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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4330 R. G. 2020
PROMOSSA DA
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Paluzzi e C.F._2
Dario D'Amico
-attori -
NEI CONFRONTI DI
C.F. rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv. Alessandro Paolacci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via San Carlino n. 11 Genzano di Roma
-convenuto–
, , , contumaci CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
-convenuti-
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione notificato ai convenuti , , CP_1 Controparte_4
, , il Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7
05/08/2020 gli attori e chiedevano che l'adito Parte_1 Parte_2
Tribunale respinta ogni contraria domanda così si pronunciasse : “ in via preliminare disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento portante n RG 7983/2016 promosso avanti il Tribunale di Velletri tra i Sig.ri e CP_1
il Sig. ; - sempre in via preliminare disporre l'acquisizione del Controparte_4
fascicolo relativo al procedimento ATP tra le stesse parti del presente giudizio portante il n. RG 2105/2017 Tribunale di Velletri tramite richiesta all'archivio del
Tribunale;- accertare e dichiarare che i copiosi fenomeni di infiltrazioni, umidità e percolamento hanno comportato un evidente ammaloramento e danneggiamento del locale commerciale dei Sig.ri – sito in Genzano di Roma via Pt_1 Parte_2
F. Colabona 42 foglio 1 particella 137 sub 2 cat. C/2 clesse 6 come confermato nella disposta CTU Ing. e per l'effetto condannare i convenuti in via solidale CP_8
o alternativa in caso di responsabilità personale al risarcimento di € 14593,00 oltre iva (per la demolizione e rifacimento pavimentazione) ed € 5656,00 oltre iva pagina 2 di 7 (ripristino danni infiltrazione locale e magazzini ) così come indicato in perizia (cfr all. 2) per una somma complessiva di € 20249 oltre iva , o nella maggiore o minore somma che verrà determinata ed accertata nel contraddittorio tra le parti nel corso del giudizio;
- condannare ad ulteriori € 2020,00 oltre iva (lavori di rifacimento pavimentazione chiostrina) il sig. quale proprietario esclusivo del Controparte_4
terrazzino;- accertare e dichiarare la mancata comparizione ed adesione alla procedura di mediazione delle parti intimate e per l'effetto condannare i convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc;
- vittoria di spese competenze ed onorari”.
Tutti i convenuti rimanevano contumaci ad eccezione di che si CP_1
costituiva regolarmente in giudizio impugnando e contestando la domanda attorea.
La causa è stata istruita con gli interrogatori formali dei convenuti , CP_1
e e con l'escussione dei testimoni di parte attrice CP_2 Controparte_5
e di parte convenuta Arch. Testimone_1 Tes_2
All'udienza del 23/02/2024 la causa veniva rinviata al 11/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attrice è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Dalla documentazione versata in atti e dal fascicolo di ATP è emerso che il cedimento e le lesioni della pavimentazione presenti all'interno del locale di proprietà degli attori e le infiltrazioni traggano origine dal locale di cui il convenuto
è comproprietario o siano stati causati in qualche modo, anche indirettamente, da condotte poste in essere da quest'ultimo all'interno del proprio immobile.
Infatti il C.T.U. nominato Ing. in sede DI ATP, anche con riferimento Persona_1
al locale di proprietà del nella risposta ai quesiti n. 2 e 3 postigli dal Giudice CP_1
affermava nella propria relazione peritale che : “ A parere dello scrivente le cause che hanno provocato il cedimento e le lesioni del pavimento sono riconducibili pagina 3 di 7 senz'altro alla presenza di consistente umidità al di sotto del pavimento stesso, che ha reso “soffice” il sottofondo in sito della pavimentazione;
infatti la tipologia di fabbricato in questione presenta le pavimentazioni al piano strada poggiate sul terreno, non su solai, come nelle moderne tecnologie costruttive, per cui, in caso di infiltrazioni di acqua, si verificano i fenomeni di cedimento delle pavimentazioni stesse. Altra questione è l'individuazione della provenienza delle infiltrazioni di acqua che hanno provocato i suddetti cedimenti e quindi le lesioni del pavimento.
Le Parti attrici attribuiscono il fenomeno alla percolazione di acqua dal sistema condominiale di smaltimento delle acque reflue dello stabile in cui insiste l'immobile, un tempo fatiscente, e successivamente ricostruito. La C.T. di parte
Arch. nella propria relazione tecnica giurata allegata agli atti CP_1 Tes_2
prodotti da questa proprietà, descrive minuziosamente i lavori di rifacimento delle due colonne fecali e della conduttura orizzontale di collegamento delle stesse, presenti all'interno del locale di proprietà eseguiti nel mese di giugno 2016, CP_1
riferendo che dalle predette tubazioni non sarebbero tuttavia provenute le infiltrazioni lamentate dai in quanto apposite misurazioni Parte_3
dell'umidità all'interno del locale di proprietà di questi ultimi avrebbero fornito esito negativo. Al momento attuale i luoghi interessati dal passaggio delle colonne fecali (c.d. “tracantoni”) si presentano come nelle foto 67 e 69, e quelli interessati dal passaggio della conduttura orizzontale come nelle foto 65-66-68-70; essendo i lavori ormai terminati da tempo, è di tutta evidenza come lo scrivente CTU non possa avere oggi contezza di una situazione critica esistita a suo tempo e successivamente riparata….……E' anche in questo caso evidente come lo scrivente non possa pronunciarsi attualmente su eventi datati riferiti dalle parti;
una eventuale serie di saggi distruttivi della pavimentazione, in numero adeguato, che consentissero di visionarne il sottofondo potrebbe certamente rivelare elementi utili all'individuazione delle reali cause dei danni lamentati;
in questa fase di ATP non è evidentemente possibile eseguire i predetti saggi distruttivi, in quanto ciò
pagina 4 di 7 comporterebbe necessariamente l'immediata inagibilità del locale per i suoi fini commerciali”.
Posto quanto rilevato dal CTU nella relazione peritale depositata agli atti del procedimento per ATP svoltosi fra le medesime parti del presente giudizio risulta evidente che allo stato attuale, non risulta in alcun modo accertato che né che il cedimento e le lesioni della pavimentazione lamentati dagli attori traggano origine dal locale di cui il convenuto è comproprietario o siano stati causati in qualche modo, anche indirettamente, da condotte poste in essere da quest'ultimo all'interno del proprio immobile e, conseguentemente , che lo stesso sia tenuto ad alcun risarcimento nei confronti degli stessi, né che il lamentato cedimento e le lesioni della pavimentazione e le infiltrazioni traggano origine dall'impianto fognario o dai lavori di sistemazione dello stesso. CP_9
La domanda attrice non è risultata fondata nemmeno all'esito delle prove orali svolte in corso di giudizio in quanto le dichiarazioni rese durante l'interrogatorio formale dei convenuti , ( il CP_1 CP_2 Controparte_5
secondo ed il terzo contumaci) quanto meno smentiscono le circostanze di fatto dedotte dagli attori.
In particolare dalle dichiarazioni rese dagli interrogati, ad eccezione del
[...]
il quale non ricordava nulla dei fatti di causa, emerge che in occasione dei CP_2
lavori effettuati esclusivamente nel perimetro ed all'interno del locale di proprietà non veniva alla luce né veniva causato alcun vuoto nella distribuzione del CP_1
materiale di sottofondazione che interessasse il terreno sottostante il locale di proprietà degli attori (circostanza, peraltro, questa già sufficientemente esaminata dal C.T.U. dell' A.T.P. ed alla quale lo stesso ausiliario del Giudice aveva dato risposta negativa) .
Fondamentale è la dichiarazione resa all'udienza del 23/02/2024 dalla testimone di parte convenuta Arch. inoltre, hanno confermato che i danni Tes_2
asseritamente patiti dalla proprietà degli attori ed oggetto della domanda giudiziale pagina 5 di 7 in realtà non hanno avuto alcuna origine nella proprietà dei convenuti ed in particolare nella proprietà del convenuto infatti la teste riportandosi CP_1
alla propria consulenza tecnica depositata in atti ed esibitale in occasione della prova orale rispondeva sul cap. 6 della memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta: “ si è vero, anche questo è riportato nella perizia, ho riportato le date in cui sono state effettuate le misurazioni” “ e sul cap. 7 successivo : “ non lo posso confermare, ho concluso che non è possibile stabilire se i danni lamentati e rilevati hanno una corrispondenza diretta con le infiltrazioni provenienti dal vecchio impianto di smaltimento”.
A differenza del teste che oltre a risultare contradditorie si deve Testimone_1
tener conto del fatto che è il figlio di , altro convenuto rimasto Controparte_4
contumace, che è stata anche la parte resistente del ricorso d'urgenza promosso dal innanzi questo stesso Tribunale sub N.R.G. 7983/2016 per i plurimi CP_1
allagamenti verificatisi nell'anno 2016 all'interno del proprio locale e la cui origine, come accertato a mezzo C.T.U., si trovava nella proprietà CP_4
Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato deve essere rigettata la domanda attrice nei confronti dei convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, devono condannarsi gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in € 2.540,00 CP_1
pagina 6 di 7 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Paolacci dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda attrice;
- condanna le parti attrici in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese CP_1
generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Paolacci dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri il 07/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
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