedotto di aver avuto fin dall'infanzia una psicosessualità nettamente femminile, frutto di una naturale inclinazione ad assumere condotte femminili, pur essendo un individuo di sesso maschile tanto da essere appellata nel contesto sociale e familiare con il nome di “ , e di aver intrapreso per Per_1
questi motivi un percorso psicologico e una terapia ormonale femminilizzante dal settembre del 2022.
Instaurato il contradditorio nei confronti del Pubblico Ministero mediante rituale notifica degli atti del procedimento, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza tenutasi in data 25 novembre 2024 la decisione veniva rimessa al Collegio.
Dalla documentazione allegata al ricorso e segnatamente dalla relazione psicologica del SAIFIP - Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica - dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma in data 15 aprile 2024 a firma della dott.ssa emerge che parte ricorrente presenta un quadro Persona_2
caratterizzato da “Incongruenza di Genere”, secondo i criteri diagnostici del DSM-V, non presenta elementi psicopatologici né condizioni di intersessualità che potrebbero inficiare la predetta diagnosi e si è sottoposta a terapia ormonale femminilizzante, presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma, acquisendo uno stato femminile avanzato.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a
“femminile” nonché di sostituire il nome “ ” al nome “ . Per_1 Pt_1
A tale proposito, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che la possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile non richiede il previo espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica dei caratteri sessuali primari. In tal senso v. Consulta n. 221/2015 che pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 164/1982 laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, ha escluso che il requisito delle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” includa necessariamente la modifica dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Ciò perché, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, un elemento quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Sulla stessa linea, la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari
e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell' avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”
(Cass. civ, Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”
La Consulta, premesso che: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che: “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015” che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione….. Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è ritenuto dal Tribunale sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, l'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico non è necessaria, rappresentando l'intervento chirurgico un passaggio ulteriore che la persona interessata può decidere liberamente di affrontare, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione.
La domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili va, pertanto, dichiarata inammissibile.
In vista della natura del giudizio, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da Parte_1
“maschile” a “femminile” e di sostituire il prenome da “ a “ ”; Pt_1 Per_1
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Roma per quanto di competenza;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili, potendo l'interessata sottoporvisi liberamente e senza la previa autorizzazione del Tribunale;
-spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 26 novembre 2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 26620/2024 R.G. promosso da:
tra
Parte_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Giovanni Guercio ricorrente
e
Pubblico Ministero
Presso il Tribunale di Roma resistente
OGGETTO: mutamento di sesso motivi in fatto ed in diritto
(d'ora in avanti identificato al femminile) ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di essere autorizzata al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili nonché ordinarsi all'Ufficiale di
Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del sesso femminile e del nome “ ” in sostituzione del nome “ . Per_1 Pt_1 A sostegno della domanda ha dedotto di aver avuto fin dall'infanzia una psicosessualità nettamente femminile, frutto di una naturale inclinazione ad assumere condotte femminili, pur essendo un individuo di sesso maschile tanto da essere appellata nel contesto sociale e familiare con il nome di “ , e di aver intrapreso per Per_1
questi motivi un percorso psicologico e una terapia ormonale femminilizzante dal settembre del 2022.
Instaurato il contradditorio nei confronti del Pubblico Ministero mediante rituale notifica degli atti del procedimento, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza tenutasi in data 25 novembre 2024 la decisione veniva rimessa al Collegio.
Dalla documentazione allegata al ricorso e segnatamente dalla relazione psicologica del SAIFIP - Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica - dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma in data 15 aprile 2024 a firma della dott.ssa emerge che parte ricorrente presenta un quadro Persona_2
caratterizzato da “Incongruenza di Genere”, secondo i criteri diagnostici del DSM-V, non presenta elementi psicopatologici né condizioni di intersessualità che potrebbero inficiare la predetta diagnosi e si è sottoposta a terapia ormonale femminilizzante, presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma, acquisendo uno stato femminile avanzato.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a
“femminile” nonché di sostituire il nome “ ” al nome “ . Per_1 Pt_1
A tale proposito, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che la possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile non richiede il previo espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica dei caratteri sessuali primari. In tal senso v. Consulta n. 221/2015 che pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 164/1982 laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, ha escluso che il requisito delle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” includa necessariamente la modifica dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Ciò perché, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, un elemento quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Sulla stessa linea, la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari
e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell' avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”
(Cass. civ, Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”
La Consulta, premesso che: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che: “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015” che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione….. Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è ritenuto dal Tribunale sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, l'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico non è necessaria, rappresentando l'intervento chirurgico un passaggio ulteriore che la persona interessata può decidere liberamente di affrontare, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione.
La domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili va, pertanto, dichiarata inammissibile.
In vista della natura del giudizio, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da Parte_1
“maschile” a “femminile” e di sostituire il prenome da “ a “ ”; Pt_1 Per_1
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Roma per quanto di competenza;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili, potendo l'interessata sottoporvisi liberamente e senza la previa autorizzazione del Tribunale;
-spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 26 novembre 2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi